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| n. 9-2009 - © copyright |
T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE II - Sentenza 2 aprile 2009 n. 792
Pres. Morea – Est. Ravasio
G. (avv.to Corrente) c. Regione Puglia. (avv. Triggiani), D. e A. (avv.ti Mastropasqua e Meliota). |
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1. In una procedura comparativa per titoli e colloquio indetta da un’Amministrazione pubblica al fine di selezionare consulenti esperti di una determinata materia, la graduatoria relativa alla valutazione dei titoli esaurisce i propri effetti nell’individuazione dei candidati da ammettere al colloquio orale, momento a partire dal quale tutti gli ammessi si trovano al medesimo livello, indipendentemente dal punteggio loro attribuito per i titoli, sicché è inammissibile per carenza d’interesse il ricorso volto a censurare la valutazione dei titoli e l’attribuzione di un punteggio più basso rispetto a quello assegnato a soggetti meglio graduati.
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2. In una procedura comparativa per titoli e colloquio indetta da un’Amministrazione pubblica al fine di selezionare consulenti esperti di una determinata materia, è legittimo l’operato dell’Amministrazione che, all’esito del colloquio, si limiti ad individuare tra i candidati un numero di persone pari alle posizioni messe a concorso senza stilare una graduatoria definitiva e senza nulla specificare in ordine all’idoneità degli altri candidati ammessi al colloquio ed al punteggio a costoro eventualmente attribuito.
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1. In una procedura comparativa per titoli e colloquio indetta da un’Amministrazione pubblica al fine di selezionare consulenti esperti di una determinata materia, qualora l’avviso pubblico preveda che il colloquio debba vertere esclusivamente “sulla discussione del curriculum e sui temi oggetto dell’avviso”, ma non stabilisca l’attribuzione di un punteggio all’esito dello stesso, il colloquio non può essere un’occasione per testare il livello di preparazione dei candidati e la commissione giudicatrice può legittimamente qualificare tale prova come “colloquio motivazionale” attribuendo rilievo alla “disponibilità dei candidati, alle loro attitudini al lavoro di gruppo ed alla loro versatilità”.
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2. In una procedura comparativa per titoli e colloquio indetta da un’Amministrazione pubblica al fine di selezionare consulenti esperti di una determinata materia, qualora la commissione giudicatrice riporti in una scheda la dichiarazione di uno dei candidati a svolgere l’incarico compatibilmente con l’incarico universitario, la manifestata disponibilità a svolgere il nuovo incarico “sostanzialmente a tempo perso” non può essere valutata con favore ed è di per sé sufficiente a determinare la sua esclusione dalla rosa degli aspiranti all’incarico.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, Sul ricorso numero di registro generale 1879 del 2008, proposto da:
Giovanni Guzzardo, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Corrente, con domicilio eletto presso Giovanna Corrente in Bari, via M. Celentano, 27;
contro
Regione Puglia in Persona del Presidente P.T., rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Triggiani, con domicilio eletto presso Vittorio Triggiani in Bari, piazza Garibaldi, 23;
nei confronti di
Laura Aurora, rappresentato e difeso dall'avv. Nicolo' Mastropasqua, con domicilio eletto presso Piero Lorusso in Bari, via P. Amedeo, 234; Angelo Diana, rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Meliota, con domicilio eletto presso Luciano Meliota in Bari, via P.Lembo N.27/B;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della determinazione del Dirigente del settore ecologia della Regione Puglia, n. 258 del 7 maggio 2008 (pubblicata in BURP n. 146 del 19.09.2008);
dei verbali della Commissione per la selezione di dieci esperti per la costituzione della Segreteria Tecnica dell’Ufficio Parchi, nn. 6 del 28.03.2008, 7 del 07.04.2008 e 10 del 23.04.2008, nella parte d’interesse del ricorrente;
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, compresi, ove stipulati, i contratti di prestazione professionale con i dott.ri Aurora Laura e Diana Angelo quali esperti junior per le materie giuridico-legali ed economiche (punto e. dell’avviso approvato con determina dirigenziale nn. 495 del 16.10.2007 e 13 dell’11.01.2008);.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia in Persona del Presidente P.T.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Laura Aurora;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Angelo Diana;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 05/02/2009 il dott. Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso passato alla notifica il 18/11/2008 e depositato il 17/12/2008, il ricorrente Giovanni Guzzardo, premettendo di aver partecipato, per la categoria “junior E – esperto in discipline giuridico-legali ed economiche”, alla selezione, indetta dalla Regione Puglia, di 10 unità per la ricostituzione della Segreteria Tecnica dell’Ufficio Parchi, in attuazione della linea di intervento 2b, “Supporto tecnico scientifico per la costituzione della Rete Ecologica – Sistema delle aree protette e degli habitat naturali della Regione Puglia”, impugna i provvedimenti indicati in epigrafe, che per la categoria Junior E hanno portato alla selezione dei dottori Aurora e Diana ed alla esclusione del dott. Guzzardo.
Il ricorso é affidato ai seguenti motivi:
I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 4 dell’avviso pubblico di selezione di cui alla D.D. 495 del 16/10/2007, violazione dell’art. 3 L. 241/90, violazione dei principi generali in materia di selezioni comparative, del giusto procedimento; eccesso di potere sotto molteplici profili.
Premesso che a seguito della più recente evoluzione giurisprudenziale, si deve oggi ritenere possibile il sindacato sull’esercizio della discrezionalità tecnica, si deve rilevare che nel caso di specie il giudizio di valutazione dei vari curricula presentati dai candidati appare censurabile in quanto non supportato da adeguata motivazione in ordine ai punteggi assegnati ai vari candidati. In particolare non si comprende per quale motivo alla dott.ssa Aurora sia stato attribuito un punteggio più alto, dal momento che dal relativo curriculum emerge che la stessa non ha alcuna esperienza nel settore della conservazione della natura e della gestione di aree naturali protette, ed allo stesso modo immotivata é la migliore valutazione del curriculum del dott. Diana. Il dott. Guzzardo ha invece comprovato specifica competenza professionale e scientifica sui temi della pianificazione paesaggistica e del regime giuridico dei parchi ed aree protette. Ugualmente incomprensibile appare la attribuzione di punteggio ai candidati vincitori relativamente all’utilizzo del sistema GIS, dal momento che gli stessi neppure hanno dichiarato di saperlo utilizzare.
II) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 4 dell’avviso pubblico di selezione di cui alla D.D. 495 del 16/10/2007, violazione dell’art. 3 L. 241/90, violazione dei principi generali in materia di selezioni comparative, del giusto procedimento; eccesso di potere sotto molteplici profili.
Sotto altro profilo si rileva illegittimità della valutazione dei colloqui orali, i quali avrebbero dovuto vertere, in base a quanto indicato nell’avviso pubblico di selezione, sulla discussione del curriculum e sui temi oggetto dell’avviso. Di fatto, secondo quanto si legge nei verbali dei colloqui orali, la valutazione avrebbe attribuito particolare rilevanza alla verifica della disponibilità dei candidati, alle rispettive attitudini di lavoro e versatilità, risolvendosi di fatto in un giudizio psico-attitudinale, diverso da quello prospettato dall’avviso. In ogni caso dai verbali non emerge sulla base di quali criteri sia stato effettuato il colloquio psico-attitudinale dei concorrenti.
Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso sia la Regione Puglia che i contro interessati Aurora e Diana.
Il ricorso é stato introitato a decisione alla udienza del 05/02/2009, a seguito di rinvio disposto alla Camera di Consiglio del 13/01/2009, previo deposito, da parte del ricorrente, di memoria contenente la formulazione di domanda di risarcimento danni, notificata alle altre parti in data 22/01/2009.
DIRITTO
1. Ai fini di una migliore comprensione di quanto in appresso si dirà, é opportuna una breve ricognizione dei fatti della vicenda.
1.1. Con determina n. 495 del 16/10/2007 il Dirigente del Settore Ecologìa della Regione Puglia ha deliberato di pubblicare l’allegato avviso per la selezione di n. 10 unità da impegnare, per l’anno 2008, nell’ambito del progetto Segreteria Tecnica dell’Ufficio Parchi, linea di intervento 2b del Programma di azioni per l’ambiente dell’Assessorato all’Ecologìa.
L’avviso riguarda, in particolare, 3 unità professionali in qualità di esperti senior e 7 unità professionali in qualità di esperti junior, delle quali n. 1 posizione per esperti in materie ambientali e dello sviluppo rurale (tipo A), n. 1 posizione per esperti in materia forestale e della ingegneria naturalistica (tipo B), n. 1 posizione per esperti in materie geologico/idrologico (tipo C), n. 1 posizione per esperti in pianificazione e ingegneria del territorio (tipo D), n. 2 posizioni per esperti in materie giuridico-legali ed economiche (tipo E), e n. 1 posizione per esperti in cartografia digitale e gestione dei Servizi Informativi Territoriali (tipo F).
In ordine alla procedura di selezione, l’avviso specifica, all’art. 2, che “La procedura selettiva, su confronto curriculare e successivo colloquio, é di competenza dell’Assessorato all’Ecologìa della Regione Puglia. 2. La selezione avverrà sulla base della valutazione dei curricula, delle competenze documentate, dei titoli posseduti dai candidati e di un colloquio. 3. La selezione sarà tesa a stilare una graduatoria per ciascun ambito di competenza professionale. 4. Saranno ammessi a colloquio coloro che si saranno collocati nelle prime 10 posizioni utili in ciascuna graduatoria a seguito della valutazione dei curricola. Il colloquio verterà sulla discussione del curriculum e sui temi oggetto del presente Avviso (gestione Aree Protette e SitiReteNatura 2000). 5. I candidati saranno classificati e inseriti nella graduatoria preliminare al colloquio, con voto espresso in trentesimi. 6. Nel caso di assenza di candidati idonei per una o più figure professionali, si provvederà a indire una nuova procedura selettiva, per la specifica figura professionale. Le informazioni relative ai risultati delle graduatorie saranno rese disponibili sul sito della Regione Puglia www.regione.puglia.it – portale ambientale.”.
All’art. 4 comma 2 dell’avviso di selezione vengono invece enunciati i criteri generali di attribuzione dei punteggi, previsti solo con riferimento ai titoli documentati dai candidati, e non anche per il colloquio orale.
1.2. Orbene, il dott. Guzzardo ed i contro interessati hanno partecipato in qualità di esperti junior di tipo e), e cioè di esperti nel settore delle materie giuridico-legali ed economiche.
Come risulta dai verbali delle operazioni espletate, ed in particolare dal verbale n. 6 del 28/03/2008, la Commissione in esito alla valutazione dei curricula presentati dai partecipanti per le posizioni di esperto junior di tipo e), ha redatto una graduatoria che vede al primo posto, con 20 punti, la dott.ssa Aurora, seguita, con 19 punti, dai dottori Diana e Inguscio, e quindi, con 18 punti, dai dottori Brocca e Guzzardo.Tale graduatoria é stata approvata in via definitiva in data 07/04/2008, e tale attività é documentata nel verbale n. 7.
Infine, in data 23/04/2008 la Commissione ha proceduto al colloquio dei candidati selezionati nei vari ambiti, documentando la relativa attività nel verbale n. 10. Ivi si legge, relativamente alla selezione degli esperti per il profilo junior di tipo E, che sono stati sentiti gli otto candidati presenti, tra i dieci selezionati per il colloquio orale, e che la relativa scheda é stata “messa agli atti”.
Il verbale n. 10 si conclude dando atto che “La Commissione, completati i previsti colloqui, passa alla fase di valutazione definitiva dei candidati, mediante un riesame complessivo che tenga conto degli esiti dello stesso colloquio motivazionale. Particolare cura é stata rivolta alla verifica della disponibilità dei candidati, alle loro attitudini al lavoro di gruppo, e alla loro versatilità. Dopo ampia discussione, la Commissione decide di selezionare per i diversi ambiti i seguenti candidati:….junior E, Aurora Laura, Junior E, Diana Angelo…”.
