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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE VII - Sentenza 16 settembre 2009 n. 4974
Pres. Veneziano - Est. Liguori
F.lli. Italiano s.a.s./Avv. C. D’Alessio e A. Palma) c/ Ministero per i beni e le attività culturali (Avv. Stato); Autogrill s.p.a. (Avv. A. Clarizia)


1. Autorizzazione e concessione – Beni culturali – Servizi aggiuntivi e di ospitalità – Mancato pagamento canoni – Revoca – Legittimità – Ragioni.

 

2. Autorizzazione e concessione – Beni culturali – Servizi aggiuntivi e di ospitalità – Giurisdizione del G.A. – Sussiste – Ragioni – Concessione di servizio pubblico - Configurabilità.

1. Nelle concessioni di pubblici servizi, come negli accordi di diritto pubblico in generale, permangono in capo all’Amministrazione potestà pubblicistiche – come l’autotutela - mentre tali potestà non persistono nei contratti di diritto privato, anche se stipulati a seguito di procedura ad evidenza pubblica. Di conseguenza, è legittima la revoca di una concessione di pubblico servizio (relativa a servizi aggiuntivi e di ospitalità nell’ambito dei beni culturali) sulla base dell’inadempimento costituito dal reiterato mancato pagamento dei canoni ad opera della parte privata.

 

2. Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie relative all’affidamento di servizi aggiuntivi da svolgersi presso luoghi di interesse culturale ed artistico, ad eccezione di quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi. Infatti, tale affidamento configura una concessione di servizio pubblico ex art. 33 d.lgs. 80/98.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 3033 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
F.lli Italiano s.a.s., in persona dell’Amministratore p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudio D'Alessio e prof. Antonio Palma, e con costoro elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Carlo Poerio n° 98;

contro



Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro pt., Soprintendenza Archeologica di Pompei, in persona del legale rappresentante p.t., Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio p.t., Commissariato Straordinario del Governo per la Zona Archeologica di Pompei, in persona del Commissario p.t., tutti rappresentati e difesi dall’ Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, e domiciliati ex lege presso la sede di questa, in Napoli, alla via Diaz n° 11;

nei confronti di



Autogrill s.p.a., in persona del procuratore speciale avv. Massimiliano Santoro, rappresentata e difesa dall'avv. prof. Angelo Clarizia, e con questi elettivamente domiciliata in Napoli, al viale Gramsci n° 10, presso lo studio dell’avv. Patrizia Kivel Mazuy;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,



