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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 18 agosto 2009 n. 1385
M. Nicolosi Pres. - P. De Bernardiniis Est.
Vivaldi Giampiero di Vivaldi Lorenzo & C. S.a.s. (Avv. O. Landi) contro la Provincia di Firenze (Avv.ti L. Cardona, F. De Santis ed E. Possenti) ed il Ministero dei Trasporti (Avvocatura dello Stato)


1. Autorizzazione e concessione – Autoscuola – Corsi di recupero punti patente – Irregolarità in sede di verifica – Procedimento sanzionatorio – Disciplina applicabile - Art. 4 del d.M. 29 luglio 2003

 

2. Atto amministrativo – Interpretazione – Apparente corrispondenza alla lettera del testo di legge - , Soluzione contrastante con uno o più precetti costituzionali - Deve essere senz’altro scartata in favore dell’opzione ermeneutica che garantisca il rispetto di siffatti precetti - Fattispecie

1. In relazione ai corsi di recupero dei punti della patente , in caso di irregolarità rilevate in sede ispettiva, è applicabile in via esclusiva la disciplina speciale dettata dall’art. 4 del d.M. 29 luglio 2003 e non l’art. 123 del Codice della Strada. Ne consegue anzitutto che il provvedimento sanzionatorio è di competenza dell’Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri competente per territorio. Ne discende altresì la necessità che l’irrogazione della sanzione sia preceduta da una preventiva contestazione delle irregolarità accertate in sede di verifica ispettiva, nonché da una diffida ad eliminare entro sette giorni le irregolarità. Solo in caso di inottemperanza alla diffida, la P.A. può procedere all’irrogazione della sanzione, che peraltro consiste nella sospensione (da 15 giorni a 6 mesi) solamente dell’attività di svolgimento dei succitati corsi, e non già, come dispone l’art. 123 del Codice della Strada, di tutta l’attività dell’autoscuola (fattispecie in cui è stata ritenuta illegittima la sanzione irrogata dalla Provincia ex art. 123 del Codice della Strada)

 

2. Qualora l’interpretazione di una disposizione (e, così, di un atto amministrativo), sebbene sembri trovare appiglio nella lettera del testo, conduca tuttavia ad una soluzione contrastante con uno o più precetti costituzionali, essa deve essere senz’altro scartata in favore dell’opzione ermeneutica che garantisca, invece, il rispetto di siffatti precetti (fattispecie in cui è stato ritenuto che un’interpretazione dell’art. 4 del d.M. 29 luglio 2003 tale da escludere le autoscuole dal regime sanzionatorio speciale da esso previsto, comportando l’assoggettamento delle stesse ad un regime ben più pesante, si porrebbe in contrasto con i precetti costituzionali dell’imparzialità (art. 97 Cost.) e della ragionevolezza (art. 3 Cost.))


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 621 del 2007, proposto dalla

società Vivaldi Giampiero di Vivaldi Lorenzo & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Francesco Vivaldi, rappresentato e difeso dall’avv. Oliviero Landi e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Firenze, borgo S. Lorenzo 3;

contro



Provincia di Firenze, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Lina Cardona, Francesca De Santis ed Elena Possenti e con domicilio eletto presso l’Avvocatura della Provincia, in Firenze, via Ginori 10 Ministero dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze e domiciliato presso gli Uffici di questa, in Firenze, via degli Arazzieri 4

per l’annullamento,
previa sospensione dell’esecuzione,



- del provvedimento a firma del dirigente della Direzione Mobilità della Provincia di Firenze, n. 1252 del 5 aprile 2007, contenente ordine di sospensione per mesi due di ogni attività effettuata dall’Autoscuola Vivaldi con sede in Sesto Fiorentino;
- di tutti gli atti presupposti, connessi o conseguenti, tra cui:
- la nota della Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione – Settore trasporti dei S.I.I.T. Toscana-Umbria – Ufficio provinciale di Firenze, prot. n. 097/PR del 7 novembre 2006;
- il verbale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri – Ufficio Provinciale di Firenze, prot. n. 092/PR del 13 (rectius, 3) novembre 2006;
- la nota della Provincia di Firenze – Direzione TPL Mobilità, prot. n. 291535 del 4 dicembre 2006, recante comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell’autorizzazione.
- nonché degli atti in tali atti richiamati, presupposti e conseguenti..

