REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1044 del 2007, proposto dalla
dott.ssa B. A., rappresentata e difesa dall'avv. Mariella Salis, con domicilio eletto presso il medesimo difensore Cagliari, via Guicciardini N.9;
contro
il Comune di Bitti, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Domenica Porcu, con domicilio eletto presso l’avv. Renato Lai in Cagliari, via Grazia Deledda N.49;
nei confronti di
R. G., non costituitosi in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
1) del bando di selezione pubblica per il conferimento di un incarico con contratto co.co.pro., prot. n. 3290 del 31.10.2007;
con i primi motivi aggiunti
2) della determinazione n. 299 del 2.7.2008, con la quale è stata approvata la graduatoria di merito della selezione;
3) delle deliberazioni della Giunta comunale n. 23 del 2.5.2008 e n. 29 del 27.5.2008, con le quali è stata dapprima nominata la commissione del concorso e successivamente è stato sostituito uno dei commissari;
4) dei verbali della commissione del concorso;
con i secondi motivi aggiunti
5) della determinazione n. 451 del 19.11.2008, con la quale il competente Dirigente del comune ha disposto di stipulare apposita convenzione con il signor Rusta Giorgio;
6) della convenzione stipulata in data 25.11.2008.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bitti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 01/07/2009 il dott. Francesco Scano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La dott.ssa Bitti Angela riferisce in ricorso che in data 31.10.2007 il Comune di Bitti bandiva una selezione pubblica per il conferimento di un incarico con contratto Co.Co.Pro., nell’ambito dell’istituzione di uno Sportello Linguistico Regionale, a norma della legge 15.12.1999 n. 482.
Nonostante il contenuto dell’attività da svolgere richiedesse specifiche ed elevate conoscenze il bando, riferisce ancora la ricorrente, si rivolge genericamente a candidati in possesso della laurea (triennale, quadriennale o quinquennale) in discipline umanistiche, giuridiche o equipollenti.
La dott.ssa Bitti ritenendo che il bando, così formulato, fosse fonte di grave pregiudizio per se stessa, lo ha impugnato con il ricorso introduttivo a sostegno del quale fa ha proposto le seguenti censure:
1) violazione degli articoli 7, 8 e 9 della legge 482 del 1999 e degli articoli 4 e 5 del DPR 345/2001; violazione ed errata applicazione dell’art. 17 della legge regionale 26/1997;
2) violazione ed errata applicazione: dell’art. 2, commi 2, 3 e 4 e degli articoli 5 e 6 della legge 482/1999; degli articoli 2 e 3 del DPR 345/2001; degli articoli 17 e 19 della legge 26/1997; del DM 21.6.2007 n. 53;
3) eccesso di potere sotto la forma dello sviamento per illogicità e ingiustizia manifeste, per contraddittorietà con precedenti provvedimenti.
Con i primi motivi aggiunti, notificati il 15.9.2008 e depositati il giorno 13 del mese successivo, la dott.ssa Bitti ha poi impugnato le delibere di nomina della Commissione esaminatrice della selezione, i verbali della Commissione medesima ed il provvedimento di approvazione della graduatoria finale.
A sostegno delle ulteriori impugnative l’interessata, dopo aver dedotto l’illegittimità derivata dai vizi del bando degli ulteriori atti impugnati, ha proposto le seguenti censure:
I) difetto di motivazione nell’attribuzione, da parte della Commissione, dei punteggi per i titoli; difetto di motivazione nella valutazione delle prove, scritta, orale e pratica di informatica;
II) difetto di motivazione in relazione all’attribuzione alla ricorrente ed al vincitore di 3 punti per il Curriculum;
III) erronea valutazione dei titoli di studio e dei titoli di servizio della ricorrente;
IV) mancata indicazione nei verbali della Commissione dei criteri seguiti per l’attribuzione del punteggio relativo al colloquio, articolato in una prova scritta e una orale, ed alla prova pratica di informatica; difetto di motivazione;
V) difetto di motivazione in ordine alla nomina dei componenti la Commissione esaminatrice.
Con i secondi motivi aggiunti la dott.ssa Bitti ha poi impugnato la determinazione con la quale il Comune di Bitti ha disposto di stipulare la convenzione con il signor Rusta Giorgio.
Il Comune resistente ha dedotto l’infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
Alla pubblica udienza del 1 luglio 2009, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio
DIRITTO
La dott.ssa Bitti Angela impugna i provvedimenti descritti in epigrafe relativi alla procedura di selezione per l’individuazione del soggetto con cui stipulare un contratto Co.co.pro., nell’ambito dell’istituzione nel Comune di Bitti di uno sportello Linguistico comunale, ai sensi della legge 15.12.1999 n. 482.
Con il ricorso introduttivo la dott.ssa Bitti impugna il bando di selezione, mentre con i motivi aggiunti impugna l’atto di nomina della commissione, la graduatoria finale ed il provvedimento di scelta del controinteressato per la stipulazione del contratto Co.co.pro.
La domanda di annullamento del bando di selezione non può essere accolta, mentre va accolta la domanda di annullamento della graduatoria e del provvedimento finale di scelta del controinteressato.
Avverso il bando di selezione l’interessata, con il ricorso introduttivo, ha proposto 3 motivi di impugnativa.
Con il primo si sostiene che illegittimamente il bando consente l’indeterminata partecipazione alla selezione anche di soggetti privi dei titoli espressamente richiesti dalla legge, e prevede una contraddittoria e illogica valutazione dei titoli, attribuendo punteggi bassissimi, o nessun punteggio, a titoli attinenti con il profilo professionale.
Il motivo è infondato.
La ricorrente non indica quali siano gli specifici titoli che sarebbero richiesti dalla legge e non previsti nel bando, il che rende inconsistente la censura. Comunque il D.P.R. 2 maggio 2001 n. 345 non richiede specifici titoli di studio o professionali, limitandosi a prevedere, art. 4 comma 2, che il Comune o la Regione per l’attività di traduzione in lingua italiana devono assicurare “la presenza di personale interprete qualificato”.
A tale riguardo il bando oltre a richiedere ai concorrenti di “essere di madrelingua sarda e di conoscere la variante locale (bittese) scritto e parlato”, prevede, come prova, lo svolgimento di un colloquio in lingua sarda al fine di dimostrare “la conoscenza della lingua sarda anche attraverso la comprensione e traduzione di un testo scritto”.
La previsione nel bando di una specifica prova per l’accertamento delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte del prescelto, rappresenta una modalità di scelta del candidato che offre maggiori garanzie per l’Amministrazione procedente, rispetto alla mera pretesa del possesso in capo ai concorrenti di titoli di servizio o culturali attinenti alle funzioni da espletare..
Il motivo va quindi respinto.
Con il secondo motivo, la ricorrente afferma che il bando pur essendo volto all’attribuzione di un incarico che comprende attività di insegnamento nelle scuole, ritiene sufficiente un diploma di laurea triennale conseguito anche in materie non specifiche, mentre sarebbe stato più logico circoscrivere l’ambito dei candidati a coloro i quali siano effettivamente in possesso di tutte le qualifiche prescritte dalla legge.
Con il terzo motivo sostiene poi che la specificità dell’incarico da rivestire, imponeva “l’individuazione di candidati in possesso di un diploma di laurea specifico (in discipline umanistiche) e specialistico (quadriennale del vecchio ordinamento o quinquennale) – proprio in quanto il vincitore deve svolgere attività connesse con la docenza nelle scuole di ogni ordine e grado dello Stato -, nonché deve essere dotato di competenze certificate di interprete e/o traduttore.
Le censure sono infondate.
L’attività connessa con la docenza è del tutto secondaria rispetto alle altre funzioni da svolgere.
La previsione del possesso dei titoli indicati dalla ricorrente, oltre a non garantire del tutto il possesso nel candidato delle specifiche professionalità necessarie per lo svolgimento delle molteplici prestazioni lavorative richieste dal bando, avrebbe comportato un restringimento del numero dei partecipanti alle selezione, con evidente nocumento dell’interesse pubblico alla scelta del candidato con maggiore capacità professionale, mentre per il raggiungimento di questo risultato appare oggettivamente più consono il sistema prescelto dall’Amministrazione che privilegia lo svolgimento di specifiche prove concorsuali.
L’Amministrazione, in assenza di indicazione da parte della legge di particolari titoli da richiedere per il servizio da svolgere , nell’ambito della sua discrezionalità, attesa la peculiarità dell’incarico da attribuire legittimamente , ad avviso del Collegio,ha dato la prevalenza nel bando allo svolgimento di specifiche prove concorsuali.
Con ulteriori censure la ricorrente deduce l’illegittimità del bando sotto il profilo della illogicità manifesta quanto alla disciplina della valutazione dei titoli.
Le censure sono inammissibili.
L’interesse a contestare le prescrizioni relative alla valutazione dei titoli e all’attribuzione dei punteggi sorge soltanto all’esito della formazione della graduatoria finale del concorso, mentre al momento della pubblicazione del bando non sussiste l’attualità dell’interesse a contestare dette prescrizioni.
Specifiche censure, correlate all’interesse ad avere una utile posizione in graduatoria, sono state poi presentate dalla dottoressa Bitti con i motivi aggiunti, che di seguito vengono esaminate.
Con il primo motivo deduce la censura di difetto di motivazione, rilevando che nel verbale n. 2 del 6.6.2008, alla terza pagina, viene riportata una griglia recante i punteggi attribuiti per i titoli, nella quale, per ciascun candidato, viene indicato esclusivamente il punteggio complessivo attribuito per ciascuna specie, non anche il punteggio per ciascun titolo o prova.
Deduce poi l’illegittimità, per difetto di motivazione, della valutazione della prova scritta, della prova orale e di informatica, perché espressa con punteggio numerico anziché con giudizio e/o voto motivato.
Quest’ultima censura è infondata.
E’ pacifico in giurisprudenza che anche successivamente all'entrata in vigore della legge 7 agosto 1990 n. 241, il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove scritte od orali di un concorso pubblico o di un esame esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in se stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti. (Consiglio Stato , sez. VI, 09 settembre 2008, n. 4300).
Anche la censura di difetto di motivazione nell’attribuzione dei punteggi per i titoli non può essere condivisa.
I punteggi attribuiti dalla Commissione di concorso sono il risultato di una vincolata applicazione dei criteri dettati all’articolo 5 del bando e pedissequamente ripresi dalla Commissione nel verbale n. 2 del 6.6.2008.
La doglianza in ordine alla mancata attribuzione di punti 4 per il diploma di laurea, non può essere accolta in quanto la ricorrente nella domanda di concorso non ha indicato la votazione conseguita nella laurea, né ha precisato che il certificato di laurea fosse presente presso gli uffici comunali per essere stato presentato in occasione di altro concorso.
Del tutto irrilevante appare l’erronea attribuzione al controinteressato di punti 3 per il curriculum, in luogo del punteggio massimo attribuibile di 2, atteso che l’errore è stato commesso, come ammesso in ricorso, anche in favore della ricorrente.
Fondata si rivela invece la censura proposta con il secondo motivo sulla mancata attribuzione di tre punti per il master universitario di II livello.
In effetti il bando prevede l’attribuzione di punti 3 per “master e corsi di perfezionamento post laurea realizzati da Università o Enti Pubblici… relativi alla lingua e alla cultura sarda” e la ricorrente ha dichiarato nell’autocertificazione di aver conseguito il titolo il 14.7.2004.
Atteso che la difesa del Comune nulla eccepisce in ordine al possesso del titolo deve ritenersi che la autocertificazione corrisponda a verità, il che induce a ritenere fondata la censura.
Devono conseguentemente essere accolti i motivi aggiunti ed in particolare la domanda di annullamento della graduatoria finale ed il conseguente atto di scelta del soggetto con cui stipulare la convenzione, senza che vi sia la necessità di esaminare le ulteriori censure che restano, quindi, assorbite.
Infatti con l’attribuzione dei tre punti per il master, la ricorrente ottiene un punteggio superiore al controinteressato Rusta, avendo questi ottenuto punti 21, mentre alla ricorrente erano stati riconosciuti punti 18,375.
In conclusione il ricorso introduttivo va respinto, mentre vanno accolti i motivi aggiunti limitatamente alla domanda di annullamento dei provvedimenti sub 2, 4 e 5 dell’epigrafe.
Le spese del giudizio vanno poste a carico del Comune di Bitti e liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
in parte respinge ed in parte accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla i provvedimenti indicati sub 2, 4 e 5 dell’epigrafe.
Condanna il Comune di Ittiri al pagamento delle spese del giudizio in favore della ricorrente che liquida in complessivi euro 2500,00 (duemilacinquecento//00) oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 01/07/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Rosa Maria Pia Panunzio, Presidente
Francesco Scano, Consigliere, Estensore
Marco Lensi, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/09/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)