quanto al ricorso introduttivo:
del provvedimento prot. n. SANP SP (LJ) 02008005157 del 6.5.2008 avente ad oggetto "ritiro permessi di accesso alla zona archeologica di Pompei", con il quale la Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei ". . .a seguito di risoluzione del rapporto di concessione per l'attività di ristoro all'interno degli Scavi di Pompei", ha disposto ". . .che si revoca immediatamente il libero accesso per il titolare e per il personale dipendente della Società Fratelli Italiano di Vittorio Italiano s.a.s.. . .";
del provvedimento prot. n. SANP SP (LJ) 02008005156 del 6.5.2008, con il quale la Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei ". . .invita e diffida la Società Fratelli Italiano sas a cessare ogni attività nell'area demaniale, salvo quella necessaria allo sgombero dei materiali ed attrezzature, nonché a riconsegnarla all'Amministrazione libera da persone e cose in data 19.5.2008 alle ore 12,00. . .";
della nota prot. n. SANP SP (LJ) 020080000111 del 2.4.2008, avente ad oggetto "delibera n. 2498/06 del 22.11.2006. Rescissione contratto rep. 1387 del 3.6.2004 tra la Soprintendenza Archeologica di Pompei e la ditta F.lli Italiano snc relativo alla gestione del servizio di ristorazione all'interno degli Scavi di Pompei. Conferma motivata della volontà dell'Amministrazione di procedere alla rescissione del contratto. Delibera n. 2885/08 del 28.3.2008";
della delibera n. 2885 del 28.3.2008;
di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, conseguente e/o conseguenziale comunque lesivo degli interessi della ricorrente;
quanto ai ricorsi per motivi aggiunti depositati il 14 ottobre, il 7 novembre e il 15 dicembre 2008, nonché il 9 marzo e il 28 aprile 2009:
dell’O.P.C.M. dell'11 luglio 2008, n. 3692, interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la grave situazione di pericolo in atto nell'area archeologica di Pompei, in GU n. 170 del 22.7.2008, per quanto lesiva;
dell'avviso di avvio delle procedure di affidamento, a mezzo di concessioni, della gestione dell'attività di ristorazione presso i locali all'uopo destinati nell'area archeologica di Pompei, ad opera del Commissario delegato ex O.P.C.M. 11.7.2008. n. 3692;
del provvedimento di esclusione della ricorrente del 15 settembre 2008, n. 309, a firma del Commissario Delegato Prefetto Renato Profili, con il quale ". . .si comunica che l'operatore economico in epigrafe non è stato ritenuto idoneo a presentare offerta per l'affidamento in concessione dell'attività di ristorazione nei locali a fronte di Casa Bacco nell'area archeologica di Pompei, poiché difformemente da quanto previsto dall'Avviso di Selezione, nell'istanza di partecipazione ha dichiarato il volume di affari medio annuo inferiore ai 2 milioni di euro e non ha dichiarato il numero medio annuo di pasti erogati nell'ultimo triennio. Si ritiene, comunque, che il contenzioso con la Soprintendenza, in atto e pregresso, sia già di per sé sufficiente a giustificarne l'esclusione";
dell'avviso di avvio delle procedure di affidamento, a mezzo di concessione di chioschi da adibirsi ad attività commerciali qualificate negli scavi di Pompei nei pressi dell'edificio c.d. "Casina dell'Aquila", ad opera del Commissario Delegato ex O.P.C.M. 11.7.2008 n. 3692;
della reiterazione dell'avviso di avvio delle procedure di affidamento dell’attività di ristorazione presso i locali dell'edificio "Casina dell'Aquila" nell’area archeologica di Pompei, ad opera del Commissario Delegato ex O.P.C.M. 11.7.2008 n. 3692, comunicati in data 4.10.2008;
dell'avviso di avvio di nuova procedura di affidamento, a mezzo di concessione dell'attività di ristorazione presso i locali prospicienti la "Casa Bacco" nell'area archeologica di Pompei, del 6.11.2008, ad opera del Commissario delegato ex O.P.C.M. 11.7.2008. n. 3692;
dell’aggiudicazione in favore di Autogrill della nuova procedura di affidamento, a mezzo di concessione dell'attività di ristorazione presso i locali prospicienti la "Casa Bacco" nell'area archeologica di Pompei, del 6.11.2008, ad opera del Commissario delegato ex O.P.C.M. 11.7.2008. n. 3692;
di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, conseguente, e/o conseguenziale comunque lesivo degli interessi della ricorrente.

Visto il ricorso principale e quelli per motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli per il Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, per la Soprintendenza Archeologica di Pompei, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per il Commissariato Straordinario del Governo per la Zona Archeologica di Pompei;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autogrill s.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16/07/2009 il dott. Michelangelo Maria Liguori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO



Con il presente ricorso principale, notificato il 16 maggio 2008 e depositato il 29 maggio successivo, la Fratelli Italiano s.a.s. ha esposto che, con la denominazione di Fratelli Italiano snc, a far data dal 1954 e in virtù di apposite autorizzazioni rilasciate dall’Agenzia per il Demanio, aveva occupato un suolo all’interno degli scavi di Pompei ove esercitare attività di ristorazione e vendita di pubblicazioni e gadgets;
che, a seguito dell’attribuzione dei compiti amministrativi alla Soprintendenza Archeologica di Pompei (ex lege 352/1997), questa aveva consentito la prosecuzione del rapporto con essa ricorrente, cosicché all’uopo era stata stipulata apposita convenzione (rep. n° 1387 del 3.6.2004) per l’erogazione di pubblico servizio;
che però le prescrizioni di tale convenzione risultavano estremamente sfavorevoli per essa ricorrente, visto che la sua conclusione era stata determinata da un illegittimo sfruttamento, da parte della Soprintendenza Archeologica di Pompei, della sua posizione di contraente “forte” (e l’incidenza dei relativi oneri avevano determinato effetti economici destabilizzanti);
che l’Amministrazione, in contrasto con quanto scaturito da un incontro del 20.2.2008, aveva, con atto del 2.4.2008, espresso una “conferma motivata della volontà di procedere alla rescissione del contratto”;
che, tuttavia, non era seguito alcun valido atto di risoluzione del rapporto (e, del resto le note scritte poi intervenute risultavano carenti di motivazione);
che successivamente, senza alcun preavviso, la Soprintendenza Archeologica di Pompei aveva emesso la nota prot. n. SANP SP (LJ) 02008005157 del 6.5.2008 avente ad oggetto "ritiro permessi di accesso alla zona archeologica di Pompei", la quale, sul presupposto dell’intervenuta risoluzione del rapporto di concessione per l'attività di ristoro all'interno degli Scavi di Pompei, aveva disposto l’immediata revoca del libero accesso ivi per il titolare e per il personale dipendente; nonché il provvedimento prot. n. SANP SP (LJ) 02008005156 del 6.5.2008, con il quale aveva invitato e diffidato ". . . la Società Fratelli Italiano sas a cessare ogni attività nell'area demaniale, salvo quella necessaria allo sgombero dei materiali ed attrezzature, nonché a riconsegnarla all'Amministrazione libera da persone e cose in data 19.5.2008 alle ore 12,00. . .".
Tanto esposto, la F.lli Italiano s.a.s. ha impugnato gli atti indicati in epigrafe (ovvero quello costituente manifestazione della volontà dell’Amministrazione di risolvere il rapporto in essere, nonché quelli che avevano limitato il libero accesso agli scavi ai titolari e al personale dipendente della società), chiedendone l’annullamento per “violazione e falsa applicazione delle prescrizioni della convenzione per l’erogazione di un pubblico servizio, rep. n° 1387 del 3.6.2004, specificamente artt. 4, 17, 18, 19, 27 e segg. – violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7, 8, 10, 10 bis, 16, 21 quinquies e segg. L. 241/1990, come modificata dalla L. 15/2005 e successive modifiche e integrazioni – violazione e falsa applicazione delle regole e procedure in materia di risoluzione delle concessioni di servizi – eccesso di potere – carenza dei presupposti di fatto e di diritto – difetto di motivazione – difetto di istruttoria – travisamento – contraddittorietà manifesta – sviamento – perplessità – irragionevolezza ed illogicità manifesta – incongruenza – ingiustizia manifesta – violazione del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.)”: in difetto di motivazione, carenza di istruttoria e dei presupposti di fatto e di diritto sarebbe stata disposta la revoca dei permessi di accesso agli scavi e intimato il rilascio dell’area ivi occupata; mancherebbe un atto di rescissione del contratto, atteso che l’Amministrazione si sarebbe soltanto limitata a manifestare la volontà di procedere a tanto, cosicché sarebbe tuttora in essere un valido rapporto concessorio; un atto di revoca avrebbe dovuto rispettare gli obblighi di avviso di avvio del relativo procedimento, nonché di motivazione e di istruttoria relativi al provvedimento da ritirare, come invece non avvenuto nella specie; sarebbe stata omessa la comunicazione di preavviso di reiezione, necessaria ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/1990; la revoca dei permessi di accesso, come pure la disposta risoluzione contrattuale, sarebbe priva di una rigorosa motivazione, necessaria ex art. 21 quinquies L 241/1990.
In data 10 giugno 2008 si è costituita l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, contestando la fondatezza del ricorso e concludendo per la sua reiezione.
Con ordinanza n° 1816/2008 del 25 giugno 2008 questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare avanzata dalla ricorrente.
E’ quindi seguita la proposizione di più atti separati contenenti motivi aggiunti (notificati tra il 3 ed il 6 ottobre 2008, tra il 30 ottobre e il 3 novembre 2008, il 2/3 dicembre 2008, il 3/4 marzo 2009, il 17/18 aprile 2009, nonché rispettivamente depositati il 14 ottobre 2008, il 7 novembre 2008, il 15 dicembre 2008, il 9 marzo 2009, il 28 aprile 2009), con i quali la F.lli Italiano s.a.s. ha inteso impugnare sia l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui è stato nominato un Commissario Delegato, ai sensi dell’art. 5 L. 225/1992, per l’attuazione degli interventi urgenti necessari per il superamento della situazione di grave pericolo dichiarata (con decreto dello stesso Presidente in data 4.7.2008, n° 32733) per l’area archeologica di Pompei, sia una successiva serie di provvedimenti con cui il nominato Commissario Delegato ha posto in essere le procedure volte all’affidamento, a mezzo di concessioni, della gestione dell’attività di ristorazione presso locali all’uopo destinati, appunto nell’area archeologica di Pompei, fino alla sua aggiudicazione in favore della Autogrill s.p.a..
