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n. 8-2009 - © copyright

T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 28 luglio 2009 n. 4408
Pres. A. Guida, est. C. Dell’Olio
Zeus S.c.a.r.l., Soc. Coop. Edil Sud 75 e Soc. Coop. Fradel Costruzioni
(Avv. Francesco Migliarotti) c. Comune di Pozzuoli (Avv. Aldo Starace)


Contratti della P.A. – Gara - Fallimento della società capogruppo e mandataria di un’A.T.I. – Art. 37, comma 18, D.Lgs. 163/06 – Disciplina – Applicabilità - Potere della stazione appaltante - Riguarda solo la verifica dei requisiti prescritti - Possibilità di opporre un diniego immotivato - Non sussiste.

Nel caso di fallimento o di interdizione antimafia di un’impresa mandataria di una A.T.I., secondo quanto previsto dall’art. 37, comma 18, D.Lgs. n. 163/2006, la stazione appaltante non gode di un potere assoluto di gradimento/non gradimento, ma deve solo verificare che la nuova ditta mandataria sia in possesso di adeguati requisiti di qualificazione e che la proposta di costituzione della nuova mandataria sia tempestiva, con la conseguenza, pertanto, che nel caso di designazione dell’impresa in sostituzione, alla stazione appaltante non può opporre un veto immotivato (1).

 

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1. cfr. Consiglio di Stato, Comm. Spec., parere 22 gennaio 2008 n. 4575


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, Sul ricorso numero di registro generale 3187 del 2009, proposto da:

 

Zeus S.c.a.r.l., Soc. Coop. Edil Sud 75 e Soc. Coop. Fradel Costruzioni, tutte rappresentate e difese dall'Avv. Francesco Migliarotti, presso il quale sono elettivamente domiciliate in Napoli alla Via dei Mille n. 16;

contro



Comune di Pozzuoli, rappresentato e difeso dall'Avv. Aldo Starace, con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli alla Riviera di Chiaia n. 207;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della determinazione dirigenziale n. 1962 dell’11 dicembre 2008, con cui il dirigente del servizio lavori pubblici del Comune di Pozzuoli ha disposto la rescissione del contratto di appalto stipulato tra il Comune e la società consortile Zeus S.c.a.r.l., a seguito delle informazioni contenute nella nota del Prefetto di Napoli prot. n. 1599/PL/AGG. del 29 ottobre 2008;
- degli atti dell'istruttoria procedimentale e di ogni altro atto connesso, preordinato e conseguenziale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1° luglio 2009 il dott. Carlo Dell'Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Considerato che il presente ricorso può essere immediatamente deciso nel merito con sentenza succintamente motivata, essendo manifesta la sua fondatezza;
Considerato, in via preliminare, che non merita accoglimento la censura di inammissibilità del gravame formulata dalla difesa di parte resistente, sotto il duplice profilo del difetto di giurisdizione e della carenza di interesse per mancata impugnazione della presupposta informativa prefettizia;
Considerato, infatti, quanto al primo aspetto, che il potere di recesso da interdittiva antimafia attinge alla sfera dei poteri autoritativi della stazione appaltante, con devoluzione delle relative controversie alla cognizione del giudice amministrativo, e, quanto al secondo aspetto, che la contestazione del provvedimento risolutivo in questione poggia sulla prospettazione di vizi propri dello stesso, non riconducibili al rapporto di derivazione con l’interdittiva;
Considerato, in adesione alla relativa censura, che la gravata determinazione dirigenziale si pone in contrasto con il chiaro enunciato dell’art. 37, comma 18, del d.lgs. n. 163/2006, a termini del quale “In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dall’appalto.”;
Ritenuto che tale disposizione debba estendersi, per identità dei presupposti applicativi, anche alla società consortile costituita per l’esecuzione dell’appalto ed originata dall’associazione temporanea d’imprese risultata aggiudicataria, come nel caso di specie;
considerato che finalità della norma è di evitare – nell’interesse pubblico alla rapida, economica e completa esecuzione dell’appalto in corso – che una causa di risoluzione del contratto relativa ad una delle imprese raggruppate si estenda automaticamente ed inevitabilmente a tutte le altre imprese associate non altrimenti coinvolte;
Considerato, pertanto, che alla società istante doveva essere consentito, prima della formalizzazione della “rescissione contrattuale”, il ricorso al rimedio sostitutivo contemplato dalla prefata disposizione, atteso che, nel caso di fallimento o di interdizione antimafia di un’impresa mandataria di una A.T.I., la stazione appaltante non gode di un potere assoluto di gradimento/non gradimento, ma deve solo verificare che la nuova ditta mandataria sia in possesso di adeguati requisiti di qualificazione e che la proposta di costituzione della nuova mandataria sia tempestiva, con la conseguenza che, in caso di designazione dell’impresa in sostituzione, è inibito ad essa stazione appaltante di opporre un veto immotivato (cfr. Consiglio di Stato, Comm. Spec., parere 22 gennaio 2008 n. 4575);
Considerato che l’art. 12 del contratto d’appalto doveva essere interpretato dall’amministrazione resistente in maniera da non porsi in contrasto e vanificare la portata della citata normativa;
Ritenuto, in conclusione, che gli atti impugnati siano illegittimi e meritino l’annullamento giurisdizionale, restando assorbite le ulteriori censure quivi non scrutinate;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso vada accolto con compensazione integrale tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio, in virtù della novità della questione trattata;

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Prima, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 1° luglio 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Antonio Guida, Presidente
Paolo Corciulo, Consigliere
Carlo Dell'Olio, Primo Referendario, Estensore



DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/07/2009


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