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| n. 9-2009 - © copyright |
T.A.R. UMBRIA - PERUGIA - Sentenza 18 settembre 2009 n. 511
P. G. Lignani – Presidente ed Estensore
M. G.; M. G. (avv. F. Ruffo) c/ Comune di Bettona (avv. A. Mariani Marini) e nei confronti di M. G. e altri (Omissis); Castello di Rosciano Srl (avv. M. B. Vici); Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici e paesistici per l'Umbria (Avv. Distr. St.); e con l'intervento di ad opponendum del Castello di Rosciano S.r.l. (avv. M. B. Vici); altro ricorso riunito (OMISSIS) |
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1. Edilizia e urbanistica - Beni culturali – Vincolo interinale ope legis – Art. 14 D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 - Effetti – Quelli tipici del vincolo definitivo - Fattispecie
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2. Pubblica amministrazione – Atto amministrativo – Annullamento d’ufficio – Art. 21- nonies L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. – Valutazione comparativa di interessi – Necessità – Non sussiste – Fattispecie
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3. Edilizia e Urbanistica – Condono edilizio in sanatoria – Vincolo culturale sopravvenuto - Parere dell’autorità - Necessità
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4. Pubblica amministrazione – Atto amministrativo – Annullamento d’ufficio – Art. 21- nonies L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. - Valutazione comparativa di interessi – Prevalenza interesse pubblico - Fattispecie
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5. Pubblica amministrazione – Atto amministrativo – Annullamento d’ufficio – Art. 21- nonies L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. - Principio di affidamento – Decorso del tempo – Irrilevanza - Fattispecie
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1. La proposta del vincolo su bene culturale, in pendenza del procedimento di verifica, produce interinalmente - di diritto ex art. 14 D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 - gli effetti tipici del vincolo definitivo (nella specie, il Collegio ha giudicato legittimo un diniego di condono, che era stato reso in sede di parziale rinnovazione del procedimento di condono e che era stato fondato su un vincolo interinale ex art. 14 D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42).
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2. In tema di annullamento di ufficio di provvedimenti amministrativi, l’art. 21- nonies L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., impone una valutazione comparativa degli interessi solo in quanto gli interessi pubblici facciano capo all’ente procedente e rientrino nella sua disponibilità (nella specie, il Collegio ha dato atto che il vizio del condono annullato d’ufficio risiedeva nella mancata acquisizione del parere obbligatorio e vincolante di un’autorità terza, preposta alla tutela del vincolo paesaggistico-ambientale).
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3. In tema di condono edilizio, l’art. 32, L. 28 febbraio 1985 n. 47 richiede l’acquisizione del parere anche con riferimento ai vincoli imposti dopo la realizzazione del fabbricato abusivo, non esclusi quelli intervenuti dopo la presentazione della domanda di condono ma prima della sua definizione (nella specie, il Collegio ha giudicato legittimo il diniego di condono, che era stato reso in sede di parziale rinnovazione del procedimento di condono e che era stato fondato su un vincolo interinale ex art. 14 D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42).
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4. In tema di annullamento di ufficio di provvedimenti amministrativi, l’annullamento non comporta effetti dannosi irreversibili da ponderare ai sensi dell’art. 21- nonies L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. (nella specie, in cui si verteva di un certificato di agibilità, il Collegio ha osservato che l’unico effetto dell’annullamento d’ufficio – a parte il doveroso divieto cautelare di utilizzo nel fabbricato nelle more – consiste nella riapertura del procedimento onde compiere gli accertamenti di idoneità statica dapprima indebitamente omessi)
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5. In tema di annullamento di ufficio di provvedimenti amministrativi (nella specie, il certificato di agibilità), l’effetto sanante del decorso del tempo non è invocabile laddove sia stato omesso l’accertamento dell’idoneità statica, afferente ad interessi essenziali quali l’incolumità delle persone.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
I. Sul ricorso numero di registro generale 226 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
M. G.; M. G., rappresentati e difesi dall'avv. Fulco Ruffo, con domicilio eletto presso Fulco Ruffo in Perugia, via XIV Settembre, 3;
contro
Comune di Bettona, rappresentato e difeso dall'avv. Alarico Mariani Marini, con domicilio eletto presso Alarico Mariani Marini in Perugia, via Mario Angeloni, 80/B;
nei confronti di
M. G. e altri (Omissis);
Castello di Rosciano Srl (avv. M. B. Vici);
Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici e paesistici per l'Umbria (Avv. Distr. St.);
e con l'intervento di
ad opponendum:
Castello di Rosciano S.r.l. (avv. M. B. Vici);
II. Sul ricorso numero di registro generale 228 del 2007, proposto da:
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M. G., rappresentato e difeso dall'avv. Mario Rampini, con domicilio eletto presso Mario Rampini in Perugia, viale Indipendenza, 49;
contro
Comune di Bettona, rappresentato e difeso dall'avv. Alarico Mariani Marini, con domicilio eletto presso Alarico Mariani Marini in Perugia, via Mario Angeloni, 80/B;
nei confronti di
Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, Soprintendenza Beni architettonici e paesaggistici dell' Umbria, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Perugia, via degli Offici, 14;
e con l'intervento di
ad opponendum:
1) Castello di Rosciano S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Mario Busiri Vici, con domicilio eletto presso Mario Busiri Vici in Perugia, via Cesarei, 4; 2) Italia Nostra Onlus, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Angeli, con domicilio eletto presso Gianfranco Angeli in Perugia, via Manfredo Fanti,2;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
I. quanto al ricorso n. 226 del 2007:
(a) dell’ordinanza del responsabile dell’ufficio urbanistica comunale 23.4.07 n. 16 (annullamento d'ufficio per autotutela della concessione in sanatoria n. 24 del 4 luglio 1989 e del certificato di agibilita' 11 novembre 1986);
(b) del rapporto redatto il 15 marzo 2007 dai funzionari del Comune;
(c) con i motivi aggiunti notificati il 28 gennaio 2008 e depositati il 5 febbraio 2008: della nota raccomandata a.r. prot. 9605 del 29 novembre 2007 a firma del responsabile dell’area urbanistica del Comune di Bettona;
(d) con i motivi aggiunti notificati il 3 marzo 2009 e depositati il successivo 11 marzo: delle note della Soprintendenza per i beni architettonici e paesistici dell’Umbria, inviate al Comune di Bettona, prot. 281 e 282, di data illeggibile (ma pervenute al Comune il 13 gennaio 2009); della nota del Ministero per i Beni culturali del 26 novembre 2008, prot. 24849; della relazione della Soprintendenza 20 ottobre 2008 prot. 4523; della nota del Comune di Bettona 10 luglio 2008 prot. 2817; della nota della Soprintendenza prot. 283, di data illeggibile.