2. Ciò premesso in punto di fatto, il Collegio osserva quanto segue.
2.1. Con il primo motivo di ricorso il dott. Guzzardo si duole del modo in cui sono stati valutati i curricola dei vari partecipanti e conseguentemente del fatto che gli sia stato attribuito, in esito alle operazioni di confronto curricolare, un punteggio più basso di quello attribuito ai candidati riusciti vincitori, i quali - a detta del ricorrente - non avrebbero maturato esperienze nel settore di specifico interesse di rilevanza pari a quella maturata dal dott. Guzzardo.
La censura é priva di rilevanza ed é perciò inammissibile per carenza di interesse.
2.1.1.Osserva il Collegio che la valutazione dei curricula e la connessa fase del confronto curriculare di fatto ha rivestito importanza unicamente allo scopo di pervenire alla individuazione dei dieci candidati da ammettere al colloquio orale, in esito al quale di fatto non é stata redatta una nuova graduatoria dei candidati idonei: la Commissione, infatti, per ogni ambito di competenza si é limitata a “selezionare” , tra i candidati ammessi presentatisi al colloquio orale, solo un numero di persone pari alle posizioni messe a concorso, senza nulla specificare in ordine alla idoneità o meno degli altri candidati ammessi al colloquio orale ed al punteggio ad essi eventualmente attribuito. Si deve anzi rilevare che anche ai vari candidati selezionati non é stato attribuito, dopo il colloquio orale, alcun punteggio specifico. Per quanto riguarda la posizione di esperto junior di tipo E - l’unica per la quale fossero 2 i posti a concorso - si constata che nel verbale n. 10 la dott.ssa Aurora viene menzionata prima del dott. Diana, ma l’assenza di punteggio impedisce di affermare che ciò sia dovuto al maggior punteggio conseguito dalla dott.ssa Aurora: in realtà la Commissione potrebbe aver semplicemente rispettato l’ordine alfabetico dei cognomi. Nella determina n. 258 del 07/05/2008, poi, il Dirigente del Settore Ecologìa indica i candidati selezionati per il profilo esperto junior di tipo E menzionando prima il dott. Diana e dopo la dott.ssa Aurora, il che conferma che a seguito del colloquio orale il piazzamento dei due candidati vincitori é stato considerato di fatto equivalente.
2.1.2. Quanto sopra indica, ad avviso del Collegio, che la graduatoria predisposta sulla base del confronto curriculare ha esaurito i suoi effetti nella individuazione dei candidati da ammettere al colloquio orale, momento a partire dal quale tutti si sono trovati allo stesso livello. La valutazione del curriculum ed il confronto curriculare ha dunque svolto un duplice ruolo, e cioè da una parte quello di individuare i soggetti astrattamente idonei allo svolgimento delle mansioni da espletare, ed in secondo luogo quello di circoscrivere il numero di essi ai dieci più titolati, onde non appesantire eccessivamente le operazioni di selezione.
2.1.3. Tale modus procedendi appare legittimo nella misura in cui dal combinato disposto degli artt.2 comma 3-4 e 4 comma 2, dell’avviso di selezione, emerge chiaramente il principio per cui la valutazione dei titoli, la comparazione dei curricula e la attribuzione di punteggi sono operazioni che interessano solo la prima fase, quella volta alla formazione della graduatoria “preliminare al colloquio”, non prevedendo l’avviso di selezione alcuna attribuzione di punteggio in esito al colloquio orale. Dalla applicazione di tale principio discende che la graduatoria predisposta a seguito del confronto curricolare non poteva subire cambiamenti in esito al colloquio orale, e che questo, a meno di volerlo considerare come una mera formalità inutile, doveva perciò condurre non ad una nuova graduatoria ma direttamente alla individuazione dei soggetti vincitori tra quelli risultati maggiormente titolati e ritenuti già tutti astrattamente idonei in base alla graduatoria per titoli.
2.1.4. E’ quindi evidente, per quanto sopra detto, che il dott. Guzzardo non trarrebbe alcuna utilità dal mettere in discussione i punteggi assegnati dalla Commissione ai titoli documentati dai vari candidati: il dott. Guzzardo é stato ammesso al colloquio orale e tanto basta a rendere il primo dei motivi articolati in ricorso inammissibile per carenza di interesse.
2.1.5 Peraltro non si può sottacere che comunque, nel merito, le doglianze articolate dal ricorrente con il primo dei motivi di censura non sono meritevoli di accoglimento: infatti, i titoli vantati dal dott. Guzzardo non paiono essere correlati alla tipologia di attività che gli esperti junior di tipo E sono chiamati ad espletare, attività improntata anche all’approfondimento di aspetti economici, e quindi anche gestionali e contabili, in ordine ai quali il ricorrente non ha dimostrato d’aver maturato alcun tipo di esperienza.
2.2. Con un secondo motivo il ricorrente censura l’esito della selezione in quanto la Commissione avrebbe valutato i colloqui orali attenendosi a criteri diversi da quelli indicati dall’avviso di selezione: in particolare la Commissione avrebbe trasformato il colloquio orale in una sorta di prova psico-attitudinale, allorché avrebbe dovuto avere ad oggetto, semplicemente, il curriculum del candidato e temi attinenti alla gestione di aree protette e di siti rete natura.
2.2.1.Quanto sopra fatto rilevare in ordine al ruolo del colloquio orale dimostra l’infondatezza della censura in esame.
Il fatto che l’avviso di selezione non prevedesse una attribuzione di punteggio specifica per il colloquio orale la dice lunga sulla natura di questo ultimo, evidenziando in particolare che esso non doveva essere una occasione per testare le conoscenze dei candidati.
Ciò posto; considerato che il colloquio doveva consistere in una “discussione” avente ad oggetto il curriculum ed i temi della gestione delle aree protette e dei siti rete natura, e che una “discussione” consiste essenzialmente in uno scambio di idee e di opinioni, ritiene il Collegio che scopo del colloquio orale fosse esattamente quello di far emergere l’opinione e l’interesse dei candidati in ordine alle esperienze già maturate nonché in ordine alle tematiche oggetto dell’avviso di selezione.
L’operato della Commissione appare quindi scevro da censure laddove ha inteso la funzione del colloquio non come una prova orale di tipo tradizionale, quanto piuttosto come “colloquio motivazionale”, nell’ambito del quale hanno giustamente svolto un ruolo determinante la manifestata disponibilità, in termini di tempo; la versatilità, che é la qualità che distingue chi é in grado di occuparsi di varie attività con pari competenza e che consegue normalmente alla ecletticità degli interessi; la attitudine al lavoro di gruppo, che pure é una qualità strettamente dipendente dalle motivazioni soggettive, quantomeno nel senso che é normalmente indice di una scarsa propensione del soggetto a ricercare l’affermazione personale.
Dunque, la Commissione, intendendo il colloquio orale come un “colloquio motivazionale” non ha violato la lex specialis, ed ha anzi dimostrato di interpretarla in modo assolutamente conforme al di lei spirito.
Dopo di che si deve rilevare che l’avviso di selezione non indicava i criteri che avrebbero dovuto informare l’operato della Commissione nella valutazione dei colloqui. Tali criteri, peraltro, la Commissione si li é dati e li ha indicati nel verbale n. 10: il raffronto tra essi ed il contenuto delle singole schede dei colloqui motivazionali fa emergere poi con sufficiente chiarezza i motivi per cui il ricorrente non é stato preferito.
Infatti, come giustamente evidenziato dalla difesa della Regione Puglia, il dott. Guzzardo ha in effetti manifestato disponibilità a svolgere l’incarico “compatibilmente con l’incarico universitario” e subordinatamente al parere favorevole del direttore del dipartimento, così dimostrando un evidente prioritario interesse per il lavoro universitario in corso di svolgimento, laddove i candidati preferiti hanno invece assicurato una immediata disponibilità di tempo (pieno la dott.ssa Aurora, part time il dott. Diana).
Il dott. Guzzardo non può quindi dolersi di non essere stato scelto: la manifestata disponibilità a svolgere il nuovo incarico sostanzialmente a tempo perso non poteva essere valutato con favore ed era di per sé sufficiente a determinare la sua esclusione dalla rosa degli aspiranti all’incarico.
Anche la seconda delle doglianze articolate deve quindi ritenersi infondata, con conseguente rigetto del ricorso.
3. Dalla accertata legittimità degli atti impugnati consegue la infondatezza della domanda risarcitoria formulata dal ricorrente con memoria notificata il 22/01/2009, tendente a far ottenere al dott. Guzzardo l’equivalente del compenso che gli sarebbe spettato ove gli fosse stato conferito l’incarico.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari, sezione II, respinge il ricorso in epigrafe e la connessa domanda risarcitoria .
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, che liquida in E. 2.000,00 (euro duemila), oltre CAP ed IVA di legge, a favore di ciascuna delle controparti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 05/02/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Roberta Ravasio, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/04/2009
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PIERGIUSEPPE OTRANTO
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| Esperti regionali, (in)giusto procedimento di selezione e carenza di interesse a ricorrere: per il T.A.R. della Puglia non devono esser bravi ma solo… “disponibili”.
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1. La sentenza in rassegna presenta un interesse assai peculiare per la ricostruzione e la qualificazione giuridica della fattispecie, per i principi di diritto affermati ed applicati e per le singolari soluzioni adottate dal T.A.R. della Puglia in materia di procedure selettive ad evidenza pubblica, esperite mediante valutazione dei titoli e colloquio, ed enunciate, con uno sforzo interpretativo invero audace, per sorreggere una statuizione dichiarativa di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e d’infondatezza nel merito delle censure sollevate.
Piuttosto che aderire alla tradizionale ricostruzione teorica dei procedimenti comparativi, dominati, come è noto, dal principio di unicità, preordinato a garantire, nelle selezioni pubbliche, l’effettività della tutela processuale ma, ancor prima, il rispetto dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa, il giudice pugliese preferisce discostarsi, in maniera assai netta, dal piano interpretativo appena richiamato per pervenire a conclusioni che sembrano, tuttavia, suscitare più di una perplessità.
Il T.A.R. della Puglia risolve, infatti, la controversia sottoposta alla sua cognizione, giungendo a qualificare la procedura impugnata alla stregua di un mero accertamento di idoneità, articolato in due procedimenti, distinti ed autonomi. Una sorta di forzato remake - sembrerebbe - di quella procedura, disciplinata dall’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, avente ad oggetto l’affidamento di incarichi quinquennali alle figure apicali del personale medico, conferiti discrezionalmente dal direttore generale dell’Azienda sanitaria, sulla base di un elenco predisposto da una commissione di esperti.
Da ciò l’immediata declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse del ricorrente a sindacare il giudizio sui titoli, al fine del conseguimento di una miglior collocazione nella graduatoria, atteso che un atto di questo genere esaurirebbe «i suoi effetti nella individuazione dei candidati da ammettere al colloquio orale».
Al giudice amministrativo non resta dunque che concludere - introitata la causa ai sensi dell’art. 26, co. 4. l. n. 1034/1971 e dopo oltre due mesi di ponderazione - nel senso che la pretesa del ricorrente difetterebbe del necessario interesse all’azione: per il sol fatto di esser stato ammesso al colloquio, insieme ad altri nove candidati, egli non avrebbe alcuna ragione di dolersi dell’erronea attribuzione del punteggio riferita ai propri titoli, dal momento che all’avvio della “seconda fase” il ricorrente medesimo si sarebbe trovato «allo stesso livello di tutti gli altri concorrenti ammessi».
Per altro profilo, il T.A.R. della Puglia riconosce alla commissione esaminatrice la “libertà” di assegnare, all’esito del colloquio c.d. motivazionale, la consulenza posta a concorso non già al candidato più bravo, ma solo a colui che abbia mostrato la maggiore “disponibilità”, così come è avvenuto nel caso di specie.
2. Or, se si rifugga da facili vagheggiamenti e si ritenga - come del resto doveroso - di restare ancorati al diritto positivo, non si potrà non rilevare che noti e pacifici sono i principi giuridici che avrebbero dovuto indirizzare il giudice amministrativo a conclusioni diametralmente opposte a quelle attinte nella sentenza in commento.
In realtà, è la stessa ricostruzione dell’episodio amministrativo sotteso alla pronuncia del T.A.R. Puglia (recte: la mera lettura dell’avviso pubblico) che dimostra, innanzitutto, la natura giuridica della selezione pubblica oggetto della sentenza e, di poi, la consistenza dell’interesse del ricorrente, identificabile nel conseguimento del bene della vita al quale aspirava, in una utilità o vantaggio (materiale o, quantomeno, morale), meritevole di esser tutelato dall’ordinamento.
L’avviso regionale precisava, infatti, che la selezione sarebbe avvenuta “su confronto curriculare e successivo colloquio”, specificando (art. 2):“2. la selezione avverrà sulla base della valutazione dei curricula, delle competenze documentate, dei titoli posseduti dai candidati e di un colloquio. 3. La selezione sarà tesa a stilare una graduatoria per ciascun ambito di competenza professionale. 4. Saranno ammessi al colloquio coloro che si saranno collocati nelle prime 10 posizioni utili in ciascuna graduatoria a seguito della valutazione dei curricula. Il colloquio verterà sulla discussione del curriculum e sui temi oggetto del presente avviso. 5. I candidati saranno classificati e inseriti nella graduatoria preliminare al colloquio, con voto espresso in trentesimi”.
Dunque, già alla stregua di tali presupposti di fatto, pare arduo sostenere che il caso sottoposto alla cognizione del giudice pugliese non delineasse un unitario procedimento di scelta del candidato più meritevole, all’esito del quale stilare una “graduatoria preliminare al colloquio”, approvare ab extra “una graduatoria per ciascun ambito di competenza professionale” e sciogliere l’organo straordinario all’uopo costituito.
La considerazione, poi, che la graduatoria relativa alla valutazione dei titoli e delle esperienze maturate dai candidati concluda una fase del procedimento, ancorché non l’intero procedimento, ed attribuisca ai soggetti partecipanti alla selezione, sia pur in via provvisoria, una chance ulteriore di vittoria, non può restare senza conseguenze sul piano della qualificazione della posizione giuridica di un candidato che avverso tale atto invochi tutela innanzi al giudice amministrativo.
Né può trascurarsi - in disparte i rilievi appena svolti - il principio giurisprudenziale secondo il quale in un concorso pubblico sussiste l’interesse a sindacare il giudizio sui titoli e, dunque, l’interesse al conseguimento di una miglior collocazione nella graduatoria impugnata sia sotto il profilo dell’interesse morale ed eventualmente risarcitorio, sia al fine di acquisire un titolo spendibile in ulteriori procedure concorsuali o comunque per arricchire il proprio curriculum (Cons. St., sez. V, 19 marzo 2009, n. 1616; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, 4 febbraio 2004, n. 135) ed anche qualora la nomina si ponga per il ricorrente come dato meramente eventuale (Cons. St., sez. V, 22 agosto 2003, n. 4742).
3. La qualificazione del procedimento selettivo al quale il giudice amministrativo perviene in via interpretativa si discosta, altresì, da quel consolidato principio giurisprudenziale che qualifica il bando di concorso per pubblici impieghi come lex specialis della procedura selettiva, vero e proprio vincolo all’agire della commissione e della p.A., limitando fortemente la discrezionalità dell’organo straordinario (la commissione) nella interpretazione di tale atto, che può esser compiuta dando preferenza alle espressioni letterali in esso contenute ed escludendosi ogni procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare pretesi significati inespressi (cfr. Cons. St., sez. V, 14 giugno 2004, n. 3796; Id., 30 maggio 1997, n. 582; T.A.R. Toscana, Firenze, sez. I, 28 luglio 2008, n. 1827; TA.R. Lazio, Roma, sez. II, 10 marzo 2008, n. 2165; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 6 marzo 2008, n. 1142; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 9 giugno 2005, n. 3238).
Tale principio, come è noto, è espressione della necessità di tutelare la buona fede dei concorrenti nonché la par condicio dei partecipanti (cfr. Cons. St., sez. IV, 29 novembre 2002, n. 6530; T.R.G.A., Bolzano, 29 marzo 2007, n. 118) e trova applicazione a maggior ragione quando da una interpretazione diversa da quella letterale discenda un vulnus all’affidamento ingenerato nel candidato destinatario dell’atto, derivante dall’estensione delle regole dettate dagli art. 1362 ss. c.c. in materia di contratti (tra le tante, cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, 10 aprile 2006, n. 2515).
Ma anche a voler ritenere ammissibile una interpretazione sistematica, la soluzione prefigurata dal T.A.R. Puglia in ogni caso contrasta con il principio di economicità dell’azione amministrativa (nella parte in cui limita gli effetti dell’attività valutativa conclusasi con la redazione della «graduatoria preliminare» alla sola fase di ammissione al colloquio, momento a partire dal quale - in violazione dei principi di ragionevolezza e logicità-congruità – tale atto cesserebbe di avere efficacia, trovandosi i dieci candidati ammessi, «tutti allo stesso livello») e con la stessa funzione attribuita alla commissione esaminatrice e cioè quella di selezionare i candidati più preparati nella materia di riferimento e perciò più idonei (in ossequio ai principi sottesi all’art. 97, co. 3 Cost.) a ricoprire l’incarico di consulente.
E neppure può trovare adesione la tesi secondo la quale «non prevedendo l’avviso di selezione alcuna attribuzione di punteggio all’esito del colloquio orale», detto colloquio potesse direttamente dar luogo all’individuazione dei vincitori, sulla base di criteri lato sensu fiduciari e senza previa verifica della conoscenza, da parte dei candidati ammessi, dei temi specifici indicati in bando.
Invero, la circostanza che l’avviso pubblico non prevedesse l’attribuzione di un punteggio numerico per il colloquio non pare argomento di per sé sufficiente ad escludere che tale prova - anche in virtù dell’inequivoco tenore letterale della lex specialis – dovesse, comunque, consistere in una verifica del livello di preparazione dei candidati nella materia di riferimento. L’ulteriore attività concorsuale prevista dall’avviso pubblico (colloquio) si sarebbe dovuta, in ogni caso, concludere con un giudizio o altra manifestazione - diversa dall’attribuzione del voto numerico - idonea a dar conto dell’iter logico giuridico seguito dalla commissione (in ossequio al principio generale di cui all’art. 3 della l. n. 241/1990) ed a concorrere, insieme alle risultanze della graduatoria preliminare relativa alla valutazione dei titoli, alla selezione dei vincitori sulla base del criterio del merito.
4. Non minori perplessità derivano dalle considerazioni che il giudice pugliese riserva ai criteri di valutazione del colloquio.
Giova rammentare che l’avviso pubblico nell’individuare l’oggetto del colloquio, (art. 2.4:“il colloquio verterà sulla discussione del curriculum e sui temi oggetto del presente avviso”) ha evidentemente fondato l’accertamento di adeguata preparazione sul piano tecnico da parte dei candidati, nelle materie e sui temi specifici inerenti alla figura professionale da selezionare.
E –secondo giurisprudenza consolidata- nell’interpretazione di un bando di concorso deve applicarsi il criterio letterale (quello fatto palese dal significato proprio delle parole).
Quanto ai sotto-criteri di valutazione della prova orale, essi avrebbero potuto anche esser fissati dalla commissione, ma con il duplice limite del rispetto del bando e della pre-determinazione rispetto alle prove.
La commissione, dunque, anche in ossequio alla disposizione dell’art. 12, co. 1 del d.P.R. n. 487/1994 – a mente del quale «le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove» - avrebbe dovuto predeterminare dei criteri – nel rispetto dei principi di logicità, imparzialità, ragionevolezza e non arbitrarietà (cfr. Cons. St., sez. VI, 6 giugno 2008, n. 2732; Id., sez. IV, 1 ottobre 2004, n. 6391) - al fine di individuare una griglia di parametri idonei a consentire una valutazione della prova orale in termini oggettivi.
Tale esigenza appariva infortiata, nel caso di specie, sia per colmare la lacuna del bando (che in riferimento al colloquio non indicava neanche il punteggio massimo che si sarebbe potuto attribuire al candidato) sia in relazione alla peculiarità della prova orale «dove massima è la discrezionalità valutativa della commissione e minima la traccia documentale dell’andamento della prova stessa» (cfr., solo a titolo esemplificativo, tra le numerosissime sentenze, T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 2 settembre 2008, n. 9992).
Non pare che l’organo straordinario dell’Amministrazione regionale si sia, nel caso di specie, attenuto alle regole ed ai principi di matrice giurisprudenziale appena enunciati.
Sotto altro profilo il colloquio, che avrebbe dovuto incentrarsi sul curriculum dei candidati e sui temi oggetto dell’avviso (cfr. art. 2, co. 4 della lex specialis), è stato trasformato dalla commissione in «colloquio motivazionale», volto «alla verifica della disponibilità dei candidati, alle loro attitudini al lavoro di gruppo e alla loro versatilità», con una scelta che si pone, ancora una volta, in netto contrasto con i principi di logicità, ragionevolezza e non arbitrarietà.
L’Amministrazione, sostituendo alla verifica del livello di preparazione nella materia specifica (nel cui ambito doveva esser resa la consulenza) la valutazione di elementi diversi (la «disponibilità», «l’attitudine al lavoro di gruppo» e la «versatilità») e così evanescenti da non consentirne un apprezzamento in termini oggettivi, ha precostituito condizioni nelle quali la scelta del vincitore si è sottratta ai limiti di esercizio delle valutazioni tecniche, trasmodando in una sorta di merito amministrativo insindacabile (cfr., in dottrina, V. OTTAVIANO, Merito (voce), in NN. Dig. It., Torino, 1964; F. G. SCOCA, Profili sostanziali del merito amministrativo, in Nuova rass., 1981; C. MARZUOLI, Potere amministrativo e valutazioni tecniche, Milano, 1985) o, più propriamente, in arbitrio.
Come se la sostituzione dell’oggetto del colloquio non fosse sufficiente a render palese l’illegittimità del procedimento seguito dall’Amministrazione regionale, la commissione giudicatrice - viene quasi da dire candidamente - dà atto di aver individuato i nuovi parametri ai quali ancorare la valutazione (recte: il nuovo oggetto del colloquio) solo dopo aver completato le prove orali dei candidati (si veda il punto 1.2. della sentenza ove è riportato il testo del verbale n. 10 della commissione).
Or, a fronte della censura sollevata in ordine a tale profilo dal ricorrente, il T.A.R. della Puglia conclude, ancora una volta, nel senso della inammissibilità/infondatezza della doglianza. Articolando un ragionamento, che appare di natura metagiuridica, il giudice pugliese rileva che «il fatto che l’avviso non prevedesse una attribuzione di punteggio specifica per il colloquio orale la dice lunga sulla natura di quest’ultimo, evidenziando in particolare che esso non doveva essere una occasione per testare le conoscenze dei candidati». Sicché, la commissione avrebbe ben operato e alcuna censura può essere mossa allorché, pur non osservando le prescrizioni della lex specialis, l’organo straordinario abbia «inteso la funzione del colloquio non come un prova orale di tipo tradizionale quanto piuttosto come colloquio motivazionale».
In realtà, come si è già evidenziato, la circostanza che l’avviso pubblico non prevedesse l’attribuzione di un punteggio numerico per il colloquio non consente di superare il tenore letterale della lex specialis (cfr. art. 2, comma 4: “il colloquio verterà sulla discussione del curriculum e sui temi oggetto del presente avviso”). Per altro verso la soluzione prescelta dalla Regione Puglia (e ritenuta erroneamente legittima dal T.A.R. della Puglia) contrasta con la funzione attribuita alla commissione esaminatrice, e cioè quella di selezionare (tra tutti i candidati a ricoprire l’incarico di consulente) i più preparati nella materia di riferimento, in ossequio ai principi sottesi all’art. 97, co. 3 Cost., ma anche al principio di buon andamento dell’azione amministrativa che alla disposizione costituzionale appena cennata si correla.
5. La pronuncia dei giudici baresi non pare del tutto convincente anche nella parte in cui afferma la legittimità degli atti impugnati e dell’operato dell’Amministrazione la quale, all’esito della procedura selettiva, non ha redatto una graduatoria di merito ma «si è limitata a selezionare tra i candidati ammessi a presentarsi al colloquio orale solo un numero di persone pari alle posizioni messe a concorso, senza nulla specificare in ordine all’idoneità o meno degli altri candidati ammessi al colloquio orale ed al punteggio ad essi eventualmente attribuito» (§ 2.1.1.)
Anche in ordine a tale profilo possono richiamarsi le osservazioni svolte in precedenza sulla necessità - in virtù del tenore letterale dell’avviso pubblico ma anche in ossequio al principio di economicità, trasparenza, ragionevolezza e logicità-congruità dell’azione amministrativa - che la procedura selettiva dovesse concludersi, comunque, con l’approvazione di un atto conclusivo dell’unitario procedimento di selezione, nel quale fosse individuato un ordine di meritevolezza dei concorrenti, in relazione ai risultati conseguiti da ciascuno dei candidati nella valutazione dei titoli e nel colloquio.
La mancata approvazione della graduatoria finale in un procedimento selettivo di rilevanza pubblicistica, infatti, potrebbe condurre a una situazione di impasse per l’Amministrazione ogni qual volta i candidati “individuati” quali vincitori non vogliano o non possano accettare l’incarico (ovvero, allorquando si verifichino altri eventi tali da giustificare la chiamata in servizio di uno dei concorrenti inizialmente non dichiarato vincitore).
6. Invero, le procedure selettive pubbliche per la scelta di candidati che, in ragione della loro capacità ed esperienza, siano i più idonei a rivestire un incarico presso pubbliche Amministrazioni possono essere strutturate in modo diverso.
In particolare, dottrina e giurisprudenza ne hanno individuato due tipologie fondamentali: la prima di tipo comparativo o concorsuale, caratterizzata dal numero predeterminato di candidati da individuare in relazione alle esigenze dell’Amministrazione e perciò da una necessaria valutazione comparativa tra gli aspiranti in possesso dei requisiti e le cui attitudini siano state valutate alla stregua di parametri ritenuti rilevanti (titoli, curriculum, prove scritte e/o orali); la seconda di tipo idoneativo, caratterizzata da una valutazione tecnico-discrezionale in ordine alla qualificazione di ciascuno degli aspiranti, senza la prefigurazione di alcun limite numerico degli idonei, di alcuna graduatoria e conseguente necessità di comparazione.
All’interno di ciascuna di tali categorie spetta all’autonomia dell’Amministrazione, attraverso il bando – come è noto costituente la lex specialis della procedura – individuare le regole che, in concreto, disciplineranno il singolo procedimento.
Ma, per quanto un’Amministrazione possa articolare i criteri per adeguarli alle finalità specifiche della scelta delle figure professionali delle quali necessita, la prefigurazione di regole speciali non potrà mai tradire l’obiettivo fondamentale del procedimento, costituente ratio e limite dell’esercizio del potere di indire la procedura selettiva.
Pur nella varietà estrema o atipicità delle regole concrete, il procedimento selettivo, quando abbia natura concorsuale, deve essere strutturato in modo tale da garantire la scelta dei più capaci e meritevoli.
Una volta fissate, si ritiene che tali regole debbano essere interpretate secondo il loro significato letterale, in modo da tutelare l’affidamento dei partecipanti; e che l’interpretazione logico-sistematica sia ammissibile entro i limiti in cui essa sia compatibile con il significato fatto palese dalle parole e non attribuisca alle espressioni contenute nella lex specialis significati eccedentari o inespressi. Ma è evidente che, nel rispetto di tali criteri, nel procedimento ermeneutico volto a ricostruire il significato delle clausole regolanti la singola procedura selettiva non possa mai esser trascurato l’obiettivo cui essa è predeterminata: l’elemento finalistico, agevolmente individuabile nella scelta dei più capaci e meritevoli, è criterio-guida immanente ad ogni interpretazione di un bando per una selezione pubblica.
Invero, secondo la Corte Costituzionale, in un ordinamento democratico nel quale il perseguimento di finalità pubbliche è affidato all’azione dell’amministrazione –separata da quella di governo- “il concorso pubblico resta il metodo migliore per la provvista di organi chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizioni di imparzialità ed al servizio esclusivo della Nazione” (sentenza 4 gennaio 1999, n. 1) con la conseguenza che il procedimento concorsuale debba costituire la forma generale ed ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni, a presidio delle esigenze di imparzialità ed efficienza dell’azione amministrativa, (tra le tante si vedano le sentenze 9 novembre 2006, n. 363 e 14 luglio 2009, n. 215), derogabile solo attraverso disposizioni di legge rispondenti a “peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico” (sentenza 3 marzo 2006, n. 81) al fine di evitare che la deroga si risolva in un privilegio in favore di determinate categorie di soggetti (sentenza 26 maggio 2006, n. 205 ).
Né tali principi appaiono smentiti dalle fattispecie nelle quali la nomina o il conferimento di un incarico presso una pubblica Amministrazione consegua ad una selezione pubblica preordinata alla individuazione mera di un parco di candidati, tutti idonei, all’interno del quale l’Amministrazione possa discrezionalmente, e senza procedere a comparazione alcuna tra i candidati, scegliere i vincitori, sulla base di criteri assai impropriamente definiti “fiduciari”.
Non può infatti trascurarsi che la natura derogatoria di scelte governate da tali procedimenti trae conferma dalla sussistenza e dalla necessità di apposite previsioni normative (art. 15 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.) volte a modellare le procedure preordinate alla scelta delle c.d. “figure apicali” delle strutture organizzative sanitarie in rapporto alle peculiarità rivenienti dal complesso ed innovativo modulo di ispirazione manageriale che permea tutta la disciplina organizzativa delle aziende sanitarie.
Con la conseguenza che un modello siffatto non può non restare ancorato all’ambito entro il quale spiega i suoi effetti la specifica fonte di legittimazione, non potendo esser “esportato” in via meramente interpretativa a fattispecie del tutto differenti; nelle quali la lex specialis abbia dettato regole ispirate a criteri di comparazione degli aspiranti.
Infatti, la previsione di un punteggio e di una graduatoria a seguito della valutazione dei titoli e del curriculum, in virtù di un principio di logicità intrinseca e di ragionevolezza dell’avviso di selezione, non possono ritenersi privi di qualunque effetto nelle fasi successive del procedimento.
Sembra, infatti, illogico postulare che tale segmento di funzione amministrativa esaurisca i suoi effetti in un livellato giudizio idoneativo: in tale ipotesi, infatti, il punteggio attribuito a ciascuno dei concorrenti sarebbe privo di qualunque effetto, determinando una selezione quasi “estetica” o inutilmente descrittiva, atteso che tutti i candidati “egualmente idonei”, ma con diverso punteggio (rispecchiante valutazioni attestate sul rilievo di una oggettiva diversità del grado di idoneità di ciascun aspirante) potrebbero comunque esser ammessi alla fase del colloquio in posizione equivalente.
Del pari sarebbe intrinsecamente irragionevole ritenere che la valutazione del curriculum e dei titoli, l’attribuzione del punteggio e la formazione della graduatoria pregiudichino in modo definitivo l’esito della selezione determinando una collocazione in graduatoria irreversibile e la superfluità dello svolgimento della pur prevista prova orale.
Ne deriva che la collocazione nella graduatoria formata in esito alla valutazione dei titoli e del curriculum è elemento che, insieme ai risultati della prova orale, concorre alla formazione del giudizio complessivo sul candidato, sulla base del quale sarà effettuata la scelta dei vincitori.
Ma, se tale posizionamento nella graduatoria dei titoli e del curriculum è destinata ad entrare nel processo valutativo effettuato dalla commissione e ad incidere sulla valutazione finale dell’attitudine del concorrente a ricoprire l’incarico, non può ritenersi che egli sia privo di interesse a censurare la determinazione amministrativa con la quale sia stata formulata tale graduatoria ed assegnata la collocazione al candidato. Tale atto amministrativo è, infatti, lesivo dell’interesse del ricorrente che non sia risultato vincitore anche in ragione dell’erroneo convincimento della commissione in ordine alla mancata prevalenza dei suoi titoli e del suo curriculum.
Sono di tal natura i criteri guida ai quali avrebbe dovuto ispirarsi la decisione in rassegna che, invece, trascura altresì i principi generali dell’ordinamento in materia enucleati e ribaditi anche di recente dal legislatore e dalla Corte Costituzionale. Non va infatti dimenticato che con la legge delega 4 marzo 2009, n. 15 (c.d. Brunetta) è stato riaffermato il principio della “concorsualità per l’accesso al lavoro pubblico e per le progressioni di carriera” (art. 2, comma 1, lett. g). Inoltre il Giudice delle leggi, persino a proposito dell’attribuzione a tempo determinato di incarichi a personale esterno all’amministrazione, ha escluso decisamente la legittimità costituzionale di norme regionali (l.r. Marche, 29 aprile 2008, n. 7) che non prevedevano l’adeguato accertamento, in capo agli aspiranti, dei requisiti normalmente richiesti per lo svolgimento delle funzioni da espletare (Corte Cost., sentenza 30 luglio 2009, n. 252), determinandosi, in diversa ipotesi, “l’inserimento nell’organizzazione pubblica di soggetti che non offrono le necessarie garanzie di professionalità” (Corte Cost., sentenza 21 febbraio 2008, n. 27).
7. Abbandonato il solco tracciato dalle regole giuridiche poste da decenni dal legislatore e dall’attenta meditazione della giurisprudenza e della dottrina, tuttavia, è facile incorrere in affermazioni al limite del paradossale e finanche confondere il rispetto della legalità con una scarsa propensione al lavoro (la sentenza in commento attribuisce al ricorrente una «disponibilità a svolgere il nuovo incarico sostanzialmente a “tempo perso”» per il sol fatto che questi avrebbe manifestato, in sede di colloquio, l’esigenza di acquisire il parere favorevole del direttore del dipartimento universitario cui afferisce: cfr. § 2.2.1).
Si delinea, così, il poco rassicurante scenario nel quale l’Amministrazione, calibrata la selezione dell’esperto - al quale affidare l’incarico per la prestazione di servizi altamente specialistici – trascurando i “tradizionali” schemi procedimentali e le garanzie che da questi rivengono ai partecipanti ad una selezione, non deve predeterminare la propria azione, potendo scegliere liberamente, senza aver riguardo alla competenza ed alla preparazione del candidato.
La p.A. potrà così legittimamente preferire non necessariamente l’aspirante consulente più bravo, ma colui che abbia tempo, sia pur solo part time, come uno dei vincitori della procedura oggetto della sentenza in commento.
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(pubblicato il 9.9.2009)
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