Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia spa, rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Stanghellini, con domicilio eletto presso Lorenzo Stanghellini in Firenze, via Lamarmora, 29;
contro
Comune di Pistoia, rappresentato e difeso dagli avv. Vito Papa, Federica Paci e Daria Vitale, con domicilio eletto presso lo studio legale Lessona in Firenze, via dei Rondinelli, 2;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
delle note comunali nn.71956 e 75690 del 15 e 17 dicembre 2005, contenenti diffida ad eseguire opere di cui a denuncia di inizio di attività, prima del pagamento dovuto a titolo di contributo di costruzione;
per la dichiarazione dell’obbligo dell’Amministrazione alla restituzione delle somme indebitamente pagate, ai sensi dell’art.2033 c.c.;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pistoia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 aprile 2009 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per le parti i Difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia spa, proprietaria in Pistoia di un terreno di mq.46.395, acquistato mediante atto di compravendita nel 1975, ivi edificava, previa convenzione col Comune e conseguimento di vari titoli abilitativi, un complesso direzionale composto da edifici principali e manufatti pertinenziali.
La predetta Società in data 30 novembre 2005 presentava denuncia di inizio di attività, integrata il successivo 6 dicembre 2005, per la chiusura della porta di comunicazione tra l’edificio A e gli edifici X1, A1, B, in catasto al foglio 226, particella 39, sub 6 e la realizzazione di recinzioni, al fine di eliminare il collegamento interno ed i collegamenti esterni tra i suddetti edifici, confinando così fisicamente i fabbricati X1, A1 e B ed il terreno circostante dai rimanenti immobili, mediante intervento qualificato di manutenzione straordinaria e dunque gratuito, in vista di consentirne la vendita, coll’attuale destinazione direzionale, ad altro soggetto.
Il Comune di Pistoia tuttavia, con note nn.71956 e 75690 del 15 e 17 dicembre 2005, diffidava la Società dal compiere i lavori di cui alla predetta d.i.a., perché trattavasi di opere che consentivano di ricavare da un complesso direzionale unico due distinte unità immobiliari e dunque comportanti il pagamento del contributo di costruzione per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e costo di costruzione.
Nel corso di incontri tra i tecnici del Comune e della suindicata Cassa di Risparmio veniva evidenziato che il calcolo degli oneri di urbanizzazione doveva essere effettuato con riferimento alla superficie dell’intero complesso immobiliare.
Con lettera del 19 dicembre 2005 l’interessata comunicava all’Amministrazione che avrebbe calcolato gli oneri di urbanizzazione in base all’intera superficie del compendio e che avrebbe effettuato il conseguente pagamento, con riserva di recupero dello stesso all’esito della successiva impugnativa della nota comunale del 15 dicembre 2005; seguiva il pagamento di €653.898,85 per gli oneri di urbanizzazione e di €945,65 per il costo di costruzione.
Con atto di compravendita del 29 dicembre 2005, la Cassa di Risparmio cedeva alla Conad del Tirreno – Società Cooperativa a r.l., al prezzo di €7.450.000,00 oltre IVA, gli edifici A1, X1 e B con terreni e pertinenze, quale porzione del più ampio complesso immobiliare.
La Cassa di Risparmio impugnava pertanto le predette note comunali del 15 e 17 dicembre 2005, censurandole per violazione degli artt.119 e 120 della L.R. n.1 del 2005, dell’art.2 del D.M. n.28 del 1998, della Legge n.10 del 1977, del D.P.R. n.380 del 2001, dell’art.3 della Legge n.241 del 1990 nonché per eccesso di potere sotto il profilo dell’errore, del travisamento dei fatti e del difetto dei presupposti, del difetto di istruttoria e di motivazione.
La ricorrente in particolare ha fatto presente che l’intervento in esame non comporta aumento di unità immobiliari, da identificarsi nei singoli edifici esistenti; che non c’è aumento del carico urbanistico, permanendo la medesima utilizzazione a scopo direzionale; che non è dovuto dunque nemmeno il contributo per il costo di costruzione e che comunque non si tratta di tipo di intervento per il quale è previsto il suddetto pagamento; che difettano le dovute motivazione e istruttoria a sostegno degli atti impugnati; che in ogni caso gli oneri di urbanizzazione vanno calcolati non sull’intera superficie del complesso immobiliare originario, ma solo su quella relativa all’unità immobiliare derivata; che sussiste dunque l’obbligo del Soggetto pubblico, ex art.2033 c.c., alla restituzione di quanto indebitamente percepito, con maggiorazione degli interessi.
L’Amministrazione pubblica si costituiva in giudizio, deducendo nel merito l’infondatezza del ricorso e chiedendone la reiezione.
Con memorie le parti ribadivano i rispettivi assunti.
Nell’udienza del 7 aprile 2009 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il ricorso è parzialmente fondato e va conseguentemente accolto, nei limiti di quanto di seguito esposto.
Invero risulta agli atti di causa che, tramite le opere di cui alla d.i.a. in questione, da un’unica unità immobiliare costituita di più edifici legati tra loro funzionalmente, ex art.2 del D.M. n.28 del 1998 (cfr. la convenzione con l’Amministrazione per la realizzazione del centro servizi della Cassa di Risparmio, mediante rilascio di più titoli abilitativi edilizi, con intervento per stralci, scaglionato nel tempo, nonché la domanda di concessione edilizia del 26 novembre 1999, corredata della relazione tecnica e degli altri documenti annessi, che confermano la previa approvazione di un progetto immobiliare unitario, all.ti 3 e 6 atti del Comune), si è inteso ricavare una seconda unità immobiliare ceduta alla Società Cooperativa Conad del Tirreno a r.l. (cfr. contratto del 29 dicembre 2005, tra gli altri artt.2 e 6, ove si da atto che il complesso immobiliare compravenduto faceva parte del più ampio compendio a destinazione direzionale della Cassa di Risparmio, all.8 atti del Comune); che dunque, ai sensi dell’art.120, comma 1 della L.R. n.1 del 2005, si è determinato un aumento del carico urbanistico, dovuto dall’incremento delle unità immobiliari da una a due, il quale a sua volta comporta il pagamento di una somma per oneri di urbanizzazione (cfr. anche TAR Toscana, III, n.62 del 2007); che inoltre, trattandosi di intervento di ristrutturazione edilizia e non di manutenzione straordinaria, ex combinato disposto degli artt.119, comma 2 e 79, comma 2d, è dovuto anche il contributo relativo al costo di costruzione (cfr. ancora TAR Toscana, III, n.62 del 2007).
Va inoltre evidenziato che le note impugnate risultano corredate da adeguata motivazione, segnalando le stesse che l’intervento comportava la creazione di un’ulteriore unità immobiliare, nonché da congrua istruttoria, risultando verificata nella presente sede la giustezza sul punto degli accertamenti comunali nel momento di verifica della d.i.a. in questione; che deve ancora darsi conto dell’incontro intercorso tra i tecnici comunali e quelli della Cassa di Risparmio, di cui la stessa parte ricorrente da atto, sulla quantificazione di quanto dovuto per l’intervento de quo.
E’ necessario di contro rilevare che gli oneri di urbanizzazione vanno calcolati non già con riferimento alla superficie dell’intero originario complesso immobiliare, bensì avendo riguardo unicamente alla superficie afferente alla nuova unità immobiliare (arg. ex art.120 L.R. n.1 del 2005 e art.2 D.M. n.28 del 1998), comprendente gli edifici A1, X1 e B, con relativi terreni e pertinenze (cfr. art.2 compravendita del 29 dicembre 2005, all.8 atti del Comune).
Va quindi dichiarato, ai sensi dell’art.2033 c.c., l’obbligo dell’Amministrazione comunale alla restituzione alla Cassa di Risparmio della somma indebitamente versata dalla medesima al Soggetto pubblico, a titolo di oneri di urbanizzazione, maggiorata degli interessi al saggio legale, decorrenti dalla data di notifica del presente ricorso all’effettiva restituzione.
In considerazione dell’esito della controversia sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie nei limiti di cui in motivazione il ricorso n.268/2006 indicato in epigrafe e per l’effetto dichiara l’obbligo dell’Amministrazione comunale alla restituzione alla parte ricorrente di quanto da quest’ultima indebitamente pagato.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Angela Radesi, Presidente
Alessio Liberati, Primo Referendario
Silvio Lomazzi, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/08/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)