Sanapo Francesco, rappresentato e difeso dall'avv. Flavio Fasano, con domicilio eletto presso Flavio Fasano in Lecce, via Leuca Ang.via Stampacchia n° 8;
contro
Azienda Sanitaria Locale di Lecce, rappresentata e difesa dall'avv. Fulvio Mastroviti, con domicilio eletto presso Pietro Quinto in Lecce, via Garibaldi 43; Regione Puglia, n.c.;
nei confronti di
Caracciolo Umberto, n.c.;
per l'annullamento
della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Lecce n° 2438 del 20 Novembre 2008, avente ad oggetto: "Nomina del Direttore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale di Lecce ai sensi dell'art. 3, comma 1 quinquies del D.Lgs. n° 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni";
di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di Lecce;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 Luglio 2009 il Cons. Dott. Enrico d'Arpe e uditi per le parti gli Avvocati Flavio Fasano e Anna Rita Marasco, in sostituzione dell’Avv. Fulvio Mastroviti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente – nominato con deliberazione commissariale n° 1/2007 Direttore Sanitario della Azienda Sanitaria Locale di Lecce – impugna la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Lecce n° 2438 del 20 Novembre 2008 (avente ad oggetto: “Nomina del Direttore Sanitario dell’Azienda Sanitaria Locale di Lecce ai sensi dell’art. 3 comma 1 quinquies del D. Lgs. n° 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni”) di nomina del controinteressato Dr. Umberto Caracciolo quale nuovo Direttore Sanitario della Azienda Sanitaria Locale di Lecce, nonché tutti gli altri atti connessi: tra cui la nota del medesimo Direttore Generale del 21 Novembre 2008, avente ad oggetto “cessazione incarico” (recante la comunicazione che “con deliberazione n° 2438 del 20 Novembre 2008 è stato nominato Direttore Sanitario dell’A.S.L. LE il Dott. Umberto Caracciolo, che assumerà le relative funzioni con decorrenza dal 24 Novembre 2008. Dalla stessa data, pertanto, la S.V. cesserà dall’attuale incarico di Direttore Sanitario conferitole con deliberazione del Commissario Straordinario n° 1 del 4 Gennaio 2007”) e la conseguente sua cessazione dall’incarico di Direttore Sanitario. Chiede, altresì, il risarcimento del danno subìto in conseguenza della “destituzione”, quantificato in due annualità dell’indennità di Direttore Sanitario, pari a complessivi Euro 248.000,00.
A sostegno del ricorso sono stati formulati i seguenti motivi di gravame.
1) Sviamento di potere per violazione degli artt. 7 e 3 della Legge n° 241/1990 – Violazione dell’art. 17 della Legge Regionale Puglia 28 Dicembre 1994 n° 36 per omessa motivazione con conseguente violazione delle regole partecipative.
2) Illogicità e contraddittorietà di comportamento tra l’utilizzo e l’apprezzamento dell’attività prestata del Dr. Sanapo e la destituzione operata.
3) Eccesso di potere sotto il profilo dello sconfinamento della discrezionalità in “libero arbitrio” (per non aver fornito alcuna motivazione in ordine alla scelta di un sostituto), in palese violazione dell’acquiescenza per facta concludentia, voluto e prestata alla già conclamata conferma e permanenza del Dr. Sanapo quale Direttore Sanitario.
Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento in diritto delle domande azionate, il ricorrente concludeva chiedendo l’annullamento dei provvedimenti impugnati e la condanna dell’Azienda Sanitaria Locale intimata al risarcimento del danno subìto in conseguenza della “destituzione”, quantificato in due annualità dell’indennità di Direttore Sanitario, pari a complessivi Euro 248.000,00.
Si è costituita in giudizio l’Azienda Sanitaria Locale di Lecce depositando memorie difensive con le quali ha, ampiamente e puntualmente, replicato alle argomentazioni della controparte, concludendo per la declaratoria di inammissibilità ed, in ogni caso, per la reiezione del ricorso.
Non si è costituito in giudizio il controinteressato Dr. Umberto Caracciolo.
Il ricorrente ha presentato, in via incidentale, istanza di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, che è stata accolta da questa Sezione con ordinanza n° 1181 del 18-19 Dicembre 2008 (confermata in appello dalla V Sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza n° 815/2009).
Alla pubblica udienza del 16 Luglio 2009, su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione.
In via del tutto preliminare, va disattesa l’eccezione d’inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa della Azienda Sanitaria Locale resistente, ritenendo il Collegio che nella fattispecie de qua sussiste la giurisdizione dell’adito Giudice Amministrativo.
Il Tribunale è infatti dell’avviso meditato che – pur se ai sensi dell’art. 3 bis, comma ottavo, del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992 n° 502 e ss.mm. il rapporto di lavoro del Direttore Sanitario di una Azienda Sanitaria Locale “è regolato da contratto di diritto privato stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile” – ciò non implica che anche la fase precedente la sua instaurazione e quella di conferma o meno dell’incarico (ossia le fasi di costituzione ed estinzione del rapporto di servizio) si svolgono su un piano privatistico e paritetico tra Pubblica Amministrazione e soggetto privato (Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, 16 Aprile 1998 n° 3882).
Anzi, a ben vedere, il potere di nomina (e di mancata conferma nell’incarico) dei soggetti preposti ai più alti livelli di responsabilità nell’ambito degli apparati pubblici (lungi dal delinearsi quale potere “negoziale” di carattere privatistico) si configura alla stregua di attività riconducibile nell’alveo della c.d. alta amministrazione, caratterizzata da tutte le garanzie ed i limiti propri degli atti amministrativi in generale e volta alla cura di interessi connessi al perseguimento delle principali finalità della Pubblica Amministrazione, dando luogo a provvedimenti amministrativi assunti in forza di poteri pubblicistici ampiamente discrezionali e sulla base di criteri eminentemente fiduciari, a fronte dei quali la posizione degli interessati ha consistenza di mero interesse legittimo (Confronta: Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, 10 Marzo 1999 n° 114; 21 Marzo 1997 n° 2518; Consiglio di Stato, IV Sezione, 1° Settembre 1999 n° 1383; T.A.R. Puglia Lecce, II Sezione, 3 Giugno 2005 n° 3023).
Chiarito ciò, nel merito, apparivano pienamente condivisibili (ed assorbenti) le censure formulate dal ricorrente, principalmente nel primo motivo di gravame, a sostegno della domanda impugnatoria proposta, in quanto, da un lato, l’art. 5 ottavo comma della Legge Regionale 28 Dicembre 2006 n° 39 prevede che il Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale provinciale possa discrezionalmente procedere (in via alternativa) alla sostituzione ovvero alla conferma del Direttore Sanitario già nominato dal Commissario Straordinario (evidentemente, anche e soprattutto in base alla valutazione della qualità dell’attività concretamente espletata) e, dall’altro, l’impugnato provvedimento di nomina del controinteressato (implicante la contestuale sostituzione del ricorrente nell’incarico di Direttore Sanitario della A.S.L. resistente) era privo della necessaria motivazione (prescritta dall’art. 3 Legge n° 241/1990) in ordine alle ragioni che hanno determinato la mancata conferma del ricorrente (non essendo stata compiuta alcuna verifica dell’attività di Direttore Sanitario svolta dall’odierno ricorrente) ed era stato adottato in difetto della previa comunicazione al Dr. Francesco Sanapo (soggetto nei cui confronti il provvedimento stesso era destinato a produrre effetti lesivi diretti) dell’avvio del relativo procedimento amministrativo, in patente violazione delle garanzie partecipative previste dagli artt. 7 e seguenti della Legge 7 Agosto 1990 n° 241; nel mentre la domanda risarcitoria (pure) azionata dal ricorrente era, invece, infondata, per l’assoluta mancata dimostrazione dell’esistenza e dell’entità del danno lamentato (peraltro, l’efficacia dell’impugnato provvedimento di “destituzione” del ricorrente è stata prontamente sospesa da questa Sezione con l’ordinanza cautelare n° 1181 del 18-19 Dicembre 2008).
Tuttavia, l’Azienda Sanitaria Locale resistente ha recentemente adottato la deliberazione n° 2244 del 10 Luglio 2009, con la quale ha annullato – in via di autotutela – la precedente deliberazione n° 2438 del 20 Novembre 2008, confermando definitivamente nella carica di Direttore Sanitario aziendale il ricorrente Dr. Francesco Sanapo, sicchè al Tribunale non resta che dare atto dell’avvenuta cessazione della materia del contendere.
Per le ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per cessata materia del contendere.
Sussistono evidenti giusti motivi per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 16 Luglio 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Luigi Costantini, Presidente
Enrico d'Arpe, Consigliere, Estensore
Paolo Marotta, Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/08/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)