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| n. 9-2009 - © copyright |
T.A.R. UMBRIA - PERUGIA - Sentenza 1 settembre 2009 n. 502
Pres. P.G. Lignani; Est. S. Fantini
F. I., L. S. F., Z. A. E., A. A. (avv.ti A. Argano, F. Cenci e F. Pietrosanti) c/ il Comune di Todi (avv. M. Rampini) nei confronti di B.M.G. S.r.l. e B. E. (avv.ti L. Antonini e R. Baldoni); altro ricorso riunito (omissis) |
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1. Atto amministrativo – Comunicazione di avvio – Art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. - In materia edilizia e urbanistica – Necessità – Proprietari confinanti – Non sussiste - Fattispecie
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2. Atto amministrativo – Preavviso di rigetto – Art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 - In materia edilizia e urbanistica – Necessità – Proprietari confinanti – Non sussiste - Fattispecie
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1. In tema di partecipazione del privato al procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 7, L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. l’avvio del procedimento deve essere comunicato ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e non a quelli che subiscono dal provvedimento solo effetti riflessi; rispetto a questi ultimi soggetti non sussiste un interesse qualificato alla comunicazione del “riavvio” del procedimento in fase istruttoria, trattandosi di un adempimento non previsto dalla legge, e difficilmente compatibile con il divieto di aggravamento del procedimento, sancito dall’art. 1, comma 2, L. 7 agosto 1990 n. 241 (nella specie, in cui si verteva del procedimento volto al rilascio di un permesso di costruire in sanatoria, il Collegio ha ritenuto destinatari di effetti solo riflessi i proprietari di (o residenti in) immobili confinanti con quello oggetto di permesso di costruire).
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2. In tema di partecipazione del privato al procedimento amministrativo, non integra violazione dell’art. 10 bis, L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., la mancata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda, laddove i ricorrenti non sono titolari dell’interesse pretensivo sotteso al procedimento ad istanza di parte, ma interventori nel medesimo, ove hanno fatto valere un interesse di tipo oppositivo (nella specie, in cui si verteva del procedimento volto al rilascio di un permesso di costruire in sanatoria, il Collegio ha respinto la censura di violazione dell’art. 10 bis fatta valere dai proprietari confinanti).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 374 del 2006, proposto da:
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F. I., L. S. F., Z. A. E., A. A., tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Armando Argano, Francesco Cenci e Fabrizio Pietrosanti, presso il secondo dei quali sono elettivamente domiciliati in Perugia, via XIV Settembre, 3;
contro
Comune di Todi, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Rampini, presso il quale è elettivamente domiciliato in Perugia, viale Indipendenza, 49;
nei confronti di
B.M.G. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e Battisti Eugenio, rappresentati e difesi dagli avv.ti Luciano Antonini e Roberto Baldoni, presso il secondo dei quali sono elettivamente domiciliati in Perugia, via Pievaiola, 21;
Sul ricorso numero di registro generale 204 del 2008, proposto da:
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F. I. e L. S. F., rappresentati e difesi dagli avv.ti Armando Argano, Francesco Cenci e Fabrizio Pietrosanti, presso il secondo dei quali sono elettivamente domiciliati in Perugia, via XIV Settembre, 3;
contro
Comune di Todi in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Rampini, presso il quale è elettivamente domiciliato in Perugia, viale Indipendenza, 49;
nei confronti di
B.M.G. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gabriele Antonini e Roberto Baldoni, presso quest’ultimo elettivamente domiciliata in Perugia, via Pievaiola, 21;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- quanto al ricorso n. 374 del 2006:
del permesso di costruire n. 25 del 3 febbraio 2005, rilasciato alla B.M.G. S.r.l. per la “installazione di silos per stoccaggio derrate agricole e bascula per pesare prodotti agricoli su mezzi di trasporto”; del permesso di costruire in variante n. 55 del 28 febbraio 2006, rilasciato alla B.M.G. S.r.l. per la realizzazione di una tramoggia e di una tettoia; di ogni ulteriore provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale.
- quanto al ricorso n. 204 del 2008:
del permesso di costruire in sanatoria n. 29 del 25 gennaio 2008 rilasciato dal Comune di Todi in favore di BMG s.r.l..
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Todi;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della B.M.G. S.r.l.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Battisti Eugenio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2009 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con un primo ricorso (n. 374/06 del R.G.) gli esponenti, proprietari ed usufruttuari di fondi e di soprastanti fabbricati siti in Todi, frazione Ilci, località “Villa al Piano”, confinanti con il fondo di proprietà del sig. Battisti Eugenio, affittato alla B.M.G. S.r.l., che vi svolge attività di stoccaggio e commercializzazione di cereali e prodotti per l’agricoltura, impugnano il permesso di costruire n. 25 del 3 febbraio 2005 alla società da ultimo indicata rilasciato dal Comune per la costruzione di un impianto (silos) di stoccaggio di derrate agricole e di una bascula per pesare prodotti agricoli su mezzi di trasporto, ed il permesso di costruire n. 55 del 28 febbraio 2006, funzionale alla realizzazione di una tramoggia e di una tettoia di protezione, chiedendo altresì il risarcimento dei danni.
Deducono a sostegno del ricorso i seguenti motivi di diritto :
1) Illegittimità del permesso di costruire n. 25 del 2005 per eccesso di potere sotto vari profili sintomatici in relazione alla violazione del previgente P.R.G. del Comune di Todi; violazione della l.r. Umbria 21 ottobre 1997, n. 31 e della l.r. Umbria 24 marzo 2000, n. 27.
La concessione in questione è stata rilasciata in chiaro difetto di istruttoria ed in contrasto con la disciplina urbanistica umbra, in quanto non è stata verificata la rispondenza del progetto assentito al P.R.G. all’epoca vigente; ciò ha comportato che l’impianto è stato realizzato parte in sottozona CS0 (commercio e servizi privati “zero”) e parte in “zona di particolare interesse agricolo”.
Nella zona agricola pregiata, alla stregua della disciplina urbanistica vigente, non è consentito l’insediamento di alcun esercizio commerciale; in particolare, i quattro silos si trovano per circa quattro metri all’interno dell’”Area a pianificazione pregressa” (dunque in sottozona CS0) e per altri quattro metri insistono nella “zona di particolare interesse agricolo”.
Il Comune non ha neppure valutato che l’altezza massima dei silos, pari a 16,05 metri già in progetto, è superiore al massimo di 5 metri consentito nella zona, a condizione della previa adozione del piano di sviluppo aziendale.
Tale altezza è stata inoltre abusivamente aumentata, in corso d’opera, di circa ulteriori due metri a causa dell’installazione di una struttura metallica, non contemplata nel progetto.
Il permesso di costruire è illegittimo anche con riguardo alla bascula, atteso che non viene rispettato il limite della distanza minima di dieci metri dal confine con il fondo dei ricorrenti.
2) Illegittimità del permesso di costruire n. 55 del 2006 per eccesso di potere sotto vari profili sintomatici in relazione alla violazione delle norme del previgente P.R.G. del Comune di Todi; violazione della l.r. Umbria 18 febbraio 2004, n. 1; assoluto difetto di motivazione quanto alla sostenibilità ambientale dell’intervento assentito.
Il permesso di costruire ora in esame è stato rilasciato nel vigore del nuovo P.R.G. del Comune di Todi, approvato con delibera consiliare n. 110 del 14 luglio 2005 e della l.r. Umbria 22 febbraio 2005, n. 11.
L’intervento tuttavia ricade parzialmente in “zona a pianificazione pregressa”, assoggettata dunque alle previsioni del precedente P.R.G. e della variante generale del 1985, e parzialmente in “zona di particolare interesse agricolo”.
Peraltro anche nel nuovo assetto normativo risulta confermata l’impossibilità di assentire l’edificazione di manufatti nella “zona di particolare interesse agricolo”, con la conseguenza che il permesso di costruire in variante n. 55 del 2006 è illegittimo nella parte in cui consente la costruzione della tramoggia e della tettoia anche oltre i limiti della zona a pianificazione pregressa, per di più consentendo, in assoluto difetto di motivazione, la violazione degli standards per la sostenibilità ambientale e paesaggistica.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Todi e, congiuntamente, la B.M.G. S.r.l. ed il sig. Battisti Eugenio, eccependo l’improcedibilità del ricorso per essere intervenuto, su conforme istanza della B.M.G. S.r.l., il permesso di costruire in sanatoria n. 29 del 25 gennaio 2008, in sostituzione dei provvedimenti in questa sede impugnati.
Con successivo ricorso (n. 204/08 R.G.) i sigg.ri Falini Italia e La Scala Francesco hanno impugnato, anche in tale caso proponendo domanda risarcitoria, il predetto permesso di costruire in sanatoria n. 29 del 25 gennaio 2008, dopo avere esposto di avere partecipato al procedimento introdotto dalla B.M.G. S.r.l. con istanza del 26 febbraio 2007 per il rilascio della concessione in sanatoria, opponendosi alla medesima.
Allegano a sostegno del gravame i seguenti motivi di diritto :
3) Violazione degli artt. 7, 9, 10 e 21 quater della legge n. 241 del 1990.
Il permesso di costruire in sanatoria è stato adottato senza fornire ai ricorrenti alcuna comunicazione relativa al riavvio del procedimento a seguito della sospensione disposta dall’Amministrazione con la nota prot. n. 7642 dell’11 luglio 2007, al fine di acquisire il parere del “Servizio Amministrativo-Legale”; in tale modo si è preclusa ai ricorrenti ogni concreta possibilità di interloquire sul procedimento pendente.
4) Violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, nell’assunto che nella vicenda procedimentale in esame è mancata la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda presentata dai ricorrenti in data 21 maggio 2007 per il rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di costruire in sanatoria avanzata da B.M.G.
5) Difetto di motivazione con violazione degli artt. 3 e 10, lett. b), della legge n. 241 del 1990, nell’assunto che il provvedimento non ha tenuto in alcuna considerazione le ragioni espresse, nel corso del procedimento, dai ricorrenti a sostegno della tesi per cui le opere oggetto della domanda di B.M.G. non potessero essere sanate.
6) Violazione degli artt. 20 e 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, nella parte in cui è prescritta evidenza del titolo di legittimazione alla domanda di rilascio del permesso di costruire.
Ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 380 del 2001 la domanda per il rilascio del permesso di costruire deve essere corredata da un’attestazione concernente il titolo di legittimazione; nella specie, B.M.G. S.r.l. è pacificamente soltanto il soggetto conduttore dell’area e non risulta che il proprietario le abbia consentito l’esecuzione dele opere oggetto della domanda di rilascio del relativo permesso.
7) Violazione dell’art. 1 della l.r. Umbria n. 25 del 1982 e dell’art. 65 del d.P.R. n. 380 del 2001, nella considerazione che la domanda per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria non è stata corredata della documentazione prevista dall’art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001.
8) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, perplessità dell’azione amministrativa e travisamento dei fatti.
Il provvedimento gravato non solo non ha tenuto in alcuna considerazione le osservazioni svolte dai ricorrenti, ma è stato adottato all’esito di un procedimento caratterizzato da difetto di istruttoria, non foss’altro per la mancata acquisizione del parere legale, in attesa del quale il procedimento era stato sospeso.
E’ mancato altresì il passaggio in Commissione edilizia, secondo quella che è la prassi seguita dal Comune di Todi.
Deve essere, ancora, rilevato che nell’istanza di sanatoria B.M.G. si qualifica come “impresa agricola”, dichiarando che l’impianto di stoccaggio di cereali, oggetto della domanda di permesso di costruire, è funzionale allo svolgimento della sua attività agricola. In realtà, dalla documentazione allegata da B.M.G. risulta che la stessa svolge attività agricola solo nominalmente, con un unico addetto, ed in relazione a circa 23 ettari di terreno seminato, per il quale dichiara una produzione annua di meno di 2.000 quintali, evidentemente infinitesimale rispetto alle quantità stoccate e commercializzate negli impianti (almeno 60.000 quintali all’anno). Appare dunque evidente che gli impianti sono stati realizzati al fine di commercializzare prodotti di terzi, sì che l’attività svolta non può qualificarsi come agricola, bensì commerciale, e dunque non può svolgersi su terreno agricolo.
Si sono costituiti in giudizio la B.M.G. S.r.l. ed il Comune di Todi chiedendo la reiezione del ricorso.
All’udienza del 10 giugno 2009 le cause sono state trattenute in decisione.
DIRITTO
1. - Deve essere preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi, risultando gli stessi in rapporto di connessione oggettiva ed, in parte, anche soggettiva.
2.- Muovendo dalla disamina del ricorso n. 374/06 R.G., per economia di giudizio, deve anzitutto essere esaminata l’eccezione di improcedibilità, svolta dalle parti resistenti nella considerazione della sopravvenuta adozione del permesso di costruire in sanatoria n. 29 del 25 gennaio 2008 in favore della B.M.G. S.r.l.
L’eccezione è fondata, e meritevole pertanto di positiva valutazione.
Occorre considerare che il permesso in sanatoria è stato chiesto, come si evince dalla relazione tecnica illustrativa allegata all’istanza, per la parziale difformità dell’opera eseguita al permesso di costruire n. 55 del 2006 (a sua volta in variante al permesso di costruire n. 25 del 2005), «consistente nella lieve modifica dell’area di sedime dei silos, e relativi impianti e realizzazione di pavimentazione su area di accesso esistente».
L’istanza di sanatoria è stata dunque chiesta anche in considerazione dei motivi di illegittimità dedotti da parte ricorrente.
Il titolo edilizio in sanatoria assentito nelle more del giudizio priva conseguentemente di qualsiasi utilità una pronuncia sul merito del ricorso proposto avverso i permessi di costruire, che risultano ormai superati dal permesso sopravvenuto, a sua volta impugnato da due degli originari ricorrenti.
Ne consegue che deve essere dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse del ricorso n. 374/06 R.G. (in termini Cons. Stato, Sez. V, 14 giugno 1991, n. 915; Sez. V, 13 maggio 1993, n. 595).
3. - Procedendo allo scrutinio del ricorso n. 204/08 R.G., su cui si è concentrata la materia del contendere, deve essere anzitutto disatteso il primo motivo, con cui si deduce la violazione delle norme sulla partecipazione al procedimento amministrativo.
Non appare infatti fondata la tesi dei ricorrenti secondo la quale agli stessi, intervenuti “ad opponendum” nel procedimento di sanatoria attivato su iniziativa della B.M.G. S.r.l., avrebbe dovuto essere comunicato il “riavvio” del medesimo, temporaneamente sospeso per l’acquisizione di un parere legale con la nota prot. n. 7642 in data 11 luglio 2007.
A questo riguardo, anche a prescindere dalla circostanza che trattasi di procedimento ad iniziativa di parte, è sufficiente ricordare come ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. l’avvio del procedimento deve essere comunicato ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti; secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, fra questi non rientrano i proprietari di (o residenti in) immobili confinanti con quello oggetto di concessione edilizia, i quali subiscono dal provvedimento solo effetti riflessi (ex multis T.A.R. Liguria, Sez. I, 22 maggio 2006, n. 480; T.A.R. Trento, 10 dicembre 2007, n. 184).
A maggiore ragione, in capo a tali soggetti non sussiste un interesse qualificato alla comunicazione del “riavvio” del procedimento in fase istruttoria, trattandosi di un adempimento non previsto dalla legge, e difficilmente compatibile con il divieto di aggravamento del procedimento, sancito dall’art. 1, comma 2, della legge n. 241 del 1990.
Inconferente appare poi il richiamo all’art. 21 quater della legge da ultimo citata, il quale contempla la sospensione dell’efficacia, ovvero dell’esecuzione del provvedimento (già adottato), mentre se il procedimento non è ancora concluso il potere di sospensione si atteggia quale misura infraprocedimentale, il cui fondamento può essere rinvenuto nell’art. 7, comma 2, dello steso corpus normativo (così T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 16 giugno 2008, n. 5918).
4. - Considerazioni sostanzialmente analoghe impongono la reiezione del secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la mancata “comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza”, in asserita violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, per tale intendendo la nota in data 21 maggio 2007 con cui si chiedeva il rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di costruire in sanatoria avanzata dalla B.M.G.
I ricorrenti non sono infatti titolari dell’interesse pretensivo che sorregge il procedimento ad istanza di parte, ma interventori nel medesimo, ove hanno fatto valere un interesse di tipo oppositivo.
Non sono dunque destinatari del provvedimento finale, né il contraddittorio che si attua nell’ambito dell’istruttoria procedimentale consente di enucleare una pluralità di atti di iniziativa “incrociati” ed interdipendenti.
E’, in sintesi, ravvisabile un solo procedimento (volto al rilascio od al diniego del permesso di costruire in sanatoria), nel cui seno qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, od anche diffusi, ha facoltà di intervenire, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 9 della legge generale sul procedimento, al fine di esercitare i “diritti procedimentali” delineati dal successivo art. 10.
5. - Con il terzo motivo i ricorrenti deducono il vizio motivazionale del permesso di costruire in sanatoria, il quale non avrebbe tenuto in alcuna considerazione la loro memoria procedimentale, rappresentativa delle ragioni ostative alla sanatoria.
La censura è fondata, e meritevole pertanto di positiva valutazione.
Il permesso di costruire n. 29 del 2008, in effetti, nella sua stringatezza, non si perita affatto di prendere in esame le ragioni, di fatto e di diritto, esposte dai ricorrenti nella memoria datata 21 maggio 2007, che non viene neppure indicata nelle premesse, limitandosi ad affermare che “il progetto è conforme alle norme urbanistiche nazionali, regionali e comunali vigenti ed era conforme a quelle vigenti al momento della realizzazione dell’opera”.
Ora, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 10, lett. b), della legge n. 241 del 1990, il provvedimento che non include alcuna valutazione degli apporti forniti dai soggetti partecipanti al procedimento, e pertinenti rispetto all’oggetto del medesimo, è illegittimo per difetto di motivazione (ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 15 luglio 1998, n. 1074; T.A.R. Lazio, Sez. II, 20 aprile 2004, n. 3433).
Il Collegio condivide l’assunto secondo cui l’obbligo di prendere in considerazione gli scritti defensionali del privato non comporta la necessità di una puntuale confutazione delle argomentazioni svolte, ma occorre che dette memorie siano valutate, e che di tale valutazione resti traccia nella motivazione del provvedimento finale (T.A.R. Liguria, Sez. II, 7 luglio 2005, n. 1022).
Il che non è avvenuto nel caso di specie, ove la motivazione del permesso di costruire in sanatoria risulta chiaramente incongrua in rapporto alle risultanze istruttorie complessivamente acquisite.
6. - Con il quarto mezzo di gravame si allega poi che la domanda per il rilascio del permesso di costruire presentata dalla B.M.G., soggetto affittuario dell’area interessata dall’opera edilizia, non era corredata dall’attestazione concernente il proprio titolo di legittimazione, in violazione di quanto prescritto dall’art. 20 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Il motivo è infondato, e deve pertanto essere disatteso.
Si evince invero dalla documentazione versata in atti che all’istanza di sanatoria era allegato il contratto di locazione in data 27 dicembre 2004 (intercorrente tra il sig. Battisti Eugenio e la B.M.G. S.r.l.), il cui art. 5 prescriveva che “il locatore autorizza il locatario a realizzare sui beni concessi in locazione qualsiasi intervento di natura ordinaria e straordinaria che il locatario intende apportare (ristrutturazioni, ampliamenti, cambio di destinazioni d’uso, montaggio di silos e tutto ciò che il locatario ritiene necessario per lo sviluppo della sua attività), senza necessità di ulteriore autorizzazione anche usufruendo di contributi pubblici …”.
Tale autorizzazione negoziale si pone di per sé come valido titolo di legittimazione alla domanda per il rilascio del permesso di costruire; si aggiunga a ciò che, ai sensi dell’art. 17, comma 1, della l.r. Umbria 3 novembre 2004, n. 21, il titolo abilitativo in sanatoria può essere richiesto (ed ottenuto), oltre che dall’attuale proprietario dell’immobile, anche dal responsabile dell’abuso, che, nella fattispecie in esame è, per l’appunto, la B.M.G. S.r.l.
7. - Con il quinto motivo di ricorso si lamenta ulteriormente che alla domanda per il permesso di costruire non sia stata allegata la documentazione prevista dagli artt. 64 e seguenti del d.P.R. n. 380 del 2001 (ed in particolare la denuncia ed il collaudo per le opere in struttura metallica).
La censura non sembra cogliere nel segno, in quanto la pratica di sanatoria, oggetto di controversia, ha riguardato il parziale posizionamento in area agricola di pregio dei silos autorizzati con il precedente permesso di costruire e la pavimentazione con massetto in cemento del passo di accesso.
Non ha dunque riguardato modifiche della preesistente struttura dei silos, già assentita, con conseguente inutilità della riproduzione di documenti già nella disponibilità dell’Amministrazione.
8. - Con la sesta ed ultima censura si deducono vari profili di difetto di istruttoria dell’impugnato permesso in sanatoria, lamentandosi in particolare che non si è tenuto conto di quanto rappresentato in sede istruttoria dalla ricorrente, che non è stato acquisito il richiesto parere legale, che la pratica non è passata in Commissione edilizia, ed infine che la B.M.G. non possa qualificarsi alla stregua di impresa agricola, nonostante quanto dichiarato nell’istanza di sanatoria.
La censura, in disparte quanto già precedentemente osservato (al punto sub 5) in ordine al vizio motivazionale che inficia il permesso di costruire in sanatoria, risulta in parte inammissibile per genericità, ed in parte infondata.
La genericità si appunta essenzialmente sull’allegazione relativa alla mancata acquisizione del parere legale, mentre l’infondatezza concerne la pretesa omissione dell’intervento della Commissione edilizia e la qualificazione della B.M.G. come impresa agricola ai sensi dell’art. 2135 del c.c., con quanto ne consegue anche agli effetti dell’art. 34 della l.r. Umbria 22 febbraio 2005, n. 11.
Va in particolare osservato come l’art. 18 del regolamento edilizio comunale non sottopone, per regola, un procedimento di sanatoria, come quello in esame, al parere della Commissione urbanistico-edilizia comunale.
Per quanto concerne poi la qualificazione della B.M.G. come impresa agricola, benché, a termini dell’art. 2135 del c.c., le attività connesse devono avere per oggetto prodotti ottenuti “prevalentemente” dalla coltivazione del proprio fondo, vi è in atti l’attestazione della Comunità Montana del “Monte Peglia e Selva di Meana” prot. n. 4311 del 20 giugno 2007 dalla quale risulta che l’impresa agricola B.M.G. S.r.l. possiede (relativamente al’anno 2006) i requisiti di cui al’art. 5 del regolamento CE 17 maggio 1999, n. 1257/1999, concernente il sostegno agli investimenti alle aziende agricole.
9. - Alla stregua di quanto esposto, il ricorso n. 204/08 del R.G. deve essere accolto, nei limiti di cui alla presente motivazione, con conseguente annullamento del permesso di costruire in sanatoria.
9.1. - Deve invece essere disattesa la domanda di reintegrazione in forma specifica (volta alla demolizione dei manufatti realizzati) e di risarcimento per equivalente (parametrata al danno patrimoniale, biologico, esistenziale e morale, e quindi alla spettanza del bene della vita connesso all’interesse fatto valere dai ricorrenti), atteso che, per consolidata giurisprudenza, l’accertamento giudiziale dell’illegittimità di un provvedimento per difetto di motivazione nulla esprime riguardo alla fondatezza della pretesa azionata dall’interessato ed al nesso di causalità tra il danno e la condotta dell’Amministrazione.
Ed infatti l’annullamento del provvedimento per difetto di motivazione non esclude il riesercizio del potere, con la conseguenza che la domanda di risarcimento non può che essere valutata all’esito della nuova determinazione conseguente al riesame del provvedimento alla luce dei principi contenuti nella sentenza (in termini, tra le tante, T.A.R. Lazio, Sez. II, 11 dicembre 2007, n. 12965; Cons. Stato, Sez. IV, 30 giugno 2006, n. 4234; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 4 aprile 2006, n. 933; Cons. Stato, Sez. VI, 4 settembre 2002, n. 4435).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria, definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, così decide : a) li riunisce; b) dichiara improcedibile il ricorso n. 374/06 R.G.; c) accoglie il ricorso n. 204/08 R.G. nei sensi di cui in motivazione, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Condanna le parti resistenti alla rifusione, in favore dei ricorrenti, delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro tremila/00 (3.000,00), cui dovranno essere aggiunti l’importo del contributo unificato e gli accessori di legge, oltre alle spese successive che occorrano.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Annibale Ferrari, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/09/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
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