II. quanto al ricorso n. 228 del 2007:
(a) dell’ordinanza del responsabile dell’ufficio urbanistica 23.4.07 n. 16 (annullamento concessione edilizia e ripristino stato dei luoghi);
(b) con i motivi aggiunti notificati il 17 febbraio 2009 e depositati il 27 febbraio 2009: della nota del Ministero per i Beni e le Attività culturali, 16 novembre 2008 prot. 24389, con la quale è stato espresso parere negativo al condono (ex art. 31, legge n. 47/1985, dell’immobile censito al foglio 16, particella 417; della nota della Soprintendenza prot. 283, di data illeggibile (ma successiva a quella dell’atto ministeriale 16 novembre 2008) con la quale è stato espresso parere negativo all’accertamento della compatibilità paesaggistica; di ogni altro atto presupposto, fra cui quelli specificati nel ricorso.
Visti i ricorsi ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bettona;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Castello di Rosciano Srl;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesistici e il patrimonio storico e artistico dell' Umbria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22/04/2009 il Pres. Pier Giorgio Lignani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il presente contenzioso – che comprende i due ricorsi in epigrafe, i rispettivi motivi aggiunti, e gli interventi ad opponendum – concerne un piccolo fabbricato, prospiciente la centrale piazza Cavour del capoluogo comunale di Bettona, censito al catasto urbano al foglio 16, particella 417.
Il fabbricato in questione misura circa 7 metri di larghezza (fronte su piazza Cavour) per circa 19 di lunghezza (lati). E’ costruito in aderenza ad un fabbricato preesistente, di maggiori dimensioni ed importanza architettonica, denominato “palazzo Biancalana”. Esso confina pertanto per un lato (la facciata) con piazza Cavour, sul fianco sinistro con il palazzo Biancalana, sul fianco destro con una viuzza che nelle planimetrie catastali appare denominata via Tortuosa, ma che negli scritti difensivi delle parti è denominata anche via Baglioni; il quarto lato (quello opposto alla facciata sulla piazza) confina con un’area privata.
Il fabbricato è strutturato in tre livelli. Quello principale è il piano terra, accessibile da piazza Cavour, che costituisce un negozio di proprietà dei coniugi Marini e Massucci (autori del ricorso n. 226/2007). Al di sopra vi è un terrazzo di proprietà del signor Morganti (autore del ricorso n. 228/2007) comunicante con il suo appartamento al primo piano del palazzo Biancalana. Il piano seminterrato è diviso in due locali, uno di proprietà del Comune, l’altro di proprietà dello stesso signor Morganti, il quale lo ha adibito ad autorimessa.
L’accesso carrabile all’autorimessa del signor Morganti si apre sulla via Tortuosa (o Baglioni). Di rimpetto, su quest’ultima via, vi è un complesso immobiliare, denominato palazzo Baglioni, di proprietà della società Castello di Rosciano s.r.l., intervenuta ad opponendum in entrambi i ricorsi.
2. E’ sostanzialmente incontroverso che sino ad una certa data (secondo il Comune il 1957; secondo gli interessati il 1952-1953) del fabbricato in parola esistesse soltanto il piano seminterrato, al di sopra del quale era un giardino pensile di pertinenza del palazzo Biancalana e comunicante con il piano terreno di questo. La legittimità del manufatto originario non viene messa in dubbio da alcuno.
Nel 1957 (circa) è stato costruito sul sedime del giardino pensile il vano (o insieme di vani) ora di proprietà dei coniugi Marini e Massucci, ed è stato realizzato il soprastante terrazzo, comunicante con il primo piano del palazzo e più precisamente con l’appartamento del signor Morganti.
E’ pacifico che tali lavori siano stati realizzati, all’epoca, senza alcun titolo abilitativo.
3. Nel 1986 per la nuova costruzione è stata presentata una domanda di condono edilizio, sulla base della legge n. 47/1985.