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari provvisorie inaudita altera parte, nonché il decreto presidenziale n. 372/2007 del 27 aprile 2007, con cui la suddetta istanza è stata accolta;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Firenze e del Ministero dei Trasporti;
Vista la domanda di sospensione degli atti impugnati, presentata in via incidentale dalla ricorrente;
Vista l’ordinanza n. 437/2007 del 17 maggio 2007, con cui è stata accolta la domanda incidentale di sospensione;
Viste le memorie ed i documenti depositati dalle parti a sostegno delle rispettive tesi e difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Nominato relatore, nell’udienza pubblica del 18 giugno 2009, il dott. Pietro De Berardinis;
Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO



La società ricorrente, Vivaldi Giampiero di Vivaldi Lorenzo & C. S.a.s., espone di svolgere da molti anni attività di autoscuola nel Comune di Sesto Fiorentino, essendo autorizzata a gestirvi l’Autoscuola Vivaldi. All’attività finora svolta, si è aggiunta dal 2004 l’effettuazione di corsi per il recupero dei punti della patente, ex art. 126-bis del Codice della Strada (d.lgs. n. 285/1992).
Nell’ottobre 2006 l’esponente organizzava un corso di recupero di punti, che avrebbe avuto inizio il 30 ottobre 2006 e sarebbe terminato il successivo 13 novembre (l’8 novembre per le patenti “B”). Tuttavia, a seguito di divergenze sul calendario delle lezioni, nessuno dei partecipanti si presentava per l’inizio del corso ed anzi venivano avanzate richieste di differimento dello stesso in un’epoca successiva. Nessuna comunicazione di ciò veniva tuttavia inoltrata all’Amministrazione.
In data 2 novembre 2006 il personale ispettivo del Dipartimento dei Trasporti Terrestri – Ufficio Provinciale di Firenze eseguiva un controllo presso l’Autoscuola Vivaldi, onde verificare l’effettivo e regolare svolgimento del corso di recupero dei punti della patente da questa programmato a partire dal 30 ottobre 2006, nel quadro di una più generale attività di indagine estesa a tutto il territorio provinciale per accertare l’eventuale fittizio svolgimento dei corsi in questione. Nel caso di specie, l’ispettore incaricato del controllo accertava che nell’Autoscuola il corso non era stato attivato, né era stato predisposto alcun registro delle presenze dei partecipanti. Il titolare dichiarava, altresì, di non aver mai comunicato alcuna rinuncia al corso (cfr. il verbale prot. n. 092/PR del 3 novembre 2006).
In esito alla predetta ispezione, la Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione – Settore trasporti dei S.I.I.T. Toscana-Umbria – Ufficio provinciale di Firenze inviava alla Provincia di Firenze apposito rapporto prot. n. 097/PR del 7 novembre 2006, in cui venivano elencate le irregolarità riscontrate durante l’ispezione, per l’adozione degli eventuali provvedimenti di competenza. Conseguentemente la Provincia di Firenze, con nota prot. n. 291535 del 4 dicembre 2006, comunicava al sig. Lorenzo Vivaldi l’avvio del procedimento di sospensione dell’attività di autoscuola, ex art. 123, comma 8, lett. a), del Codice della Strada.
L’esponente evidenzia di aver comunque provveduto a comunicare all’Amministrazione il fatto che il corso de quo non si sarebbe tenuto con lettera dell’8 novembre 2006, dunque prima della chiusura prevista per il corso stesso (stabilita, come già visto, per il 13 novembre 2006). Ciononostante, la Provincia di Firenze, con provvedimento a firma del dirigente della Direzione Mobilità, n. 1252 del 5 aprile 2007, disponeva la sospensione per mesi due a decorrere dal 2 maggio 2007 di ogni attività svolta dall’Autoscuola Vivaldi. Ciò, attesa la gravità delle violazioni accertate nella visita ispettiva del 2 novembre 2006 (la mancata attivazione del corso e la mancata predisposizione del registro di frequenza dello stesso, nonché la mancata comunicazione alla P.A. della non attivazione del corso in parola).
Avverso la suddetta sospensione è insorta la società esponente, impugnandola con il ricorso indicato in epigrafe e chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione.
A sostegno del gravame – con cui la società ha domandato, altresì, l’adozione di misure cautelari provvisorie inaudita altera parte – sono state formulate le seguenti censure:
