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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 16 settembre 2009 n. 1439
G. Cicciò Pres. - C. Testori Est.
Amministrazione Provinciale di Roma (Avv.ti R. Giovagnoli, M. Sieni e L. Gracili) contro la Provincia di Firenze (Avv.ti L. Cardona, F. De Santis, E. Possenti) e nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze (non costituito) ed altri (non costituiti) nonché di Arval Service Lease Italia S.p.A. (Avv. L. Piochi)


Giustizia amministrativa – Interesse al ricorso – Concretezza e attualità – Necessità - Fattispecie - Pregiudizio futuro, ipotetico ed incerto privo del necessario supporto probatorio – Inammissibilità

È inammissibile il ricorso proposto dalla Provincia di Roma avverso la deliberazione con cui la Provincia di Firenze ha approvato il 'Regolamento dell'imposta provinciale di trascrizione ed annotazione di veicoli al pubblico registro automobilistico - Modifica al regolamento approvato con delibera di Consiglio n. 20 del 18 febbraio 2008. Introduzione di agevolazioni'. Difatti le censure fatte valere in sostanza attengono ad una sorta di concorrenza sleale, da parte della Provincia di Firenze, suscettibile di sottrarre utenza alla ricorrente e di comportare un minor gettito tale da determinare una perdita complessiva quantificabile in oltre 50 milioni di euro annui a partire dal 2009, con effetti gravemente pregiudizievoli sugli equilibri del bilancio e sulla stessa possibilità di predisporlo nei termini di legge. Ad avviso del Collegio l'interesse fatto valere è però, allo stato, privo dei necessari requisiti di concretezza e di attualità, posto che lo scenario a cui fa riferimento la ricorrente, nonché il connesso pregiudizio è futuro, ipotetico ed incerto e che la prospettata lesione è oggetto di mere affermazioni, prive del necessario supporto probatorio.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 330 del 2009, proposto da:

 

Amministrazione Provinciale di Roma, rappresentata e difesa dagli avv. Riccardo Giovagnoli, Massimiliano Sieni e Luisa Gracili, con domicilio eletto presso Luisa Gracili in Firenze, via dei Servi n. 38;

contro



Provincia di Firenze, rappresentata e difesa dagli avv. Lina Cardona, Francesca De Santis, Elena Possenti, con domicilio eletto in Firenze, via de' Ginori n. 10, presso l'Avvocatura Provinciale;

nei confronti di



- Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituito;

 

- Fise Aniasa, Axus Italiana S.r.l., non costituiti;

 

- Arval Service Lease Italia S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Piochi, con domicilio eletto presso Luca Arinci in Firenze, via delle Cinque Giornate n. 31;

per l'annullamento



della deliberazione del Consiglio Provinciale di Firenze n. 87 del 26 maggio 2008 avente ad oggetto " Regolamento dell'imposta provinciale di trascrizione ed annotazione di veicoli al pubblico registro automobilistico - Modifica al regolamento approvato con delibera di Consiglio n. 20 del 18 febbraio 2008. Introduzione di agevolazioni" e di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti, nella parte in cui stabilisce agevolazioni dell'imposta provinciale di trascrizione di formalità relative a veicoli con riduzioni riferite non all'aliquota di tariffa determinabile dalle Province ma sulla parte di tariffa base inderogabile di competenza statale con ciò intervenendo a livello ultraregionale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Firenze;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Arval Service Lease Italia S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 08/07/2009 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO



Con ricorso indirizzato al TAR del Lazio e notificato il 13/11/2008 l'Amministrazione Provinciale di Roma ha impugnato (chiedendone previamente la sospensione) la deliberazione del Consiglio Provinciale di Firenze n. 87 del 26 maggio 2008 avente ad oggetto " Regolamento dell'imposta provinciale di trascrizione ed annotazione di veicoli al pubblico registro automobilistico - Modifica al regolamento approvato con delibera di Consiglio n. 20 del 18 febbraio 2008. Introduzione di agevolazioni". In particolare la Provincia di Roma ha ritenuto lesive le agevolazioni introdotte con la deliberazione impugnata in quanto avrebbero illegittimamente inciso sulla tariffa base, stabilendo una riduzione del 30% in favore di talune categorie di soggetti; in relazione a ciò ha formulato censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.
Nella fase cautelare svoltasi davanti al TAR del Lazio, la Sezione II-quater ha respinto la domanda di sospensione del provvedimento impugnato (ordinanza n. 5509/08) ravvisando profili di irricevibilità del ricorso in quanto tardivamente proposto.
A seguito di ricorso per regolamento di competenza successivamente presentato dalla Provincia di Firenze, a cui ha aderito la Provincia di Roma, il TAR del Lazio ha disposto la trasmissione del fascicolo a questo Tribunale, davanti al quale le predette Amministrazioni si sono ritualmente costituite. La Provincia di Firenze, in particolare, ha eccepito l'inammissibilità del gravame sotto molteplici profili e ne ha chiesto, comunque, la reiezione perché infondato; a sostegno dell’A.P. di Firenze è intervenuta in giudizio Arval Service Lease Italia S.p.A., società operante nel settore del noleggio di veicoli senza conducente.
Le parti hanno depositato scritti in vista dell'udienza dell'8 luglio 2009, in cui la causa è passata in decisione.