Il provvedimento di condono è stato rilasciato il 4 luglio 1989 (concessione n. 24). Nel frattempo, il 4 agosto 1986, era stata rilasciata la concessione edilizia n. 81 per il mutamento di destinazione dei vani al piano terra, da magazzino a negozio.
Ancora prima (1980) erano state rilasciate le autorizzazioni edilizia ed ambientale per la realizzazione, sul terrazzo Morganti, di alcuni elementi (serra, pergolato, e simili).
In una data imprecisata è stato realizzato, senza titoli, l’accesso al seminterrato Morganti da via Tortuosa (o Baglioni) che consente di fatto l’uso di quel vano come garage.
Questo accesso ha dato motivo ad un contenzioso civile promosso dal sig. Morganti contro la Castello di Rosciano s.r.l., in relazione ad alcuni lavori effettuati da quest’ultima nella sua proprietà; tali lavori (legittimi dal punto di vista amministrativo, anche se contestati sul piano civilistico siccome lesivi di un “possesso” vantato dal Morganti) hanno l’effetto di rendere quell’apertura inutilizzabile come accesso carrabile.
4. Il 23 aprile 2007 il Comune di Bettona ha emesso l’ordinanza n. 16, di contenuto assai complesso.
4.1. In primo luogo, l’ordinanza rileva alcuni vizi nel procedimento di condono aperto nel 1986 e definito nel 1989 – in particolare la mancata acquisizione dei pareri obbligatori relativi al vincolo monumentale e al vincolo paesaggistico - e di conseguenza annulla, d’ufficio, la relativa concessione in sanatoria rilasciata il 4 luglio 1989.
4.2. In secondo luogo, l’ordinanza rileva un vizio – e precisamente la mancata acquisizione della certificazione di idoneità statica – nel certificato di agibilità con destinazione negozio rilasciato l’11 novembre 1986, e di conseguenza annulla, d’ufficio, il medesimo certificato di agibilità.
4.3. In terzo luogo, l’ordinanza rileva che l’accesso carrabile su via Baglioni (via Tortuosa) del vano seminterrato del sig. Morganti è stato realizzato senza titolo, e di conseguenza ne ordina il ripristino.
4.5. In quarto luogo, l’ordinanza rileva che alcuni manufatti (serra, pergolato, etc.) realizzati dal sig. Morganti sul terrazzo soprastante al negozio Marini-Massucci sono in realtà difformi dalle autorizzazioni rilasciate a suo tempo, e di conseguenza ne ordina il ripristino.
5. L’ordinanza n. 16 del 23 aprile 2007 è stata impugnata separatamente, ma con argomenti in gran parte convergenti, dai signori Marini e Massucci (ricorso n. 226/2007) e dal signor Morganti (ricorso n. 228/2007).
In entrambi i ricorsi si è costituito il Comune di Bettona. Del pari, in entrambi i ricorsi ha spiegato intervento ad opponendum la Castello di Rosciano s.r.l..
Nel ricorso Morganti (n. 228) ha spiegato intervento ad opponendum anche Italia Nostra Onlus.
Successivamente i primi ricorrenti, Marini e Massucci (ricorso n. 226) hanno integrato il contraddittorio nei confronti di altri (supposti) controinteressati: i signori Andrea e Giuseppe Castellini, e Luciana Maria Grossi, quali eredi di Giunio Castellini, precedente proprietario e dante causa di essi ricorrenti, nonché autore della domanda di condono edilizio presentata nel 1986.
6. In corso di giudizio i signori Marini e Massucci hanno ottenuto, in data 1° agosto 2007, dalla Provincia di Perugia il parere favorevole ai lavori (rectius: al loro condono) sotto il profilo dell’idoneità statica ai sensi dell’art. 61, d.lgs. n. 380/2001 (ex art. 2 legge n. 64/1974).
Gli interessati hanno rimesso al Comune l’atto della Provincia, sollecitando un riesame della pratica con riguardo al problema del (mancante) certificato di agibilità. Il Comune ha risposto (lettera del 29 novembre 2007) di considerare «rassicurante» il parere favorevole, ma di voler attendere l’esito del contenzioso pendente prima di emettere qualsiasi nuovo provvedimento.
Questa lettera del Comune è stata impugnata dai signori Marini e Massucci con un atto di “motivi aggiunti”.
7. Sin qui, il contenzioso originario, che vede il Comune di Bettona come unica amministrazione resistente ed autrice degli atti impugnati.
Si è poi aperta una seconda fase, introdotta mediante “motivi aggiunti” (o, se si preferisce, ricorsi integrativi) proposti ancora dagli originari ricorrenti, ma questa volta contro l’amministrazione statale dei Beni Culturali in relazione ad atti sopravvenuti di quest’ultima.
7.1. L’antefatto di questi nuovi atti e delle relative impugnative è costituito dalla lettera 10 luglio 2008 con la quale il Comune di Bettona si è rivolto al Ministero dei BB.CC. ed alla locale Soprintendenza rendendo nota la pratica di condono del fabbricato de quo; pratica introdotta, come si sa, nel 1986, definita nel 1989 ma riaperta nel 2007 per effetto dell’autoannullamento – e comunque riaperta da tutti i privati interessati con apposite istanze integrative - e quindi tuttora in attesa di definizione.