- violazione e falsa applicazione dell’art. 123, comma 8, lett. a), del Codice della Strada (d.lgs. n. 285/1992) e dell’art. 5, comma 3, del d.M. 29 luglio 2003, violazione dei principi generali in tema di sanzioni amministrative, violazione del principio del contraddittorio e dell’art. 336 del d.P.R. n. 495/1992, eccesso di potere per difetto del presupposto, errore, travisamento, difetto di istruttoria e manifesta ingiustizia, difetto di motivazione ex art. 3 della l. n. 241/1990, in quanto l’attività della scuola si sarebbe svolta con regolarità e la mancata attivazione del corso sarebbe stata comunicata alla P.A. tempestivamente (prima della data di chiusura di questo); inoltre, sarebbe stato violato il contraddittorio, non essendosi proceduto all’immediata contestazione e consegna del verbale, né essendosi annotate in questo le dichiarazioni del titolare circa le ragioni della mancata attivazione del corso;
- violazione degli artt. 123 del d.lgs. n. 285/1992 e 336 del d.P.R. n. 495/1992, nonché dei principi di legalità e tassatività propri dei procedimenti sanzionatori, violazione del giusto procedimento e del contraddittorio, incompetenza, eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, difetto del presupposto e difetto di motivazione, perché in base all’art. 336 del d.P.R. n. 495/1992 (contenente il regolamento di esecuzione del Codice della Strada), la P.A., una volta riscontrata l’irregolarità, avrebbe dovuto: 1) contestare l’illecito, 2) consegnare il verbale, 3) invitare l’interessato a fornire giustificazioni, 4) in caso di giustificazioni insufficienti, inviare diffida ad eliminare le irregolarità e 5) solo in caso di inottemperanza alla diffida, procedere all’irrogazione della sanzione; nel caso di specie, invece, gli adempimenti procedurali ora descritti sarebbero stati omessi, né si sarebbe tenuto conto del fatto che la comunicazione di non attivazione del corso aveva sanato l’irregolarità;
-violazione ed errata applicazione dell’art. 123 del d.lgs. n. 285/1992, violazione per mancata applicazione dell’art. 4 del d.M. 29 luglio 2003, incompetenza, violazione dei principi di legalità, tassatività e specialità propri dei procedimenti sanzionatori, violazione del giusto procedimento e del contraddittorio, incompetenza, eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, difetto del presupposto e difetto di motivazione, giacché alla vicenda de qua dovrebbe applicarsi la disciplina sanzionatoria speciale di cui all’art. 4 del d.M. 29 luglio 2003 (che prevede anch’essa l’obbligo di immediata contestazione delle violazioni e la preventiva diffida ad eliminarle, con irrogazione della sanzione solo in caso di inottemperanza alla diffida stessa): ciò atteso che, ai sensi dell’art. 4 cit., la sanzione sarebbe la sospensione da 15 giorni a 6 mesi (di competenza dell’Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri e non della Provincia) della sola autorizzazione ad effettuare nuovi corsi di recupero dei punti della patente;
- violazione dei principi generali in tema di sanzioni amministrative, violazione dei principi di logicità, congruenza, proporzionalità e ragionevolezza, eccesso di potere per difetto dei presupposti e di istruttoria, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione, poiché, in primo luogo, non essendosi presentato alcuno degli iscritti, l’Autoscuola si sarebbe trovata nell’impossibilità di attivare il corso (la cui mancata attivazione non sarebbe, pertanto, fatto grave), né avrebbe potuto annotare alcunché sul registro delle frequenze (registro comunque esistente); inoltre, il provvedimento nulla direbbe in ordine alla scelta della misura della sanzione, né in ordine all’entità del danno o pericolo derivante dal preteso comportamento omissivo.
Con decreto presidenziale n. 372/2007 del 27 aprile 2007 è stata accolta la domanda di emissione di misure cautelari provvisorie inaudita altera parte.
Si è costituita in giudizio la Provincia di Firenze, depositando memoria con la quale ha contestato la fondatezza del ricorso ed ha concluso per la sua reiezione, previa reiezione dell’istanza cautelare.
Si è costituito, altresì, il Ministero dei Trasporti, depositando una nota dell’Ufficio Motorizzazione Civile di Firenze, con allegata la pertinente documentazione.
Nella Camera di consiglio del 16 maggio 2007, il Collegio, ritenuto ad un primo esame sussistenti sia consistenti elementi di fumus boni juris, sia il periculum in mora (in ragione della gravità della sanzione adottata), con ordinanza n. 437/2007 ha accolto l’istanza incidentale di sospensione.
In vista dell’udienza di merito, sia la ricorrente, sia la Provincia intimata hanno depositato memoria conclusiva, insistendo nelle conclusioni già rassegnate.
All’udienza del 18 giugno 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO



La società ricorrente impugna il provvedimento con il quale la Provincia di Firenze ha disposto la sospensione per mesi due dal 2 maggio 2007 di ogni attività svolta dall’Autoscuola Vivaldi, in base all’art. 123, comma 8, lett. a), del Codice della Strada.
Il ricorso è fondato, nei termini di seguito esposti.
Nello specifico, non possono essere condivise le doglianze contenute nel primo, secondo e quarto motivo.
Ed invero, con il primo motivo la ricorrente tende sostanzialmente a negare che sia riscontrabile a carico dell’Autoscuola Vivaldi la commissione di qualsiasi irregolarità. In contrario, deve tuttavia sottolinearsi che l’irregolarità (consistente nell’omissione della tempestiva comunicazione alla P.A. della mancata attivazione del corso di recupero dei punti della patente) è assolutamente innegabile. Ciò, ancorché la stessa – per quanto si dirà più oltre – debba poi considerarsi sanata, in virtù della riconosciuta applicabilità alla vicenda per cui è causa del meccanismo della previa diffida alla sua eliminazione ex art. 4, comma 2, del d.M. 29 luglio 2003, per effetto della lettera dell’8 novembre 2006: con tale lettera, indirizzata all’Ufficio della Motorizzazione Civile di Firenze, l’Autoscuola comunicava infatti, ma intempestivamente, l’annullamento del corso.
È di palmare evidenza, al riguardo, che non si deve fare confusione tra mancata commissione della violazione e possibile sanatoria di quest’ultima, una volta che sia stata riscontrata. La differenza si coglie, ad es., giacché la violazione accertata potrebbe precludere l’autorizzazione allo svolgimento di corsi relativi a categorie di patenti ulteriori rispetto a quelle per cui i suindicati corsi sono stati autorizzati (cfr. art. 1, comma 5, del d.M. 29 luglio 2003), a nulla valendo, a tal fine, l’intervenuta sanatoria.
Va poi respinto il secondo motivo, in quanto fondato sull’applicabilità alla fattispecie dell’art. 336 del d.P.R. n. 495/1992, laddove invece – come si dirà più diffusamente infra – questa è interamente regolata dall’art. 4 del d.M. 29 luglio 2003: la differenza non è solo formale, poiché, disciplinando l’art. 336 cit. il versante procedurale e non anche quello sostanziale, la sua applicazione lascerebbe aperta la questione del quantum della sanzione, che sarebbe allora quello determinato dall’art. 123, comma 8, del Codice della Strada. L’art. 4 del decreto ministeriale de quo individua, invece, anche il contenuto della sanzione, limitandolo alla sospensione della sola attività di effettuazione dei corsi di recupero dei punti della patente.
Quanto, infine, alle doglianze mosse avverso il giudizio di gravità delle violazioni accertate a carico dell’Autoscuola (quarto motivo), ad avviso del Collegio la gravità di tali violazioni è inconfutabile. È, invero, indiscutibile che l’Autoscuola avesse un obbligo di tempestiva comunicazione della non effettuazione del corso, da adempiere non oltre il momento in cui – secondo la descrizione dei fatti contenuta nel ricorso – la prima lezione è andata deserta, palesando l’intento dei frequentanti di non seguire più il corso. Qualsiasi diversa conclusione trascura, anzitutto, che, in assenza della predetta comunicazione, ove l’ispezione non fosse stata eseguita, rivelando la mancata attivazione del corso, l’Amministrazione non avrebbe potuto esimersi dal considerare il corso stesso regolarmente tenuto, con le conseguenze facilmente immaginabili. Né può dimenticarsi che la succitata comunicazione risponde all’interesse pubblico – di cui il Ministero dei Trasporti è portatore – a che siano consentiti i necessari controlli ed ispezioni per verificare la natura effettiva e non fittizia dei corsi di recupero dei punti della patente. Altrettanto grave è poi che non fossero state fatte