T.A.R. UMBRIA - PERUGIA - Sentenza 13 agosto 2009 n. 489
Pres.P. G. Lignani –Est. S. Fantini
C. C. (avv. B. Cataldo) c/ l’Azienda Sanitaria Regionale dell'Umbria - U.S.L. n. 2 (avv. G.
Silvestri) e nei confronti di T. F. (avv. M. Vaccari); M. A. (avv. M. Belardinelli); R. M., (avv. F.
Mennella); B. R. (avv. N. Gentile); M. C. (avv. S. Perari); S. S. (n.c.) |
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1. Giustizia amministrativa – Legittimazione ed interesse processuale – Interesse ad agire - In tema di concorsi pubblici – Carenza di titoli in capo al ricorrente – Delibazione - Condizioni - Ricorso incidentale o autotutela – Necessità - Fattispecie.
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2. Concorsi pubblici – Titoli – Diploma rilasciato a chiusura di corsi di scuola secondaria di durata quinquennale – Ammissione a selezione interna per la copertura di posti di assistente amministrativo in categoria C – Necessità – Sussiste.
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1. In tema di concorsi pubblici, non è consentita al giudice una pronuncia declaratoria dell’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, laddove l’ammissione alla selezione del ricorrente non sia stata impugnata dai controinteressati mediante la proposizione di un ricorso incidentale, e neppure rimossa in via di autotutela da parte dell’Amministrazione resistente (nella specie, il Collegio ha rigettato l’eccezione in rito dei controinteressati, volta a far rilevare la carenza di interesse al ricorso del ricorrente, risultato privo – al pari dei controinteressati – di un titolo idoneo all’ammissione al concorso).
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2. Ai fini dell’ammissione a selezione interna per la copertura di posti di assistente amministrativo in categoria C, costituisce titolo idoneo soltanto il diploma rilasciato a chiusura dei corsi di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 51 del 2008, proposto da:
C. C., rappresentato e difeso dall'avv. Biancamaria Cataldo, presso la quale è elettivamente domiciliato in Perugia, via F. di Lorenzo, 2;
contro
Azienda Sanitaria Regionale dell'Umbria - U.S.L. n. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giulia Silvestri, ed elettivamente domiciliata presso la propria sede legale, in Perugia, via Guerra, 21;
nei confronti di
T. F., rappresentato e difeso dall'avv. Marzio Vaccari, presso il quale è elettivamente domiciliato in Perugia, via Baglioni, 10;
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M. A., rappresentato e difeso dall'avv. Mariagiovanna Belardinelli, presso la quale è elettivamente domiciliato in Perugia, viale Indipendenza, 49;
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R. M., rappresentato e difeso dall'avv. Flavio Mennella, presso il quale è elettivamente domiciliato in Perugia, via R. D'Andreotto, 59;
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B. R., rappresentato e difeso dall'avv. Nicodemo Gentile, presso il quale è elettivamente domiciliato in Perugia, via Fiume, 17;
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M. C., rappresentata e difesa dall'avv. Sara Perari, presso la quale è elettivamente domiciliata in Perugia, via G.B. Pontani, 3;
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S. S., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della delibera del D.G. dell’Azienda U.S.L. n. 2 n. 763 in data 11 dicembre 2007, con cui sono stati approvati i verbali della Commissione di valutazione relativi alla selezione interna, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di assistente amministrativo, ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. d), del c.c.n.l. 19 aprile 2004 e dell’Allegato n. 1 del contratto collettivo integrativo aziendale del 19 settembre 2006, ed approvata la graduatoria formulata dalla Commissione stessa; del verbale 4 ottobre 2007 della Commissione di Valutazione allegato alla delibera n. 763 del 2007; del verbale 16 ottobre 2007 della Commissione di Valutazione allegato alla delibera n. 763 del 2007; della delibera del D.G. n. 532 del 28 agosto 2007, con cui sono stati ammessi a partecipare alla selezione i candidati Mirabassi Alvaro e Tommasi Franco, poi collocatisi rispettivamente al terzo ed al quinto posto della graduatoria finale; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Regione dell'Umbria U.S.L. n. 2;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Tommasi Franco;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Mirabassi Alvaro;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Rosatini Mauro;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Bertini Roberto;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Monni Carla;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13/05/2009 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Il ricorrente espone di avere partecipato alla selezione interna, per titoli ed esami, bandita dall’Azienda U.S.L. n. 2 in data 26 giugno 2007, per «la copertura di n. 5 posti di assistente amministrativo - Ctg. C, mediante trasformazione di altrettanti posti di coadiutore amministrativo - Ctg. B, dell’uno e dell’altro sesso, riservato al personale di ruolo», e di avere riportato, all’esito del colloquio, il punteggio di 63/70.
