Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 9-2009 - © copyright

T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 28 luglio 2009 n. 1391
Pres. P. Numerico; Est. A. Maggio
M. C. (avv.ti G. C. Ragnedda, F. M. Frau e D. Urru) c/ il Comune di Olbia (avv. L. Armandi) e nei confronti di Consorzio del Comprensorio di Portisco (avv.ti prof. B. Ballero, S. Ballero e F. Ballero)


Comune e Provincia – Provvedimenti relativi alla circolazione stradale – Competenze – E’ del dirigente

La competenza ad emettere provvedimenti relativi alla circolazione stradale spetta al Dirigente e non al Sindaco.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 956 del 2008, proposto da:

 

M. C., rappresentato e difeso dagli avv. Gian Comita Ragnedda e Franco Mario Frau, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Deborah Urru, in Cagliari, via Mameli n. 88;

contro



Comune di Olbia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Luisa Armandi, presso il cui studio in Cagliari, via Cugia n. 14, è elettivamente domiciliato;

nei confronti di



Consorzio del Comprensorio di Portisco, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Benedetto Ballero, Stefano Ballero e Francesco Ballero, presso il cui studio in Cagliari, corso Vittorio Emanuele n. 76, è elettivamente domiciliato;

per l'annullamento



dell’ordinanza 20/8/2008 n° 105 con la quale il Sindaco ha regolamentato la circolazione stradale all’interno dell’area di pertinenza del Consorzio del Comprensorio di Portisco.

Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata e del Consorzio del Comprensorio di Portisco.
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.
Visti gli atti tutti della causa.
Nominato relatore per la pubblica udienza del 24/6/2009 il Consigliere Alessandro Maggio e uditi l’avvocato F. M. Frau, per il ricorrente, l’avvocato L. Armandi, per l’amministrazione resistente, e l’avvocato S. Ballero, per il Consorzio del Comprensorio di Portisco.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO



Con l’odierno ricorso il sig. Matteo Careddu - titolare di un esercizio commerciale all’interno del villaggio “Bouganville”, facente parte del Consorzio del Comprensorio di Portisco – chiede l’annullamento dell’ordinanza 20/8/2008 n° 105 col la quale il Sindaco di Olbia ha regolamentato la circolazione stradale entro l’area comprensoriale di pertinenza del suddetto villaggio, in particolare prevedendo il posizionamento di sbarre per vietare l’accesso al Villaggio una volta esauriti i parcheggi esistenti al suo interno.
A sostegno del gravame deduce, tra l’altro, il vizio dei incompetenza.
Si sono costituiti in giudizio sia l’amministrazione intimata che il Consorzio del Comprensorio di Portisco, depositando separate memorie con cui si sono opposti all’accoglimento del ricorso.

DIRITTO



In via pregiudiziale vanno affrontate le eccezioni di rito prospettate tanto dal comune di Olbia quanto dal Consorzio del Comprensorio di Portisco.
Deduce in primo luogo il comune che il ricorso sarebbe inammissibile in quanto notificato al comune e non al sindaco, il quale, nella specie avrebbe agito nella sua veste di ufficiale di governo utilizzando il potere di cui all’art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267.
L'eccezione è infondata.
Indipendentemente dal se l’ordinanza impugnata sia o meno un’ordinanza contingibile ed urgente (sul che si veda dopo nella trattazione del merito), l’ atto emanato dal Sindaco quale Ufficiale di governo, ancorché soggetto a regole diverse da quelle applicabili agli atti adottati dal Sindaco quale capo dell'amministrazione comunale, resta pur sempre un atto istruito, redatto e deciso dagli uffici comunali, il che sarebbe, comunque, sufficiente a giustificare la legittimazione del Comune a stare in giudizio in caso di controversia sulla legittimità dell' atto sindacale (cfr. Cons. Stato, V Sez., 27 ottobre 1986 n°568).
Amministrazione e consorzio eccepiscono, poi, che il ricorrente non sarebbe legittimato ad agire in quanto non avrebbe dimostrato di essere “comproprietario e gestore di una attività commerciale” all’interno del comprensorio.
Nemmeno questa eccezione coglie nel segno.
Difatti, la qualità di comproprietario e gestore di un’attività commerciale ubicata entro il perimetro delle aree consortili è espressamente riconosciuta dallo stesso Consorzio resistente, come può ricavarsi dalla documentazione da quest’ultimo depositata in giudizio (si vedano la “relazione di perizia” produzione n° 2 - dove il ricorrente viene esplicitamente qualificato come “comproprietario e gestore di un’attività commerciale”; nonché le cartografie, contrassegnate con i nn° 9 e 10 dove si parla di “proprietà Careddu”).
Il ricorso può dunque essere esaminato nel merito.
Il dedotto vizio di incompetenza è fondato.
Deve, preliminarmente, stabilirsi quale potere il Sindaco abbia inteso esercitare nell’emanare l’impugnata ordinanza.
Ad avviso del Collegio sussistono pochi dubbi sul fatto che questa sia stata emanata ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 30/4/1992 n°285 (nuovo codice della strada) e non, invece, ex art. 54, comma 4 del D. Lgs. 18/8/2000 n°267, come pretendono tanto il comune quanto il consorzio.
Ed invero, nell’ordinanza è esplicitamente richiamata la norma di cui al citato art. 7 e, del resto, l’atto manifesta i contenuti tipici del provvedimento descritto nella suddetta disposizione, dettando prescrizioni volte a regolare la circolazione stradale nella zona considerata. Sono assenti, invece, indizi che manifestino l’intendimento del Sindaco di agire con un provvedimento extra ordinem. Manca, difatti, qualunque indicazione circa l’esistenza di un pericolo incombente non altrimenti fronteggiabile con gli ordinari strumenti. E del resto, le prescrizioni date hanno il carattere della continuità e stabilità, mentre le ordinanze contingibili ed urgenti hanno, per loro natura, efficacia temporalmente limitata. Il che induce ad escludere, in mancanza di elementi ermeneutici di segno contrario, che il Sindaco abbia agito ai sensi dell’art. 54, comma 4 del citato D. Lgs. n°267/2000.
Ciò premesso, deve ritenersi che spettasse al dirigente competente per settore provvedere.
Infatti, in tema di disciplina della circolazione sulle strade comunali, rientrano nelle competenze della dirigenza comunale i provvedimenti che siano diretti a regolamentare la circolazione su singole strade del centro abitato, a nulla rilevando, in contrario, che il combinato disposto di cui agli articoli 6 e 7 del codice della strada, precedentemente emanato, attribuisca al sindaco la regolamentazione della circolazione nei centri abitati e che i provvedimenti in questione non risultino specificamente tra quelli enumerati dall'articolo 107, terzo comma, del d.lgs. n. 267 del 2000, atteso che: a) il quinto comma del citato art. 107 stabilisce espressamente che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del testo unico in cui la norma è contenuta, le disposizioni che conferiscono agli organi di governo degli enti l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, “si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti”; b) l’elenco delle competenze dirigenziali contenuto nella disposizione ha natura meramente esemplificativa (T.A.R. Calabria – Catanzaro 23/9/2003 n° 2730; T.A.R. Lombardia – Brescia 28/4/2003 n° 464; T.A.R. Piemonte 27/11/2002 n° 2000; Cass. Sez. II, 6/11/2006 n. 23622).
Occorre, infine, rilevare che,contrariamente a quanto le controparti sostengono, nessun rilievo può avere il fatto che le strade interne al comprensorio siano private, atteso che è incontroverso che le stesse siano adibite ad uso pubblico; del resto, ove così non fosse, il Consorzio non avrebbe avuto alcuna necessità di rivolgersi al Sindaco per regolare il traffico veicolare nelle aree in contestazione; gli sarebbe bastato avvalersi della ordinaria facoltà di cui all’art. 841 cod. civ., che consente al proprietario di chiudere il fondo in qualunque momento.
Il ricorso va, in definitiva, accolto, mentre restano assorbite le ulteriori censure prospettate.
Spese ed onorari di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.



Accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna, in solido, il comune di Olbia ed il Consorzio del Comprensorio di Portisco al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidandole forfettariamente in complessivi € 5.000/00 (cinquemila/00), oltre I.V.A. e C.P.A., nella misura di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 24/6/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore
Grazia Flaim, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/07/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento