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| n. 10-2009 - © copyright |
T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE III - Sentenza 18 settembre 2009 n. 1456
A. Radesi Pres. - G. Bellucci Est.
Del Pino R. (Avv.ti R. Tagliaferri e T. Pontello) contro il Comune di Figline Valdarno (non costituito) e nei confronti di Grassi L. ed altri (Avv. P. A. Pancrazi) |
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1. Autorizzazione e concessione - Autorizzazioni edilizie – D.I.A. – Natura – Impugnabilità da parte del terzo – Sussiste
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2. Autorizzazione e concessione - Autorizzazioni edilizie - Traslazione – Di norma è soggetta a permesso di costruire - Art. 79, comma 2, lettera “d”, n. 1, L.R. Toscana n. 1/2005 - Ricomprende tra gli interventi di ristrutturazione soggetti a D.I.A. le trasformazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica – Traslazione al fine di tale adeguamento – DIA Sufficienza
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3. Autorizzazione e concessione - Autorizzazioni edilizie – Ristrutturazione edilizia in zona “A” comportante mutamento di destinazione d’uso - Art. 10, comma 1, lettera “c”, del D.P.R. n. 380/2001 – Richiede il permesso di costruire – D.I.A. – Illegittimità – Art. 79 L.R. Toscana n. 1/2005 - Irrilevanza
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1. La d.i.a. rappresenta una semplificazione procedimentale che consente al privato di conseguire un titolo abilitativo, nella forma dell’autorizzazione implicita di natura provvedimentale, a seguito del decorso del termine di legge dalla presentazione della denuncia (art. 84 della L.R. Toscana n.1/2005), ed è impugnabile dal terzo nell’ordinario termine di decadenza di 60 giorni, decorrenti dalla conoscenza del consenso implicito all’intervento edilizio oggetto della stessa.
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2. Se è vero che di regola la traslazione verso il basso di un edificio comporta di per sé (a prescindere da incrementi volumetrici) una modifica sostanziale del medesimo, ed è quindi estranea agli interventi di ristrutturazione edilizia oggetto di D.I.A., ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera “c”, del D.P.R. n.380/2001, è altrettanto vero che nel caso di specie trova applicazione l’art. 79, comma 2, lettera “d”, n.1, della L.R. Toscana n. 1/2005, il quale ricomprende, tra gli interventi di ristrutturazione soggetti a d.i.a., le trasformazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica. Invero in un primo momento era stata prevista la realizzazione di un cordolo funzionale a soddisfare le esigenze di adeguamento dell’immobile alla normativa antisismica, ed in un secondo momento, mediante la d.i.a. in variante, è stata prevista la traslazione verso il basso dell’intero fabbricato (senza aumento di altezza) per rendere la sagoma simile a quella precedente all’inserimento del cordolo. Ne consegue che il titolo edilizio è adeguato al tipo di intervento realizzato
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3. La ristrutturazione edilizia comportante mutamento di destinazione d’uso in zona “A” richiede il rilascio del permesso di costruire ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera “c”, del D.P.R. n. 380/2001. Ne consegue che è illegittima la D.I.A. avente ad oggetto un tale tipo di intervento. A nulla vale il richiamo all’art. 79, comma 1, lettera “c”, della L.R. Toscana n. 1/2005, poiché esso ha una portata limitata, in quanto sottopone a D.I.A. i mutamenti di destinazione (con o senza opere) nei soli casi tassativamente previsti dalla disciplina locale della distribuzione e localizzazione delle funzioni, ex art. 58 della stessa legge regionale. Nel caso di specie l’unica normativa comunale di riferimento è costituita dall’art. 35 D delle N.T.A. del regolamento urbanistico, il quale non è riconducibile alla disciplina ex art. 58 della L.R. n.1/2005 e non può rilevare quindi ai fini dell’individuazione del titolo edilizio occorrente.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 441 del 2007, proposto da
Del Pino Roberto, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Tagliaferri e Tommaso Pontello, con domicilio eletto presso il loro studio in Firenze, via degli Artisti n. 20;
contro
Comune di Figline Valdarno, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti di
Grassi Laura, Bayon Jacopo e Mattolini Massimiliano, rappresentati e difesi dall'avvocato Pier Anna Pancrazi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Massimo Querci in Firenze, piazza San Firenze n.2;
per l'annullamento
della nota dirigenziale del Comune di Figline Valdarno, prot. n. 2863 del 14/2/2007, recante la conferma della regolarità dei lavori di cui alla D.I.A. prot. n.24614 del 28/12/2006 presentata dai Sig.ri Laura Grassi, Iacopo Bayon e Massimiliano Mattolini;
ove occorra, del provvedimento tacito del Comune di Figline Valdarno formatosi per silenzio-assenso a seguito del comportamento inerte serbato dal medesimo Comune in ordine alla sopraindicata denuncia di inizio attività edilizia prot. n. 24614 proposta in data 28/12/2006 quale variante in corso d'opera alla DIA prot. n. 13533 del 10/7/2006, nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ed in particolare, ove lesivo, dell'incognito parere della Commissione Edilizia del 25/1/2007, nonchè ove occorre possa;
della sopraindicata Denuncia di Inizio Attività edilizia presentata dai sig.ri Grassi, Bayon e Mattolini in data 28/12/2006.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Grassi Laura, Bayon Jacopo e Mattolini Massimiliano;
Viste le memorie difensive delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9/7/2009 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Il signor Del Pino è proprietario di un immobile, adibito a civile abitazione, aderente in parte con il fabbricato di proprietà dei signori Laura Grassi, Jacopo Bayon e Massimiliano Mattolini, in zona omogenea “A”.
Quest’ultimo edificio è stato oggetto di una ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione da magazzino artigianale ad abitazione, in forza della denuncia di inizio attività, presentata al Comune di Figline Valdarno il 10/7/2006, la quale prevedeva il rialzamento dell’originaria copertura con inserimento di cordolo strutturale a fini antisismici (ai sensi dell’art.35 D delle N.T.A. del regolamento urbanistico comunale).
I controinteressati hanno presentato in data 28/12/2006, quale variante alla predetta d.i.a., una nuova denuncia di inizio attività, avente ad oggetto la modifica della copertura dell’immobile (prevedendosi una copertura meno inclinata) e l’abbassamento dell’imposta del piano terra per circa 35 centimetri (ossia la traslazione verso il basso dell’edificio).
Il Comune di Figline, rimasto inerte di fronte alle predette d.i.a., con nota del 14/2/2007 ha informato il ricorrente che nel sopralluogo del 24/1/2007 la Polizia municipale non ha rilevato alcuna irregolarità e che la Commissione edilizia, in data 25/1/2007, si è espressa favorevolmente sulla predetta d.i.a. in variante.
Avverso tale atto e la citata denuncia di inizio attività del 28/12/2006, nonché avverso il provvedimento tacito formatosi per effetto dell’inerzia del Comune in ordine alla stessa, il ricorrente è insorto deducendo:
1) violazione dei principi desumibili dagli artt.3 e 97 della Costituzione, nonché dal D.P.R. n.380/2001; violazione e falsa applicazione degli artt.78, 79, 83 e 84 della L.R.n.1/2005; eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e difetto di motivazione;
2) ulteriore violazione dei principi desumibili dal predetto D.P.R.; violazione e falsa applicazione del decreto del Ministero dei Lavori pubblici del 16/1/1996; ulteriore violazione e falsa applicazione degli artt.78, 79, 83 e 84 della L.R.n.1/2005, nonché degli artt.105, 132, 133 e 134 della L.R.n.1/2005; ulteriore eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e difetto di motivazione;
3) violazione e falsa applicazione degli artt.83 e 84 della L.R.n.1/2005 e dell’art.105 ter della L.R. n.1/2005; ulteriore eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e difetto di motivazione.
Si sono costituiti in giudizio i controinteressati.
Con ordinanza n.323 del 12/4/2007 è stata respinta l’istanza cautelare.
All’udienza del 9 luglio 2009 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
In via preliminare occorre soffermarsi sulle questioni in rito.
I controinteressati hanno eccepito l’inammissibilità del gravame, sull’assunto che sarebbe preclusa l’impugnazione diretta della d.i.a. o del silenzio assenso serbato dal Comune in ordine alla stessa.
L’obiezione non può essere accolta.
Secondo un recente orientamento giurisprudenziale, che il Collegio condivide, la d.i.a. rappresenta una semplificazione procedimentale che consente al privato di conseguire un titolo abilitativo, nella forma dell’autorizzazione implicita di natura provvedimentale, a seguito del decorso del termine di legge dalla presentazione della denuncia (art.84 della L.R.n.1/2005), ed è impugnabile dal terzo nell’ordinario termine di decadenza di 60 giorni, decorrenti dalla conoscenza del consenso implicito all’intervento edilizio oggetto della stessa (Cons.Stato, IV, 25/11/2008, n.5811; idem, VI, 5/4/2007, n.1550; TAR Liguria, II, 9/1/2009, n.43).
Il fatto che la presentazione della d.i.a., una volta decorso il termine di venti giorni senza che il Comune abbia inibito i lavori ivi previsti, formi un titolo autorizzatorio implicito trova conferma nell’art.19, comma 3, della legge n.241/1990, il quale fa salvo il potere dell’amministrazione di revocare o annullare, in autotutela, il provvedimento formatosi per l’effetto combinato della denuncia di inizio attività e del silenzio dell’Ente.
Entrando nel merito del ricorso si osserva quanto segue.
Con la prima parte del primo motivo il ricorrente deduce che la progettata traslazione del fabbricato verso il basso è soggetta a permesso di costruire, anziché a d.i.a., tanto più che la parte controinteressata avrebbe realizzato un aumento di volumetria.
Il rilievo è infondato.
Se è vero che di regola la traslazione verso il basso dell’edificio comporta di per sé (a prescindere da incrementi volumetrici) una modifica sostanziale del medesimo, ed è quindi estranea agli interventi di ristrutturazione edilizia oggetto di d.i.a., ai sensi dell’art.10, comma 1, lettera “c”, del D.P.R. n.380/2001 (TAR Campania, Salerno, II, 4/2/2008, n.151; Cons.Stato, V, 18/12/2008, n.6318), è altrettanto vero che nel caso di specie trova applicazione l’art.79, comma 2, lettera “d”, n.1, della L.R.n.1/2005, il quale ricomprende, tra gli interventi di ristrutturazione soggetti a d.i.a., le trasformazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica. Invero la parte controinteressata ha in un primo momento previsto la realizzazione di un cordolo funzionale a soddisfare le esigenze di adeguamento dell’immobile alla normativa antisismica, ed in un secondo momento, mediante la d.i.a. in variante, ha previsto la traslazione verso il basso dell’intero fabbricato (senza aumento di altezza) per rendere la sagoma simile a quella precedente all’inserimento del cordolo.
La relazione tecnica su cui si basa la difesa del ricorrente (documento n.6 depositato in giudizio), dopo avere specificato che la d.i.a. in questione prevede la traslazione verso il basso dell’intero fabbricato, evidenzia in particolare che “dal confronto tra lo stato dei lavori in corso ed i grafici di progetto presentati sembrerebbe che l’abbassamento della quota sia stato effettuato solo in basso e non abbia interessato l’imposta della copertura, con la conseguente ipotesi di aumento di volumetria”.
Tale attestazione dimostra che l’aumento di volumetria di cui l’esponente si duole non trova fondamento nella d.i.a. impugnata, ma deriva da una esecuzione dei lavori difforme da quanto prevede la d.i.a. stessa, che pertanto per tale profilo non è censurabile.
La seconda parte del primo motivo di gravame è incentrata sulla incompatibilità del progettato mutamento di destinazione d’uso rispetto alla disciplina della denuncia di inizio attività, in quanto il mutamento stesso richiede il previo rilascio del permesso di costruire; i controinteressati replicano al riguardo che l’art.79 della L.R. n.1/2005 consente la d.i.a. anche per il cambio di destinazione, e precisano che l’art.35 D delle N.T.A. del Comune di Figline (documento n.3 depositato in giudizio) ammette nella zona in questione gli edifici residenziali.
La censura è fondata.
L’art.79, comma 1, lettera “c”, della L.R. n.1/2005 sottopone a d.i.a. i mutamenti di destinazione (con o senza opere) nei soli casi tassativamente previsti dalla disciplina locale della distribuzione e localizzazione delle funzioni ex art.58 della stessa legge regionale.
Orbene, nel caso di specie l’unica normativa comunale di riferimento è costituita dall’art.35 D delle N.T.A. del regolamento urbanistico, il quale non è riconducibile alla disciplina ex art.58 della L.R. n.1/2005 e non può rilevare quindi ai fini dell’individuazione del titolo edilizio occorrente.
Ne consegue che vale la regola generale prevista nell’art.10, comma 1, lettera “c”, del D.P.R. n.380/2001 secondo cui la ristrutturazione edilizia comportante cambiamenti di destinazione su immobili compresi nelle zone “A” è subordinata a permesso di costruire.
Il ricorso deve quindi essere accolto, restando assorbite le censure non esaminate.
Le spese di giudizio, inclusi gli onorari difensivi, sono complessivamente determinate in euro 2.000 (duemila) oltre IVA e CPA, da porre per metà a carico del Comune intimato, e per la restante metà a carico dei controinteressati.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna il Comune di Figline Valdarno e la parte controinteressata a corrispondere al ricorrente, per metà ciascuno, la somma di euro 2.000 (duemila) oltre IVA e CPA, a titolo di spese di giudizio comprendenti gli onorari difensivi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 9/7/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Angela Radesi, Presidente
Andrea Migliozzi, Consigliere
Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/09/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
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