REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 236 del 2009, proposto da:
G. F. M., rappresentato e difeso dagli avv. Barbara Bracarda e Chiara Montedoro, con domicilio eletto presso Chiara Montedoro in Perugia, via Fiume, 17;
contro
Universita' degli Studi di Perugia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Perugia, via degli Offici, 14;
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del decreto rettorale n. 432 del 24/02/2009, ricevuto dal ricorrente in data. 19/03/2009, con il quale si dispone il collocamento a riposo del Prof. Montedoro, per raggiunti limiti di età, a decorrere dall’ 1/11/2009, anziché dall’ 1/11/2010, ai sensi del combinato disposto dell’art. 110 DPR 11/07/1980, n. 382 e dell’art. 2 comma 434, L. 24/12/2007, n. 244;
- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e conseguente a quello sopraindicato, ivi compreso, per quanto occorrer possa, il D.R. 368 del 18/2/2008, con il quale il Prof. Montedoro è stato collocato fuori ruolo a decorrere dall' 1/1 1/2008;
nonché per la declaratoria
del diritto del ricorrente ad essere collocato a riposo, per raggiunti limiti di età, a far data dall' 1/11/2010.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Universita' degli Studi di Perugia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 settembre 2009 il Pres. Pier Giorgio Lignani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, professore universitario ordinario, ha compiuto il settantesimo anno di età nel corso dell’anno accademico 2005/2006 e si è avvalso della facoltà di chiedere il trattenimento in servizio per un ulteriore biennio, come previsto dall’art. 16 del decreto legislativo n. 503/1992.
Di conseguenza il Rettore, con decreto 26 gennaio 2006 (non impugnato) ha disposto il suo trattenimento in servizio sino al 31 ottobre 2008 (fine dell’anno accademico 2007/2008). Il decreto prevedeva altresì che l’interessato «salvo diversa disposizione» sarebbe stato collocato in posizione di “fuori ruolo” a decorrere dal 1° novembre 2008.
2. Con decreto 18 febbraio 2008, il Rettore ha, in effetti, disposto il collocamento fuori ruolo dell’interessato, con decorrenza 1° novembre 2008. E su ciò, nulla quaestio.
Il medesimo decreto, però, ha disposto che tale collocamento fuori ruolo abbia effetto solo per la durata di un anno (invece dei tre originariamente previsti), e cioè sino al 31 ottobre 2009, dopo di che l’interessato sarà collocato definitivamente a riposo.
Ciò in dichiarata applicazione della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha soppresso l’istituto del collocamento “fuori ruolo” dei professori universitari, mantenendolo transitoriamente con una certa gradualità.
L’interessato non ha impugnato, nei termini, il decreto rettorale 18 febbraio 2008, nella parte in cui dispone che il collocamento fuori ruolo – decorrente a partire dal 1° novembre 2008 – cessi il 31 ottobre 2009.
3. E’ poi intervenuto il decreto rettorale n. 432 del 24 febbraio 2009, con il quale è stato disposto il collocamento a riposo dell’interessato, a decorrere dal 1° novembre 2009.
Il nuovo provvedimento è stato impugnato con il presente ricorso; l’impugnativa viene estesa dal ricorrente anche al decreto del 18 febbraio 2008 che, come già detto, non era stato originariamente impugnato.
Nel ricorso si prospettano varie questioni di legittimità, ma fondamentalmente si contesta la costituzionalità della normativa.
Contestualmente è stata proposta una domanda di sospensiva. La domanda cautelare è stata accolta da questo Collegio, con la motivazione che altri giudici amministrativi avevano già concesso la sospensiva in analoghe controversie e che la normativa del 2007 risultava deferita al giudizio della Corte costituzionale.
4. Con istanza notificata il 19 agosto 2009 e depositata il 21 agosto successivo l’Avvocatura dello Stato, in difesa dell’Università, ha chiesto il riesame e la revoca dell’ordinanza cautelare, adducendo, quale fatto nuovo, la circostanza che la Corte costituzionale, con sentenza n. 236 del 24 luglio 2009, ha dichiarato incostituzionale la legge n. 244/2007, art. 2, comma 434, limitatamente alla parte in cui prevede che la riduzione della durata del periodo fuori ruolo si applichi anche ai professori che alla data di entrata in vigore della legge avessero già ricevuto il provvedimento di collocamento fuori ruolo ed avessero iniziato il relativo periodo.
In proposito, osserva l’Avvocatura dello Stato che nel caso dell’attuale ricorrente il provvedimento di collocamento fuori ruolo è stato emesso il 18 febbraio 2008, con decorrenza 1° novembre 2008 – date entrambe successive all’entrata in vigore della legge n. 244/2007. Di conseguenza la parziale dichiarazione d’incostituzionalità non giova all’interessato, anzi conferma la costituzionalità della norma per quanto lo concerne.
5. Le parti, convocate in camera di consiglio nella seduta odierna per la discussione dell’istanza di riesame dell’ordinanza cautelare, hanno aderito alla definizione immediata della controversia ed il Collegio ritiene di poter procedere in tale senso.
6. La legge n. 244/2007, all’art. 2, comma 434, dispone:
«A decorrere dal 1º gennaio 2008, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è ridotto a due anni accademici e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel terzo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico. A decorrere dal 1º gennaio 2009, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è ridotto a un anno accademico e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel secondo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico. A decorrere dal 1º gennaio 2010, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è definitivamente abolito e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel primo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico».
Al di là di una formulazione letterale non del tutto felice, la norma si può interpretare con sufficiente certezza nel senso che (tra l’altro) per i professori che alla data del 1° gennaio 2009 si trovino collocati fuori ruolo la durata del relativo periodo è di un solo anno accademico, salvo che abbiano già iniziato il secondo anno accademico, nel qual caso hanno il diritto di completarlo.
Ciò implica che l’attuale ricorrente, collocato fuori ruolo a decorrere dal 1° novembre 2008 (inizio dell’anno accademico 2008/2009), ha diritto di permanere fuori ruolo per un solo anno accademico, dunque sino al 31 ottobre 2009.
Ne consegue che i provvedimenti impugnati sono sostanzialmente aderenti al dettato della legge; del resto, il ricorrente non dimostra il contrario.
Per ogni altro profilo, il Collegio può richiamare le proprie sentenze n. 557 e 559 del 2008, con le quali ricorsi analoghi sono stati respinti.
7. Se questo è vero, ne consegue che la sola possibilità di esito favorevole del ricorso era legata al giudizio di costituzionalità.
Ma si è visto che la pronuncia della Corte (n. 236/2009) giova solo a coloro che all’atto di entrata in vigore della legge n. 244/2007 si trovassero già collocati fuori ruolo. Non è questo il caso dell’attuale ricorrente.
8. In conclusione, il ricorso va respinto.
Si ravvisano tuttavia giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale rigetta il ricorso. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 2 settembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente, Estensore
Carlo Luigi Cardoni, Consigliere
Pierfrancesco Ungari, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/09/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)