Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n.10-2009 - © copyright

 

T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 24 agosto 2009 n. 1406
M. Nicolosi Pres. B. Massari Est.


1. Giustizia amministrativa – Procedura di VIA – Esito positivo – È autonomamente impugnabile – Ma non possiede una sua autonoma lesività - Solo l'omessa impugnazione dell'autorizzazione conclusiva priva il ricorrente dell'interesse a coltivare il ricorso avverso la VIA

 

2. Ambiente – Rifiuti - Procedura di VIA per l’autorizzazione di un impianto per smaltimento rifiuti - Art. 17 L.R. Toscana n. 79/1998 – Interpretazione – Non sussiste alcun obbligo di adottare un modulo procedimentale che veda la contemporanea presenza di tutte le amministrazioni chiamate a fornire “specifici pareri, nulla osta, autorizzazioni e/o assensi”

 

3. Ambiente – Rifiuti - Procedura di VIA per l’autorizzazione di un impianto per smaltimento rifiuti - L.R. Toscana n. 79/1998 – Partecipazione dell'Azienda sanitaria territorialmente competente – Non è richiesta

 

4. Ambiente – Rifiuti – Autorizzazione allo smaltimento – Valori limite di emissione - Direttiva 2000/76/CE - Considerando n. 13 del preambolo - Interpretazione

1. L’esito positivo della procedura di VIA, pur essendo autonomamente impugnabile dai soggetti interessati, non possiede una sua autonoma lesività, tale essendo unicamente il provvedimento finale di autorizzazione e solo l'omessa impugnazione dell'autorizzazione conclusiva priva il ricorrente dell'interesse a coltivare il ricorso avverso la VIA.

 

2. In tema di procedura di VIA per l’autorizzazione di un impianto per smaltimento rifiuti l’art. 17 L.R. Toscana n. 79/1998 pare doversi interpretare nel senso che non vi è alcun obbligo, da parte della Provincia, di adottare un modulo procedimentale che veda la contemporanea presenza di tutte le amministrazioni chiamate a fornire “specifici pareri, nulla osta, autorizzazioni e/o assensi”. Si è infatti precisato che la circostanza che il legislatore regionale, in coerenza con la normativa comunitaria (direttiva Ce 27 giugno 1985 n. 85/337) e nazionale, abbia previsto la confluenza in un procedimento unitario della valutazione di tutti i profili relativi agli effetti del singolo intervento sugli interessi collegati all'ambiente, non è idonea a conferire ai singoli assensi resi in sede di Conferenza di servizi una caratterizzazione ontologicamente diversa da quelli separatamente resi alla stregua della normativa posta a tutela degli interessi di cui si favorisce il coordinamento, con la conseguenza che l'eventuale acquisizione anteriore o successiva di tali apporti procedimentali non vizia l'atto finale con il quale viene resa la pronuncia di compatibilità ambientale da parte della Provincia

 

3. La L.R. Toscana n. 79/1998, che disciplina il procedimento di valutazione di impatto ambientale, non reca alcuna norma che imponga la partecipazione dell'Azienda sanitaria territorialmente competente, posto che le valutazioni sull'incidenza dell'impianto sull'ambiente e sulla salute pubblica competono all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente

 

4. In tema di valori limite di emissione per gli impianti di smaltimento rifiuti la direttiva 2000/76/CE, al considerando n. 13 del preambolo, si limita ad affermare che ”Il rispetto dei valori limite di emissione previsti dalla presente direttiva dovrebbe essere considerato come una condizione necessaria ma non sufficiente a garantire il rispetto dei requisiti della direttiva 96/61/CE. Per assicurare tale rispetto può essere necessario prevedere valori limite di emissione più severi per le sostanze inquinanti contemplate dalla presente direttiva, valori di emissione relativi ad altre sostanze e altre componenti ambientali, e altre condizioni opportune”. Non pare che da tale enunciazione scaturiscano vincoli più stringenti di quelli stabiliti dalla legge nazionale di recepimento (d.lgs. n. 133/2005), limitandosi la direttiva a formulare un invito che ciascun legislatore potrà autonomamente valutare in funzione dello scopo di “evitare o di limitare per quanto praticabile gli effetti negativi dell'incenerimento e del coincenerimento dei rifiuti sull'ambiente” (art. 1 della direttiva).


Per visualizzare il testo del documento clicca qui


Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento