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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II - Sentenza 16 settembre 2009 n. 8840
Pres. Tosti - Est. Toschei
Andriani R. (Avv.ti A. Chiappetti e L. Napolitano) c. Comune di Cassino (n.c.)


1. Processo amministrativo – Decreti ingiuntivi – Esecuzione – Ottemperanza – Ammissibilità – Ragioni.

 

2. Processo amministrativo – Decreti ingiuntivi – P.A. – Mancato pagamento - Esecuzione forzata civile – Esperibilità - Ottemperanza – Ammissibilità – In via alternativo o cumulativa - Limiti.

 

3. Processo civile – Giudicato – Condanna al pagamento della P.A. - Mancanza di disponibilità in cassa – Impedimento dell’esecuzione – Causa legittima – Configurabilità – Esclusione - Ragioni.

1. Il ricorso per ottemperanza è proponibile anche per l'esecuzione dei decreti ingiuntivi del giudice ordinario divenuti esecutivi, che condannano la Pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro. Infatti, il giudizio di ottemperanza è consentito nei riguardi di qualsiasi tipo di giudicato, da qualunque giudice, anche speciale, provenga (1).

 

2. Nel caso di pronuncia giudiziale, passata in giudicato, di condanna della P.A. al pagamento di una somma di denaro, il creditore, in ipotesi di inerzia dell'Amministrazione debitrice, può, oltre che esperire l'esecuzione forzata civile nella forma dell'espropriazione, anche promuovere, in via alternativa o cumulativa, il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, col limite della impossibilità di conseguire due volte le stesse somme e che le spese della procedura rimasta infruttuosa sono a suo carico (2).

 

3. Nel caso di pronuncia giudiziale, passata in giudicato, di condanna della P.A. al pagamento di una somma di denaro, la mancanza di disponibilità di cassa non costituisce legittima causa di impedimento dell'esecuzione del giudicato stesso, in quanto l'Amministrazione deve porre in essere tutte le iniziative necessarie per consentire l'integrale pagamento del debito, procedendo eventualmente al reperimento di nuovi fondi (3).

 

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(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 2 novembre 1993 n. 964
(2) Cfr. Cass. Civ., SS.UU., 9 marzo 1981 n. 1299; Cons. Stato, Sez. IV, 25 luglio 2000 n. 4125
(3) Cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 14 gennaio 2009 n. 103 e, precedentemente, Sez. VI, 18 gennaio 1996 n. 104 nonché T.A.R. Lazio, Sez. I, 9 febbraio 1998 n. 735.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 3322 del 2009, proposto da:

 

ANDRIANI Riccardo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Achille Chiappetti e Luigi Napolitano ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo dei suindicati difensori in Roma, Via Sicilia n. 50;

contro



il COMUNE DI CASSINO, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

per l’esecuzione



del decreto ingiuntivo n. 104/06 del Tribunale di Cassino non opposto e reso esecutivo con ordinanza del Tribunale di Cassino in data 12 maggio 2006, registrato a Cassino il 27 giugno 2006 al n. 825 e munito della formula esecutiva in data 5 luglio 2006.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2009 il dott. Stefano Toschei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



1. - Premetteva l’avv. Riccardo Andriani di essere creditore del Comune di Cassino della somma dovuta per gli onorari di un giudizio arbitrale del valore di 40 miliardi di lire.
Riferiva il ricorrente che, non avendo provveduto il Comune a corrispondergli la somma spettante per l’attività svolta, richiedeva il rilascio di un decreto ingiuntivo da parte del Tribunale di Cassino.
Soggiungeva che l’Ufficio giudiziario adito adottava il provvedimento monitorio richiesto, previo visto di congruità della parcella emesso dall’Ordine degli Avvocati di Roma, per la somma di euro 109.416,32 oltre gli interessi legali dalla messa in mora (21 settembre 2004), spese ed onorari.
Lamentava il ricorrente che, sebbene il decreto ingiuntivo rilasciato non fosse stato opposto e che quindi fosse stata apposta la formula esecutiva, il Comune di Cassino non provvedeva al dovuto pagamento.
Da qui la diffida notificata al Comune di Cassino e la proposizione del presente giudizio al fine di ottenere il pagamento della somma di euro 109.416,32 oltre gli interessi legali dalla messa in mora (21 settembre 2004), spese ed onorari.

2. – Registra il Collegio che, con atto depositato in data 8 giugno 2009, il Comune di Cassino ha comunicato che con delibera del Consiglio comunale n. 47/11 del 20 novembre 2006 i debiti di cui sopra sono stati riconosciuti dall’Ente, ma che non è possibile procedere al pagamento della relativa somma in quanto “la manovra di reperimento delle relative risorse (…) non si è ancora completata; consequenziale la mancanza dei fondi necessari” (così nell’atto suindicato).

3. - Il ricorso proposto dalla parte ricorrente è fondato e va accolto nonostante le indicazioni fornite dal Comune intimato e non costituito.
Come è noto, infatti, per una costante giurisprudenza che non vi è ragione di non condividere:
a) in via preliminare, va ricordato che il ricorso per ottemperanza è proponibile anche per l'esecuzione dei decreti ingiuntivi del giudice ordinario divenuti esecutivi, che condannano la Pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro. Il giudizio di ottemperanza, quindi, è consentito nei riguardi di qualsiasi tipo di giudicato, da qualunque giudice, anche speciale, provenga (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 2 novembre 1993 n. 964) e non è precluso dall'istanza di ulteriori e diversi strumenti di tutela, anche davanti ad altri giudici (Cons. Stato, Sez. IV, 16 aprile 1994 n. 527);
b) d’altronde, a decorrere dalla nota Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 9 marzo 1973 n. 1, recante estensione del giudizio di ottemperanza alle sentenze di condanna emesse dal giudice ordinario, la procedura ex art. 27 n. 4 T.U. 26 giugno 1924 n. 1054 è stata ritenuta esperibile anche per l'esecuzione di condanna al pagamento di somma di denaro, alternativamente (per come viene affermato da Cons. Stato, Sez. VI, n. 527 del 1994, cit.) rispetto al rimedio dell'esperimento del processo di esecuzione, anche congiuntamente (per come viene affermato da Cass., SS.UU., 13 maggio 1994 n. 4661 e Cons. Stato, Sez. IV, 25 luglio 2000 n. 4125) all'ordinaria procedura esecutiva;
c) ne deriva che, dinanzi ad una pronuncia giudiziale, passata in giudicato, di condanna della P.A. al pagamento di una somma di denaro, il creditore, in ipotesi di inerzia dell'Amministrazione debitrice, può, oltre che esperire l'esecuzione forzata civile nella forma dell'espropriazione, anche promuovere, in via alternativa o cumulativa, il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, col limite della impossibilità di conseguire due volte le stesse somme e che le spese della procedura rimasta infruttuosa sono a suo carico (cfr. Cass. Civ., SS.UU., 9 marzo 1981 n. 1299);
d) fermo quanto sopra, e più specificamente con riguardo al caso qui in esame, va ribadito che la mancanza di disponibilità di cassa non costituisce legittima causa di impedimento dell'esecuzione del giudicato, in quanto l'Amministrazione deve porre in essere tutte le iniziative necessarie per consentire l'integrale pagamento del debito, procedendo eventualmente al reperimento di nuovi fondi (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 14 gennaio 2009 n. 103 e, precedentemente, Sez. VI, 18 gennaio 1996 n. 104 nonché T.A.R. Lazio, Sez. I, 9 febbraio 1998 n. 735).

4. - L'inadempienza dell'Amministrazione, in conclusione, comporta l'accoglimento del ricorso proposto dalla parte, per cui va ordinato al Comune di Cassino di dare esecuzione alle statuizioni contenute nel decreto ingiuntivo in epigrafe meglio specificato, nei modi ivi indicati, comprensivo degli oneri discendenti dalla successiva attività finalizzata all'esecuzione della medesima pronuncia e, quindi di provvedere al pagamento in favore del ricorrente di quanto dovuto ed esattamente :
euro 109.416,32 a titolo di sorte capitale;
gli interessi maturati dal 21 settembre 2004 sino al saldo;
le spese le competenze e gli onorari riferiti alla procedura di ingiunzione, per un totale di euro 2.608,28;
le spese di lite della presente procedura di ottemperanza per come indicate in dispositivo.

5. - Dall’accoglimento del proposto ricorso per l’ottemperanza consegue che il Comune di Cassino è tenuto a porre in essere, entro sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della presente sentenza, le attività necessarie all’adempimento degli obblighi discendenti dal decreto ingiuntivo n. 102/06 del Tribunale di Cassino nella misura sopra specificata.
Le spese del presente giudizio sono poste a carico dell’Ente soccombente e si liquidano in complessivi € 1.500,00 (euro millecinquecento).
In caso di ulteriore inadempienza da parte dell’Amministrazione, alle operazioni necessarie provvederà un commissario ad acta che il Collegio nomina, sin d’ora, nella persona del rappresentante legale pro tempore dell’Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Frosinone ovvero nella persona di un funzionario da quest’ultimo delegato all’incombente.
Al commissario compete un compenso che viene liquidato nella misura di € 500,00 (euro cinquecento).

P.Q.M.



Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione seconda, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe ai sensi dell’art. 27 T.U. C.d.S., richiamato dall’art. 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, lo accoglie e, per l’effetto, così provvede:
1) assegna al Comune di Cassino, in persona del dirigente pro tempore dell’Ufficio competente, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione a cura della parte ricorrente, per l’adempimento degli incombenti volti alla esecuzione del decreto ingiuntivo n. 102/06 del Tribunale di Cassino, nei limiti e nei termini indicati in motivazione;
2) dispone che, allo spirare di tale termine, ove perduri l’inadempimento, all’esecuzione provveda, entro i successivi sessanta giorni, in qualità di commissario ad acta, il rappresentante legale pro tempore dell’Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Frosinone ovvero il funzionario da quest’ultimo delegato all’incombente;
3) pone a carico del Comune di Cassino, in persona del Sindaco pro tempore, il compenso del commissario che liquida in € 500,00 (euro cinquecento);
4) condanna il Comune di Cassino, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 1.500,00 (euro millecinquecento), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Carlo Modica de Mohac, Consigliere
Stefano Toschei, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/09/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





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