REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 6242 del 2000, proposto da:
Ragosta Luigi, rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Annamaria La Marca, con domicilio eletto in Napoli, via Melisurgo,4 St. A. Abbamonte;
contro
Comune di Somma Vesuviana (n.c.);
per l'annullamento del silenzio-rigetto
avverso istanza di accertamento in conformita’ ex art. 13 della legge
n. 47/1985 e di ogni ulteriore atto preordinato, connesso o
consequenziale;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto le memorie difensive;
Visto tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14/05/2009 il Cons. Angelo Scafuri e udito per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Il ricorrente si duole della mancata risposta all’istanza di accertamento di conformità presentata, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 47/1985, per le opere realizzate in variante alle concessioni edilizie n. 65/90 e n. 144/90.
A sostegno del gravame l’interessato deduce profili di violazione di legge ed eccesso di potere, evidenziando la compatibilità con gli strumenti urbanistici mediante il supporto di perizia tecnica.
L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
Dopo due ordinanze collegiali istruttorie volte all’accertamento presso il Comune non costituito della conformità del manufatto alla normativa urbanistica e rimaste prive di riscontro, alla pubblica udienza del 14 maggio 2009 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, seguito anche dalla sezione, il silenzio fatto formare sull'istanza di accertamento di conformità urbanistica ai sensi dell'art. 13 della L. n. 47/1985 – oggi art. 36 DPR n. 380/2001 - non ha valore di silenzio-inadempimento, ma di silenzio-rigetto con la conseguenza che, all'atto della sua formazione per inutile decorso del relativo termine, non sussiste un obbligo di provvedere, dovendosi già ritenere costituito il provvedimento negativo tacito da impugnare con onere, in capo all'interessato, di dimostrare la compatibilità dell'opera realizzata sine titulo con la normativa primaria e secondaria sotto il cui imperio essa ricade (cfr. Tar Campania, sez. VII, n. 239 del 10 gennaio 2007 e n. 6211 19/06/2007; T.A.R. Campania Napoli, Sez. VI, 19/06/2007, n. 6206; T.A.R. Campania Napoli, Sez. II, 29/03/2007, n. 2894 T.A.R. Campania Napoli, Sez. VI, 12/04/2006, n. 3568
Nel caso di specie la confutazione da parte dell'interessato, che ha comprovato mediante l’allegazione di apposita perizia tecnica la pretesa conformità urbanistica, integra il necessario principio di prova che, in mancanza dell’emersione di elementi ostativi – anche a causa della mancata costituzione in giudizio del Comune, sollecitato con una duplice ordinanza istruttoria, il cui comportamento va quindi valutato ai sensi dell’art. 116 cpc – al rilascio della sanatoria, determina la fondatezza del ricorso.
In definitiva il provvedimento tacito va annullato, con obbligo del Comune di rideterminarsi espressamente sull’istanza avanzata dall’interessato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione III,
ACCOGLIE
nei sensi di cui in motivazione il ricorso in epigrafe n. 6242/2000e, per l’effetto, pronuncia l’annullamento del silenzio-rigetto impugnato.
Le spese del giudizio, liquidate in euro 2.000,00.=(duemila) sono poste a carico del Comune di Somma Vesuviana.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14/05/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente FF, Estensore
Ida Raiola, Primo Referendario
Paola Palmarini, Referendario