Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 10-2009 - © copyright

T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 16 settembre 2009 n. 1445
G. Cicciò Pres. - E. Di Santo Est.
Confedilizia -Associazione Proprietari di Casa di Grosseto (Avv.ti E. Bellandi e N. Scripelliti) contro il Comune di Grosseto (Avv. P. Stolzi)


1. Giustizia amministrativa – Legittimazione ed interesse processuale - Confedilizia - Può agire in sede giurisdizionale avverso un provvedimento amministrativo che si ritenga ingiustamente pregiudizievole degli interessi unitari della categoria – Azione proposta avverso aumento ICI seconde case - Tutela solo di alcuni iscritti – Carenza di legittimazione - Sussiste

 

2. Giustizia amministrativa – Legittimazione ed interesse processuale – Aumento ICI seconde case – Impugnazione – Mero status di proprietario di pluralità di immobili posti nel Comune interessato – Insufficienza - Carenza di legittimazione - Sussiste

1. La Confedilizia è abilitata ad agire in sede giurisdizionale avverso un provvedimento amministrativo che si ritenga ingiustamente pregiudizievole degli interessi unitari della categoria; ciò in ragione della legittimazione alla tutela - anche in via giudiziaria - della categoria che deriva all'organismo dalla sua rappresentatività, in forza di statuto, della proprietà immobiliare. Invece, la Confedilizia, quale associazione rappresentativa degli interessi dei proprietari dei fabbricati, non è legittimata a dolersi delle condizioni di applicazione dell’aliquota maggiorata I.C.I. del nove per mille ex art. 2 comma 4 della legge 9.12.1998, n. 431, in quanto trattasi di atti che non si riferiscono ai proprietari immobiliari in quanto tali, ma soltanto ad alcuni di essi, segnatamente ai proprietari di immobili diversi dalla prima casa per i quali non sia stato sottoscritto almeno un contratto di locazione, per ciascun anno del biennio precedente, di almeno sei mesi. Si tratta di un interesse proprio di una parte soltanto degli associati, che appare addirittura in situazione di potenziale conflitto con quello proprio di altri associati. Di qui l’inammissibilità del ricorso

 

2. Lo status di proprietario di pluralità di immobili posti nel Comune di Grosseto il quale ha previsto la maggiorazione dell’I.C.I. nella misura del nove per mille ex art. 2 comma 4 della legge 9.12.1998, n. 431 è del tutto insufficiente a radicare la legittimazione attiva e/o l’interesse ad impugnare gli atti di adozione di tale incremento, giacchè ciò che qualifica l’eventuale interesse del soggetto è non solo l’essere proprietario, ma il ricevere un danno dalla delibera impugnata e, dunque, non avere sottoscritto contratti di locazione, per gli immobili ulteriori a quello di residenza nel periodo di imposta, atteso che, come sopra detto, in caso di sottoscrizione di contratti di locazione della tipologia ritenuta rilevante, il soggetto avrebbe un vantaggio dall’applicazione della delibera. Di qui l’inammissibilità del ricorso


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 450 del 2007, proposto da:
Confedilizia - Associazione Proprietari di Casa di Grosseto, rappresentata e difesa dagli avv.ti Elena Bellandi e Nino Scripelliti, con domicilio eletto presso Nino Scripelliti in Firenze, via S. Reparata n. 40;

contro



Comune di Grosseto, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Stolzi, con domicilio eletto presso Paolo Stolzi in Firenze, via dei della Robbia n. 67;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,



della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Grosseto n. 589 del 28 dicembre 2006, nella parte in cui, determinando le aliquote ICI per l'anno 2007, ha ricompreso nella categoria di immobili abilitativi per i quali è prevista l'aliquota maggiorata del 9 per 1000, anche le unità immobiliari per uso abitativo "tenute a disposizione" (del proprietario), "nonché le unità immobiliari oggetto di locazioni saltuarie di breve durata (complessivamente inferiore a sei mesi nel corso dell'anno)".

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Grosseto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 08/04/2009 il dott. Eleonora Di Santo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



