C. S. I. R. – C. a r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Antonello Rossi, presso il cui studio in Cagliari, via Bellini n. 2, è elettivamente domiciliato;
contro
Comune di Assemini, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Maria Busia, presso il cui studio in Cagliari, via Libeccio n. 32, è elettivamente domiciliato; Area Tecnica Manutentiva Servizi Tecnologici del detto comune e Commissione di gara relativa al servizio di pulizia degli edifici comunali, in persona dei rispettivi rappresentanti legali, non costituiti in giudizio;
nei confronti di
M. Soc. Coop., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Rosanna Patta, presso il cui studio in Cagliari, via Sonnino n. 84, è elettivamente domiciliata; Carlo Murru, non costituito in giudizio.
per l'annullamento
della determinazione 9/2/2009 prot. UTC/SS:TT n. 23y, con la quale il Responsabile dell’Area Tecnica Manutentiva del Comune di Assemini ha definitivamente aggiudicato alla Medigas il “Servizio triennale di pulizia interna ed esterna negli edifici comunali”;
del provvedimento di aggiudicazione provvisoria della medesima gara e della correlata graduatoria;
della determinazione 3/12/2008 n. 1482, con la quale il Responsabile dell’Area Tecnica Manutentiva del Comune di Assemini ha nominato la commissione giudicatrice della gara sopra indicata.
Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata e della controinteressata.
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.
Visti gli atti tutti della causa.
Nominato relatore per la pubblica udienza del 8/7/2009 il Consigliere Alessandro Maggio e uditi l’avvocato A. Rossi per la ricorrente, l’avvocato A. M. Busia, per l’amministrazione resistente e l’avvocato R. Patta per la controinteressata.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
Il Consorzio Servizi Imprese Riunite - Cosir a r.l. ha partecipato alla procedura aperta bandita dal comune di Assemini per l’affidamento del “servizio triennale di pulizia interna ed esterna negli edifici comunali”, da aggiudicare col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Concluse le operazioni di gara l’appalto è stato aggiudicato alla Medigas Soc. Coop.
Ritenendo illegittima l’aggiudicazione il Cosir – nono classificato – l’ha impugnata chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi.
1) Facevano parte della Commissione aggiudicatrice, oltre all’ing. Mauro Moledda, Responsabile dell’Area Tecnica Manutentiva del comune di Assemini, in qualità di Presidente, anche il dr. Carlo Murru, medico dirigente in servizio presso l’Ospedale di Iglesias e l’ing. Francesco Peretti, funzionario del comune di Senorbì, in qualità di componenti esterni.
L’organo risulta quindi illegittimamente composto, in quanto, in violazione dell’art. 84 , comma 8, del D. Lgs. 12/4/2006 n° 163, sono stati chiamati a farne parti funzionari di altre amministrazioni senza che la stazione appaltante abbia verificato la carenza nel proprio organico di adeguate professionalità. Il dr. Murru, in ogni caso, non aveva i requisiti per poter essere nominato componente.
2) L’art. 84, comma 2, del citato D. Lgs. 163/2006 dispone che i componenti della commissione siano “esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto”.
Il dr. Murru è un dirigente medico per cui la sua professionalità si esplica in un settore del tutto differente da quello oggetto dell’appalto di cui si discute.
3) A tutela dell’imparzialità dei giudizi l’art. 84, comma 7, del D. Lgs. n° 163/2006 prescrive che i componenti dichiarino preventivamente la eventuale sussistenza di cause di astensione previste dall’art. 51 del codice di procedura civile.
Nel caso di specie nessuno dei commissari ha reso la suddetta dichiarazione.
Oltre a ciò occorre rilevare che il dr. Murru versava in una situazione che avrebbe reso doverosa la sua astensione.
Egli, infatti, è direttore medico presso il presidio ospedaliero di Iglesias e la Medigas esercita attualmente il servizio di pulizia degli ospedali di Iglesias.
Il medesimo dr. Murru ha, inoltre, recentemente proposto al Direttore Generale della A.S.L. n° 7 di Carbonia, che ha provveduto in conformità, l’ampliamento del servizio svolto dalla Medigas “nonché l’adeguamento del budget per gli interventi extra, d’urgenza”.
Tanto basta per concludere che egli si sarebbe dovuto astenere ai sensi dell’art. 51, comma 1, nn° 1 e 5 e comma 2, del cod. proc. civ.
