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| n. 10-2009 - © copyright |
T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE II - Sentenza 23 settembre 2009 n. 1478
Pres. F. Scano; Est. T. Aru
D. Srl (avv.ti L. Grondona e A. Onorato) c/ la Regione Autonoma della Sardegna (avv.ti G. Parisi e P. Angius); l’ Esaf - Ente Sardo Acquedotti e Fognature (Avv. Distr. St.) |
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1. Processo amministrativo – Motivi aggiunti – Proposizione - Dimezzamento dei termini ex art. 23 bis L Tar – Proposizione tardiva – Errore scusabile – Ammissione - Ragioni
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2. Espropriazione per p.u. – Procedura – Termini iniziali e finali – Proroga – Ai fini dell’adozione del decreto d’esproprio – E’ legittima - Fattispecie
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3. Espropriazione per p.u. – Procedura – Termini iniziali e finali – Proroga – Procedimento – Comunicazione di avvio – Necessità – Non sussiste - Fattispecie
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1. Va riconosciuto l’errore scusabile al ricorrente che abbia depositato un ricorso soggetto al rito speciale di cui all’art 23 bis L. Tar nel termine ordinario anziché in quello dimidiato, avuto riguardo all’equivocità ed atecnicità dell'espressione 'salvo quelli per la proposizione del ricorso', contenuta nel comma 2, art. 23 bis cit., ed al fatto che la composizione del contrasto giurisprudenziale sull'interpretazione di tale disposizione, peraltro in attesa di definitivo assestamento, è avvenuta solo di recente. (1)
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2. Deve ritenersi legittimo il provvedimento di proroga dei termini di conclusione del procedimento espropriativo che sia stato adottato a lavori ultimati e collaudati ed al solo fine di consentire alla P.A. la formalizzazione del decreto di esproprio, evitando le conseguenze negative derivanti dal mancato rispetto della procedura ablatoria (nella specie, il decreto di esproprio era intervenuto pochi mesi dopo la scadenza del termine prorogato). (2)
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3. In tema di comunicazione di avvio del procedimento, non sussiste violazione dell’art. 7, L. 7 agosto 1990 n. 241 qualora il provvedimento di proroga dei termini di conclusione del procedimento espropriativo sia stato adottato a lavori ultimati e collaudati ed al solo fine di consentire alla P.A. la formalizzazione del decreto di esproprio, in quanto tale circostanza esclude in radice ogni possibile utile apporto della ricorrente in un procedimento ormai esaurito quanto ai contenuti sostanziali dell’azione amministrativa. (3)
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(1) V. in senso contrario, citata in motivazione, CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 7 aprile 2009 n. 2149, in questa rivista, secondo cui nonostante la presenza di tre diversi indirizzi interpretativi sulla applicabilità del dimezzamento dei termini ex art. 23 bis alla proposizione di motivi aggiunti, non può tuttavia riconoscersi il beneficio dell’errore scusabile, tenuto conto che proprio in relazione all’esistenza di diversi orientamenti sull’interpretazione della norma, il ricorrente è tenuto, in via prudenziale, ad improntare la propria strategia processuale seguendo l’indirizzo più restrittivo
(2-3) Sulla necessità di comunicare l’avvio del procedimento di proroga dei termini del procedimento espropriativo e sull’obbligo di motivazione del relativo provvedimento si veda, in questa rivista, T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II - Sentenza 3 luglio 2008 n. 6377 (A. Faccon) |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 459 del 2000, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
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D. Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Laura Grondona e Alberto Onorato, con domicilio eletto in Cagliari presso lo studio del secondo, via Tuveri n. 84;
contro
la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni Parisi e Patrizia Angius, con domicilio eletto in Cagliari presso l’Ufficio Legale dell’Ente, viale Trento n. 69;
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l’ Esaf - Ente Sardo Acquedotti e Fognature, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici in Cagliari, via Dante n. 23, è domiciliato;
per l’annullamento
del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 5/24 del 17 marzo 1994 di occupazione d’urgenza dell’area della ricorrente;
del decreto dell’Assessore regionale ai LL.PP. n. 1478 del 16 dicembre 1993;
nonché, di tutti gli atti presupposti e conseguenti, con condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno derivante dalla illegittima occupazione acquisitiva.
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ Esaf - Ente Sardo Acquedotti e Fognature;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15/07/2009 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso in esame la società Delmar S.r.l. – già Olbia Mare Costruzioni S.p.A. – proprietaria di un terreno in Comune di Olbia, località “Cugnana”, nella regione “Rio Moronzu”, censito in catasto al foglio n. 3, mappali n. 5 e n. 25, espone quanto segue.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 5/24 del 17 marzo 1994, l’ESAF veniva autorizzato ad occupare d’urgenza, in vista dell’espropriazione, diversi immobili siti nel comune di Olbia, tra i quali quelli sopra descritti di proprietà della ricorrente.
Ai sensi dell’art. 3 di tale decreto, l’occupazione poteva protrarsi “…sino a 5 anni dalla data di immissione in possesso, a condizione che nel corso di tale quinquennio non scada, improrogato, il minor termine per il compimento delle espropriazioni fissato, ai sensi dell’art. 13 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, con il provvedimento in premessa citato, dichiarante l’opera di che trattasi di pubblica utilità, urgente ed indifferibile”.
L’occupazione d’urgenza, infatti, aveva come atto presupposto il decreto n. 1478 del 16 dicembre 1993, con il quale l’Assessore ai Lavori Pubblici della Regione Sardegna aveva approvato il “Progetto esecutivo dell’Acquedotto del Liscia – Schema n. 2 N.P.R.G.A. – Tratto dal partitore P.Rotondo a Porto Rotondo ed al serbatoio esistente di Caltabassa – 2° stralcio”, che dichiarava tali lavori di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.
In tale decreto n. 1478/1993 dell’Assessore regionale, i termini di cui all’art. 13 cit. venivano così fissati:
- inizio espropriazioni: entro 12 mesi
- compimento espropriazioni: entro 60 mesi
- inizio lavori: entro 12 mesi
- compimento lavori: entro 36 mesi
L’immissione in possesso avveniva il giorno 20 aprile 1994.
Da tale data, dunque, iniziava a decorrere il termine quinquennale di cui al decreto di occupazione d’urgenza.
L’ESAF procedeva, quindi, alla realizzazione delle condotte idriche oggetto della dichiarazione di pubblica utilità, che venivano completate nel 1996.
Il 16 dicembre 1998 scadeva il termine previsto per il compimento delle espropriazioni.
Il 20 aprile 1999 scadeva, invece, il termine di efficacia del decreto di occupazione d’urgenza.
Con l’atto introduttivo del giudizio la ricorrente sostiene che nei termini previsti non sarebbe stato completato il procedimento ablatorio mediante tempestiva adozione del decreto di espropriazione, con conseguente illegittimità degli atti impugnati per violazione dell’art. 13 della legge 25 giugno 1865 n. 2359.
Peraltro, nella prospettazione della ricorrente, l’irreversibile trasformazione del terreno per effetto dell’esecuzione dell’opera avrebbe comportato, con lo scadere del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, il trasferimento della proprietà del terreno occupato all’ente pubblico per accessione invertita.
Di qui la richiesta di risarcimento del danno subito in dipendenza dell’occupazione del terreno e della perdita del diritto di proprietà dello stesso, nonché del maggior danno derivante dalla inutilizzazione di una considerevole parte di terreno circostante la fascia espropriata, dal mancato macchiatico e dalla necessità di predisporre un nuovo piano di lottizzazione, con vittoria delle spese di giudizio.
Per resistere al ricorso si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimate che, con articolate difese, ne hanno chiesto il rigetto, con favore di spese.
In particolare, la difesa dell’ESAF, in data 11 febbraio 2009, ha depositato:
la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ente n. 702 del 23 luglio 1998, recante la riapprovazione, ai soli fini espropriativi, del progetto in esame, e il termine di ulteriori 24 mesi per il completamento degli espropri;
il decreto definitivo di esproprio n. 5/33 del 7 aprile 1999.
Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 23 marzo 2009 e depositato il successivo 1° aprile, la ricorrente ha impugnato, sotto diversi profili, i predetti provvedimenti, chiedendone l’annullamento perché illegittimi e confermando, infine, le conclusioni di cui all’atto introduttivo del giudizio.
Le amministrazioni resistenti hanno chiesto la declaratoria di irricevibilità del ricorso per motivi aggiunti perché tardivamente proposto rispetto al termine dimidiato da applicarsi, in subiecta materia, alla luce del più recente orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato, insistendo, nel merito, per la reiezione del ricorso.
Alla pubblica udienza del 15 luglio 2009, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Ragioni di ordine logico e sistematico impongono di prendere le mosse dal ricorso per motivi aggiunti proposto dalla ricorrente per contestare la legittimità della delibera n. 702 del 23 luglio 1998 (di proroga dei termini per il completamento dell’espropriazione), e del successivo decreto di definitivo esproprio n. 5/33 del 7 aprile 1999.
In relazione a tale atto impugnatorio, peraltro, assume rilievo preliminare l’eccezione di irricevibilità sollevata dalle parti resistenti che lamentano la violazione del termine dimidiato ex art. 23 bis legge n. 1034/1971(introdotto dall'art. 4 l. 21 luglio 2000 n. 205) riferibile, per la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, a tutti i termini e i gradi di giudizio e, dunque, anche al termine per la proposizione dei motivi aggiunti.
Tale dimidiazione, infatti, secondo questa recente interpretazione giurisprudenziale, non si applicherebbe soltanto al termine ordinario di 60 giorni previsto per la proposizione del ricorso introduttivo del giudizio.
Nel caso di specie è invece pacifico che il ricorso per motivi aggiunti è stato proposto oltre il termine di 30 giorni dalla conoscenza degli atti con esso impugnati.
Il difensore della ricorrente, in presenza di un quadro giurisprudenziale particolarmente incerto sul punto, ha invocato, comunque, ove il Tribunale si orientasse nel senso di non ritenere inapplicabile all’atto impugnatorio in questione la dimidiazione del termine di proposizione del ricorso, l’errore scusabile.
Il Collegio ritiene che tale richiesta meriti accoglimento.
La particolare delicatezza della questione, che attiene, in ultima analisi, al compiuto esercizio del diritto di difesa quale prerogativa costituzionalmente garantita ad ogni soggetto giuridico, impone al Tribunale, che pure aveva in passato, talvolta, seguito la tesi della non dimidiazione del termine per la proposizione del ricorso per motivi aggiunti, di guardare con cautela all’evoluzione della giurisprudenza del giudice d’appello che, invero, recentemente, sembra aver decisamente imboccato la strada della dimidiazione di tutti i termini processuali, escluso solo quello per la proposizione del ricorso introduttivo del giudizio (Cons. Stato, Sez. V, 7 aprile 2009 n. 2149; Cons. Stato, Sez. IV, 5 marzo 2008 n. 949).
Pertanto, in attesa di definitive acquisizioni sul punto, il Tribunale ritiene che nel caso di specie, ove il ricorso per motivi aggiunti in materia soggetta al rito speciale di cui all'art. 23 bis l. 6 dicembre 1971 n. 1034 (introdotto dall'art. 4 l. 21 luglio 2000 n. 205) è stato depositato nel termine ordinario anziché in quello dimidiato, dev'essere riconosciuto il beneficio dell’errore scusabile avuto riguardo all’equivocità e atecnicità dell'espressione "salvo quelli per la proposizione del ricorso", contenuta nel comma 2 detto art. 23 bis, ed al fatto che la composizione del contrasto giurisprudenziale sull'interpretazione di tale disposizione, peraltro in attesa di definitivo assestamento, è avvenuta solo di recente.
Le ulteriori eccezioni di irricevibilità dell’impugnativa possono essere, invece, tralasciate stante la sua infondatezza nel merito.
Come detto, al momento della proposizione del ricorso introduttivo del giudizio, la ricorrente non aveva notizia né della delibera di proroga dei termini per il compimento delle espropriazioni, né del successivo decreto definitivo di esproprio.
Di qui l’impostazione, secondo l’orientamento diffuso all’epoca della proposizione del ricorso (anno 2000), in termini meramente risarcitori per effetto dell’intervenuta accessione invertita conseguente alla irreversibile trasformazione del fondo in assenza del completamento del procedimento di espropriativo, dell’impugnazione.
La produzione dei predetti atti da parte della difesa dell’ESAF, e la conseguente impugnazione degli stessi col ricorso per motivi aggiunti, impone dunque al Collegio di procedere, anzitutto, all’esame di quest’ultimo, giacché l’eventuale infondatezza dello stesso priverebbe di fondamento le pretese risarcitorie di competenza di questo giudice fondate sul mancato completamento del procedimento ablatorio.
Per quanto è dato comprendere dalla censura proposta con il primo motivo di impugnazione, la ricorrente lamenta, anzitutto, la violazione della legge sulle espropriazioni perché la delibera di proroga, in quanto intervenuta in relazione a lavori già ultimati e collaudati, sarebbe nulla per inesistenza dell’oggetto, non essendovi più alcun progetto da realizzare. Inoltre essa, avendo il contenuto di una vera e propria dichiarazione di p.u., avrebbe dovuto comportare una nuova e contestuale valutazione, in punto di interesse, dell’opera realizzanda, nonché il compimento di tutte le formalità previste per l’adozione di tali atti compreso, 2° motivo, l’avviso di inizio del procedimento.
Infine (3° motivo), la delibera di proroga sarebbe viziata da eccesso di potere per travisamento dei fatti, in quanto riferita ad un procedimento espropriativi diverso da quello riferito all’originaria dichiarazione di pubblica utilità.
Nessuna censura è fondata.
Anzitutto è pacifico che la delibera di proroga dei termini per il completamento della procedura espropriativa è intervenuta (23 luglio 1998) tempestivamente, ossia prima della scadenza del termine fissato nell’originaria dichiarazione di p.u. quale termine finale del procedimento espropriativo (16 dicembre 1998).
In secondo luogo, non si rivelano convincenti le argomentazioni secondo le quali tale atto di proroga sarebbe “…privo di uno degli elementi essenziali ex lege a costituirlo” e come tale “…radicalmente nullo o del tutto inesistente, avente la sola parvenza di atto amministrativo, inidoneo a produrre effetti giuridici”.
La delibera n. 702/1998 è espressamente finalizzata a prorogare i termini espropriativi di 24 mesi rispetto all’originaria scadenza, in vista dell’evenienza, poi concretizzatasi (sia pure per soli 4 mesi, giacchè il decreto di esproprio è intervenuto il 7 aprile 1999), di non riuscire a concludere il procedimento nei tempi previsti.
Il riferimento alla circostanza che nella specie i lavori fossero stati già ultimati e collaudati, ad avviso del Collegio, lungi dall’evidenziare che tale atto era privo di oggetto o di altro elemento essenziale, vale al contrario a segnalare la persistenza dell’interesse pubblico alla definizione del procedimento espropriativo mediante acquisizione delle aree con rituale decreto.
Tale atto, dunque, diretto allo scopo di permettere all’Amministrazione di compiere il procedimento di espropriazione evitando le conseguenze negative derivanti dal mancato rispetto della procedura ablatoria, deve ritenersi senz’altro legittimo in quanto tempestivamente adottato prima della scadenza del termine originariamente fissato per il completamento delle espropriazioni.
Neppure giova sostenere che esso andava preceduto dal rinnovo dell’intero iter procedimentale, compreso l’invio dell’avviso di cui all’art. 7 della legge n. 241/1990.
Anche a prescindere dalla questione dell’applicabilità , al caso di specie, dell’art. 21 octies, comma secondo, del medesimo testo normativo, resta evidente che, nella specie, proprio la cennata ultimazione dei lavori al momento dell’adozione della delibera di proroga dei termini escludeva in radice ogni possibile utile apporto della ricorrente in un procedimento ormai esaurito quanto ai contenuti sostanziali dell’azione amministrativa, e per il quale non residuavano neppure margini di ulteriori attività istruttorie, restando dunque evidente l’inutilità di una comunicazione comunque inidonea a produrre effetti su un procedimento del quale occorreva soltanto formalizzare l’atto finale.
Con il 3° motivo contenuto nel ricorso per motivi aggiunti la ricorrente lamenta che la menzionata delibera di proroga n. 702/1998 sarebbe illegittima perché errata nei riferimenti ai lavori ad essa relativi o perché, comunque, riferita ad una diversa procedura espropriativa.
Neppure tale censura è fondata.
Come ampiamente precisato dalle difese delle resistenti, infatti, i terreni della ricorrente incisi dalla procedura espropriativa in questione riguardavano i lavori di realizzazione dell’acquedotto del Liscia, tratto dal partitore Porto Rotondo a Porto Rotondo e al serbatoio di Caltabassa – 2° stralcio (vedi decreto n. 1478 del 16 dicembre 1993 di approvazione del progetto esecutivo dei lavori).
Tali lavori erano inclusi nel più ampio programma di interventi di cui alla deliberazione della Giunte Regionale n. 21/17 dell’8 giugno 1993, e costituivano il completamento dei lavori inerenti l’acquedotto del Liscia, 4° lotto, di cui era già stata avviata la realizzazione del 1° stralcio.
Più precisamente, nell’ambito dei lavori di costruzione dell’acquedotto del Liscia, 4° lotto, rientravano sia i lavori per la diramazione Porto Rotondo – Golfo Aranci (1° stralcio), che quelli per la realizzazione del tratto dal partitore Porto Rotondo a Porto Rotondo e al serbatoio di Caltabassa (2° stralcio).
Le procedure espropriative inerenti tali lavori, dapprima distinte, sono state poi ricondotte ad una unica procedura, nella quale il titolo del secondo intervento non è stato più esplicitamente menzionato.
Tant’è che tutti i provvedimenti adottati successivamente all’approvazione del progetto, pur contenendo una titolazione limitata al 1°stralcio, contenevano nei tabulati allegati, espressamente ed in equivocamente, anche le partite catastali originariamente riferite al 2° stralcio, comprese quelle della società odierna ricorrente.
Quanto sopra è del resto agevolmente riscontrabile attraverso l’esame del decreto di espropriazione n. 5/33 del 7 aprile 1999 che, nel richiamare espressamente la delibera di proroga n. 702/1998, nell’allegato recante i riferimenti catastali delle aree espropriate menziona espressamente i mappali della ricorrente, sia pure nella nuova numerazione conseguente al frazionamento del 3 giugno 1996.
Di qui l’infondatezza della censura.
Devono ora esaminarsi i motivi di impugnazione proposti, col ricorso per motivi aggiunti, avverso il decreto di espropriazione n. 5/33 del 7 aprile 1999.
Il 1° ed il 2° motivo, col quale si lamenta l’illegittimità di detto provvedimento per illegittimità derivata dalla delibera n. 702 del 23 luglio 1998 e, comunque, per la sua tardività rispetto al termine di completamento delle espropriazioni sono evidentemente infondati, attesa l’acclarata legittimità dell’atto di proroga dei termini fissati per la conclusione del procedimento espropriativo.
Il 3° motivo riproduce la questione della diversa titolazione del provvedimento ablatorio rispetto a quella della dichiarazione di p.u., già sopra oggetto di esame e reiezione.
Il 4° motivo, con il quale si pretende di derivare l’illegittimità del decreto di esproprio dall’errata attribuzione della proprietà delle aree interessate, in sede di redazione dello stato di consistenza, a tale Diego Deledda anziché, come corretto, alla Olbia Mare Costruzioni s.r.l., è anch’esso infondato.
Trattasi, invero, di mera irregolarità attinente un atto endoprocedimentale che non ha in alcun modo pregiudicato le garanzie dominicali dell’odierna ricorrente, come tale inidonea a determinare la lamentata illegittimità dell’atto finale del procedimento.
In ogni caso, a fugare rilievo decisivo all’argomento della ricorrente secondo il quale tale errata indicazione della proprietà avrebbe precluso la sua partecipazione, in contraddittorio, al sopralluogo volto a rendere certa la situazione di luoghi in vista del successivo iter procedimentale, con conseguente illegittimità dell’atto presupposto del decreto di esproprio da considerarsi viziato in via derivata, vale il rilievo che l’art. 3 della legge 3 gennaio 1978 n. 1, oggi recepito dall’art. 24 del DPR 8 giugno 2001 n. 327, stabilisce che lo stato di consistenza “…deve essere redatto in contraddittorio con il proprietario o, in sua assenza, con l'intervento di due testimoni che non siano dipendenti dell'espropriante o del concessionario; al contraddittorio sono ammessi il fittavolo, il mezzadro, il colono, o il compartecipante”.
Ebbene, come risulta dagli atti di causa (all. 6 delle produzioni dell’Avvocatura dello Stato in data 11 febbraio 2009), lo stato di consistenza relativo ai mappali di proprietà della Olbia Mare Costruzioni è stato redatto alla presenza di due testimoni (Filigheddu Angelo Antonio e Filigheddu Pasquale), per i quali non risulta contestata la garanzia di terzietà richiesta dalla norma, restando dunque puntualmente osservate le garanzie previste ai fini della redazione del predetto atto di accertamento.
Il 5° motivo riguarda la ritenuta illegittimità del procedimento di cui alla legge n. 865/1971 in quanto l’illegittimità dell’avviso di pubblicazione e notifica delle espropriazioni avrebbe comportato l’illegittimità del provvedimento finale per violazione delle garanzie procedimentali.
Il contenuto di tale censura risulta smentito, in punto di fatto, dalle produzioni dell’avvocatura dello Stato (allegati 9 e 10 delle produzioni in data 11 febbraio 2009).
In ossequio a quanto previsto dall’art. 10 della legge 22.10.1971 n. 865, infatti, il Comune di Olbia ha ritualmente pubblicato l’avviso del deposito degli atti relativi all’espropriazione, come del resto attestato dal Segretario generale del medesimo comune che nello stesso atto ha precisato che “…l’avviso sotto esteso è stato pubblicato all’albo pretorio senza opposizioni dal 23 ottobre 1996 al 15 novembre 1996”.
Inoltre, tale avviso è stato anche notificato alla società Olbia Mare Costruzioni s.p.a., ai sensi dell’art. 140 c.p.c., con corretta indicazione dei mappali oggetto del procedimento espropriativo.
Di qui l’infondatezza della censura.
Il 6° motivo è sostanzialmente identico al 3°, valendo dunque anche per esso il richiamo a quanto detto in relazione alla diversa titolazione della procedura negli atti successivi alla dichiarazione di p.u..
Il 7° motivo, riferito al contratto 5 marzo 1994 stipulato tra ESAF e ditta Mozzanti per l’esecuzione dei lavori di costruzione dell’acquedotto del Liscia, deve ritenersi, oltre che genericamente esposto, inammissibile per difetto di interesse, non ravvisandosi, in relazione alla pretesa oggi azionata, profili volti a ricollegare la tutela della posizione soggettiva della ricorrente al predetto atto negoziale.
In conclusione, quindi, per le suesposte considerazioni, il ricorso va respinto.
Alla reiezione delle domande caducatorie consegue, altresì, il rigetto delle domande risarcitorie proposte sul presupposto dell’illegittimità degli atti amministrativi impugnati.
Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Respinge il ricorso in epigrafe.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 15/07/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Francesco Scano, Presidente
Marco Lensi, Consigliere
Tito Aru, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/09/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
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