Quanto ai titoli di carriera, la Commissione rilevava che il candidato ricorrente «non presenta alcun titolo valutabile», mentre per i titoli di studio non veniva data alcuna valutazione al diploma di Istituto magistrale, in quanto titolo di ammissione, né venivano documentati altri titoli, seppure dalla domanda emergesse il possesso del “diploma di informatica”.
Con la delibera n. 763 in data 11 dicembre 2007 del D.G. dell’Azienda U.S.L. n. 2, oggetto del presente gravame, è stata approvata la graduatoria redatta dalla Commissione di valutazione, nella quale il ricorrente risulta sesto graduato, dopo la sig.ra Carla Monni, il sig. Roberto Bertini, il sig. Alvaro Mirabassi, la sig.ra Stefanella Stefanoni ed il sig. Franco Tommasi.
Deduce a sostegno del ricorso i seguenti motivi di diritto :
1) Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, del d.lgs 16 aprile 1994, n. 297, della legge 7 agosto 1990, n. 241, del C.C.N.L. Comparto Sanità del 7 aprile 1999; violazione del bando e dei criteri di valutazione dei titoli.
Deve essere in particolare censurata la violazione del d.lgs. n. 297 del 1994 che prevede la durata quinquennale dei corsi di istruzione secondaria superiore, e la violazione del bando di gara, per avere il Direttore Generale e la Commissione considerato idonei ad integrare il requisito di ammissione previsto nel bando, consistente nel possesso di “diploma di istruzione secondaria di secondo grado”, i diversi attestati conclusivi dei corsi di istruzione professionale e tecnica di durata inferiore a conque anni, ed in particolare il “diploma di qualifica di montatore riparatore di apparecchi radiofonici e televisivi”, posseduto dal sig. Mirabassi, ed il “diploma di qualifica di addetto segretaria d’azienda”, posseduto dal sig. Tommasi Franco.
I sigg.ri Mirabassi e Tommasi, collocatisi in graduatoria in posizione utile per il passaggio di livello, sono privi del requisito necessario del possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e sono privi anche dell’esperienza professionale (di quattro anni maturata nel corrispondente profilo della categoria B per il personale proveniente dal livello super o di otto anni per il personale proveniente dalla categoria B di livello iniziale) pregressa che avrebbe reso sufficiente il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.
E’ altresì violata la prescrizione del bando che prevede la possibilità di produrre i titoli in originale od in copia legale o autenticata ai sensi di legge «ovvero autocertificati ai sensi dei quanto dispone il d.P.R. n. 445 del 2000»; ed invero il ricorrente non ha conseguito alcun punteggio per i titoli posseduti ed elencati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà del 30 luglio 2007 allegata alla domanda di partecipazione alla selezione presentata il 31 luglio 2007.
2) Incompetenza, violazione del C.C.N.L. del Comparto Sanità 19 aprile 2004 e del contratto collettivo integrativo del 19 settembre 2006; eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei fatti, omessa motivazione; violazione del bando e del C.C.N.L. Comparto Sanità del 7 aprile 1999.
Non appartiene al Direttore Generale la competenza a compiere la valutazione di ammissione dei candidati alla selezione, la stessa rientrando nelle prerogative della Commissione di Valutazione, già nominata dal 25 luglio 2007.
La Commissione ha dichiarato di «prendere atto» della delibera n. 532 del 28 agosto 2007, anch’essa oggetto di gravame, di ammissione alla selezione dei candidati Mirabassi e Tommasi.
I diplomi da costoro posseduti, conseguiti all’esito di percorsi scolastici di durata inferiore ai cinque anni, non possono essere annoverati tra i titoli di istruzione secondaria di secondo grado, caratterizzati da una durata quinquennale, al termine della quale è rilasciato un diploma che consente l’accesso agli studi universitari.
