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| n. 10-2009 - © copyright |
T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 9 ottobre 2009 n. 1512
Pres. P. Numerico; Est. G. Flaim
F. S. Srl (avv.ti M. Barberio, S. Porcu) c/ Autorita' per la
Vigilanza Sui Lavori Pubblici (Avv. Distr. St.); Comune di Carbonia (n.c.) |
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Contratti della PA – Gare – Qualificazione - Casellario informatico - Art. 27, D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 - Annotazione erronea – Interesse all’annullamento – Sussiste
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In tema di qualificazione a gare d’appalto, l’impresa ha interesse ad ottenere l’annullamento di un’annotazione sul casellario informatico (art. 27, D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34), che si riveli, in tutto od in parte, non aderente alla realtà dei fatti, anche al fine di evitare gli eventuali automatismi espulsivi insiti nelle diverse cause di esclusione previste dall’art. 38, D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (nella specie, il Comune resistente aveva erroneamente segnalato all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, gravi violazioni in materia di sicurezza, rilevanti ai fini di cui all’art. 38, comma 1, lett. e), D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 480 del 2008, proposto da:
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F. Servizi Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Mauro Barberio, Stefano Porcu, con domicilio eletto presso Mauro Barberio in Cagliari, via Garibaldi N.105;
contro
- Autorità per la Vigilanza Sui Lavori Pubblici, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distr.le Cagliari, domiciliata per legge in Cagliari, via Dante N.23;
- Comune di Carbonia, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento di annotazione sul casellario informatico, ai sensi dell'articolo 27 del d.p.r. 34 / 2000, disposto a carico della ricorrente e inserito in data 16/4/2008;
e, ove occorra della relativa nota di comunicazione del 22/4/2008;
nonché, quali provvedimenti presupposti e/o connessi all'impugnato provvedimento di annotazione, della determinazione n. 46/2 del 4/2/2008 del dirigente comunale (risoluzione per grave inadempimento) nella parte in cui accerta a carico della ricorrente "il mancato rispetto delle norme di sicurezza e d'igiene nei luoghi di lavoro”;
nonché della nota comunale del 18/2/2008 di comunicazione della determinazione n. 46 / 2008, con la quale si preannuncia all’interessata la comunicazione all'Autorità.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ Autorita' per la Vigilanza Sui Lavori Pubblici;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 08/07/2009 la dott. Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori Barberio per la ricorrente e avv. dello Stato Lo Russo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Nel settembre 2007 la FAL servizi S.r.l. stipulava un contratto con il comune di Carbonia per l'adeguamento/ampliamento degli impianti sportivi siti in località “Is Gannaus “ e “Bacu Abis”; successivamente il contratto veniva risolto, nel febbraio 2008, per grave inadempimento contrattuale, ex articolo 136 del decreto legislativo 163/2006, rubricato “Risoluzione del contratto per grave inadempimento grave irregolarità e grave ritardo”.
Il Comune effettuava, conseguentemente, la comunicazione all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, ai sensi dell'articolo 27 del d.p.r. 34/2000, ai fini dell’effettuazione dell'annotazione nel casellario informatico.
Le segnalazioni compiute dal comune venivano annotate il 16 aprile 2008.
La società impugnava l'effettuata annotazione nonché i presupposti atti comunali con ricorso notificato il 13/6/2008 e depositato il successivo 21 / 6, formulando le seguenti censure:
insussistenza di "gravi inadempienze" in materia di sicurezza del lavoro;
falsa applicazione di legge: la mancanza di idonei locali igienici, spogliatoi e mensa non sono obblighi contemplati dalla normativa di sicurezza nei cantieri edili (decreto legislativo 494/1996 art . 9 e All.4; decreto legislativo 626/1994 Tit. II).
Si è costituita in giudizio l'Autorità, che ha sostenuto la piena legittimità dell'operato.
La domanda cautelare è stata respinta dal TAR con ordinanza n. 261 del 25.6.2008 in quanto si è ritenuto che "l'annotazione compiuta nel casellario informatico, in applicazione dell'articolo 27 lettera “p” del d.p.r. 34/2000, richiama espressamente non solo violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, ma anche la determinazione dirigenziale n. 46 del 4/2/2008 con la quale sono stati contestati anche altri profili di grave inadempimento contrattuale, che hanno determinato la risoluzione del contratto con il comune di Carbonia".
L'appello cautelare è stato parzialmente accolto dal C.S. sez. VI con ordinanza n. 5195 del 30.9.2008, limitatamente "ai fini di una rivalutazione, con specifico riferimento al profilo relativo all'assunta violazione della disciplina in materia di sicurezza sul lavoro".
All'udienza dell’ 8 luglio 2009 il ricorso, dopo discussione, è stato spedito in decisione.
DIRITTO
La norma regolamentare nazionale (art. 27 2° comma lett. p del DPR 25.1.2000 n. 34) stabilisce che “nel casellario sono inseriti in via informatica per ogni impresa qualificata i seguenti dati:…..
p) eventuali episodi di nell’esecuzione di lavori ovvero gravi inadempienze contrattuali, anche in riferimento all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro, comunicate dalle stazioni appaltanti;
…t) tutte le altre notizie riguardanti le imprese che, anche indipendentemente dall’esecuzione dei lavori, sono dall’Osservatorio ritenute utili ai fini della tenuta del Casellario ”.
Tale disposizione può essere qualificata come norma generale di pubblicità, a livello nazionale, delle “grave inadempienze” (in senso ampio) compiute dagli appaltatori.
L’art. 38 lett. e) del Testo Unico 163/2006, codice dei contratti, stabilisce che :
“Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, nè possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:
..…e) che hanno commesso debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio.
Tale seconda disposizione impone l’esclusione di diritto alle gare pubbliche di coloro che abbiano commesso (in un settore specifico) “gravi infrazioni in materia di sicurezza del lavoro”.
Il Comune di Carbonia ha compiuto la segnalazione all’Osservatorio il 17.3.2008, in applicazione dell’art. 27 2° co. lett. “p” e lett. “t” del DPR 34/2000 .
In particolare dalla determinazione dell’atto di risoluzione contrattuale risulta una pluralità di profili di inadempienze, in particolare :
1) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
2) il mancato adempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
3) il mancato rispetto delle prescrizioni e indicazioni sia verbali sia scritte formulate dalla direzione lavori;
4) la mancata consegna del cronoprogramma dei lavori, completo dei contenuti richiesti dalla direzione lavori, nei tempi e nei modi sollecitati;
5) il mancato rispetto delle norme di sicurezza e dell'igiene nei luoghi di lavoro, del Piano di Sicurezza e Coordinamento, del Piano operativo di sicurezza e delle prescrizioni del coordinatore in fase di esecuzione;
6) la sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo.
In particolare l'amministrazione rilevava che il comportamento omissivo dell'impresa configurava la fattispecie di un "grave inadempimento contrattuale" ai sensi dell'articolo 136 del codice dei contratti 163/2006 (“Risoluzione del contratto per grave inadempimento grave irregolarità e grave ritardo”).
A seguito della comunicazione della risoluzione l’annotazione nel Casellario è stata compiuta nei seguenti termini:
“la stazione appaltante comune di Carbonia connota n. 8192 del 17/3/2008 (protocollo Autorità n. 16.596 del 19/3/2008) e sulla base del modello di comunicazione, di cui all'allegato B, ha comunicato che nei confronti della ditta FAL servizi S.r.l. esecutrice dell'appalto sono state riscontrate, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, violazioni alle norme in materia di sicurezza sul lavoro. In conseguenza di detta violazione, con nota del 14/11/2007, è stata disposta, dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, la sospensione delle lavorazioni ai sensi dell'articolo 5, lettera f), del decreto legislativo n. 494/96. Successivamente la S.A., con determinazione n. 46/2 del 4/2/2008 protocollo 3702 del 5/2/2008, procedeva a risolvere per grave inadempimento, ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 163 / 2006, il contratto di appalto dei lavori. La presente annotazione è scritta nel casellario informatico ai sensi dell'articolo 27 del d.p.r. 25/1/2000 n. 34".
***
Il contratto n. 69 stipulato il 10.9.2007 fra la FAL ed il Comune di Carbonia per l’ “adeguamento ed ampliamento degli impianti sportivi in loc. Is Gannaus e Bacu Abis”, per l’importo di Euro 127.909, è stato risolto il 4.2.2008 a causa di “gravi negligenze nell’esecuzione dei lavori” (omissioni, inerzia, mancato rispetto dei tempi, mancata consegna cronoprogramma; ripetutamente contestate dalla Direzione Lavori).
Sussistono chiare relazioni sia del Direttore dei lavori che del Responsabile dell’ufficio comunale in ordine allo svolgimento dei fatti (contestazioni, omissioni, abbandono del cantiere, ecc.) inerenti il rapporto contrattuale instauratosi, che, in realtà, non ha dato alcun seguito in ordine alla concreta realizzazione delle opere nei tempi previsti: alla data del 18.12.2007, dopo 79 giorni dalla consegna dei lavori, la società non aveva ancora avviato i lavori, nonostante i ripetuti solleciti; e tali opere il Comune aveva urgenza ad ultimare.
Il Collegio ritiene dimostrata in modo idoneo e conforme la sussistenza dei presupposti legittimanti la segnalazione in questione (cfr. in particolare le dettagliate motivazioni contenute nella determinazione dirigenziale di risoluzione n. 3702 del 5.2.2008).
Si evidenzia, peraltro, che la segnalazione compiuta dal Comune (e la conseguente annotazione) ha un duplice contenuto:
a) oltre alla risoluzione per “grave negligenza nell’esecuzione dei lavori” del contratto (e sul punto si richiama e si concorda con le valutazioni compiute dalle Amministrazioni coinvolte, cfr. in particolare la specifica determinazione dirigenziale, con la quale è stata disposta la risoluzione per grave inadempimento del contratto);
b) “violazioni alle norme in materia di sicurezza accertate dal coordinatore della sicurezza” (cfr. prima parte dell’annotazione e pag. 2 e 3 dell’Allegato B alla comunicazione).
Solo in riferimento a quest’ultimo profilo si ritiene che dal contenuto delle relazioni non emergano, in realtà, violazioni in materia di sicurezza qualificabili in termini di "gravità". Sul punto, infatti, si evidenzia che:
-il PIMUS (Piano di Montaggio Uso e Smontaggio dei Ponteggi) risulta essere stato presentato dall’impresa il 29 novembre 2007 (e per questo venne meno la sospensione dei lavori in precedenza disposta);
-rimarrebbe il profilo della contestata mancanza di “mensa, spogliatoi e servizi igienici di cantiere” presso l’impianto sportivo di Is Gannaus.
Ma in relazione a tale contestazione la società afferma che gli impianti sportivi si trovano in area campestre, dove vi svolgevano attività (solo) 2 operai, con la presenza dei servizi igienici di pertinenza delle vecchie strutture (campo di calcio e campo di pallacanestro) da adeguare ed ampliare.
E tali elementi in fatto non sono stati contestati dalle Amministrazioni.
Considerato che la norma regolamentare nazionale si riferisce non a “qualsiasi” violazione, ma a violazioni connotate da “gravità”, tale secondo profilo contestato non risulta coerente con la definizione fissata dalla disposizione (art. 27 lett. p del DPR surrichiamato).
Parimenti la disposizione normativa del codice (art. 38 lett. e del D. Lgs. 163/2006) contempla, ai fini più gravi (non di sola pubblicità, ma) della pronunzia di esclusione, le “gravi infrazioni” in materia di sicurezza del lavoro: ma nel caso di specie non si rinvengono.
In definitiva, mentre l’annotazione compiuta nel Casellario dall’Osservatorio per la parte relativa a “grave negligenza nel rapporto contrattuale” risolto trova pieno fondamento nella documentazione prodotta, l’altra parte –inerente le violazioni in materia di sicurezza sul lavoro- non trova correlazione specifica in termini di “gravità”.
Ne deriva che l’annotazione dovrà essere riformulata con l’eliminazione della (sola) parte riferita alle violazioni in materia di sicurezza del lavoro (in sostanza con eliminazione dal testo delle parole da “sono state riscontrate” fino a “successivamente la S.A.” comprese).
Ciò anche al fine di evitare che il lettore (del Casellario) possa pensare (essendo l’annotazione formulata in termini consequenziali) che la risoluzione per grave inadempimento sia derivata dalla perseverante violazione di norme in materia di sicurezza del lavoro da parte della società (cosa che non è, essendo –come si è visto- ben altri i profili che hanno causato il grave inadempimento contrattuale, soprattutto in termini di inerzia e di mancata avvio della realizzazione delle opere).
E l’interesse ad espellere (limitatamente) questa parte sussiste in capo alla società, in quanto diverso è l’effetto:
- esclusione “ipso iure” (in caso di “gravi violazioni in materia di sicurezza”, in base all’art. 38 lett. “e” del codice 163/2006) dalle gare pubbliche,
- valutazione soggettiva dell’ affidabilità, da parte delle stazioni appaltanti, negli altri casi di “gravi negligenze”.
In definiva è necessario annullare dall’annotazione il riferimento alle compiute violazioni in materia di sicurezza del lavoro (non inquadrabili in termini di gravità e, quindi, prive del correlato fondamento).
Il ricorso va, dunque, parzialmente accolto.
Sussistono, peraltro, giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese e degli onorari di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie, limitatamente alla parte illustrata in motivazione, il ricorso in epigrafe, con annullamento parziale dell’annotazione compiuta nel Casellario informatico da parte dell’Autorità di vigilanza.
Spese ed onorari compensati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 08/07/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Grazia Flaim, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/10/2009
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