Nausica S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Maria Arturo, con domicilio eletto unitamente alla predetta presso la Segreteria T.A.R.;
contro
Comune di Ischia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Amatucci, con domicilio eletto presso Andrea Amatucci in Napoli, via Toledo N.156;
nei confronti di
Mattera Nicola, Mattera Anna, Becker Karin, rappresentati e difesi dall'avv. L.Bruno Molinaro, elettivamente domiciliati unitamente al predetto presso la Segreteria T.A.R;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento prot. n.24193 del 01.10.2007 di revoca dell’autorizzazione all'esercizio di intrattenimenti danzanti.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ischia;
Vista la costituzione dei controinteressati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11/06/2009 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con il presente ricorso, notificato in data 15.10.2007, la Nausica S.r.l. ha impugnato- deducendone l’illegittimità sotto vari profili- il provvedimento prot. n.24193 del 01.10.2007 con cui il Comune di Ischia ha disposto l’annullamento dell’autorizzazione all'esercizio di intrattenimenti danzanti n.17098 del 28.06.2007 “per le evidenti difformità rispetto alla richiesta presentata in data 22.05.2007 con il numero di prot.gen n.13594” e nel contempo ha disposto l’avvio del procedimento istruttorio per il rilascio di licenza di tipo C per trattenimenti danzanti ai sensi della legge n.287/91, in ragione delle istanze presentate dal sig.Mattera in data 10.07.2007 e 2.08.2008.
In particolare, con l’istanza prot. n.18093 il si intendeva ottenere l’ampliamento dell’autorizzazione rilasciata da 99 a 200 persone (come da originaria istanza del ricorrente n. prot.13594 del 22 maggio 2007), mentre con l’istanza n. prot.20078 del 2.08.2008 si intendeva ottenere l’agibilità del locale a discoteca per intrattenimento per un numero di persone superiore a 700.
L'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio e ha sostenuto l'infondatezza del ricorso, concludendo per il rigetto.
Si sono costituiti altresì i controinteressati Mattera Nicola, Mattera Anna, Becker Karin, per sostenere le argomentazioni dell’amministrazione.
Alla pubblica udienza dell’11.06.2009, uditi i difensori delle parti come da verbale d’udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.Con il provvedimento impugnato il Comune di Ischia ha disposto l’annullamento della autorizzazione rilasciata con provvedimento n.17098 del 28.06.2007 (con cui si consentiva, all’interno del locale denominato “Castello Aragonese”, esercente l’attività di somministrazione di alimenti e bevande per tipologia bar, ristorante e pub, l’intrattenimento danzante di n.99 persone) e nel contempo ha comunicato l’avvio del procedimento per il rilascio di licenza di tipo C per trattenimenti danzanti all’interno dell’esercizio medesimo, ai sensi della legge n.287/91, a seguito delle istanze presentate in data 10.07.2007 e 2.08.2008.
2. In via preliminare, vanno ritenuti inammissibili tutti i profili delle censure dedotte relativi alla parte del provvedimento che si riferisce alla comunicazione di avvio del procedimento per il rilascio di licenza di tipo C, trattandosi di atto procedimentale che non presenta alcun profilo di lesività per la ricorrente.
3. Per quanto riguarda le censure dedotte avverso l’annullamento della autorizzazione precedentemente rilasciata, si osserva quanto segue.
4. Il primo motivo ed il secondo motivo, con cui si deduce l’illegittimità per mancata comunicazione di avvio del procedimento ex art.7 della legge n.241/90 e per violazione, sotto lo stesso profilo, dell’art.97 Cost. sono infondati.
E’ la stessa ricorrente, infatti, a riferire di aver ricevuto comunicazione dell’avvio del procedimento volto all’eventuale annullamento dell’autorizzazione già concessa (all.H), con termine per eventuali memorie difensive, a seguito dell’atto stragiudiziale di diffida presentato dai controinteressati in data 7.08.07 prot.20402, mentre è irrilevante – ai fini del contenuto finale dell’atto di annullamento- che il procedimento sia stato occasionato da una istanza presentata dai contro interessati, avendo l’amministrazione il potere/dovere di procedere all’annullamento in autotutela del provvedimento per qualsiasi vizio di illegittimità originaria dell’atto che venga dalla stessa rilevato, successivamente alla sua emanazione.
Ciò premesso, se l’amministrazione poteva e può procedere all’annullamento del provvedimento di autorizzazione all’intrattenimento danzante per 99 persone, rilasciato in data 28.06.2007 rilevando, anche ex post, la mancanza in capo alla ricorrente dei requisiti soggettivi ed oggettivi di legge che giustificano l’adozione di una licenza di tipo C ai sensi della legge n.281/97, tuttavia di tali considerazioni non vi è traccia nella motivazione del provvedimento impugnato, che in modo criptico - non essendo chiaro se tale annullamento si riferisca alla difformità “quantitativa” rispetto alla richiesta numerica della ricorrente o alla difformità “qualitativa” del provvedimento rilasciato rispetto alla tipologia richiesta - si limita ad evidenziare che il provvedimento rilasciato “è evidentemente difforme con l’istanza del 22.05.2007”.
5. Né può supplire la carenza motivazionale del provvedimento la dettagliata memoria depositata in giudizio dall’amministrazione (con cui si deduce che il rilascio della autorizzazione suddetta non è stato preceduto dall’istruttoria necessaria per la verifica della sussistenza dei presupposti richiesti per il rilascio della licenza di tipo C).
Com’è noto, infatti, anche dopo le modifiche apportate alla l. n. 241 del 1990 dalla l. n. 15 del 2005, è inammissibile l'integrazione postuma in giudizio della motivazione di un atto amministrativo, realizzata attraverso gli atti difensivi predisposti dai legali dell'Amministrazione resistente (T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 18 dicembre 2007, n. 6683; Consiglio Stato , sez. VI, 29 maggio 2008 , n. 2555; T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 17 giugno 2008 , n. 2062; T.A.R. Valle d'Aosta Aosta, sez. I, 10 luglio 2008 , n. 63), fatti salvi naturalmente gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.
6. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto stante la fondatezza del vizio di difetto di motivazione ai sensi dell’art.3 della legge n.241/90, con assorbimento delle restanti censure.
7. Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sez. III, ACCOGLIE il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, dispone l’annullamento dei provvedimenti impugnati.
Compensa spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11/06/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente FF
Ines Simona Immacolata Pisano, Primo Referendario, Estensore
Alfredo Storto, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/08/2009