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n. 10-2009 - © copyright

T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 9 ottobre 2009 n. 1534
Pres. P. Numerico; Est. G. Manca
F. A., in proprio e in qualità di titolare dell’omonima ditta individuale (avv.ti D. Agnello, F. Attinà e R. Siotto) c. Ministero dell'Interno (Avv. Distr. St.)


Giochi e scommesse – Attività di intermediazione nella raccolta di scommesse - Autorizzazione – Diniego – Per la riscontrata carenza di previa concessione alla società per conto della quale l’attività è svolta – Illegittimità – Licenza di p.s. – Necessità - Ragioni

In tema di autorizzazione all’attività di intermediazione nella raccolta di scommesse, l’amministrazione competente non può vietare di svolgere l’attività in questione esclusivamente sulla base del rilievo che la società per conto della quale l’attività viene effettuata non è titolare di concessione rilasciata dallo Stato italiano; rimane, tuttavia, riservato all’amministrazione il potere di verificare che le attività relative alla raccolta scommesse non siano svolte per fini criminali o illeciti, potere che si traduce nel rilascio (o nel diniego) della licenza di pubblica sicurezza disciplinata dagli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 756 del 2009, proposto da

F. A., in proprio e in qualità di titolare dell’omonima ditta individuale, rappresentato e difeso dagli avv.ti Daniela Agnello e Francesca Attinà, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Rosaria Siotto in Cagliari, piazza del Carmine n. 22;

contro



il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Cagliari, via Dante n. 23 è domiciliato per legge;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,



- del provvedimento del Questore della Provincia di Cagliari Cat. 11 E/2009 del 13/05/2009, notificato l'1/06/2009, con il quale è stata respinta l'istanza avanzata dal ricorrente, volta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione ex art. 88 TULPS "per poter svolgere l'attività di intermediazione di raccolta scommesse per conto della Stanleybet Malta Limited (…) nei locali siti in Cagliari viale Sant’Avendrace n. 63;
- di ogni altro atto antecedente presupposto successivo e comunque conseguenziale e/o connesso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 03/09/2009 il primo referendario Giorgio Manca e uditi l’avv. Attinà per la ricorrente e l’avv. Tenaglia per il Ministero dell’Interno;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dall’art. 3 della legge n. 205/2000;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



Ritenuto in fatto:
che con il ricorso in epigrafe, notificato il 24 luglio 2009 e depositato il successivo 30 luglio, il ricorrente impugna il provvedimento del Questore di Cagliari, con il quale si è disposto che “la licenza relativa all’attività di intermediazione di raccolta scommesse per conto della Stanleybet Malta Limited, non può essere concessa a ALOCCHI FRANCESCO”;
che nei confronti del predetto provvedimento il ricorrente deduce:
1° Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 3, 10, 11, 15 e 41 della Costituzione; degli articoli 10, 12, 31, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 55 e 86, nonché degli articoli 220, 226 e 234, penultimo e ultmo comma, del Trattato CE; dell’art. 88 del r.d. n. 773/1931; dell’art. 4 della legge n. 401/1989; degli artt. 1 ss. d.lgs. 14 aprile 1948, n. 496; degli articoli 3 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; dell’art. 7 del D.M. 2 giugno 1988, n. 174. Violazione del principio della tutela del legittimo affidamento. Eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di adeguata istruttoria difetto di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia grave e manifesta.
2° (in via subordinata) Disapplicazione dell’art. 88 del R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
3° (in ulteriore subordine) Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia CE in ordine alla compatibilità comunitaria dell’art. 88 del R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.).
che si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, chiedendo la reiezione del ricorso;
che nella camera di consiglio del 3 settembre 2009, fissata per l’esame della domanda cautelare, previo avviso alle parti in ordine alla possibile definizione del giudizio con sentenza semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato in diritto
che il Questore della Provincia di Cagliari ha adottato il provvedimento impugnato sulla base dell’art. 88 del T.U.L.P.S., per il quale «La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione», escludendo che l’attività oggetto dell’istanza del ricorrente rientri tra quelle autorizzabili ai sensi della norma richiamata in quanto la società Stanleybet Limited risulta priva della concessione alla intermediazione nella raccolta scommesse, secondo la legislazione italiana;
che è fondata la censura di violazione degli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S., in relazione agli articoli 43 e 49 del Trattato CE, in ordine alla libertà di stabilimento delle imprese e alla libera prestazione dei servizi all’interno della Comunità;
che, infatti, la Corte di Giustizia CE con le sentenze 6 novembre 2003 (causa C-243/01, Gambelli) e 6 marzo 2007 (cause riunite C-338/04, C-359/04, C-360/04, Placanica e aa.) ha statuito che la normativa nazionale italiana «in quanto contiene il divieto – penalmente sanzionato – di esercitare attività nel settore dei giochi d’azzardo in assenza di concessione o di autorizzazione rilasciata dallo Stato, comporta restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi (sentenza Gambelli e a., citata, punto 59 e dispositivo)» (così la sentenza Placanica, cit., punto 42), precisando, da un lato, che lo stesso effetto restrittivo deriva dalla predeterminazione del numero di concessioni che lo Stato italiano prevede di rilasciare, dall’altro lato che l’obiettivo della normativa italiana «mirante a prevenire l'esercizio delle attività di gioco d'azzardo per fini criminali o fraudolenti canalizzandole in circuiti controllabili» si può conseguire anche attraverso un sistema di concessioni purchè questo sia compatibile con i principi derivanti dal diritto comunitario (e dunque, in primo luogo, con i principi in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi);
che, con riferimento alla normativa dell’ordinamento interno, quanto appena rilevato comporta come conseguenza che l’amministrazione competente non può vietare di svolgere l’attività di raccolta delle scommesse esclusivamente sulla base del rilievo che la società per conto della quale l’attività viene effettuata non è titolare di concessione rilasciata dallo Stato italiano;
che, invece, anche seguendo le indicazioni ricavabili dalla citata giurisprudenza della Corte di Giustizia CE, rimane riservato all’amministrazione il potere di verificare che le attività relative alla raccolta scommesse non siano svolte per fini criminali o illeciti, potere che si traduce nel rilascio (o nel diniego) della licenza di pubblica sicurezza disciplinata dagli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S.;
che, quindi, è illegittimo un provvedimento (quale quello impugnato con il ricorso in epigrafe) che motiva il diniego esclusivamente con la mancanza della concessione in capo alla società Stanleybet Limited;
che, pertanto, per quanto rilevato, il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto concerne la domanda di annullamento del provvedimento impugnato;
che le ulteriori censure proposte possono ritenersi assorbite, in considerazione del fatto che la pronuncia, anche per la sua portata conformativa della successiva azione amministrativa, appare pienamente satisfattiva delle pretese avanzate dal ricorrente;
che, in considerazione della novità delle questioni giuridiche affrontate, si ravvisano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo per la Sardegna, Sezione Prima, pronunciandosi ai sensi dell’art. 26, commi 4 e 5, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotti dall’art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 03/09/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Giorgio Manca, Primo Referendario, Estensore
Gianluca Rovelli, Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/10/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





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