le dovute annotazioni sul registro delle presenze: infatti, anche questo è un elemento che – con l’omessa comunicazione della non attivazione del corso – avrebbe potuto indurre l’Amministrazione (in difetto dell’accertamento ispettivo) a concludere che il corso si fosse regolarmente svolto. Si tratta, perciò, di violazioni che giustificavano pienamente l’intervento sanzionatorio della P.A.: siffatto intervento sarebbe stato, quindi, legittimo, se, secondo quanto si dirà di seguito, fosse stato espletato – come avrebbe dovuto essere – nei modi previsti dall’art. 4 del d.M. 29 luglio 2003.
Devono invece essere condivise le censure (contenute nel terzo motivo di gravame) formulate nei confronti dell’iter seguito dall’Amministrazione nel procedimento di irrogazione della sanzione e nei confronti dell’entità di quest’ultima.
Ed infatti, con il terzo motivo la ricorrente sostiene che alla fattispecie de qua dovesse applicarsi la procedura della preventiva diffida a sanare le irregolarità riscontrate in sede di ispezione, stabilita dall’art. 4 del d.M. 29 luglio 2003 (decreto che prevede una specifica disciplina sanzionatoria per le irregolarità riscontrate nella gestione dei corsi di recupero dei punti della patente di guida). Sostiene inoltre che la sanzione applicabile, ex art. 4, comma 3, cit., potesse consistere nella sospensione da 15 giorni a 6 mesi soltanto dell’attività di svolgimento di nuovi corsi di recupero, e non già di tutta l’attività dell’Autoscuola. Sostiene, inoltre, che competente ad irrogare la sanzione sarebbe stato il direttore dell’Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
Il Collegio condivide tali affermazioni. In particolare, condivide la tesi per cui alla fattispecie in esame risulta applicabile in via esclusiva la disciplina speciale dettata dall’art. 4 del d.M. 29 luglio 2003: disciplina da cui discende la necessità che l’irrogazione della sanzione sia preceduta da una preventiva contestazione delle irregolarità accertate in sede di verifica ispettiva sullo svolgimento dei corsi di recupero dei punti della patente, nonché da una diffida ad eliminare entro sette giorni le irregolarità. Solo in caso di inottemperanza alla diffida, la P.A. può procedere all’irrogazione della sanzione, che peraltro consiste nella sospensione (da 15 giorni a 6 mesi) solamente dell’attività di svolgimento dei succitati corsi, e non già, come dispone l’art. 123 del Codice della Strada, di tutta l’attività dell’autoscuola.
La Provincia, invece: a) ha tralasciato di far precedere l’irrogazione della sanzione dalla preventiva contestazione delle violazioni e diffida ad eliminarle; b) ha applicato all’Autoscuola Vivaldi la ben più dura sanzione dettata dall’art. 123 del Codice della Strada. Donde l’illegittimità dell’impugnata sospensione.
Nessuna delle obiezioni sollevate a tal riguardo risulta convincente.
Sul punto, la difesa provinciale eccepisce, anzitutto, l’inapplicabilità alle autoscuole della disciplina speciale di cui all’art. 4 del d.M. 29 luglio 2003: tale disciplina sarebbe applicabile solo ai soggetti pubblici o privati – diversi dalle autoscuole – che possono a propria volta svolgere corsi di recupero dei punti della patente di guida (A.C.I., Corpi di Polizia Municipale, associazioni di categoria con comprovata esperienza nell’attività di formazione). Nello stesso senso si esprime anche la nota prot. n. 059/PR del 10 maggio 2007 dell’Ufficio Motorizzazione Civile di Firenze, depositata dalla difesa erariale. In senso contrario, va tuttavia condivisa l’osservazione dei ricorrenti, per la quale, laddove si ammettesse per un identico illecito amministrativo un regime sanzionatorio diverso a seconda che a commetterlo siano state le autoscuole (sottoposte al ben più pesante regime sanzionatorio dell’art. 123 del Codice della Strada), ovvero gli altri soggetti legittimati ad organizzare i corsi di recupero dei punti (che soli godrebbero delle garanzie, anche procedimentali, dettate dall’art. 4 del d.M. 29 luglio 2003), si incorrerebbe in un’evidente violazione del principio di imparzialità ex art. 97 Cost., trattandosi di un’ingiustificata disparità di trattamento. A ciò aggiungasi che sarebbe, altresì, violato il principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost., proprio perché la diversità soggettiva degli autori del medesimo illecito non sarebbe in detta ipotesi un criterio ragionevole per differenziare la sanzione. Invero, anche i soggetti pubblici o privati diversi dalle autoscuole, ma al pari di queste legittimati ad effettuare i corsi in questione, debbono essere soggetti particolarmente qualificati, come si evince dall’art. 1, comma 1, del d.M. 29 luglio 2003, il quale: 1) fa riferimento a soggetti “di comprovata esperienza nell’attività di formazione attinente a temi di tutela della sicurezza della circolazione stradale”; 2) richiede in ogni caso il rilascio della preventiva autorizzazione da parte della P.A., la quale è chiamata, per conseguenza, a valutare l’idoneità di tali soggetti (cfr. il comma 3 dell’art. 1 cit.). Se ne deduce che il fatto che a commettere il medesimo illecito siano in un caso le autoscuole e nell’altro i soggetti, al pari di queste professionalmente qualificati ed autorizzati a svolgere i corsi, non consente di ragionevolmente prevedere un trattamento sanzionatorio diversificato nell’uno e nell’altro caso. In definitiva, perciò, anche alle autoscuole deve necessariamente applicarsi il regime sanzionatorio di cui all’art. 4 del d.M. 29 luglio 2003.
Stante quanto appena visto, è del tutto irrilevante che dal combinato disposto dall’art. 1, comma 1, e 4, comma 1, del decreto ministeriale de quo, sembrerebbe ricavarsi, sul piano letterale, la riferibilità della disciplina del citato art. 4 (e quindi del regime sanzionatorio da esso previsto) ai soli soggetti pubblici e privati individuati dall’art. 1, comma 1, cit. – in aggiunta alle autoscuole – quali soggetti che possono essere autorizzati ad effettuare i corsi di recupero dei punti della patente. Vero è che anche per gli atti amministrativi, analogamente a quanto stabilito per i contratti, assume preminente rilievo il criterio di interpretazione letterale (C.d.S., Sez. VI, 8 aprile 2003, n. 1877; T.A.R. Liguria, Sez. I, 4 novembre 2004, n. 1517): ciò, tuttavia, sempreché l’opzione interpretativa prescelta sia nel contempo rispettosa del superiore canone ermeneutico, per il quale, tra due possibili interpretazioni consentite dalla lettera di una disposizione, è corretta quella conforme a – o non contrastante con – la Costituzione (cfr. Corte cost., 15 luglio 2005, n. 282). In altre parole, qualora l’interpretazione di una disposizione (e, così, di un atto amministrativo), sebbene sembri trovare appiglio nella lettera del testo, conduca tuttavia ad una soluzione contrastante con uno o più precetti costituzionali, essa deve essere senz’altro scartata in favore dell’opzione ermeneutica che garantisca, invece, il rispetto di siffatti precetti. Nel caso di specie, da quanto sopra detto si evince che un’interpretazione dell’art. 4 del d.M. 29 luglio 2003 tale da escludere le autoscuole dal regime sanzionatorio speciale da esso previsto, comportando l’assoggettamento delle stesse ad un regime ben più pesante, si porrebbe in contrasto con i precetti costituzionali dell’imparzialità (art. 97 Cost.) e della ragionevolezza (art. 3 Cost., in base al quale può essere sindacato l’esercizio arbitrario della discrezionalità normativa nell’individuazione delle condotte punibili e nella scelta e quantificazione delle relative sanzioni: arg. ex Corte cost., ord. 25 ottobre 2005, n. 401). Se ne ricava che una simile interpretazione deve essere senz’altro scartata.
Del resto, la riferibilità alle autoscuole, anche sul piano letterale, del regime sanzionatorio di cui al d.M. 29 luglio 2003 emerge dal combinato disposto degli artt. 4, comma 5, e 3, comma 3, del citato decreto ministeriale. Da tale combinato, infatti, si desume che per talune infrazioni contemplate nel decreto (appunto, quelle indicate dall’art. 4, comma 5), non occorre la previa diffida ad eliminarle: tra le predette infrazioni ve n’è una – quella di cui all’art. 3, comma 3 – riguardante il possesso dei requisiti in capo agli insegnanti di teoria delle autoscuole, ai fini dello svolgimento dei corsi per il recupero dei punti della patente. Ma allora, se tra le fattispecie di illecito contemplate dal d.M. 29 luglio 2003 ve n’è una che concerne gli insegnanti delle autoscuole, ciò significa che la disciplina sanzionatoria prevista dal citato decreto ministeriale – comprensiva dei suoi profili sostanziali e di quelli procedurali – si applica in toto anche alle autoscuole.
Eccepisce, inoltre, la Provincia intimata che, per irregolarità quali quelle accertate e sanzionate nel caso di specie, non avrebbe senso né utilità il preventivo espletamento del procedimento di diffida ex art. 4 del d.M. 29 luglio 2003: si tratterebbe, infatti, di irregolarità non sanabili a posteriori e per le quali la diffida sarebbe, pertanto, inutiliter data.
L’eccezione è priva di fondamento, sia sul piano letterale, sia su quello logico-sistematico. Osserva sul punto il Collegio che l’applicazione della procedura di previa contestazione delle irregolarità, e previa diffida ad eliminare le stesse, alle violazioni riscontrate nell’ispezione del 2 novembre 2006, deriva testualmente dall’art. 4, comma 5, del d.M. 29 luglio 2003: come già rilevato, detto articolo consente, infatti, di irrogare la sospensione o la revoca dell’autorizzazione ai corsi direttamente – e cioè senza previa diffida ad eliminarle – per le sole violazioni contemplate dai precedenti art. 1, commi 4 e 5, ed art. 3, commi 1 e 3. Queste ultime disposizioni concernono, tuttavia, irregolarità completamente diverse da quelle accertate nella vicenda in esame, riguardanti, rispettivamente: a) l’avvio del corso prima di aver ottenuto l’autorizzazione (art. 1, comma 4); b) l’effettuazione del corso per categorie di patenti diverse da quelle per cui si è stati autorizzati (art. 1, comma 5); c) il possesso, in capo ai docenti dei corsi di recupero ed agli insegnanti di teoria delle autoscuole, dei requisiti di abilitazione e di esperienza professionale per svolgere i suddetti corsi (art. 3, commi 1 e 3). Ne discende che per tutte le altre violazioni nello svolgimento dei corsi di recupero accertate in sede di verifica ispettiva – e dunque anche per quelle riscontrate nella fattispecie per cui è causa – non essendo per esse consentito l’esonero dalla diffida ex art. 4, comma 5, cit., l’irrogazione della sanzione deve essere preceduta, a pena di illegittimità, da un atto di contestazione della violazione e di diffida ad eliminarla entro sette giorni ed è subordinata all’accertamento dell’inottemperanza alla predetta diffida (art. 4, commi 2 e 3, cit.).
Sul piano logico, poi, vero è che la procedura della previa diffida a sanare le irregolarità accertate sembra avere maggior coerenza rispetto agli illeciti amministrativi permanenti (che si rinnovano in ogni istante: T.A.R. Toscana, Sez. III, 23 gennaio 2008, n. 37, potendo perciò essere sanzionati in qualsiasi momento: T.A.R. Sicilia Catania, Sez. I, 8 marzo 2004, n. 542): invece, quelle contestate all’Autoscuola Vivaldi sembrano violazioni rientranti tra gli illeciti amministrativi istantanei (in cui la condotta antigiuridica si è esaurita nel momento del compimento dell’azione o dell’omissione), per i quali la configurabilità di una previa diffida parrebbe più problematica. In senso contrario, si deve tuttavia osservare che:
a) il d.M. 29 luglio 2003, ai fini della dispensa dalla diffida, non distingue tra illeciti istantanei ed illeciti permanenti, ma tra violazioni ex art. 4, comma 5, per le quali è consentito l’esonero dalla diffida, e tutte le altre violazioni, per le quali il suddetto esonero non è consentito;
b) l’art. 4, comma 5, cit., lì dove prevede la dispensa dalla diffida, ha carattere derogatorio e perciò è norma di stretta interpretazione, come tale non applicabile oltre i casi espressamente considerati (cfr., ex multis, T.A.R. Piemonte, Sez. I, 5 marzo 2003, n. 338): casi tra cui non sono ricomprese le violazioni accertate a carico dell’Autoscuola Vivaldi;
c) in linea di principio, non può escludersi l’applicabilità della procedura della preventiva diffida anche alle violazioni per cui è causa, potendosi concedere un breve termine entro cui l’autoscuola potrà provvedere agli adempimenti omessi. Tale soluzione desta alcune perplessità sotto il profilo dell’effettività dell’apparato sanzionatorio, però essa è l’unica compatibile con il dettato normativo in esame, anche sul piano logico;
d) infatti, pare incontestabile (e la Provincia non lo contesta in alcun modo) che la procedura della previa diffida debba applicarsi, ai sensi dell’art. 4 del d.M. 29 luglio 2003, laddove a commettere violazioni come quelle ascritte all’Autoscuola Vivaldi siano i soggetti pubblici e privati diversi dalle autoscuole, ma al pari di queste legittimati, ex art. 1 del decreto ministeriale, ad effettuare i corsi di recupero dei punti della patente. Negare, quindi, che nella fattispecie per cui è causa fosse necessario o anche solo possibile far precedere la sanzione dalla diffida ad eliminare le irregolarità, si risolve nel riproporre (stavolta sul versante procedurale) quella distinzione tra le autoscuole e gli altri soggetti autorizzati allo svolgimento dei corsi, di cui si è più sopra dimostrata l’insostenibilità sul piano giuridico.
Da quanto sin qui detto si deduce, quindi, la fondatezza del terzo motivo di gravame, e non soltanto sotto l’aspetto degli adempimenti procedurali da rispettare e del contenuto della sanzione irrogabile, ma anche in ordine al dedotto vizio di incompetenza. L’applicabilità in via esclusiva alla fattispecie in parola della disciplina speciale di cui all’art. 4 del d.M. 29 luglio 2003 comporta, infatti, che, ai sensi del comma 3 di detto articolo, competente ad irrogare la sospensione dell’autorizzazione allo svolgimento di nuovi corsi di recupero per le violazioni accertate, non è la Provincia, ma l’Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri competente per territorio.
In definitiva, il ricorso è fondato nei termini ora detti, attesa la fondatezza del terzo motivo, e deve essere accolto, disponendosi l’annullamento dell’impugnato provvedimento di sospensione.
Sussistono, comunque, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese, in ragione della complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Seconda Sezione, così definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento di sospensione impugnato.
Compensa le spese.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 18 giugno 2009, con l’intervento dei Magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Bernardo Massari, Consigliere
Pietro De Berardinis, Primo Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/08/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





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