In questo contesto, il Comune ha invitato l’amministrazione dei BB.CC. a comunicare il suo parere sulla domanda di condono (art. 32, legge n. 47/1985) in relazione al vincolo “monumentale” (art. 21 d.lgs. 42/2004, già legge n. 1089/1939) supposto esistente sul Palazzo Biancalana.
7. 2. A seguito di questa iniziativa del Comune, la Soprintendenza, il 20 ottobre 2008 (prot. 4523) ha trasmesso una sua relazione al Ministero dei BB.CC., riepilogando la intricata vicenda del fabbricato in questione, dell’adiacente palazzo Biancalana nonché del vicino Palazzo Baglioni (di proprietà della s.r.l. Castello di Rosciano).
Nel contesto di questa relazione la Soprintendenza prende posizione nel senso dell’incompatibilità del fabbricato abusivo sia con i valori paesaggistico ambientali, sia con quelli storico-culturali del sito. Esprime inoltre l’avviso che il palazzo Biancalana debba ritenersi soggetto ope legis al vincolo monumentale (ossia storico-culturale, già legge n. 1089/1939) in quanto immobile in parte di proprietà pubblica (Comune di Bettona) e adibito ad uso pubblico (ospita un settore della pinacoteca comunale).
7.3. Il Ministero ha risposto alla Soprintendenza con lettera prot. 24849 del 26 novembre 2008, dichiarando di condividere quanto rappresentato dalla Soprintendenza stessa.
7.4. Nella stessa data 20 ottobre 2008, con nota prot. 4524, la Soprintendenza ha dato formalmente avvìo al procedimento di imposizione del vincolo storico-artistico sull’intero Palazzo Biancalana, informandone i privati proprietari ai fini della partecipazione al procedimento e avvisandoli degli effetti cautelari inerenti alla proposta.
7.5. Successivamente la Soprintendenza ha rivolto al Comune di Bettona tre lettere, protocollate n. 281, n. 282 e n. 283, di data non leggibile ma pervenute al Comune il 13 gennaio 2009 e quindi verosimilmente spedite nei primi giorni di gennaio (nella documentazione prodotta dall’Avvocatura dello Stato si legge la data del 9 gennaio 2009).
7.5.1. Con la lettera n. 281 la Soprintendenza fa presente al Comune che il Palazzo Biancalana, essendo in parte di proprietà pubblica, è vincolato ope legis e che al fine di estendere il vincolo all’intero immobile è stato avviato (con atto 20 ottobre 2008, n. 4524) l’apposito procedimento di dichiarazione dell’interesse pubblico.
7.5.2. Con la lettera n. 282 la Soprintendenza comunica all’ente locale il parere negativo al condono del fabbricato per la parte d’interesse dei signori Marini e Massucci, sia per i profili ambientali che per quelli monumentali.
7.5.3. Con la lettera n. 283 la Soprintendenza comunica l’analogo parere negativo per la sanatoria degli abusi contestati al signor Morganti.
7.6. Questi atti dell’Amministrazione dei BB.CC. sono impugnati, come già detto, con motivi aggiunti sia nel ricorso Marini-Massucci, sia nel ricorso Morganti, per quanto d’interesse dei rispettivi ricorrenti.
Conviene sottolineare tuttavia che le impugnazioni non comprendono la nota della Soprintendenza, n. 4524 del 20 ottobre 2008 (peraltro prodotta in giudizio il 23 dicembre 2008 dai ricorrenti Marini-Massucci), con la quale si dà inizio al procedimento di dichiarazione dell’interesse pubblico dell’intero palazzo Biancalana e si impone la relativa tutela cautelare.
8. Tutte le controparti resistenti ed opponenti, costituite come indicato in epigrafe, controdeducono ampiamente ai ricorsi, ai motivi aggiunti ed alle memorie dei ricorrenti.
In sede cautelare i provvedimenti del Comune sono stati impugnati, limitatamente alla parte in cui ordinano la demolizione delle opere ritenute abusive.
9. Passando all’esame del merito, attese la quantità e la complessità delle questioni il Collegio ritiene opportuno affrontarle seguendo un certo ordine logico, non necessariamente coincidente né con la successione cronologica degli atti impugnati, né con l’ordine di esposizione delle censure negli atti d’impugnazione.
10. Conviene esaminare innanzi tutto gli atti dell’amministrazione dei BB.CC. (Ministero e Soprintendenza).
Complessivamente considerati, essi hanno un contenuto plurimo, e precisamente:
(a) affermano che il palazzo Biancalana è soggetto al vincolo monumentale ope legis, in quanto (parzialmente) di proprietà pubblica ed utilizzato per uso pubblico (cfr. art. 10, comma 1, d.lgs. n. 42/2004 e corrispondenti disposizioni del t.u. n. 490/1999 e della legge n. 1089/1939);
(b) esprimono l’intenzione di estendere la tutela all’intero immobile e dànno inizio al relativo procedimento;
(c) esprimono parere negativo al condono, con riferimento agli interessi paesistico-ambientali;
(d) esprimono parere negativo al condono, con riferimento agli interessi storico-artistici e monumentali.
11. I contenuti sopra indicati ai punti (a) e (b) sono in apparente contraddizione fra loro. Ed invero non si può nello stesso tempo affermare che un immobile è vincolato ope legis e manifestare l’intenzione di imporre il vincolo mediante l’apposito procedimento.
L’apparente contraddizione si risolve sul piano interpretativo: l’amministrazione dei BB.CC. ha inteso dire che il vincolo ope legis non riguarda l’intero palazzo ma solo quella parte di esso che è di proprietà del Comune e che ospita un settore della pinacoteca comunale. In ogni caso il vincolo – vuoi quello esistente vuoi quello futuro - non riguarda la particella 417, espressamente indicata come “confinante” (e dunque esterna) all’immobile da vincolare.
Questa interpretazione restrittiva degli atti appare coerente con la normativa in materia.
Ed invero, come chiarito da ultimo dal d.lgs. n. 42/2004 e s.m., il vincolo ope legis gravante sugli immobili di proprietà pubblica ha natura solo presuntiva e provvisoria, essendo soggetto alla verifica di cui all’art. 12 dello stesso decreto. In questa luce, è ragionevole interpretare la legge nel senso che il vincolo (provvisorio) ope legis riguarda solo la proprietà pubblica strettamente intesa, con esclusione quindi delle proprietà confinanti, anche se facenti parte di un unico complesso immobiliare.
In realtà (senza mettere qui in discussione le condivisibili motivazioni sottostanti all’istituto del vincolo ope legis) può apparire, in un certo senso, una forzatura presumere che siano di rilevante interesse storico-artistico singoli vani di un edificio di per sé non qualificato, solo perché trattasi di vani occasionalmente di proprietà di un ente pubblico; ma sarebbe una forzatura ancora più grave ritenere che, in tali condizioni, la presunzione d’interesse storico-artistico si estenda al resto del fabbricato.
Pertanto, se il parere sfavorevole al condono, sotto il profilo degli interessi storico-artistici, fosse basato unicamente sul vincolo ope legis, sarebbe giocoforza concludere per la sua illegittimità.
12. Si nota, però, che quel parere è contenuto nella lettera n. 282 del gennaio 2009, inviata al Comune quando già era stato avviato – con la nota della Soprintendenza n. 4524 del 20 ottobre 2008 – il procedimento di estensione del vincolo all’intero palazzo Biancalana.
La proposta produce interinalmente, di diritto (art. 14, d.lgs. n. 42/2004), gli effetti tipici del vincolo, e di ciò è fatta menzione nell’atto in parola, indirizzato anche ai privati interessati.
Ne consegue che nel momento in cui la Soprintendenza ha reso il parere sulla domanda di condono, non solo poteva, ma doveva darsi carico del vincolo “in itinere”, immediatamente efficace anche se a titolo cautelare.
E’ vero che, come si è già messo in luce, il vincolo riguarda solo il palazzo Biancalana e che la particella 417 non ne è gravata, neppure a titolo di vincolo indiretto.
Non ci si può nascondere, però, la singolarità della fattispecie: il fabbricato abusivo è costruito in aderenza a quello vincolato, configurandosi come una sua superfetazione. La sua realizzazione ha quindi comportato un’alterazione diretta della forma esteriore del palazzo. Quella forma che è oggetto della tutela diretta, per il suo valore estetico ed architettonico, discrezionalmente apprezzato nella proposta di vincolo.
Si rientra dunque nella previsione dell’art. 21, comma 4, del d.lgs. n. 42/2004, che sottopone all’autorizzazione della Soprintendenza «l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali».
Quanto al merito del parere, fermo restando che in questa sede esso può essere sindacato solo in termini di legittimità, si osserva che appare coerente con la proposta di vincolo (nota 20 ottobre 2008, n. 4524, non impugnata) che appare motivata, in buona sostanza, unicamente con riferimento al valore estetico-architettonico dell’aspetto esterno del palazzo. Sembra evidente che l’aggiunta di una vistosa superfetazione incida notevolmente su tale aspetto.
In conclusione, il parere sfavorevole al condono risulta legittimo, per il profilo sin qui in considerazione.
13. Lo stesso parere, invece, è illegittimo nella parte in cui è (o appare) motivato con riferimento agli interessi paesaggistico-ambientali, in quanto in questa materia, com’è noto, l’amministrazione statale dei BB.CC. ha competenze solo di secondo grado (annullamento degli atti emessi dall’ente locale subdelegatario) da esercitare nelle forme e nei termini stabiliti (art. 82 del d.lgs. n. 616/1977, nel testo modificato dalla “legge Galasso”, e riprodotto nei successivi testi unici n. 490/1999 e n. 42/2004).
Al di fuori di quest’ultimo procedimento, l’amministrazione statale dei BB.CC. non ha competenze proprie.
E’ vero che l’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 muta profondamente il rapporto fra lo Stato delegante (e per esso gli organi del Ministero BB.CC.) e le autorità delegate e subdelegate in materia paesaggistica, sostituendo il controllo a posteriori con un “parere vincolante” preventivo; ma tale nuova disciplina non è ancora entrata in vigore, per effetto delle norme transitorie di cui all’art. 159 dello stesso d.lgs., più volte prorogate con successivi interventi legislativi.
14. Riassumendo:
(a) l’impugnazione della nota n. 281, stante l’interpretazione (restrittiva) che se ne è data sopra, è inammissibile per difetto d’interesse, e sarebbe comunque infondata;
(b) l’impugnazione della nota n. 282 è infondata nella parte in cui il parere sfavorevole è motivato con riferimento alla tutela diretta (sia pure cautelare) del palazzo Biancalana; è fondata nella parte in cui il parere è motivato con riferimento ai valori paesaggistico-ambientali ovvero ai valori storico-artistici degli altri immobili del centro storico;
(c) l’impugnazione della nota n. 283 (che ha per oggetto solo il condono degli abusi contestati al sig. Morganti relativamente alle opere realizzate sul terrazzo) è fondata, in quanto il parere è motivato unicamente con riferimento ai valori paesaggistico-ambientali non di competenza dell’amministrazione statale dei BB.CC. (beninteso, restano salve le competenze di quest’ultima, qualora vengano esercitate nelle forme prescritte).
Va chiarito che qui ci si riferisce solo alle note n. 281, 282 e 283 perché sono questi gli atti di rilevanza giuridica esterna con i quali l’amministrazione dei BB.CC. ha inteso esercitare le proprie competenze (non rileva in contrario il fatto che siano denominate “pareri”, trattandosi di veri e propri provvedimenti, tanto è vero che sono state impugnate come tali). Al contrario la nota della Soprintendenza n. 4523 del 20 ottobre 2008 e quella del Ministero prot. 24849 del 26 novembre 2008 non hanno natura provvedimentale, ma sono solo atti interni.
15. Si può passare ora all’esame delle impugnazioni dedotte contro l’ordinanza del Comune di Bettona n. 16 del 23 aprile 2007, il cui contenuto, come si è detto sopra, è plurimo.
16. La disamina può avere inizio dalle questioni relative a quel capo dell’ordinanza, con il quale si dispone l’annullamento d’ufficio del condono edilizio accordato dal Comune nel 1989 a seguito della domanda presentata nel 1986 per la realizzazione del fabbricato con ingresso da piazza Cavour, sull’area della particella n. 417.
La prima e più rilevante contestazione dei ricorrenti è che il potere di annullamento d’ufficio (dato e non concesso che ve ne fossero i presupposti) non poteva essere esercitato trascorsi 17 anni dall’emanazione del provvedimento sospetto d’illegittimità.
Ciò viene dedotto con il richiamo dell’art. 21-novies della legge n. 241/1990, a norma del quale l’annullamento d’ufficio degli atti illegittimi può essere fatto solo «entro un termine ragionevole» e previa una valutazione comparativa degli interessi, che tenga conto degli affidamenti maturati.
Al Collegio questo argomento non pare risolutivo.
La valutazione comparativa degli interessi contrapposti in tanto è possibile (e dunque necessaria) in quanto gli interessi pubblici facciano capo all’ente procedente, e rientrino nella sua disponibilità.
In questo caso, il vizio della sanatoria, che ha dato motivo al suo annullamento, consiste nella mancata acquisizione del parere obbligatorio e vincolante di un’autorità terza, preposta alla tutela del vincolo paesaggistico-ambientale. Tale parere, com’è noto, era richiesto dall’art. 32 della legge n. 47/1985, e la norma era tanto severa, sul punto, da precisare che l’eventuale silenzio dell’autorità preposta al vincolo avebbe avuto il valore di un parere sfavorevole.
Nel momento in cui il Comune doveva pronunciarsi sulla domanda di condono, competente a rendere il parere ambientale era il Consorzio Economico-Urbanistico dei Comuni della Valle Umbra Nord, quale subdelegato della Regione (art. 5 della legge regionale n. 18/1980, modificato dalla l.r. n. 14/1984) nelle funzioni amministrative ad essa delegate dallo Stato con d.lgs. n. 616/1977, art. 82.
Inoltre, come previsto dalla “legge Galasso” (decreto legge n. 312/1985, conv. in legge n. 431/1985) il parere favorevole dell’autorità subdelegata doveva essere comunicato al Ministero dei BB.CC., il quale aveva il potere di annullarlo.
Appare chiaro, dunque, che il Comune di Bettona, rilasciando nel 1989 la sanatoria senza acquisire il parere del Consorzio, ha illegittimamente estromesso dal procedimento ben due diverse autorità: il Consorzio medesimo, e il Ministero dei BB.CC., entrambi preposti, sia pure con funzioni diverse, alla tutela dei vincoli ambientali, all’epoca non rientranti nelle competenze del Comune.
E’ vero che, successivamente, la legislazione regionale ha soppresso i Consorzi ed ha devoluto direttamente ai Comuni le funzioni subdelegate i materia ambientale. Ma è rimasta invariata la normativa che riserva al Ministero dei BB.CC. il potere di controllo sui provvedimenti emessi in questa materia (cfr. art. 159, comma 3, d.lgs. n. 42/2004 e s.m.). Pertanto è tuttora attuale la considerazione che il Comune non avrebbe potuto decidere, sulla base della valutazione comparativa degli interessi alla luce del tempo trascorso, di astenersi dall’annullamento della sanatoria, senza ledere, con ciò, le competenze di un’autorità terza, titolare di interessi che non sono (o non interamente) nella disponibilità.
Risulta dunque inconferente il richiamo all’art. 21-novies della legge n. 241/1990 ed ai princìpi (già affermati in giurisprudenza) che esso recepisce.
Sotto questo profilo, l’annullamento della concessione in sanatoria appare legittimo.
17. Non è fondata neppure la tesi secondo la quale la valutazione della compatibilità paesaggistico-ambientale sarebbe stata effettuata, implicitamente, in occasione del rilascio delle autorizzazioni relative ad interventi di modifica successivi alla realizzazione del fabbricato abusivo: in pratica, la modifica di destinazione d’uso del piano terreno (proprietà Marini-Massucci) da magazzino a negozio; e l’installazione di alcuni manufatti (serre, tende, etc.) sul sovrastante terrazzo (proprietà Morganti).
E’ chiaro, infatti, che quelle valutazioni favorevoli sono state fatte tenendo conto esclusivamente dell’impatto che le modifiche progettate apportavano allo stato dei luoghi, così come, di fatto, appariva in quel momento; e non sottintendevano alcun apprezzamento sull’opportunità degli interventi pregressi – legittimi o abusivi che fossero. E’ verosimile che se il parere sui nuovi interventi fosse stato negativo, con una motivazione riferita non tanto all’essenza degli interventi stessi, quanto a quella dei lavori precedenti, gli attuali ricorrenti lo avrebbero impugnato (non senza qualche buona ragione) per eccesso di potere.
Particolarmente trasparente in questo senso è il parere ambientale 18 giugno 1986, n. 561, del Consorzio Economico-urbanistico Valle Umbra Nord, rilasciato ai fini della modifica della destinazione d’uso dei locali al piano terreno. Esso infatti è motivato con esplicito riferimento all’ininfluenza dell’intervento dal punto di vista estetico ed architettonico: giudizio, questo, chiaramente riferibile alla mera modifica di destinazione d’uso, da magazzino a negozio. L’autorità emanante, in quel momento, non aveva ragione di occuparsi di altro.
Anche le censure così dedotte vanno dunque respinte.
18. Un altro argomento dei ricorrenti è che in realtà il fabbricato non potrebbe considerarsi abusivo, in quanto all’epoca della sua realizzazione il Comune di Bettona non era dotato di una disciplina edilizia.
Il Comune ha tuttavia dimostrato che – supposto che i lavori risalgano al 1957 – un regolamento edilizio era già in vigore dal 1929 e sottoponeva a licenza (fra l’altro) tutti i lavori edili prospettanti sul suolo pubblico.
Peraltro, com’è noto, la legge urbanistica n. 1150/1942, art. 31, nel testo originario, richiedeva la licenza edilizia per tutte le costruzioni da farsi nei centri abitati, a prescindere dall’esistenza di un piano regolatore; e, dove vi fosse un piano regolatore, anche dentro le zone di espansione ivi previste.
Nel caso in esame, il fabbricato è pacificamente all’interno del centro abitato del capoluogo comunale di Bettona, anzi si affaccia direttamente sulla piazza centrale; sicché non può esservi dubbio sul fatto che occorresse una licenza edilizia.
19. E’ fondata, invece, la tesi che l’annullamento d’ufficio del condono sia illegittimo nella parte in cui fa riferimento ad un (supposto) vizio ulteriore, e cioè la mancata acquisizione del parere relativo al vincolo monumentale (legge n. 1089/1939).
Si è visto, infatti, che all’epoca del rilascio del condono tale vincolo non esisteva o comunque non interessava l’immobile in questione (cfr. sopra, paragrafi 11 e 12).
Ciò non toglie, però, che in sede della parziale rinnovazione del procedimento di condono, conseguente all’annullamento d’ufficio, quel parere debba ora essere acquisito, in forza del vincolo derivante (cautelarmente) dalla proposta ora in itinere (cfr. sopra, paragrafo 12).
Va notato, infatti, che l’art. 32 della legge n. 47/1985 richiede l’acquisizione del parere anche con riferimento ai vincoli imposti dopo la realizzazione del fabbricato abusivo, non esclusi quelli intervenuti dopo la presentazione della domanda di condono ma prima della sua definizione.
20. Si giunge così alla conclusione che l’annullamento d’ufficio della sanatoria (condono edilizio) è legittimo; il che comporta per il Comune (il quale, infatti, non ha ordinato la demolizione) il potere-dovere di riaprire l’istruttoria del procedimento di condono, acquisendo il parere, o i pareri, mancanti.
21. Si passa ora all’esame dell’impugnazione proposta contro il capo dell’ordinanza, con il quale è stato annullato, d’ufficio, un diverso provvedimento: il certificato di agibilità con destinazione negozio, rilasciato in data 11 novembre 1986 in assenza della certificazione di idoneità statica.
Anche in questo caso si pone il problema del “termine ragionevole” e della valutazione comparativa degli interessi, di cui all’art. 21-novies della legge n. 241/1990. Il Collegio ritiene che il problema possa essere, di nuovo, superato, ma per un diverso ordine di ragioni.
Qui viene in rilievo la considerazione che l’accertamento dell’idoneità statica afferisce ad interessi essenziali quali l’incolumità delle persone; rispetto ad interessi di questo genere, non sembra si possa invocare l’effetto sanante del decorso del tempo.
E’ risolutiva, tuttavia, la considerazione che l’annullamento del certificato di agibilità non comporta effetti dannosi irreversibili (elemento, quest’ultimo, pertinente ai fini della valutazione comparativa degli interessi). L’unico effetto – a parte il doveroso divieto cautelare di utilizzo nel fabbricato nelle more – è infatti la riapertura del procedimento per compiere quegli accertamenti di idoneità statica dapprima indebitamente omessi. Accertamenti, peraltro, che si possono compiere in tempo assai breve, come dimostra il fatto stesso che già il 1° agosto 2007 (in pratica, pochi giorni dopo la proposizione del ricorso) i signori Marini e Massucci hanno ottenuto il parere favorevole, sotto il profilo dell’idoneità statica, da parte del Servizio tecnico della Provincia, competente in materia.
L’annullamento del certificato di agibilità risulta dunque legittimo.
22. Diverso è il problema, sollevato dai signori Marini e Massucci, con il primo atto di motivi aggiunti (depositato il 5 febbraio 2008) contro la nota 29 novembre 2007 del Comune.
Con quest’ultima nota, il Comune ha preso atto del parere favorevole della Provincia, ed ha sostanzialmente ammesso che a questo punto l’idoneità statica del fabbricato si poteva considerare accertata (vi era stato anche un dettagliato certificato tecnico, in data 29 giugno 2007, rilasciato da un professionista ingegnere incaricato dagli interessati). Si è però rifiutato di rilasciare un (nuovo) certificato di agibilità, adducendo come unica motivazione la pendenza del giudizio e l’opportunità di attenderne la definizione.
Il Collegio ritiene fondate le censure di manifesta irragionevolezza prospettate dai ricorrenti.
Se vi erano i presupposti di fatto per riesaminare la pratica sotto il profilo dell’agibilità, il Comune poteva e doveva procedervi senza indugio; sia pure, beninteso, lasciando salve ed impregiudicate le determinazioni in itinere, relative alla nuova definizione della domanda di condono edilizio.
Ne consegue che i motivi aggiunti depositati il 5 febbraio 2008 debbono essere accolti.
23. Si passa ora all’esame delle impugnazioni proposte dal solo sig. Morganti (ricorso n. 228/2007) contro quei capi dell’ordinanza che riguardano esclusivamente alcune opere da lui realizzate, con ordine di demolizione e/o ripristino.
Si tratta, in particolare, dell’apertura di un accesso carrabile al vano seminterrato (porzione di fabbricato, quest’ultima, in sé non abusiva); e di alcuni manufatti posti sul terrazzo, che a giudizio del Comune risultano difformi dalle autorizzazioni appositamente rilasciate.
23.1. Quanto all’accesso carrabile il ricorrente deduce che non è stato realizzato nel 1972, come asserito dal Comune, ma nel 1957, quando a suo dire non occorreva licenza.
Il Collegio osserva che tornano pertinenti le considerazioni sopra svolte al paragrafo 18: in particolare l’esistenza sin dal 1929 (se non prima) di un regolamento edilizio comunale che richiedeva la licenza per tutti gli interventi prospettanti sulle pubbliche vie; e questo è il caso.
La censura appare dunque infondata.
Per il resto, il ricorrente si limita ad affermare che si riserva di chiedere l’accertamento di conformità (già art. 13, legge n. 47/1985), in quanto a suo dire ve ne sono i presupposti.
Ad avviso del Collegio, peraltro, l’eventualità che il Comune proceda all’accertamento di conformità non incide sulla legittimità dell’ordine di ripristino.
Per questa parte, dunque, il ricorso va respinto, lasciando naturalmente salve le determinazioni di competenza del Comune riguardo all’accertamento di conformità.
23.2. Quanto alle opere sovrastanti il terrazzo, anche in questo caso il ricorrente si limita a preannunciare una richiesta di accertamento di conformità.
Vale dunque quanto già detto riguardo all’irrilevanza di tale argomento ai fini della legittimità dell’ordine di ripristino; salve, di nuovo, le determinazioni di competenza del Comune riguardo all’accertamento di conformità.
Non sarà inutile, tuttavia, ricordare che per le motivazioni sopra esposte ai paragrafi 13 e 14 il Collegio si è già pronunciato nel senso dell’illegittimità (per incompetenza) del parere negativo sotto il profilo paesaggistico, espresso dalla Soprintendenza con le note n. 282 e n. 283 del 9 gennaio 2009, impugnate con i motivi aggiunti.
24. Concludendo, i due ricorsi riuniti e relativi motivi aggiunti vanno così decisi:
(a) vanno accolte le impugnazioni proposte contro la nota n. 282 (solo nei limiti di cui in motivazione) e contro la nota n. 283, entrambe in data 9 gennaio 2009 della Soprintendenza ai beni architettonici e paesistici di Perugia;
(b) va accolta l’impugnazione proposta contro la nota 29 novembre 2007 del Comune di Bettona;
(c) vanno respinte tutte le altre impugnazioni.
Si ravvisano giusti motivi per compensare interamente le spese dei giudizi riuniti.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale, riuniti i ricorsi:
(a) accoglie le impugnazioni proposte contro la nota n. 282 (solo nei limiti di cui in motivazione) e contro la nota n. 283, entrambe in data 9 gennaio 2009 della Soprintendenza ai beni architettonici e paesistici di Perugia;
(b) accoglie l’impugnazione proposta contro la nota 29 novembre 2007 del Comune di Bettona;
(c) rigetta tutte le altre impugnazioni.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 22/04/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente, Estensore
Annibale Ferrari, Consigliere
Carlo Luigi Cardoni, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/09/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
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