DIRITTO



Il ricorso è irricevibile perché tardivamente proposto e inammissibile per difetto di interesse.
Sotto il primo profilo si rileva quanto segue:
- la deliberazione del Consiglio Provinciale di Firenze n. 87 del 26 maggio 2008 è stata pubblicata all'albo pretorio della Provincia dal 6 al 21 giugno 2008; in data 9 giugno 2008 è stata trasmessa dalla medesima Provincia al Ministero delle Finanze, conformemente a quanto prescritto dall’art. 52 comma 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, con richiesta di provvedere alla pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale; tale avviso (recante le seguenti indicazioni: Provincia di Firenze; deliberazione 26.05.2008 n. 87; Imposta provinciale di trascrizione: Modifica al regolamento per l'introduzione di nuove agevolazioni) è stato pubblicato nella G.U. - Serie generale n. 179 dell'1 agosto 2008;
- il ricorso proposto dall’Amministrazione Provinciale di Roma è stato notificato il 13 novembre 2008 e dunque si dovrebbe ritenere tempestivo (stante la sospensione feriale dei termini) rispetto alla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale; non così invece se si fa riferimento alla scadenza del periodo di pubblicazione della deliberazione all'albo pretorio;
- nel caso in esame si discute di un atto recante modifiche ad un regolamento provinciale, cioè di un atto di portata generale, rivolto ad una pluralità indistinta e generalizzata di destinatari; ciò comporta che non sussistono esigenze di notifica individuale dell'atto in questione, per il quale valgono le regole generali in materia di pubblicità che prescrivono la pubblicazione dello stesso all'albo pretorio; dalla scadenza del periodo di tempo previsto per tale adempimento decorre il termine per impugnare l'atto de quo;
- non modifica il quadro così delineato (con particolare riguardo al profilo impugnatorio) la circostanza che il citato art. 52 comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997 prescriva, a carico delle province e dei comuni, che i "regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale"; nella circolare 17 aprile 1998 n. 101/E lo stesso Ministero delle Finanze ha chiarito che l'avviso in questione "ha… lo scopo di mero richiamo d'attenzione, per cui essa non assume rilevanza giuridica e, in particolare:… non è sostitutiva delle forme di pubblicazione previste dall'ordinamento giuridico, quali l'affissione all'albo pretorio; non interferisce sul momento di decorrenza del termine decadenziale per proporre, da parte dei contribuenti interessati, eventuali impugnative per illegittimità del regolamento…"; si tratta in sostanza di uno strumento meramente informativo, che non incide sulle regole generali in tema di pubblicità degli atti, anche ai fini della loro impugnazione; e d'altra parte una diversa conclusione potrebbe essere validamente sostenuta solo in presenza di una espressa previsione normativa che attribuisse alla pubblicazione dell'avviso effetti sostitutivi rispetto alla pubblicazione dell'atto all'albo pretorio; così però non è e dunque il termine per impugnare la delibera in questione va fatto decorrere, per tutti i soggetti eventualmente interessati, dalla scadenza del periodo di pubblicazione della stessa all'albo pretorio: né è possibile differenziare i contribuenti (ai quali fa espresso riferimento la citata circolare ministeriale) da altri soggetti (quale, nel caso di specie, la Provincia di Roma), perché altrimenti si finirebbe con l'assicurare maggiore tutela a chi non è diretto destinatario dell'atto rispetto a chi lo è.
Le argomentazioni che precedono portano a concludere per la tardività e dunque per l'irricevibilità del ricorso; quest'ultimo è però anche inammissibile per difetto di interesse.
La Provincia di Roma ha agito in giudizio lamentando, in sostanza, che la deliberazione impugnata concreta una sorta di concorrenza sleale da parte della Provincia di Firenze, suscettibile di sottrarre utenza alla ricorrente e di comportare un minor gettito tale da determinare una perdita complessiva quantificabile in oltre 50 milioni di euro annui a partire dal 2009, con effetti gravemente pregiudizievoli sugli equilibri del bilancio e sulla stessa possibilità di predisporlo nei termini di legge. Ad avviso del Collegio l'interesse fatto valere è, allo stato, privo dei necessari requisiti di concretezza e di attualità, posto che lo scenario a cui fa riferimento la ricorrente, nonché il connesso pregiudizio è futuro, ipotetico ed incerto e che la prospettata lesione è oggetto di mere affermazioni, prive del necessario supporto probatorio.
In relazione a quanto sopra il ricorso va dichiarato irricevibile e inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, dichiara irricevibile e inammissibile il ricorso in epigrafe.
Condanna l'Amministrazione Provinciale di Roma al pagamento delle spese del giudizio in favore:
a) della Provincia di Firenze nella misura di € 5.000,00 (cinquemila/00) oltre a CPA e IVA;
b) di Arval Service Lease Italia S.p.A. nella misura di € 3.000,00 (tremila/00) oltre a CPA e IVA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 08/07/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Gaetano Cicciò, Presidente
Carlo Testori, Consigliere, Estensore
Riccardo Giani, Primo Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/09/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





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