Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 10-2009 - © copyright

 

T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 9 ottobre 2009 n. 1513
Pres. P. Numerico; Est. G. Manca
Lido di C. A. & C. s.n.c. (avv.ti S. Segneri e D. Piras) c/ la Regione Autonoma
della Sardegna (avv.ti G. P. Contu, R. Murroni e M. Pani); il Ministero
dell'Economia e delle Finanze, il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, l’Agenzia del Demanio - Filiale Sardegna (Avv Distr. St.)


1. Giurisdizione e competenza – Concessioni demaniali – Determinazione canoni – Art. 5, L. 6 dicembre 1971 n. 1034 - Controversie – Sindacato sull’esercizio poteri discrezionali - Giurisdizione del g.a. – Sussiste

 

2. Demanio e patrimonio – Concessioni demaniali – Determinazione canoni – Disciplina applicabile - Art. 1, comma 251, L. 27 dicembre 2006 n. 296 – Rapporti concessori in corso al 1° gennaio 2007 – Vi ricadono

1. Rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative alla determinazione dei canoni di concessioni demaniali marittime, in quanto ineriscono alla verifica dell'esercizio di poteri discrezionali di cui la P.A. gode nella determinazione di indennità, canoni o altri corrispettivi.

 

2. In tema di disciplina applicabile alla determinazione dei canoni di concessioni demaniali marittime, l’art. 1, comma 251, L. 27 dicembre 2006, n. 296 è applicabile anche ai rapporti concessori in corso al 1° gennaio 2007 e non soltanto a quelli stipulati o rinnovati dopo tale data.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 523 del 2008, proposto da

Lido di C. A. & C. s.n.c., rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio SEGNERI e Daniela PIRAS, con domicilio eletto in Cagliari , via Sonnino n. 84, presso il loro studio legale;

contro



la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del suo Presidente, rappresentata e difesa dagli avvocati Gian Piero Contu, Roberto Murroni e Mattia Pani, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale della Regione in Cagliari, viale Trento n. 69;

 

il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, l’Agenzia del Demanio - Filiale Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliati per legge presso la sede dell’Avvocatura in Cagliari, via Dante n. 23;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
con il ricorso introduttivo:
- del provvedimento di cui alla nota prot. n. 16060/II.6.1del 15 aprile 2008, con il quale il Direttore del Servizio territoriale Demanio Patrimonio di Oristano, Nuoro e Medio Campidano ha denegato la decurtazione del canone demaniale richiesta dalla società ricorrente e le ha ingiunto di provvedere al versamento dell’importo complessivo relativo al canone dell’anno corrente ed a canoni arretrati per il periodo 1997-2007;
- del provvedimento di cui alla nota prot. n. 4211/2007 del 31/3/2008;
- della nota prot. 10633/II.6.1 del 14/3/2008;
con il ricorso per motivi aggiunti depositato il 31 luglio 2008:
- del provvedimento di cui alla nota prot. 30043II.6.1. del 4 luglio 2008 del Direttore del Servizio territoriale Demanio Patrimonio di Oristano, Nuoro e Medio Campidano.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia Demanio, Filiale Sardegna;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10/06/2009 il dott. Giorgio Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO



1. – Con ricorso introduttivo, consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica il 14 giugno 2008 e depositato il successivo 27 giugno, la società ricorrente impugnava il provvedimento del Direttore del Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Oristano, Nuoro e Medio Campidano dell’Assessorato Enti Locali, Finanze ed Urbanistica della Regione Sardegna, prot. n. 16060 del 15 aprile 2008, con il quale le era stato ingiunto il pagamento di complessivi euro 126.614, 25, dei quali euro 92.945,77 per canoni arretrati 1998-2007 e euro 33.668,48 per l’anno 2008.
2. - Dopo la notifica del ricorso in epigrafe, con provvedimento del 4 luglio 2008, prot. n. 30043, il medesimo Servizio Territoriale rideterminava i canoni dovuti per il 2007 e il 2008, applicando la riduzione massima del 50 %, come richiesto dalla ricorrente; riconoscendo, inoltre, l’insussistenza di inadempimenti per le annualità pregresse (nella nota si legge che “la richiesta degli arretrati per le annualità 1998/2006 (era) giustificata dal fatto che … l’ufficio non era a conoscenza dell’avvenuto pagamento delle stesse …”). Conseguentemente disponeva l’annullamento in autotutela della richiesta di pagamento del 15 aprile 2008.
3. - Ritenendo lesivo anche quest’ultimo atto, la ricorrente lo impugnava con motivi aggiunti, notificati il 22 luglio 2008 e depositati il successivo 31 luglio.
4. - Si sono costituite in giudizio le amministrazioni statali intimate, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Nel merito concludono per il rigetto.
Negli stessi termini si possono riassumere le difese della Regione Sardegna, costituitasi con atto depositato il 7 luglio 2008.
5. - Con ordinanza di questa Sezione n. 312 del 6 agosto 2008, è stata accolta la domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti e, conseguentemente, sospesa l’efficacia del provvedimento 4 luglio 2008.
6. - All’udienza del 10 giugno 2009 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO



1. – Preliminarmente occorre esaminare la questione di giurisdizione, sollevata dalla difesa erariale. Si deve ritenere che la controversia rientri nella giurisdizione amministrativa, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 1034/1971, in quanto oggetto del giudizio è, per un verso, l’applicazione alla concessione di cui è titolare la ricorrente dei nuovi criteri di determinazione dei canoni di cui all’art. 1, comma 251, della legge n. 296 del 2006, posto che si contesta in radice l’esercizio del potere di determinazione del canone concessorio sulla base della circostanza che le norme richiamate non sarebbero applicabili alle concessioni in corso, ma solo a quelle stipulate o rinnovate dopo il 1 gennaio 2007; e, per altro verso, si contesta l’esercizio del potere avente per oggetto la riduzione del canone. Si tratta, quindi, di profili che involgono, rispettivamente, la sussistenza stessa del potere di fissazione del canone e l’esercizio di poteri discrezionali sul punto (sulla questione si rinvia a Cass., SS.UU., 18 novembre 2008, n. 27333, secondo la quale “deve ritenersi, anche alla luce della sentenza n. 204 del 2004 della Corte cost., che le controversie non attratte nella giurisdizione del giudice amministrativo, e perciò riservate al giudice ordinario, sono solo quelle di contenuto meramente patrimoniale, ossia quelle nelle quali non venga in rilievo il potere della P.A. a tutela di interessi generali ovvero la verifica dell'esercizio di poteri discrezionali di cui la P.A. gode nella determinazione di indennità, canoni o altri corrispettivi”Nella specie, le S.U. hanno ritenuto devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia promossa da un privato, gestore provvisorio di un magazzino vendita, nei confronti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per contestare il provvedimento di fissazione del nuovo corrispettivo a suo carico, mediante revisione straordinaria, che sarebbe esclusa dalla convenzione e prevista dalla legge; inoltre a Cass., SS.UU., 31 luglio 2008, n. 20749).
2. – Sempre in via preliminare, occorre dare atto della sopravvenuta carenza di interesse del ricorso introduttivo, conseguente all’annullamento d’ufficio del provvedimento di cui alla nota prot. n. 16060/II.6.1del 15 aprile 2008, con esso impugnato.
3. – Rimangono, pertanto, da esaminare i motivi aggiunti avverso il nuovo provvedimento di cui alla nota del 4 luglio 2008, con cui si sono determinati i canoni dovuti per il 2007 e il 2008, nei cui riguardi vengono sollevate le seguenti doglianze:
- violazione dell’art. 39, comma 1, del codice della navigazione, il quale prevede che “la misura del canone è determinata dall’atto di concessione”;
- violazione dell’art. 3 del disciplinare di concessione stipulato il 19 ottobre 1995, che determina in lire 9.814.200 il canone annuale e in lire 196.284.000 quello dovuto per il ventennio di durata della concessione, salvo il solo aggiornamento ISTAT triennale;
- violazione dell’art. 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale detta criteri di determinazione del canone demaniale inapplicabili alle concessioni in corso;
- eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria e carenza assoluta di motivazione.
4. – I motivi appena esposti, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
In primo luogo è infondata la censura secondo la quale l’art. 1, comma 251, della legge n. 296 non sarebbe applicabile ai rapporti in corso, poiché (come già statuito da questa Sezione con la sentenza n. 786 del 24 aprile 2008) da diversi elementi testuali della disposizione in esame emerge che la norma si riferisce anche alle concessioni già rilasciate. In particolare, basti citare la lettera b), del comma 251, cit., che con riferimento alle concessioni demaniali marittime prende in considerazione anche gli anni 2004, 2005 e 2006 (anche se al solo fine di escludere l’applicazione delle maggiorazioni previste da speciali disposizioni di legge), con il che si deve escludere che la norma riguardi solo le concessioni stipulate o rinnovate dopo il 1 gennaio 2007; e soprattutto estende espressamente, anche nei confronti delle concessioni suddette, i nuovi criteri a decorrere dal 1 gennaio 2007, e dunque presuppone la sua applicabilità anche alle concessioni in atto.
5. - Dalle considerazioni appena svolte deriva che nel caso di specie, per la sopravvenienza della norma di legge sopra esposta, non possono trovare applicazione né l’art. 39 del codice della navigazione, né le norme del disciplinare della concessione, come invece ritiene parte ricorrente.
6. - Considerata la peculiarità della vicenda, anche sotto il profilo processuale, si ravvisano giusti motivi per disporre la integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo per la Sardegna, Sezione Prima, pronunciando definitivamente sul ricorso e i motivi aggiunti in epigrafe, così dispone:
- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo, per la sopravvenuta carenza di interesse;
- rigetta i motivi aggiunti.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 10/06/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Giorgio Manca, Primo Referendario, Estensore



DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/10/2009



Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento