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T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE II - Sentenza 30 luglio 2009 n. 1409
Pres. F. Scano; Est. T. Aru
C. A. e M. M. (avv. P. Franceschi) c/ la Regione Autonoma della Sardegna (n.c.); il Consiglio Regionale della Sardegna (avv.ti M. Falchi Delitala e G. Spano) e nei confronti del signor T. A. (avv.ti B. e F. Ballero) e del signor F. noto F. S. (n.c.)


Elezioni – Elezione Consigli regionali – Calcolo del quoziente elettorale circoscrizionale - Computo dei voti – Possibilità di utilizzare i voti ottenuti dalle liste che in sede circoscrizionale non hanno superato lo sbarramento del 3% - Art. 7, L. 23 febbraio 1995, n. 43 - Non sussiste

In tema di elezioni dei consigli regionali, nelle operazioni di calcolo del quoziente elettorale circoscrizionale non devono essere computati i voti ottenuti dalle liste che in tale sede non hanno superato lo sbarramento del 3% ex art. 7, L. 23 febbraio 1995, n. 43.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 297 del 2009, proposto da:

 

C. A. e M. M., rappresentati e difesi dall'avv. Piero Franceschi, con domicilio eletto in Cagliari, via Sonnino n. 33, presso lo studio del medesimo legale;

contro



la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente p.t., non costituito in giudizio; il Consiglio Regionale della Sardegna, rappresentato e difeso dagli avv. Massimo Falchi Delitala e Gabriele Spano, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale del Consiglio Regionale in Cagliari, via Roma n. 25;

nei confronti di



del signor T. A., rappresentato e difeso dagli avv. Benedetto e Francesco Ballero, con domicilio eletto in Cagliari presso il loro studio legale, corso Vittorio Emanuele n. 76; e del signor F. noto F. S., non costituito in giudizio;

per l'annullamento



nei limiti di cui infra, di tutti gli atti e operazioni del procedimento elettorale per l'elezione del consiglio Regionale della Sardegna svoltesi il 15-16 Febbraio 2009, e segnatamente del verbale dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Cagliari emesso in data 26.2.2009 e dei verbali di proclamazione degli eletti emessi dagli otto uffici elettorali centrali circoscrizionali, costituiti rispettivamente presso i Tribunali di: Cagliari (per le tre circoscrizioni elettorali provinciali di Cagliari, Carbonia-Iglesias e Villacidro-Sanluri); Oristano; Nuoro; Sassari; Lanusei e Tempio Pausania (per le rispettive circoscrizioni elettorali provinciali) ed emessi in date comprese fra il 27 Febbraio (Nuoro) ed il 5 il marzo 2008 (Tempio);
di tutti gli atti presupposti, inerenti e consequenziali rilevanti ai fini indicati nell'esposizione.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del sig. Tarcisio Agus;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consiglio Regionale della Sardegna;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15/07/2009 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO



Il ricorrente sig. Massimo Montisci è cittadino italiano, iscritto nelle liste elettorali del Comune di Capoterra, ed è stato candidato per il Consiglio Regionale nella lista denominata MPA (Insieme per le Autonomie – MPA Sardegna) nella circoscrizione di Cagliari, risultando il secondo maggior votato di tale lista, dopo il dr. Davide Galantuomo, a sua volta non dichiarato eletto.
Il ricorrente avv. Carlo Angioy è un elettore iscritto nelle liste elettorali di Assemini (Ca).
Essi espongono in ricorso che, presso gli uffici elettorali centrale e circoscrizionali, sarebbe stato commesso un grave errore metodologico nelle modalità di calcolo del quoziente elettorale, cosicchè alla lista del MPA, che era apparentata con le liste che hanno sostenuto il Presidente eletto Ugo Cappellacci, sarebbe stato attribuito un solo seggio, nella circoscrizione di Sassari, mentre, sulla base della corretta ripartizione dei seggi secondo il criterio dei c.d. “resti”, ne avrebbe dovuto conseguire almeno due.
Poiché, come risulta dal verbale dell’ufficio centrale regionale, il secondo resto maggiore fra le varie liste del MPA che sono state presentate nelle circoscrizioni provinciali è quello della provincia di Cagliari, l’ulteriore seggio avrebbe dovuto essere assegnato in favore della lista circoscrizionale di Cagliari.
Dunque l’odierno ricorrente Montisci, in quanto secondo graduato, ha un interesse qualificato ad ottenere la correzione del risultato elettorale, mentre il ricorrente avvocato Angioy, elettore, ha comunque interesse al corretto svolgimento delle operazioni elettorali.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
Violazione e falsa applicazione della L. n° 108/68 e della L. n° 43/95. Eccesso di potere per contraddittorietà. Difetto di motivazione: con riguardo al procedimento seguito dall’ufficio elettorale circoscrizionale ai fini dell’assegnazione della quota proporzionale dei seggi del Consiglio Regionale della Sardegna, con particolare riguardo al mancato computo, nella ripartizione dei seggi in sede circoscrizionale, di tutti i voti validi conseguiti dalle liste provinciali ammesse alla competizione elettorale, anche se non conseguenti seggi per non avere raggiunto il loro gruppo, nell'intera regione, il quorum del 3% dei voti validi (non essendo collegate a una lista regionale che abbia superato la percentuale del 5% per cento).
Concludevano quindi i ricorrenti chiedendo l’annullamento di tutti gli atti, provvedimenti ed operazioni elettorali impugnati, nei limiti del dichiarato interesse all’ottenimento di un ulteriore seggio in favore della lista Insieme per le Autonomie – MPA Sardegna, con tutte le consequenziali pronunce come per legge.
Per resistere al ricorso si è costituito il Consiglio regionale della Sardegna che ne ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese.
Si è altresì costituito in giudizio il controinteressato Tarcisio Agus che, con ampi richiami giurisprudenziale, ha sostenuto l’infondatezza delle argomentazioni dei ricorrenti, chiedendo, in conclusione, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
In vista dell’udienza di trattazione i ricorrenti hanno depositato ulteriore memoria di replica alle deduzioni difensive del controinteressato, insistendo nelle già rassegnate richieste di accoglimento.
Alla pubblica udienza del 15 luglio 2009, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO



Il ricorso non merita accoglimento.
La tesi dei ricorrenti è fondata, essenzialmente, su un’interpretazione strettamente letterale delle disposizioni che regolano lo svolgimento delle operazioni di calcolo del quoziente elettorale circoscrizionale.
Essa, in particolare, è volta a valorizzare la circostanza che le stesse sono temporalmente antecedenti e, come tali, destinate a svolgersi prima dell’avvio di quelle affidate all’ufficio centrale regionale (dalle quali emerge il risultato percentuale complessivo conseguito dalle liste che hanno partecipato alla competizione elettorale), e vorrebbe includere, nel computo dei voti da considerarsi da parte dell’ufficio centrale circoscrizionale per il calcolo del quoziente provinciale, anche quelli delle liste che, per non aver raggiunto il 3% dei voti validi, non sono ammesse, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 43/1995, all’assegnazione dei seggi.
L’argomento non convince.
In forza dell'art.15 della legge n.108/1968, la ripartizione della cd. quota proporzionale di consiglieri regionali tra le liste provinciali avviene in due momenti, rispettivamente avanti all'Ufficio centrale circoscrizionale e all'Ufficio centrale regionale.
Nella prima fase l'Ufficio circoscrizionale tiene conto della cifra elettorale di ciascuna lista (pari ai voti validi ottenuti dalla stessa) e del numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione.
Divide la somma delle cifre elettorali di lista per il numero dei seggi più uno, ottenendo il quoziente elettorale circoscrizionale.
Attribuisce a ciascuna lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di lista.
I seggi residuati vengono attribuiti dall'Ufficio centrale regionale, che somma i voti residuati di ciascun gruppo di liste dividendolo poi per il numero dei seggi residuati da attribuire.
Si ottiene in tal modo il quoziente elettorale regionale, che consente di individuare per ciascun gruppo di liste provinciali il numero di seggi spettanti in sede regionale.
Detti seggi sono distribuiti nell'ambito di ciascun gruppo di liste provinciali, secondo una graduatoria che tiene conto della percentuale di voti ottenuta da ciascuna lista nella propria circoscrizione.
Il problema centrale posto dall’odierna vertenza è quello di stabilire se in sede circoscrizionale le descritte operazioni vadano compiute tenendo conto anche dei voti delle liste che in tale sede non hanno superato lo sbarramento del 3%.(art.7 della legge 23 febbraio 1995, n.43), oppure no.
Rileva il Collegio, che la questione è stata già affrontata e risolta in senso sfavorevole alla tesi dei ricorrenti dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (con decisione 10 luglio 1997, n.13), che, pur decidendo sulla questione delle modalità di calcolo del quoziente elettorale in sede regionale, ha affermato principi senz’altro riferibili anche al computo del quoziente elettorale in sede circoscrizionale.
Tale questione interpretativa si era posta giacché la vecchia disciplina del 1968, dettata in un momento storico nel quale tutte le liste partecipavano alla distribuzione dei seggi, è stata profondamente innovata dall’art. 7 della legge n. 43/1995, che, introducendo lo sbarramento del 3% per le liste minori, ha escluso che le stesse siano assegnatarie di seggi.
Si tratta, pertanto, di stabilire se i voti delle liste che non hanno superato la soglia del 3%, e che perciò non sono ammesse all'assegnazione dei seggi, esauriscono la loro funzione essenziale, di espressione della volontà del cittadino elettore, nel momento in cui questi sono validamente attribuiti alla lista cui si riferiscono, oppure, invece, se continuino ad esercitare una certa influenza sui risultati elettorali, concorrendo alla determinazione dei quozienti elettorali concernenti, a questo punto, solo la ripartizione dei seggi tra liste diverse da quelle cui detti voti erano rivolti.
Come detto, l’Adunanza Plenaria, nel quadro di un'interpretazione sistematica del complesso normativo vigente, dalla quale il Collegio non ravvisa oggi motivo per discostarsi, ha ritenuto che la tesi della non computabilità dei voti riportati dalle liste che non hanno superato la soglia di sbarramento del 3% sia preferibile.
In ciò evidenziando espressamente, in relazione alle descritte fasi di ripartizione dei seggi, l'esigenza di una razionale, funzionale ed uniforme applicazione del sistema normativo vigente, che tenga conto della positiva evoluzione dell'ordinamento elettorale delle regioni, in armonia con la stessa logica ispiratrice del sistema.
Ed invero, il sistema di computo dei soli voti delle liste che partecipano effettivamente alla ripartizione dei seggi presenta l'indubbio vantaggio di assicurare una piena rispondenza tra la volontà degli elettori che hanno manifestato il loro voto ed il risultato finale delle elezioni.
Viceversa, l'ulteriore rilevanza dei voti validamente espressi con riferimento a liste che non hanno superato la soglia di sbarramento non risponderebbe ad un interesse giuridicamente rilevante degli elettori i quali, indirettamente e casualmente, verrebbero ad incidere nella ripartizione dei seggi tra i restanti schieramenti rimasti in lizza.
Del resto, prosegue l’Adunanza Plenaria, che l'intento dell'articolo 7 della legge n. 43/1995 fosse quello di azzerare a tutti gli effetti i voti ottenuti dalle liste rimaste sotto la soglia di sbarramento è confermato da quanto affermato dai presentatori di ben 4 proposte di legge volte a stabilire, in via di interpretazione autentica, che l'articolo 7 del questione va inteso nel senso che “ i voti conseguiti dalle liste provinciali il cui gruppo abbia ottenuto meno del 3% dei voti e non sia collegato ad una lista regionale che abbia superato la percentuale del 5%, non concorrono a formare il quoziente elettorale circoscrizionale e non sono calcolati i fini della determinazione dei resti”.
Pertanto, sulla base di un’interpretazione logico sistematica della norma, che tenga conto della sua specifica funzione, deve ritenersi che l'unico ragionevole procedimento per il calcolo dei voti residui, sia in sede circoscrizionale che in sede regionale, debba svolgersi solo dopo l'accertato superamento del limite del 3% su base regionale e solo con riferimento alle liste ammesse alla ripartizione dei seggi.
Né l'operatività di tale modalità di calcolo trova ostacolo nella scansione temporale dei lavori dell'ufficio centrale circoscrizionale posta del ricorrente a fondamento della diversa interpretazione proposta.
E’ invero sufficiente, come del resto si ricava dalla stessa modulistica predisposta dall'amministrazione, che l'ufficio centrale regionale, una volta ricevute dagli uffici centrali circoscrizionali le cifra elettorale di ciascuna lista provinciale e di ciascuna lista regionale, comunichi subito, ai medesimi uffici circoscrizionali, le liste escluse dalla ripartizione dei seggi, ponendo questi ultimi in condizione di procedere al compimento di tutte le altre operazioni (compresa la ripartizione dei seggi in sede circoscrizionale) escludendo fin dall'inizio le liste che non hanno raggiunto il quorum dell’art. 7 nel calcolo dei quozienti elettorali.
Per le suesposte ragioni, dunque, il ricorso si rivela infondato e va respinto.
Sussistono nondimeno giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M.



Respinge il ricorso in epigrafe.
Compensa le spese le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 15/07/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Francesco Scano, Presidente
Marco Lensi, Consigliere
Tito Aru, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/07/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





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