In particolare, parte ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati sulla base delle seguenti censure:
violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 23, 24, 70, 97, 114, 117, 118 della Carta Costituzionale e dei principi generali dell’ordinamento; dell’art. 117 Decr. Leg.vo 42/2004 in materia di affidamento di servizi aggiuntivi; dell’art. 5 co. 1, in collegato con l’art. 4 co. 2 , del D.M. 29.1.2008; degli artt. 1, 2, 5, 6, 12, 13, 14, 15, e segg. della L. 225/1992; dell’art. 107 Decr. Leg.vo 112/1998; del D.L. 343/2001 conv. in L. 401/2001; del D.P.C.M. 4.7.2008, nonché dell’O.P.C.M. 3692/2008; della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.10.2004; degli artt. 3, 8, 11, 19 del R.D. 2440/1923; degli artt. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119 del R.D. 2440/1923; nonché del Decr. Leg.vo 163/2006, artt. 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 34, 36, 37, , 42, 48, 49, 50, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 128, 130, 132, 141, 241 – violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7, 8, 10, 10 bis, 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater, 16, 21 quinquies, e segg. L. 241/1990, come modificata dalla L. 15/2005 e succ. modif. e integraz. – violazione e falsa applicazione delle norme del Trattato istitutivo della Comunità Europea, nonché del diritto comunitario e specificamente della Direttiva 2004/18/CE del 31.3.2004, artt. 28 e segg. - eccesso di potere – carenza dei presupposti di fatto e di diritto – difetto di motivazione – difetto di istruttoria – travisamento – contraddittorietà manifesta – sviamento – perplessità – irragionevolezza ed illogicità manifesta – incongruenza – ingiustizia manifesta – incompetenza - violazione del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.) – violazione della circolare del Ministero BB. CC. AA. del 14.7.2008;
violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7, 8, 10, 16 L. 241/1990, come modificata dalla L. 15/2005 e succ. modif. e integraz. – violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 34, 36, 37, 42, 48, 49, 50, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 128, 130, 132, 141, 241 e segg. del Codice dei Contratti Pubblici Decr. Leg.vo 163/2006, con specifico riferimento alla espressa e tassativa indicazione delle cause di esclusione e alla qualificazione delle imprese – violazione e falsa applicazione dei principi e delle regole in materia di libera concorrenza e di massima partecipazione alle gare di appalto di cui alla L. 287/1990, artt. 1, 2 e 3, nonché alla L. 241/1990 e succ. modif. e integraz., artt. 3, 7, 8, 10, 16, e all’art. 2 co. 1 Decr. Leg.vo 163/2006 – eccesso di potere – violazione dei limiti della discrezionalità tecnica – violazione e falsa applicazione dei principi di imparzialità e non discriminazione - carenza dei presupposti di fatto e di diritto – difetto di motivazione – difetto di istruttoria – travisamento – contraddittorietà manifesta – sviamento – perplessità – irragionevolezza ed illogicità manifesta – incongruenza – ingiustizia manifesta – violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.) - violazione del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.);
violazione e falsa applicazione dei principi e delle regole in materia di libera concorrenza e di massima partecipazione alle gare di appalto di cui alla L. 287/1990, artt. 1, 2, 3; nonché alla L. 241/1990 e succ. modif. e integraz., artt. 3, 7, 8, 10, 16; art. 2 co. 1 Decr. Leg.vo 163/2006; nonché di cui alla normativa comunitaria in tema di tutela della concorrenza ed in particolare dell’art. 234 del Trattato CE e succ. modif. e integraz. - eccesso di potere – difetto di motivazione – carenza di istruttoria – perplessità – irragionevolezza ed illogicità manifesta – incongruenza – ingiustizia manifesta - violazione del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.).
L’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con più memorie, ha contestato l’ammissibilità (in particolare sostenendo essere incompetente l’adito T.A.R. Campania-Napoli, per essere invece funzionalmente competente il T.A.R. Lazio-Roma, ai sensi dell’art. 3 co. 2 bis D.L. 245/2005) e, comunque, la fondatezza dei proposti motivi aggiunti.
Anche Autogrill s.p.a. si è costituita per resistere ai proposti motivi aggiunti, sia contestando la loro ammissibilità (anche sulla base di una dedotta incompetenza del T.A.R. Campania-Napoli, per spettare la competenza in proposito, in via funzionale, al T.A.R. Lazio-Roma), sia la loro fondatezza.
Alla pubblica udienza del 16 luglio 2009, dopo discussione (nel cui ambito il difensore di parte ricorrente ha formalmente dichiarato che la società assistita non aveva più interesse alla definizione di tutti i motivi aggiunti proposti, permanendo questo solo per le impugnative di cui al ricorso principale), la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO



La F.lli Italiano s.a.s., con la precedente ragione sociale di F.lli Italiano snc, è stata affidataria, sulla base di apposita convenzione stipulata in data 3.6.2004 – rep. n° 1387 con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza Archeologica di Pompei, di un rapporto quadriennale di fornitura di servizi aggiuntivi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico nell’area archeologica di Pompei (in particolare del servizio di ristorazione, nonché di quello di vendita di pubblicazioni e gadgets), ai sensi dell’art. 112 Decr. Leg.vo 490/1999 (oggi trasfuso nell’art. 117 Decr. Leg.vo 42/2004), da svolgersi in appositi locali concessi appunto nell’ambito dell’area degli scavi.
Con il presente giudizio, articolato su ricorso principale e su molteplici motivi aggiunti successivamente proposti, sono oggetto di impugnativa due distinte sequenze procedimentali: una costituita dagli atti destinati a “chiudere” anticipatamente il rapporto in essere con la F.lli Italiano s.a.s. sull’assunto della mancata corresponsione da lungo tempo dei canoni da parte di questa, costituente grave inadempimento (ovvero gli atti impugnati con il ricorso principale, emessi dalla Soprintendenza Archeologica di Pompei), e l’altra costituita dagli atti della procedura selettiva attivata al fine di scegliere il nuovo soggetto (o i nuovi soggetti) cui affidare lo svolgimento di servizi aggiuntivi ai sensi dell’art. 117 Decr. Leg.vo 42/2004 nell’area archeologica di Pompei (atti contro cui sono diretti i vari motivi aggiunti, ed adottati dal Commissario Delegato per l’emergenza dell’area archeologica di Pompei, nominato con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11.7.2008 – n° 3692, pure oggetto di censure).
Così sommariamente individuato il thema decidendum, va preliminarmente osservato che sussiste la giurisdizione esclusiva del G.A. su tutte le questioni involte dal giudizio, con riferimento agli atti testé indicati.
In proposito, infatti, va richiamata la recentissima pronunzia n° 12252 del 27.5.2009, con cui le SS.UU. della Corte di Cassazione, nel qualificare come “concessione di servizi pubblici” l’affidamento a terzi dei servizi aggiuntivi da svolgersi presso luoghi di interesse culturale ed artistico (secondo la previsione, dapprima dell’art. 4 D.L. 433/1992, conv. in L. 4/1993; poi dell’art. 112 Decr. Leg.vo 490/1999; e quindi dell’art. 117 Decr. Leg.vo 42/2004), hanno stabilito come tale fattispecie risulti regolata dal disposto di cui all’art. 33 Decr. Leg.vo 80/1998, nel testo sostituito dalla L. 205/2000 e poi modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n° 204/2004, appunto con conseguente giurisdizione del G.A. sulle relative controversie, “eccezion fatta però per quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, secondo un criterio di riparto della giurisdizione già presente nella L. 6 dicembre 1971, n° 1034, art. 5, prima delle modifiche apportate con il suddetto art. 33 (in tal senso, tra le altre, SS.UU. 6.7.2005, n° 14198; SS.UU. 20.11.2007, n° 24012; SS.UU. 19.5.2008, n° 12640)”.
Altresì va segnalato che le SS.UU. della Suprema Corte, sempre nella suddetta sentenza, hanno anche evidenziato come “per quanto riguarda il lato del rapporto attinente alle relazioni giuridiche tra la P.A. ed il concessionario, nelle concessioni di pubblici servizi, come negli accordi di diritto pubblico in generale, permangono in capo all’Amministrazione potestà pubblicistiche, mentre nulla di simile ricorre nei contratti di diritto privato, anche se stipulati a seguito di procedura ad evidenza pubblica. Trattasi di esercizio di potestà amministrative, estrinsecatesi, in quanto atti unilaterali, in provvedimenti, ma si tratta anche di poteri che sussistono indipendentemente da ogni previsione patrizia, in particolare nella fase di esecuzione, modificazione ed estinzione del rapporto.”: e tale notazione risulta utile nel caso qui in discussione, onde qualificare come di natura provvedimentale e di autotutela (con conseguente loro incidenza su posizioni di interesse legittimo) gli atti adottati al fine di “estinguere” anticipatamente il rapporto concessorio in essere, ancorché definiti come di ”risoluzione” di questo sulla base di un inadempimento della parte privata.
A questo punto, sempre in via preliminare, va dato rilievo alla specifica dichiarazione fatta dal difensore di parte ricorrente circa l’essere venuto meno ogni interesse di questa alla definizione delle impugnazioni di cui a tutti i motivi aggiunti proposti in corso di causa: da tanto, a giudizio del Collegio, scaturisce che debbono essere dichiarati improcedibili, per sopravvenuta carenza di interesse, tutti i gravami con essi articolati, dal ché deriva l’ulteriore conseguenza che, per ragioni di economia processuale, risulta inutile procedere in via preventiva alla definizione dell’eccezione (sollevata dalla difesa erariale e dalla controinteressata Autogrill s.p.a.) relativa alla sussistenza di una competenza funzionale del T.A.R. Lazio-Roma a trattare le relative questioni controverse, con contestuale incompetenza in proposito del T.A.R. Campania-Napoli.
Così definite in via processuale le problematiche di cui ai motivi aggiunti, rimangono da esaminare soltanto le impugnazioni introdotte con il ricorso principale, e riguardanti la nota prot. n. SANP SP (LJ) 020080000111 del 2.4.2008 a firma del Soprintendente di Pompei, di comunicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione della Soprintendenza Archeologica di Pompei (avente ad oggetto "Delibera n. 2498/06 del 22.11.2006. Rescissione contratto rep. 1387 del 3.6.2004 tra la Soprintendenza Archeologica di Pompei e la ditta F.lli Italiano snc relativo alla gestione del servizio di ristorazione all'interno degli Scavi di Pompei. Conferma motivata della volontà dell'Amministrazione di procedere alla rescissione del contratto. Delibera n. 2885/08 del 28.3.2008"); la stessa delibera n. 2885 del 28.3.2008 del Consiglio di Amministrazione della Soprintendenza Archeologica di Pompei, nel descritto modo comunicata; la nota prot. n. SANP SP (LJ) 02008005156 del 6.5.2008, con il quale la Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei, sul presupposto della già intervenuta risoluzione del rapporto concessorio con la società ricorrente, ha invitato e diffidato questa “a cessare ogni attività nell'area demaniale, salvo quella necessaria allo sgombero dei materiali ed attrezzature, nonché a riconsegnarla all'Amministrazione libera da persone e cose in data 19.5.2008 alle ore 12,00”; nonché la nota prot. n. SANP SP (LJ) 02008005157 del 6.5.2008 avente ad oggetto "ritiro permessi di accesso alla zona archeologica di Pompei", con il quale la Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei, sempre sul presupposto dell’intervenuta risoluzione del rapporto di concessione per l'attività di ristoro all'interno degli Scavi di Pompei, ha disposto “. . .che si revoca immediatamente il libero accesso per il titolare e per il personale dipendente della Società Fratelli Italiano di Vittorio Italiano s.a.s.. . .”.
In proposito, parte ricorrente sostiene in primis che la delibera n. 2885 del 28.3.2008 del Consiglio di Amministrazione della Soprintendenza Archeologica di Pompei sarebbe soltanto una dichiarazione di intenti e non un provvedimento volto effettivamente a risolvere il rapporto concessorio instaurato con la “convenzione di servizio” rep. n° 1387 del 3.6.2004; dal ché fa discendere l’illegittimità delle successive note (invece basate proprio sul presupposto costituito da un precedente venir meno del rapporto concessorio) con cui vi è stata l’inibizione dell’accesso all’area archeologica al personale di essa ricorrente, e la diffida a cessare ogni attività sull’area demaniale tenuta in possesso, nonché a restituirla libera da persone e sgombra da cose. In ogni caso, sempre nella prospettazione della stessa parte, se pure la delibera n° 2885del 28.3.2008 fosse idonea ad incidere sulla convenzione, presenterebbe una motivazione difettosa (“non facendosi riferimento ad alcuna delle ipotesi di risoluzione contemplate nell’ambito della convenzione”); e, d’altra parte, le note successivamente intervenute pure sarebbero carenti di motivazione, e non sarebbero state precedute né da avviso di avvio del relativo procedimento, né da alcun preavviso di rigetto (o meglio, da una necessaria comunicazione dei motivi ostativi alla prosecuzione del rapporto).
Tali assunti di parte ricorrente non possono, però, a giudizio del Collegio, essere condivisi.
Invero, deve dirsi che la delibera n. 2885 del 28.3.2008 del Consiglio di Amministrazione della Soprintendenza Archeologica di Pompei, come evincibile anche dal suo testo, costituisce senza dubbio l’atto con cui, all’esito di un articolato procedimento (che ha visto anche la partecipazione della F.lli Italiano s.a.s., che, giusta quanto riportato nelle premesse del documento nonché riconosciuto da essa stessa, ha presentato anche apposite deduzioni), nel disporre in via definitiva la “risoluzione del contratto rep. n° 1387 del 3.6.2004, concernente la gestione del posto di ristoro sito all’interno degli scavi di Pompei, a causa dell’inadempimento della società F.lli Italiano s.a.s. e per motivi di interesse pubblico”, l’Amministrazione ha in sostanza operato una revoca della presupposta concessione di pubblico servizio (relativa a servizi aggiuntivi e di ospitalità nell’ambito di beni culturali) scaturente dalla convenzione in parola, e ciò sulla base dell’asserito inadempimento costituito dal reiterato mancato pagamento dei canoni ad opera della parte privata (per un importo di svariati milioni di euro); e così facendo la P.A. ha, secondo il paradigma evidenziato dalle SS.UU. della Cassazione nella ricordata sentenza n° 12252 del 27.5.2009, esercitato, anche con idonea motivazione non contrastata adeguatamente nel merito dalla parte privata, i poteri di autotutela spettantile nella materia concessoria.
Peraltro, alle successive note, stante il loro tenore, non può che essere attribuito un valore meramente attuativo del precedente deliberato, con la conseguenza che, con riferimento alla loro adozione, nessuna particolare motivazione era necessaria, né un’ulteriore partecipazione del privato interessato al relativo procedimento (rispetto a quella già svoltasi con riferimento al descritto atto di revoca) avrebbe potuto risultare utile.
Né tantomeno è ravvisabile, nella fattispecie, una spazio per sostenere l’applicabilità della norma di cui all’art. 10 bis L. 241/1990, non essendo in discussione l’esame di alcuna istanza della F.lli Italiano s.a.s. (della cui presentazione non v’è traccia), ma solo trattandosi di adeguare la situazione di fatto al nuovo assetto degli interessi scaturito dalla deliberazione n. 2885 del 28.3.2008 del Consiglio di Amministrazione della Soprintendenza Archeologica di Pompei.
Pertanto il ricorso principale va, in definitiva, respinto.
La definizione in rito della gran parte del proposto gravame induce a compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – sede di Napoli, sez.VII, definitivamente pronunziando sul ricorso di cui all’epigrafe, integrato da successivi motivi aggiunti, proposto dalla F.lli Italiano s.a.s., così provvede:
dichiara improcedibili, per sopravvenuta carenza di interesse, tutti i motivi aggiunti proposti;
respinge il ricorso principale;
compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16/07/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Michelangelo Maria Liguori, Consigliere, Estensore
Carlo Polidori, Primo Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/09/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





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