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T.A.R. UMBRIA - PERUGIA - Sentenza 1 settembre 2009 n. 505
Pres. P.G. Lignani; Est. C.L. Cardoni
D. P. (avv.ti P. Conti e D. Rosafio) c/ Ministero dell'Interno e Prefettura di Perugia (Avv. Distr. St.)


Procedimento amministrativo – Art. 10 bis L. 7 agosto 1990 n. 241 – Istituto del c.d. preavviso di rigetto – Memorie tardive del privato – Obblighi della P.A.

In tema di partecipazione del privato al procedimento amministrativo, l’art. 10-bis L. 7 agosto 1990 n. 241, s’interpreta nel senso che, dopo il preavviso di rigetto, l’amministrazione è tenuta a non adottare alcun provvedimento sino a che il termine per la risposta del privato non sia scaduto. Scaduto il termine, l’amministrazione non è più tenuta ad attendere; tuttavia, se la risposta tardiva del privato perviene in un momento nel quale il provvedimento conclusivo non è stato ancora emanato, l’amministrazione non può puramente e semplicemente ignorarla, o rifiutarsi di prenderla in considerazione, con il pretesto che è tardiva, a meno che nel frattempo non si sia determinato uno stato di fatto che pregiudica legittimamente il soddisfacimento dell’interesse del privato che risponde tardivamente al preavviso di rigetto, come nel caso in cui, nel frattempo, siano maturati diritti di terzi (il Collegio cita, come esempi, la formazione di graduatorie, il rilascio di permessi “a numero chiuso” e simili).


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 61 del 2009, proposto da:

 

D. P., rappresentato e difeso dagli avv. Patrizia Conti, Dionise Rosafio, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Perugia, via G. Mazzini, 16;

contro



Ministero dell'Interno e Prefettura di Perugia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Perugia, via degli Offici, 14;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,



del provvedimento di rigetto del 12.12.2008 con il quale lo Sportello Unico per l’Immigrazione dell’Ufficio Territoriale del Governo di Perugia ha respinto l’istanza presentata in data 18.12.2007 (prot. n. P-PG/L/Q/2007/104873) del Signor Pecorelli Davide, ai sensi del DPCM 30.10.2007 concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2007, in favore di Liu Xiaoli nonché di ogni altro provvedimento e/o presupposto, connesso e/o consequenziale..

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25/03/2009 il dott. Carlo Luigi Cardoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



1- Con il provvedimento impugnato è stata rigettata l'istanza avanzata dal ricorrente per ottenere il nulla osta al lavoro per un lavoratore extracomunitario (ex DPCM 30 ottobre 2007 - (programmazione dei flussi di ingresso).
Ciò in quanto il ricorrente non avrebbe prodotto gli ulteriori documenti (denuncia dei redditi e stato di famiglia) richiestigli con il preavviso di rigetto del 30 luglio del 1008 (ricevuto il 9 agosto) dopo 10 giorni dal ricevimento dell'avviso stesso, come previsto dall'art.10 bis L. 7 agosto 1990 n. 241.
Nel ricorso si formulano articolate censure di eccesso di potere e violazione di legge (art. 10 bis cit.) sostenendo, in estrema sintesi, che l'Amministrazione avrebbe dovuto “rimettere in termini” il ricorrente per consentirgli di produrre la documentazione mancante, come da egli richiesto con lettera del 2 dicembre 2008.
Difatti, il ricorrente sostiene che il suddetto preavviso era stato ricevuto da un familiare, affetto da grave psicosi, il che aveva fatto sì che il ricorrente stesso fosse solo fortuitamente venuto in possesso della lettera dopo quasi quattro mesi.
Nel ricorso si sottolinea altresì la non perentorietà del cennato termine di 10 giorni.
2- L'Amministrazione si è costituita contro deducendo puntualmente.
3- Il ricorso appare in gran parte rivolto a sostenere l’invalidità/inefficacia della comunicazione del “preavviso di rigetto” (di fatto, l’invito a presentare documentazione integrativa) deducendosi che la relativa raccomandata a.r., correttamente indirizzata all’interessato, è stata consegnata al di lui fratello, peraltro non convivente (ma solo occasionalmente presente presso l’abitazione del destinatario) ed affetto da una malattia psichica.
La tesi del ricorrente è che l’amministrazione avrebbe dovuto procedere con le formalità della notificazione anziché mediante una “semplice” raccomandata a.r..
Questa tesi non può essere accolta, perché nei rapporti fra i privati e la p.a. le formalità della notificazione sono necessarie solo in quanto siano espressamente richieste dalla legge. Ordinariamente valgono le modalità della comunicazione, ed in questa luce la spedizione di una raccomandata con avviso di ricevimento appare più che sufficiente.
D’altra parte, non si pone un problema di prova, giacché è incontroverso che la raccomandata è stata effettivamente recapitata al domicilio del destinatario, ed è stata consegnata ad un suo prossimo congiunto (il fratello) che ha firmato la ricevuta.
Si può quindi concludere che non solo l’amministrazione ha proceduto in modo formalmente e sostanzialmente corretto, ma anche che vi è la prova dell’avvenuto recapito.
4. Il ricorrente tuttavia eccepisce che la persona che ha ricevuto il plico, benché presente in loco, non vi aveva la sua residenza anagrafica; dunque mancherebbe il requisito della convivenza.
In proposito si osserva che giurisprudenza costante ha sottolineato che l’art. 139, c.p.c., in tema di notificazioni, parla di “persona di famiglia” che si trovi presso l’abitazione del destinatario, senza porre il requisito della stabile convivenza, tanto meno di una convivenza risultante dalle scritture anagrafiche. Per la regolarità della consegna, dunque, è sufficiente che il consegnatario sia un familiare e che si trovi attualmente presso l’abitazione del destinatario. A maggior ragione tale principio deve valere per le comunicazioni.
Altra questione è quella dell’infermità mentale del consegnatario (fratello del ricorrente).
A questo proposito conviene ricordare che l’art. 139 c.p.c. esclude che l’atto possa essere consegnato ad una persona “palesemente incapace”. Peraltro lo stesso ricorrente, pur deducendo l’infermità del fratello, non si spinge sino ad asserire che questi sia “palesemente incapace”.
Anche sotto questo profilo, dunque, la validità e l’efficacia della comunicazione non possono essere negate.
5. Nondimeno, il ricorso può essere accolto nella parte in cui censura il fatto che la Prefettura non abbia preso in alcuna considerazione la lettera con la quale l’interessato esponeva di avere appreso in ritardo dell’invito ad integrare la documentazione e chiedeva di essere “rimesso in termini” per adempiere.
Ad avviso del Collegio, assume una rilevanza essenziale la circostanza che questa lettera risulta giunta alla Prefettura quando ancora quest’ultima non aveva emesso il suo provvedimento conclusivo, cioè l’atto impugnato.
La Prefettura, invero, si è basata sul presupposto che nel contesto dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 il termine di dieci giorni, entro il quale il privato ha l’onere di rispondere, sia stabilito a pena di decadenza. Questa opinione non è del tutto esatta.
L’art. 10-bis si interpreta nel senso che, dopo il preavviso di rigetto, l’amministrazione è tenuta a non adottare alcun provvedimento sino a che il termine per la risposta del privato non sia scaduto. Scaduto il termine, invece, l’amministrazione non è più tenuta ad attendere; e ciò è ragionevole, perché la doverosa apertura al contraddittorio con il privato non si può risolvere un uno strumento che paralizza l’azione amministrativa. Ciò implica, fra l’altro, che se la risposta (tardiva) del privato giunge quando già il provvedimento è stato emanato, quest’ultimo è pienamente legittimo e l’amministrazione non è tenuta a riesaminarlo.
Se, però, la risposta tardiva del privato perviene in un momento nel quale il provvedimento conclusivo non è stato ancora emanato, l’amministrazione non può puramente e semplicemente ignorarla, o rifiutarsi di prenderla in considerazione, con il pretesto che è tardiva. In tale ipotesi è lo stesso comportamento dell’amministrazione a comprovare che il mancato rispetto del termine, da parte del privato, non ha intralciato, di fatto, l’attività amministrativa.
Questi princìpi sono stati già illustrati ed applicati dal Collegio in altri casi analoghi.
5. Si può fare, tuttavia, una puntualizzazione.
Si può ipotizzare il caso che, dopo l’inutile decorso del termine di cui all’art. 10-bis, pur non essendo stato ancora adottato un provvedimento espresso di rigetto, si sia comunque determinato uno stato di fatto che pregiudica legittimamente il soddisfacimento dell’interesse del privato che risponde tardivamente al preavviso di rigetto: ad esempio, nel caso in cui nel frattempo siano maturati diritti di terzi (formazione di graduatorie, rilascio di permessi “a numero chiuso” e simili).
Dandosi questa ipotesi, si potrebbe sostenere che l’amministrazione sia legittimata a rigettare le controdeduzioni e/o integrazioni tardivamente pervenute, stante l’impossibilità di sacrificare i diritti dei terzi.
Però, se questo si fosse verificato anche nella vicenda in esame, il provvedimento di rigetto avrebbe dovuto essere opportunamente motivato in tal senso.
Poiché così non è stato, il Collegio ritiene equo accogliere il ricorso, ai soli fini del riesame; per effetto della presente decisione, cioè, l’amministrazione dovrà verificare se nel lungo tempo trascorso fra l’invio del preavviso di rigetto e la tardiva risposta dell’interessato si siano oggettivamente determinate situazioni di fatto irreversibili che precludono l’accoglimento dell’istanza. Qualora tale verifica dimostri che vi è ancora spazio per l’(eventuale) accoglimento dell’istanza dell’attuale ricorrente, quest’ultimo dovrà essere ammesso ad integrare (entro breve termine) la documentazione, come richiesto.
6. In conclusione, il ricorso va accolto nei limiti sopra precisati. Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese.

P.Q.M.



Il Tribunale amministrativo regionale accoglie il ricorso, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 25/03/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Annibale Ferrari, Consigliere
Carlo Luigi Cardoni, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/09/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





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