1. L’impugnazione in esame ha ad oggetto la delibera n. 589 del 28.12.2006 della Giunta Municipale del Comune di Grosseto con la quale, in base alla legge 431/1998, sono state rideterminate le tariffe I.C.I. per gli immobili posti nel Comune di Grosseto.
In particolare le ricorrenti insorgono avverso due parti di detta delibera, e precisamente quelle in cui sono assoggettati ad aliquota I.C.I. del 9 per mille gli immobili non destinati a prima casa e non locati secondo le forme e nei modi contemplati dalle disposizioni di cui alla citata legge, sostenendo l’illegittimità del provvedimento, in considerazione della duplice circostanza che esso non eccettuerebbe dal novero di tali immobili quelli diversi dalla prima casa, ma comunque tenuti a disposizione del proprietario (1° motivo di ricorso) e quella che, inoltre, introdurrebbe un’ulteriore limitazione in ordine alla durata delle locazioni prevedendone la durata di almeno un semestre l’anno (2° motivo).
2. Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione ad agire dei ricorrenti, come eccepito dall’amministrazione resistente.
Per quanto riguarda la Confedilizia - Associazione proprietà edilizia di Pisa, è noto che, per costante giurisprudenza, le associazioni sono legittimate ad agire in giudizio soltanto a tutela della totalità degli iscritti, non anche per la salvaguardia di posizioni proprie di una parte sola degli stessi, fosse pure maggioritaria, né basta che una parte, anche cospicua, degli associati ritrarrebbe vantaggio dall'accoglimento del gravame (cfr., per tutte, T.A.R. Veneto, III, 14.12.2005, n. 4232).
In applicazione di tale principio - e proprio con riferimento alla associazione odierna ricorrente - è stato affermato che “la Confedilizia è abilitata ad agire in sede giurisdizionale avverso un provvedimento amministrativo che si ritenga ingiustamente pregiudizievole degli interessi unitari della categoria; ciò in ragione della legittimazione alla tutela - anche in via giudiziaria - della categoria che deriva all'organismo dalla sua rappresentatività, in forza di statuto, della proprietà immobiliare. Invece, la Confedilizia, quale associazione rappresentativa degli interessi dei proprietari dei fabbricati, non è legittimata ad impugnare atti che non si riferiscono ai proprietari in quanto tali, ma ad alcuni di essi quali autori di abusi edilizi in aree soggette a vincolo paesaggistico” (T.A.R. Lazio, II, 10.10.2006, n. 10234).
Nel caso di specie l’associazione ricorrente, dolendosi delle condizioni di applicazione dell’aliquota maggiorata I.C.I. del nove per mille ex art. 2 comma 4 della legge 9.12.1998, n. 431, impugna atti che non si riferiscono ai proprietari immobiliari in quanto tali, ma soltanto ad alcuni di essi, segnatamente ai proprietari di immobili diversi dalla prima casa per i quali non sia stato sottoscritto almeno un contratto di locazione, per ciascun anno del biennio precedente, di almeno sei mesi.
Si tratta di un interesse proprio di una parte soltanto degli associati, che appare addirittura in situazione di potenziale conflitto con quello proprio di altri associati.
Posto infatti che le aliquote I.C.I. debbono essere deliberate nel rispetto degli equilibri di bilancio, è evidente che, a parità di gettito previsto, all’introduzione dell’aliquota maggiorata ex art. 2 comma 4 della legge 9.12.1998, n. 431 per gli immobili non locali nell’ultimo biennio corrisponderà - almeno tendenzialmente - la riduzione dell’aliquota ordinaria nell’ambito del range stabilito dalla legge (non meno del 4 per mille, né più del 7 per mille, art. 6 comma 2 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504) o, addirittura, l’introduzione di aliquote più favorevoli per i proprietari che concedano i propri immobili in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative (art. 2 comma 4 primo periodo della legge 9.12.1998, n. 431) (cfr., TAR Toscana, 8 maggio 2007, n. 734).
E, nel caso si specie, la politica di corrispondenza fra aumento delle aliquote per le seconde case non locate e la diminuzione di quella per immobili locati non è solo “tendenziale”, essendo stata espressamente affermata nella delibera impugnata.
Infatti, la delibera impugnata, nel mentre determina l’aliquota del 9 per mille per alloggi non locati nel biennio precedente (secondo quanto ivi prescritto), determina altresì agevolazioni impositive in tema di I.C.I., sia per la prima casa (anche per effetto della connessa delibera n. 588/2006), sia soprattutto per chi lochi immobili sulla base dei cc.dd. patti in deroga (oltre che per talune ipotesi specificamente contemplate al punto a) di detta delibera).
Per quanto attiene, poi, alla posizione soggettiva della Sig.ra Tonioni, odierna ricorrente, sia nel ricorso che nella documentazione allegata, la legittimazione è individuata nel solo status di proprietario di pluralità di immobili nel Comune di Grosseto.
Orbene tale status è del tutto insufficiente a radicare la legittimazione attiva e/o l’interesse al ricorso, giacchè ciò che qualifica l’eventuale interesse del soggetto è non solo l’essere proprietario, ma il ricevere un danno dalla delibera impugnata e, dunque, non avere sottoscritto contratti di locazione, per gli immobili ulteriori a quello di residenza nel periodo di imposta, atteso che, come sopra detto, in caso di sottoscrizione di contratti di locazione della tipologia ritenuta rilevante, il soggetto avrebbe un vantaggio dall’applicazione della delibera.
Di ciò nulla è detto in ricorso e nulla è provato con la documentazione relativa.
Ne consegue che la mera qualità di proprietario di più immobili non assume alcun rilievo ai fini della presente causa, giacchè unico presupposto è la proprietà di immobili che, non destinati a prima casa e non locati, siano stati assoggettati all’aliquota I.C.I. del 9 per mille.
Donde l’inammissibilità del ricorso.
4. Quanto alle spese di giudizio, le stesse, valutata la vicenda nel suo complesso, possono essere compensate.

P.Q.M.



il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana - Sezione I^, dichiara il ricorso indicato in epigrafe inammissibile.
Spese compensate.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 08/04/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Gaetano Cicciò, Presidente
Eleonora Di Santo, Consigliere, Estensore
Alessandro Cacciari, Primo Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/09/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento