Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 10-2009 - © copyright

T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE V - Sentenza 2 ottobre 2009 n. 5140
Pres. A. Pannone, est. V. Cernese
Andrea Martiniello (Avv. Massimo Tommaso Comparone) c. Comune di Aversa (Avv.
Giuseppe Nerone) c. Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia
di Caserta (N.C.)


Giurisdizione e competenza – Edilizia residenziale pubblica – Diritto soggettivo a mantenere il godimento dell'alloggio opponendosi ad un atto conservativo del patrimonio – Giudice ordinario - Pregresso provvedimento di assegnazione – Giudice amministrativo

In tema di edilizia residenziale pubblica, l'azione proposta contro l'intimazione al rilascio dell'immobile per occupazione senza titolo spetta alla cognizione del giudice ordinario, in applicazione delle regole generali sul riparto della giurisdizione, qualora l'occupante faccia valere un proprio diritto soggettivo a mantenere il godimento dell'alloggio opponendosi ad un atto conservativo del patrimonio dell’I.A.C.P., mentre è devoluta al giudice amministrativo se l'occupante medesimo invochi un pregresso provvedimento di assegnazione, poiché in quest’ultima ipotesi la domanda si ricollega ad una posizione di interesse legittimo, derivante dal rapporto pubblicistico sottostante (1) (Nel caso in esame il TAR ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione osservando che l’occupazione di case popolari non deriva da alcun provvedimento di assegnazione per cui la posizione del ricorrente non afferisce ad alcun rapporto pubblicistico)

 

______________________________________-
1. cfr. Cass., SS.UU., ord. 11 marzo 2004, n. 5051; Id., 16 luglio 2001, n. 9647; 23 febbraio 2001, n. 67; 7 novembre 2000, n. 1155; 10 agosto 2000, n. 564, nonché, conformi, n. 1908 del 1989, n. 821 del 1995, n. 1029 del 1996, T.A.R. Campania, sez. V, n. 9.3.2009, n. 1351; T.A.R. Piemonte, sez. I, 5 aprile 2006, n. 1618; Cons. Stato, sez. IV, 14 giugno 2005, n. 3111; T.A.R. Marche, 12 aprile 2005, n. 293; T.A.R. Veneto, sez. II, 29 novembre 2004, n. 4154; T.A.R. Valle d'Aosta, 19 marzo 2004, n. 38; Cons. Stato, sez. V, 6 ottobre 2003, n. 5890.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Quinta)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, Sul ricorso numero di registro generale 4555 del 2009, proposto da:
Andrea Martiniello, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Tommaso Comparone, con domicilio eletto presso Francesco Maria Caianiello in Napoli, v.le Gramsci,19;

contro



Comune di Aversa, in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Nerone, con domicilio eletto presso Giuseppe Nerone in Napoli, via Cesario Console,3;

nei confronti di
Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Caserta, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione
a) dell’ordinanza dirigenziale n. prot. 25123 del 19.6.2009, successivamente notificata, con cui il Comune di Aversa ha ingiunto a “Martiniello Andrea…..e/o chiunque altro lo occupi, di sgomberare e lasciare libero e vuoto da persone e cose, entro 30 giorni dalla notifica della presente……..l’alloggio di E.R.P. di proprietà dell’Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Caserta, sito in Aversa, alla Piazza della Concordia n. 9 - pal. 1, scala B, piano 2°, int. 3…..”;
b) di tutti gli atti antecedenti, preordinati, connessi e conseguenti, ed, in particolare, della nota I.A.C.P. della Provincia di Caserta prot. n. 50441 del 30.10.2008.



VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO l’atto di costituzione in giudizio dell’intimato Comune;
VISTI gli atti e documenti contenuti nel fascicolo processuale;


DESIGNATO il dott. Vincenzo Cernese quale relatore per la Camera di Consiglio del 24 settembre 2009 fissata per l’esame dell’istanza cautelare formulata dal ricorrente;
UDITI gli Avvocati delle parti come da verbale;
RITENUTO di potere definire immediatamente il giudizio con sentenza emessa ai sensi degli artt.
21 comma 10° e 26 comma 4° L. n. 1034/71 consentendolo l’oggetto della causa, l’integrità del contraddittorio e la completezza dell’istruttoria;
AVVISATE le parti presenti alla Camera di Consiglio del 24 settembre 2009 della possibilità di definizione immediata del giudizio ai sensi degli artt. 21 comma 10° e 26 comma 4° L. n. 1034/71;
PREMESSO che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui agli articoli 21, decimo comma e 26, quarto e quinto comma, della legge n. 1034 del 1971 e successive modifiche e integrazioni, il contraddittorio risulta correttamente instaurato e i procuratori delle parti, sentiti in camera di consiglio, nulla hanno obiettato alla immediata decisione nel merito della causa;
CONSIDERATO che con il ricorso in esame - ritualmente notificato in data 30.7.2009 e ritualmente depositato nella Segreteria del Tribunale - Martiniello Andrea ha impugnato l’atto dirigenziale in epigrafe indicato, con il quale, preso atto della nota n. prot. 50441 del 30.10.2008 con cui l’Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta aveva evidenziato che l’alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica di sua proprietà, sito in Aversa alla Piazza della Concordia, n. 9 - pal. I - sc. B - p 2° - int. 3 era stato occupato abusivamente (in quanto non collegato ad alcuna assegnazione) da Martiniello Andrea, mentre seguito alcuno aveva avuto la diffida a lasciare l’immobile notificata dal medesimo Istituto, il Comune di Aversa - ai sensi dell’art. 30 L.R. Campania n. 18/1997 - aveva ordinato a quest’ultimo e/o a chiunque altro lo occupi <<di lasciare libero e vuoto da persone e cose, entro 30 giorni dalla notifica della presente>> il suddetto alloggio;
CONSIDERATO, in punto di fatto, che parte ricorrente riferisce di essersi trasferito, unitamente al proprio nucleo familiare, e di convivere da molti anni con Gallucci Andrea, assegnatario dell’alloggio in questione, per assistere quest’ultimo, solo, anziano, malato e non autosufficiente, per tal guisa venendosi sostanzialmente ad instaurare un unico nucleo familiare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della L.R. n. 18/1997;
RILEVATO, tuttavia, che, al fine di escludere la natura abusiva dell’occupazione contestata al Martiniello, alcun rilievo può assumere la sopra riferita circostanza, atteso che, come ammesso dal medesimo ricorrente, l’alloggio de quo era stato assegnato a Gallucci Andrea a far data dal 1980 (come da verbale di consegna del 30.4.1980) che resta l’unico legittimo assegnatario dello stesso;
RITENUTO che il ricorso deve dunque ritenersi inammissibile per difetto di giurisdizione di questo adito G.A., per essere titolare della giurisdizione sulla controversia il G.O.;
CHE, infatti, gli ordini di rilascio o di sgombero di alloggi occupati, come nel caso in esame, abusivamente, in mancanza, dunque, di qualsivoglia titolo concessorio dell’Autorità titolare del bene pubblico, si pongono all’esterno della materia dell’assegnazione degli alloggi di edilizia economica e popolare, sicché, per le controversie ad essi relative, non può valere la regola di riparto della giurisdizione elaborata dalla giurisprudenza per la testé detta materia (per cui, dopo Corte cost. n. 204 del 2004, torna attuale e condivisibile il tradizionale criterio di riparto bene chiarito dall’adunanza plenaria del Consiglio di Stato 5 settembre 1995, n. 28, in base al quale, ad eccezione dell’ipotesi speciale dell’art. 11, tredicesimo comma, del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, le controversie sull’annullamento e sulla revoca, per quanto vincolata, dell’assegnazione di alloggi di edilizia economica e popolare rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessioni di beni pubblici, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 1034 del 1971);
RITENUTO, infatti, che nei casi di occupazione senza titolo deve escludersi l’applicabilità del suddetto art. 5 legge Tar, non essendovi, per l’appunto, alcuna concessione di bene in atto, e deve farsi riferimento al criterio base di riparto, imperniato sulla consistenza della posizione giuridica sostanziale fatta valere dall’attore (petitum sostanziale); pertanto, spetta al giudice ordinario la cognizione della controversia ogni qual volta il ricorrente opponga un diritto al subentro qualunque sia il titolo accampato in ricorso;
CHE, in base a tale ultimo criterio, come indicato dal giudice della giurisdizione, spetta al G.O. la cognizione della controversia ogni qual volta il ricorrente ingiunto opponga un diritto al subentro nel rapporto concessorio, qualunque sia il titolo (più o meno fondatamente o plausibilmente) accampato in ricorso (successione, subentro per vincolo di coabitazione familiare e/o assistenziale, subentro per esercizio di fatto delle prerogative del conduttore, quali il pagamento del canone e delle utenze dei servizi etc., sanatoria e/o regolarizzazione - in Campania, peraltro, in astratto configurabile solo per situazioni di fatto anteriori all’anno 2000);
CHE in tal senso è infatti costante l’orientamento delle sezioni unite della Corte di Cassazione (<<In tema di opposizione a provvedimento di rilascio di un alloggio di E.R.P., l'opponente è titolare di una posizione di diritto soggettivo tutte le volte in cui l'opposizione non incida sul provvedimento amministrativo di assegnazione dell'alloggio che si assume, da parte della P.A., occupato "sine titulo", ma miri a contrapporre all'atto amministrativo di autotutela un diritto soggettivo al mantenimento della situazione di vantaggio, della quale occorre soltanto riscontrare la fondatezza, con conseguente predicabilità, in tal caso, della giurisdizione del giudice ordinario>> Cass., SS.UU., ord. 11 marzo 2004, n. 5051; Id., 16 luglio 2001, n. 9647; 23 febbraio 2001, n. 67; 7 novembre 2000, n. 1155; 10 agosto 2000, n. 564, nonché, conformi, n. 1908 del 1989, n. 821 del 1995, n. 1029 del 1996);
CHE tale indirizzo - peraltro in linea con quello in tema di ordine di rilascio di bene demaniale occupato sine titulo e di sgombero di beni occupati abusivamente - sembra condiviso dalla prevalente giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Campania, sez. V, n. 9.3.2009, n. 1351; T.A.R. Piemonte, sez. I, 5 aprile 2006, n. 1618; Cons. Stato, sez. IV, 14 giugno 2005, n. 3111; T.A.R. Marche, 12 aprile 2005, n. 293; T.A.R. Veneto, sez. II, 29 novembre 2004, n. 4154; T.A.R. Valle d'Aosta, 19 marzo 2004, n. 38; Cons. Stato, sez. V, 6 ottobre 2003, n. 5890);
CHE tale orientamento si pone, inoltre, in linea con quello, analogo, in tema di ordine di rilascio di bene del patrimonio disponibile occupato sine titulo (orientamento secondo cui spetta all’A.G.O. l’impugnazione di un provvedimento di autotutela avente ad oggetto un’area appartenente al patrimonio disponibile detenuta da un soggetto privato in ragione di un contratto di affitto e non di una concessione di bene pubblico (C. di S., sez. V, 6 dicembre 2007, n. 6259);
CHE ragioni di uniformità nell’applicazione del diritto e di semplicità e chiarezza nella regola del riparto della giurisdizione inducono questo giudice ad aderire a questa autorevole indicazione, ancorché in linea teorica essa sia opinabile sotto il profilo della possibile riconducibilità della pretesa alla prosecuzione e/o subentro nel rapporto concessorio all’area di cui al ripetuto art. 5 della legge n. 1034 del 1971;
CHE, conclusivamente, il ricorso deve giudicarsi inammissibile per difetto di giurisdizione di questo adito G.A.;
CHE, quanto alle spese, sussistono giusti motivi per disporne l’integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M.



IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA, SEZIONE V^, visti ed applicati gli articoli 21, decimo comma, e 26, commi quarto e quinto, della legge 1034/1971, come integrata e modificata dalla legge 205/2000, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del G.A.
Compensa tra le parti le spese processuali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24/09/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Andrea Pannone, Presidente FF
Paolo Carpentieri, Consigliere
Vincenzo Cernese, Consigliere, Estensore

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/10/2009



Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento