REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 454 del 2009, proposto da
Giancarlo Opizzi, in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore della SERIANA 2000 società cooperativa sociale, entrambi rappresentati e difesi dal prof. avv. Antonio Carullo congiuntamente e disgiuntamente all’avv. Beatrice Belli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Pier Paola Pili in Cagliari, piazza Repubblica n. 22;
contro
il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici è domiciliato per legge in Cagliari, via Dante n. 23;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
l’Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Sassari, in persona del direttore generale in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Diego Giovanni Lumbau, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Pier Paola Pili in Cagliari, piazza Repubblica n. 22;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
delle prescrizioni ex art. 15 del D. Lgs. del 23.4.2004 n 124 disposte dalla Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispezione del Lavoro, di cui al verbale di accertamento notificato ai ricorrenti in data 23.2.2009;
nonchè di ogni altro atto connesso e conseguente in particolare:
del verbale di accertamento, a seguito di accertamenti ispettivi effettuati: in data 9.7 e 16.7.2008 presso il Dipartimento di Salute Mentale di Sassari; in data 15.7.2008 presso la sede operativa del medesimo Dipartimento di Ozieri e Bonorva; in data 16.7.2008 presso la sede operativa di Alghero e Sassari, redatto in data 2.12.2008, datato 2.2.2009;
dei singoli verbali di ispezione n. 1 relativo alle ispezioni in data 9.7 e 16.7.2008 presso il Dipartimento di Salute Mentale di Sassari; n. 20/54 relativo alla ispezione in data 15.7.2008 presso la sede operativa dle medesimo Dipartimento di Ozieri; n. 36/44 relativo alla ispezioni in data 15.7.2008 presso la sede operativa del medeismo Dipartimento di Bonorva; n. 36/44 relativo alla ispezione in data 16.7.2008 presso la sede operativa di Alghero e n. 20/54 relativo alla ispezione in data 16.7.2008 presso la sede operativa di Sassari.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della A.S.L. n. 1 di Sassari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2009 il primo referendario Giorgio Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1. – La società ricorrente espone, in premessa, di essere risultata aggiudicataria dell’appalto dei “servizi socio-sanitari e riabilitativi nelle strutture del servizio dipartimentale della tutela della salute mentale” presso l’Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Sassari. Iniziato lo svolgimento del servizio in data 16 giugno 2006, la società ricorrente il 23 febbraio 2009 riceveva dalla Direzione provinciale del Lavoro (DPL) il provvedimento contenente prescrizioni ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124, emesso a seguito di una serie di visite di ispezione avvenute nel periodo dal 9 al 16 luglio 2008. Il provvedimento risulterebbe adottato sulla base della premessa che il rapporto tra la società ricorrente e l’A.S.L. n. 1 non sia riconducibile ad un appalto di servizi ma ad una attività di fornitura abusiva di manodopera a favore dell’Azienda. In specie, col provvedimento impugnato la DPL – Servizio ispezione del lavoro – di Sassari ha ritenuto accertata la violazione dell’art. 29, comma 1, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, per aver stipulato un contratto d’appalto d’opera o di servizi, senza il rispetto dei requisiti di cui alla medesima disposizione, violazione punita con l’ammenda pari ad euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. In applicazione dell’art. 15, comma 1, del d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124, l’organo di vigilanza ha ritenuto di dover impartire ai trasgressori una apposita prescrizione obbligatoria ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 758 del 1994, imponendo loro “la immediata cessazione del comportamento illegale, consistente nell’attività di fornitura di manodopera a favore della Azienda Sanitaria Locale n° 1 di Sassari”.
2. – Con il ricorso, regolarmente notificato e depositato, la ricorrente SERIANA 2000 soc. a coop. soc. chiede l’annullamento del provvedimento da ultimo citato, e degli altri atti meglio indicati in epigrafe, sulla base dei seguenti motivi:
I) Violazione di legge per falsa applicazione del d.lgs. n. 276 del 2003, carenza di potere e incompetenza.
II) Eccesso di potere per falso presupposto di diritto e sviamento di potere. Violazione del d.lgs. n. 157 del 1995.
III) Eccesso di potere per falso presupposto di fatto e di diritto, carenza di istruttoria e di motivazione. Violazione dell’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003.
3. – Si è costituita in giudizio, con atto di intervento adesivo autonomo, l’Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Sassari, concludendo per l’accoglimento del ricorso.
4. – Per resistere al ricorso si è costituito in giudizio il Ministero del Lavoro, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e chiedendo conseguentemente che il ricorso in esame sia dichiarato inammissibile. Nel merito conclude per il rigetto in quanto infondato.
5. - Alla camera di consiglio del 10 giugno 2009, fissata per l’esame della domanda cautelare, le parti sono state avvisate sia in ordine alla possibile definizione del giudizio con sentenza semplificata, sia in ordine alla questione, rilevabile d’ufficio dal giudice, del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Alle parti è stato conseguentemente assegnato un breve termine per la presentazione di memorie sul punto. Alla successiva camera di consiglio del 24 giugno 2009, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. – Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
2. – Come riferito in fatto, l’art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 124 del 2004, attribuisce agli organi di vigilanza della direzione provinciale del lavoro “qualora il personale ispettivo rilevi violazioni di carattere penale, punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda ovvero con la sola ammenda” il potere di impartire al contravventore una apposita prescrizione obbligatoria ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 758 del 1994. Quest’ultima disposizione, insieme agli articoli 21 e 24 del medesimo decreto legislativo, delinea uno speciale procedimento penale caratterizzato dai seguenti elementi:
a) avendo rilevato le note tipiche di una fattispecie di reato, l’organo di vigilanza è tenuto alla comunicazione della notizia di reato; tuttavia, in presenza della prescrizione obbligatoria di cui si è detto, il procedimento penale viene sospeso in attesa dell’esito della prescrizione;
b) se, infatti, la prescrizione è adempiuta dal trasgressore (e questi, altresì, provvede al pagamento delle somme di cui all’art. 18, comma 5 bis, del d.lgs. n. 276 del 2003), si completa una peculiare fattispecie estintiva del reato contravvenzionale oggetto dell’accertamento effettuato dagli organi ispettivi della D.P.L.;
c) se, invece, la prescrizione rimane inadempiuta (entro il termine fissato dalla D.P.L.), il procedimento penale riprende il suo corso.
Da quanto appena esposto, si deve ritenere che il provvedimento con cui è disposta la prescrizione obbligatoria costituisce un atto facente parte del procedimento penale, che ha per oggetto l’accertamento della contravvenzione prevista dall’art. 18, comma 5 bis, del d.lgs. n. 276 del 2003. Come è stato rilevato dalla prevalente giurisprudenza, condivisa dal Collegio, si tratta “di un tipico atto di polizia giudiziaria, che prelude all'attivazione del procedimento penale (…)” per cui “è evidente che tutte le questioni sollevate in ricorso (…) potranno essere dedotte soltanto in sede penale, in quanto attengono alla sussistenza o meno del reato denunciato (così T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sz. I, 4 aprile 2003, n. 362; nello stesso senso, recentemente, T.A.R. Veneto, Venezia, sez. III, novembre 2008, n. 3701, secondo cui “l'atto di prescrizione non è dunque impugnabile innanzi al T.A.R. poiché non è un provvedimento amministrativo .. ; d'altra parte, il suo contenuto potrà certamente formare oggetto di doglianza innanzi al giudice penale” ).
3. - In definitiva, sulla base di quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l'integrale compensazione fra le parti costituite in giudizio, considerata la peculiarità della questione giuridica affrontata.
4. - Va precisato, quanto alla translatio judicii, che, dopo la pronuncia della Corte Costituzionale 12 marzo 2007, n. 77, l’accertamento del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo comporta la contestuale individuazione del giudice che ha giurisdizione. Considerato, inoltre, che la citata sentenza della Corte Costituzionale ha escluso l’applicabilità dell’art. 50 c.p.c. al processo amministrativo, deve ritenersi che le questioni concernenti le modalità della riassunzione e la conservazione degli effetti della domanda proposta davanti a giudice sfornito di giurisdizione, debbono essere esaminate dal giudice competente (in tal senso anche Cons. St., sez. V, 14 aprile 2008, n. 1605). Non è superfluo, tuttavia, osservare che con l’art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è stata introdotta una nuova disciplina della translatio judicii, per effetto della quale la riassunzione della domanda davanti al giudice indicato come competente deve avvenire (pena l’estinzione del processo) entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia che declina la giurisdizione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo per la Sardegna, Sezione Prima, pronunciando definitivamente sul ricorso in epigrafe, così dispone:
- lo dichiara inammissibile e, per l’effetto, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 24/06/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Giorgio Manca, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/09/2009