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T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE II - Sentenza 28 luglio 2009 n. 1408
Pres. F. Scano; Est. T. Aru
A. L. (avv. G. Trullu) c/ il Comune di Iglesias (avv.ti G. Berretta e S. E. Cossu); il Dirigente p.t. del Servizio Urbanistica del Comune di Iglesias (n.c.)


Edilizia e urbanistica - Concessione edilizia - Illegittima - Autotutela – Necessità – Ordinanza di demolizione - Illegittimità - Annullamento implicito nell’emanazione di un'ordinanza di demolizione – Violazione dell’art. 21 nonies L. 7 agosto 1990 n. 241 - Sussiste

Al fine di sanzionare un’opera non conforme alle prescrizioni dello strumento urbanistico, generale o attuativo, ma realizzata in conformità di una illegittima concessione edilizia, l’unico rimedio a disposizione dell’amministrazione è l’annullamento della stessa e non già l’emanazione di un’ordinanza di demolizione; né può ritenersi l’annullamento implicito nell’emanazione dell’ordinanza di demolizione, posto che a tale conclusione osta il disposto dell’art. 21 nonies L. 7 agosto 1990 n. 241, che, recependo una consolidata giurisprudenza, impone all’amministrazione, in sede di autotutela, un’autonoma valutazione degli interessi in gioco, di cui deve risultare traccia nella motivazione del provvedimento conclusivo.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 552 del 2001, proposto da:

 

A. L., rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Trullu, con domicilio eletto in Cagliari presso lo studio del medesimo legale, via Carrara n. 4;

contro



il Comune di Iglesias, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Berretta, con domicilio eletto in Cagliari presso lo studio dell’avv. Stefania Elisabetta Cossu, via Sonnino nnN .77; il Dirigente p.t. del Servizio Urbanistica del Comune di Iglesias, non costituito in giudizio;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,



- dell’ordinanza n. 2, prot. n. 2306 del 22/01/2001, con la quale il Dirigente V Settore del Servizio Urbanistico del Comune di Iglesias ordinava al ricorrente di demolire le opere edilizie eseguite in assenza di concessione edilizia con cambio di destinazione d’uso dello stesso da casa per civile abitazione; a locale artigianale, con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi come previsto dal piano di lottizzazione approvato in data 23 marzo 1989;
- di ogni altro atto presupposto, compresa la relazione 27/12/2000, prot. 37653 a cura del Comando Polizia Municipale, il diniego a cura del Sindaco del 24/02/1997 ed il parere della Commissione Edilizia del Comune di Iglesias;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Iglesias;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15/07/2009 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO



Il ricorrente afferma in ricorso che nel 1994 presentava al Comune di Iglesias istanza di concessione in sanatoria relativamente ad un fabbricato ubicato in Iglesias, località Sa Perdera, distinto in catasto al fg. G/2 n. 265C, comportante anche la modifica d’uso di una parte del medesimo al fine di poterlo destinare a laboratorio.
Espone il sig. Atzeni che la pubblica amministrazione di Iglesias, con nota del 24/10/94, prot. 5380/94, C. E. D. n. 113/94, provvedeva a comunicargli che la richiesta di concessione in sanatoria e variata destinazione d’uso, ai sensi dell’art. 16 L. R. n. 23/85, era stata accolta.
Sulla base della suindicata concessione con variante d’uso, l’attuale ricorrente procedeva alla suddivisione del piano ottenendo sia il collaudo, sia le autorizzazioni sanitarie per l’apertura del laboratorio.
Sennonché, successivamente, il Comune di Iglesias, in contrasto con la precedente concessione assentita, respingeva la richiesta di autorizzazione inoltrata dal sig. Atzeni per la suddivisione interna dell’unità destinata a laboratorio e adottava il provvedimento oggi impugnato, disponendo che il ricorrente non potesse adibire a laboratorio la parte di immobile per cui è causa non essendo prevista dal piano di lottizzazione una tale possibilità di destinazione d’uso.
Di qui il ricorso avverso la suindicata ordinanza di demolizione per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, con richiesta di annullamento e vittoria delle spese.
Per resistere al ricorso si è costituito il Comune di Iglesias che ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese.
Con ordinanza n. 1301 del 20 giugno 2001 il Tribunale adito ha accolto l’istanza cautelare di sospensione.
Alla pubblica udienza del 15 luglio 2009, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO



Il ricorso è fondato nei termini appresso precisati.
Sia la legge 47/1985 che la legge regionale 23/1985 richiedono, quale presupposto indefettibile al fine dell’emanazione di un’ordinanza di demolizione, che le opere sanzionate siano state poste in essere abusivamente, dunque senza titolo edilizio.
Nel caso di specie, invece, risulta che l’opera oggetto dell’ordinanza di demolizione attualmente impugnata è conforme alla concessione edilizia n. 113/1994.
Semmai essa, come afferma il Comune di Iglesias a sostegno dell’ordinanza di demolizione oggi impugnata, si porrebbe in contrasto con le regole urbanistiche del piano di lottizzazione “Sa Perdera”.
In tal caso però, come precisato anche recentemente da questo Tribunale, l’unico rimedio giuridico a disposizione dell’amministrazione comunale al fine di sanzionare un’opera non conforme alle prescrizioni dello strumento urbanistico, generale o attuativo, ma realizzata in conformità di una illegittima concessione edilizia, è l’annullamento della stessa e non l’adozione di una ordinanza di demolizione (cfr. TAR Sardegna, Sez. II, 21 novembre 2008 n. 2015).
Ciò significa che la pubblica amministrazione di Iglesias non poteva sanzionare l’opera in commento senza aver prima posto in essere l’annullamento della concessione edilizia n. 113/94 per il contrasto con le prescrizioni del piano di lottizzazione “Sa Perdera”.
Sotto tale profilo, dunque, il provvedimento attualmente impugnato risulta illegittimo.
La difesa del Comune replica alla censura affermando che l’ordinanza sindacale impugnata contiene l’implicita statuizione di ritirare in parte qua la concessione edilizia n. 113/94 rilasciata al ricorrente.
In relazione a tale eccezione è opportuno svolgere le seguenti considerazioni.
Affinché un provvedimento, nella specie ordinanza di demolizione, possa essere considerato anche come annullamento implicito di una concessione edilizia deve essere conforme ai principi che regolano l'esercizio del potere di autotutela delle pubbliche amministrazioni codificati nell’art. 21 nonies della Legge n. 241 del 1990, così come modificata dalla Legge n. 15 del 2005; in particolare deve contenere espressa motivazione con riferimento al vizio di legittimità riscontrato, nonché esplicita motivazione in ordine alla presenza di un interesse pubblico, concreto ed attuale, al ritiro della concessione ed in ordine alla ponderazione degli interessi, pubblico e privato, in conflitto.
Risulta, invece, evidente come nella motivazione dell’impugnata ordinanza di demolizione l’Amministrazione faccia riferimento esclusivamente al mancato rispetto delle disposizioni del Piano di lottizzazione “Sa Perdera”, senza fare alcun cenno né all’'interesse pubblico al ritiro del titolo edilizio, né tantomeno alla prevalenza di detto interesse rispetto a quello del privato al mantenimento dell'opera.
Solo ove il giudizio di comparazione fra gli interessi in conflitto si concluda con la prevalenza dell'interesse pubblico l'amministrazione può legittimamente procedere all'annullamento della concessione edilizia (cfr. C.d.S., sez. IV, 31 ottobre 2006, n. 6465; T.A.R. Campania, sez. IV, 13 febbraio 2006, n. 2026).
Al riguardo la giurisprudenza ha avuto modo di osservare che “L'art. 21 nonies comma 1, l. n. 241 del 1990, recependo principi di remota origine giurisprudenziale, stabilisce che la potestà di annullamento di atti amministrativi presuppone l'esistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale all'annullamento e prescrive che, nella ponderazione di tale interesse, debba venire considerato anche quello dei soggetti privati coinvolti dall'azione amministrativa e debba aversi un particolare riguardo per l'affidamento eventualmente creatosi in capo a costoro per effetto del trascorrere del tempo. L'art. 21 nonies comma 1, conferma, quindi, la dimensione tipicamente discrezionale dell'annullamento d'ufficio che, rifuggendo da ogni automatismo, deve essere espressione di una congrua valutazione comparativa degli interessi in conflitto, dei quali occorre dare adeguatamente conto nella motivazione del provvedimento di ritiro. Pertanto, ogni qualvolta la posizione del destinatario di un provvedimento amministrativo si sia consolidata, suscitando un affidamento sulla legittimità del titolo stesso, l'esercizio del potere di autotutela rimane subordinato alla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale all'annullamento, diverso da quello al mero ripristino della legalità violata e comunque prevalente sull'interesse del privato alla conservazione del titolo illegittimo. Quando, invece, non si sia ingenerato alcun legittimo affidamento nel destinatario del titolo abilitativo (perché ad esempio l'annullamento d'ufficio interviene a breve distanza di tempo dal rilascio del titolo illegittimo), non è necessaria una penetrante motivazione sull'interesse pubblico all'annullamento, né una comparazione di tale interesse con l'interesse privato sacrificato, posto che in tali casi l'interesse pubblico all'annullamento può considerarsi in re ipsa”(cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 07 maggio 2008 , n. 3511; nello stesso senso T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 19 marzo 2008 , n. 2475).
I superiori principi sono stati nella specie completamente disattesi dal Comune resistente.
La fondatezza della censura esaminata conduce all’accoglimento del ricorso, senza che vi sia la necessità di esaminare le ulteriori censure che restano, quindi, assorbite.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e si liquidano nel dispositivo.

P.Q.M.



accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 2000,00 (duemila//00), oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 15/07/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Francesco Scano, Presidente
Marco Lensi, Consigliere
Tito Aru, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/07/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





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