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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE VI - Sentenza 16 settembre 2009 n. 4976
Pres. A. Pagano, est. L. Cestaro
Halyna Haran (Avv.ti Valerio Sasso e Svetlana Vidovic) c. Ministero
dell'Interno (Avvocatura Distrettuale dello Stato) c. Questura di Napoli (N.C.)


1. Stranieri – Permesso di soggiorno – Diniego – Nei confronti di un cittadino straniero per il quale non sia esaurito il periodo quinquennale di efficacia del decreto di espulsione – Legittimità - Sussiste

 

2. Stranieri – Permesso di soggiorno – Sanatoria per le colf e badanti ex art. 1 ter L. 102/09 – Straniero espulso non per motivi di ordine pubblico o di prevenzione del terrorismo – Possibilità – Sussiste - Fattispecie

1. É legittimo il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato ed il successivo provvedimento di accompagnamento coattivo alla frontiera nei confronti di un cittadino straniero per il quale non sia esaurito il periodo quinquennale di efficacia del decreto di espulsione. In tale ipotesi infatti, ex art. 13, commi 13 e 14, D.Lgs. 286/1998, è impossibile il rilascio del titolo di soggiorno prima che siano decorsi cinque anni dalla data dell'effettivo allontanamento dal territorio dello Stato

 

2. Non risulta impedita la possibilità da parte di una cittadina straniera di aderire alla cd. 'sanatoria per badanti e colf', prevista dall'art. 1 ter della Legge n. 102/2009, allorché ella abbia patito un’espulsione emessa per motivi diversi da quelli relativi alla tutela dell’ordine pubblico o di prevenzione del terrorismo (Nella fattispecie il TAR ha accolto il ricorso avverso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno osservando che il decreto di espulsione era stato emesso dall’amministrazione perché lo straniero era entrato nel nostro paese con il solo visto turistico e non aveva richiesto il titolo di soggiorno nei termini prescritti una volta scaduto tale titolo, ma non sussistevano nei suoi confronti nessuna delle ipotesi contemplate dall’art. 1 ter della Legge 102/09)


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Sesta)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Succintamente motivata ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive
modifiche e integrazioni,

 

Sul ricorso numero di registro generale 4659 del 2009, proposto da:

 

Halyna Haran, rappresentata e difesa dagli avv. Valerio Sasso e Svetlana Vidovic, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Valerio Sasso sito in Napoli, via Toledo N. 329;

contro



Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvoc.Distrett.Stato Napoli, domiciliataria ‘ex lege’;

 

Questura di Napoli;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto di diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato emesso dalla Questura di Napoli in data 08.07.2009 N.Prot. CAT.A12/2009/Imm/2^Sez/Dinieghi/l.vo 7766 e notificato alla ricorrente in data 08.07.2009; di ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2009 il dott. Luca Cestaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

FATTO e DIRITTO



Considerato che:
- il decreto di espulsione reso in data 13 maggio 2000 dal Questore di Potenza impedisce il rientro in Italia «prima che siano decorsi cinque anni» dalla data dell’effettivo allontanamento della ricorrente, HARAN HALYNA, dall’Italia (art. 13 co. 13 e 14 del D.lgs. 286/1998 nel testo previgente le modifiche operate con L. 189/2002);
- tale circostanza si è realizzata solo in data 24 marzo 2007 allorchè la straniera si è presentata al posto di frontiera dell’aeroporto di Capodichino (non risulta che, in precedenza, la ricorrente abbia lasciato altrimenti l’Italia presentandosi alla frontiera e la stessa ricorrente nel corso dell’udienza di convalida dell’ulteriore provvedimento di accompagnamento coattivo alla frontiera innanzi al Giudice di Pace di Napoli, tenutasi in data 08 luglio 2009, ha dichiarato di trovarsi in Italia da più di 5 anni);
- pertanto, deve ritenersi non esaurito il periodo quinquennale di efficacia del decreto di espulsione menzionato con conseguente impossibilità di rilasciare il richiesto titolo di soggiorno senza aver ottenuto la speciale autorizzazione del Ministro dell’Interno (artt. 4 co. 6, 5 co. 5, 13 co. 13 e 14, D.lgs 286/1998);
- parimenti, il successivo provvedimento di accompagnamento coattivo alla frontiera operato in data 09.07.2009 appare in linea con le suesposte argomentazioni e, del resto, è stato convalidato dalla competente A.G.;
rilevato, peraltro, che, ciò nonostante, non risulta impedita la possibilità da parte della ricorrente di aderire alla cd. ‘sanatoria per badanti e colf’ prevista dall’art. 1 ter L. 102/2009, di cui pure si è discusso nell’udienza camerale, e ciò in virtù delle seguenti considerazioni:
- l’espulsione patita dalla ricorrente non rientra tra quelle previste al co. 13 del citato art. 1 ter L. 102/2009 (introdotto in sede di conversione del D.L. 78/2009) quale causa di esclusione dalla sanatoria;
- la ricorrente, infatti, è stata espulsa, perché -entrata nel nostra paese con visto turistico- non ha richiesto il titolo di soggiorno nei termini prescritti una volta scaduto tale titolo e tanto ai sensi dell’ art. 13 co. 2 lett. b) D.lgs. 286/1998;
- la citata disposizione dell’art. 1 ter L. 102/2009, invece, esclude dalla cd. ‘sanatoria’ solo gli stranieri espulsi, per motivi di ordine pubblico, ai sensi dell’art. 13 co. 1 e co. 2 lett. c) o, per finalità di prevenzione del terrorismo, ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 conv. con L. 155/2005;
- alla data del 30 giugno 2009, termine previsto dal citato art. 1 ter L. 102/2009, la straniera risulta essere presente in Italia e impiegata, per finalità di collaborazione domestica e assistenza alle figlie minori, presso la famiglia COZZOLINO (è stata materialmente allontanata dall’Italia solo in data 09 luglio 2009);
- il termine per la presentazione della domanda di sanatoria non è ancora scaduto (la scadenza è fissata in data 30 settembre 2009 ex art. 1 ter co. 2 L. 102/2009);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso sia manifestamente infondato e che, tuttavia, ricorrano gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite in virtù della particolarità delle mansioni svolte da HARAN HALYNA (assistenza minori, una delle quali con problemi fisici) e della pendenza dei termini per la sanatoria,

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo regionale della Campania, sede di Napoli, sezione VI, pronunziando sul ricorso n. 4659/2009, proposto da HARAN HALYNA, lo respinge.
Compensate le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.ù

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Alessandro Pagano, Presidente FF
Sergio Zeuli, Primo Referendario
Luca Cestaro, Referendario, Estensore



DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/09/2009


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