Si sono costituite in giudizio sia l’amministrazione intimata sia la controinteressata, che con separate memorie si sono opposte all’accoglimento del ricorso.
Alla pubblica udienza del 8/7/2009 la causa, su richiesta delle parti, è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il primo motivo di gravame è infondato.
L’art. 84, comma 8, del D. Lgs. 12/4/2006 n°163 dispone: “I commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25, ovvero con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell’ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;
b) professori universitari di ruolo, nell’ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza”.
Contrariamente a quanto si sostiene in ricorso, la norma non richiede, quindi, che la stazione appaltante supporti la scelta di nominare commissari esterni con adeguata motivazione, limitandosi a prescrivere che al fine di procedere alla suddetta nomina accerti la “carenza in organico di adeguate professionalità”.
Verifica che, come emerge dalla determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica Manutentiva 3/12/2008 n°1482 di nomina della Commissione aggiudicatrice, risulta, espressamente, essere stata compiuta. Si legge, infatti, nell’atto, “constata e verificata l’impossibilità di nominare personale appartenente all’amministrazione in possesso delle capacità richieste nel bando in oggetto”.
Solo laddove il ricorrente avesse dimostrato che invece in organico esisteva la concreta ed effettiva possibilità di nominare personale interno si sarebbe potuta in teoria ipotizzare una violazione della norma, ma tale prova non è stata data. Infatti, sul punto, nessun rilevo probatorio può essere attribuito al documento n° 9 depositato dall’odierna istante, recante l’organigramma del comune di Assemini. Al riguardo è sufficiente osservare che dall’atto in questione non è possibile verificare se i 10 funzionari ivi indicati fossero effettivamente utilizzabili per le incombenze inerenti all’appalto in questione.
In ogni caso, a prescindere dalle argomentazioni di fatto appena esposte, occorre considerare che la trascritta norma ha un’esclusiva rilevanza interna, mirando a garantire, per evidenti esigenze di bilancio e di corretta amministrazione delle risorse finanziarie, che le stazioni appaltanti utilizzino prioritariamente il proprio personale, così evitando inutili esborsi pecuniari. Ne deriva che la disposizione non può essere invocata dai concorrenti per farne discendere presunti vizi di composizione dell’organo.
Anche il secondo motivo è infondato.
L’appalto da aggiudicare aveva ad oggetto il “servizio triennale di pulizia interna ed esterna negli edifici comunali”.
Il dr. Murru è medico specialista nella branca di “igiene e medicina preventiva”. La sua competenza risulta, dunque, coerente con lo “specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto”.
Peraltro, se come afferma il ricorrente (pag. 7 del ricorso) e non vi è motivo di non credergli, l’appalto per cui è causa “non implicava alcuna particolarità del servizio”, non era nemmeno necessario che i commissari possedessero particolari conoscenze tecniche. Conseguentemente anche il dr. Murru – comunque esperto nella materia igienico sanitaria – aveva titolo per essere nominato componente della commissione aggiudicatrice.
Del resto, nemmeno il ricorrente specifica quali avrebbero dovuto essere professionalità e competenze nel caso di specie richieste.
Nemmeno il terzo motivo merita accoglimento.
L’art. 84, comma 7, del D. Lgs. n°163/2006 dispone: “Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall’art. 51 cod. proc. civ”.
Contrariamente a quanto si sostiene in ricorso, non è prescritto, quindi, che i commissari preliminarmente dichiarino la sussistenza di eventuali cause di astensione di cui al menzionato articolo del codice di rito.
Nel caso di specie non ricorre, neanche, alcuna delle cause di astensione elencate nella disposizione da ultimo citata, che, come una pacifica giurisprudenza riconosce costituiscono un numerus clausus e non sono suscettibili di estensione analogica, “stante l'esigenza di assicurare la certezza dell'azione amministrativa e la stabilità della composizione delle Commissioni giudicatrici” (così, fra le tante,Cons. Stato, VI Sez., 26/1/2009 n° 354).
Le evanescenti circostanze di fatto addotte dal ricorrente circa i presunti rapporti tra il dr. Murru e la Medigas, non risultano, inoltre, idonee ad evidenziare la sussistenza tra gli stessi di una relazione tale da generare il sospetto di possibili parzialità.
Il ricorso va, in definitiva, rigettato.
Sussistono validi motivi per disporre l’integrale compensazione di spese ed onorari di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 8/7/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore
Grazia Flaim, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/07/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)