Occorre inoltre considerare che l’equipollenza tra i titoli di studio, ai fini dell’ammissione ad una procedura concorsuale pubblica, può essere riconosciuta e determinata solamente dal bando o dalla legge.
L’Amministrazione ha inoltre errato nel non considerare sussistenti ed oggetto di valutazione i titoli professionali oggetto di autocertificazione nella dichiarazione sostitutiva allegata alla domanda di partecipazione del ricorrente; i titoli autocertificati, secondo quanto previsto dalla lex specialis, sono valutabili nel curriculum secondo quanto stabilito nel verbale della Commissione di Valutazione del 16 ottobre 2007.
3) Eccesso di potere per irrazionalità ed illogicità.
Il provvedimento impugnato è irrazionale ed illogico nella misura in cui ha provveduto alla copertura dei cinque posti di assistente amministrativo - categoria C per il quale è prescritto il possesso del diploma di scuola secondaria mediante assunzione di personale privo di tale requisito, potendo invece scegliere il ricorrente munito del requisito in questione (diploma di istituto magistrale) ed idoneo.
4) Eccesso di potere per carenza ed insufficienza della motivazione.
Il provvedimento di approvazione della graduatoria ed inquadramento dei primi cinque candidati nel profilo di assistente amministrativo non motiva in ordine alla presenza/assenza dei requisiti di ammissione, né in merito alla effettuata valutazione dei titoli; al contempo, non dà conto dell’esclusione dei titoli autocertificati dal sig. Camicia in allegato alla domanda di selezione.
Si sono costituiti in giudizio l’Azienda U.S.L. n. 2 ed i controinteressati Tommasi Franco, Mirabassi Alvaro e Rosatini Alvaro, nonché, all’esito dell’atto di integrazione del contraddittorio, i controinteressati Monni Carla e Bertini Roberto, eccependo l’inammissibilità per carenza di interesse del ricorso, nell’assunto che il deducente si trova quanto meno nelle stesse condizioni dei sigg.ri Mirabassi e Tommasi, non essendo in possesso di alcun diploma di scuola media superiore abilitante all’iscrizione all’Università, l’irricevibilità per tardiva impugnazione della delibera n. 532 del 28 agosto 2007 (pubblicata nell’albo pretorio il 4 settembre 2007), di ammissione dei candidati alla selezione, e comunque la sua infondatezza nel merito.
All’udienza del 13 maggio 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. - Deve essere preliminarmente esaminata, attenendo il profilo della tempestività del ricorso alla regolarità della costituzione del rapporto processuale, l’eccezione di irricevibilità dell’impugnativa della delibera del Direttore Generale n. 532 in data 28 agosto 2007, di ammissione alla procedura selettiva dei candidati Mirabassi e Tommasi, pubblicata nell’albo pretorio dell’Azienda sanitaria il 4 settembre 2007.
L’eccezione non appare meritevole di positiva valutazione, in quanto, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, il candidato ad un pubblico concorso risulta effettivamente ed attualmente leso nel suo interesse legittimo, in relazione all’ammissione di altri candidati che si assumano non legittimati, non per effetto dell’ammissione, ma, quando, espletate le prove del concorso, i candidati ammessi conseguano nella graduatoria dei vincitori un punteggio utile, con pregiudizio del candidato interessato.
In altri termini, l’ammissione di determinati candidati ad un concorso, quand’anche sia illegittima, determina una lesione degli interessi degli altri partecipanti solo quando si traduce in una utile collocazione in graduatoria del concorrente o dei concorrenti illegittimamente ammessi (ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 18 ottobre 2000, n. 5581; Cons. Stato, Sez. VI, 13 maggio 1980, n. 636).
Conseguentemente la tardività del ricorso esperito avverso la delibera direttoriale n. 532 del 2007 apare ininfluente per carenza di interesse al relativo gravame.
2. - Occorre poi esaminare l’ulteriore eccezione di inammissibilità per carenza di interesse, argomentata dalle parti resistenti nella considerazione che il sig. Camicia si troverebbe nella stessa condizione dei vincitori Mirabassi e Tommasi, nei cui confronti ha indirizzato censure finalizzate ad ottenerne l’esclusione dal concorso, non risultando, contrariamente a quanto dichiarato, in possesso del diploma di scuola media superiore di durata quinquennale, abilitante all’iscrizione all’Università.
Anche tale eccezione deve essere disattesa per le ragioni che si vanno ad esporre.
Il ricorrente ha dichiarato nella domanda (in data 30 luglio 2007) di ammissione “di essere in possesso di diplomi di istruzione di secondo grado, presso politecnico Biosanitario A. Fleming Istituto Perugia anno dal 2002-2003-2004-2006-2007, e Istituto Magistrale Pieralli di Perugia 1990/1991”.
In sede di verifica, da parte dell’Azienda sanitaria, della veridicità della dichiarazione sostitutiva resa dal ricorrente, è stato attestato dall’Istituto Fermi che il sig. Camicia “è in possesso di diploma di abilitazione all’esercizio dell’arte medica ausiliaria di massaggiatore-massofisioterapista, che rientra nel’ambito dei diplomi di scuola media superiore”, e dall’Istituto Pieralli che “ha conseguito nell’anno scolastico 1990/91 …, nella sessione autunnale, l’idoneità alla classe III. Non risulta agli atti, successivamente all’anno scolastico 1990/91, il conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado presso questo Istituto”.
Sembra dunque inferibile come effettivamente il ricorrente sia privo del requisito specifico di partecipazione alla selezione interna, in quanto non risulta munito di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, e neppure del requisito alternativo del diploma di istruzione secondaria di primo grado unitamente all’esperienza professionale di otto anni nel corrispondente profilo della categoria B-posizione iniziale, richiesti dall’art. 1 del bando di concorso.
Tale condizione non consente peraltro una pronuncia declaratoria dell’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, atteso che l’ammissione alla selezione del sig. Camicia non è stata impugnata dai controinteressati mediante la proposizione di un ricorso incidentale, e neppure rimossa (almeno finora) in via di autotutela da parte dell’Amministrazione resistente.
E’ noto, al riguardo, come il ricorso incidentale sia lo strumento attraverso il quale il controinteressato può impugnare, a sua volta, il provvedimento impugnato (od altro connesso), deducendo vizi il cui accertamento potrebbe comportare, in caso di accoglimento del ricorso principale, un risultato pratico favorevole al controinteressato.
Ciò è tanto vero che, di regola, secondo la giurisprudenza prevalente, il ricorso incidentale volto a contestare l’ammissione del ricorrente principale ad un procedimento di valutazione comparativa concorrenziale, e dunque la sua stessa legittimazione attiva, va esaminato con priorità.
Permanendo dunque il titolo di ammissione al concorso del sig. Camicia, non può, allo stato, escludersi la sussistenza, in capo al medesimo, di un interesse concreto ed attuale alla decisione del ricorso, finalizzato all’accertamento dell’illegittima ammissione alla procedura selettiva dei sigg.ri Tommasi e Mirabassi, che consentirebbe lo scorrimento della graduatoria finale, e la di lui collocazione in posizione utile.
3. - Procedendo all’esame del primo motivo di ricorso, viene anzitutto dedotta, come già esposto, l’illegittima ammissione alla selezione dei sigg.ri Mirabassi e Tommasi, poi collocatisi nella graduatoria in posizione utile per il passaggio di livello, nell’assunto che siano privi del requisito del possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado (ed anche di quello dell’esperienza professionale pregressa), avendo, il primo, conseguito il diploma di “montatore riparatore di apparecchi radiofonici e televisivi”, ed il secondo il diploma di “addetto segreteria d’azienda”, e dunque diplomi conclusivi di corsi di istruzione professionale e tecnica di durata inferiore ai cinque anni, in violazione di quanto prescritto dal bando di concorso e dal d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297.
La censura è fondata, e meritevole pertanto di positiva valutazione.
Il “bando di selezione interna, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di assistente amministrativo - ctg. C”, riservato al personale di ruolo dell’Azienda U.S.L. n. 2 di Perugia, prevedeva, dunque, come requisiti specifici di ammissione, per quanto rileva in questa sede, l’inquadramento nel profilo professionale di coadiutore amministrativo - Ctg. B, nonché il diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
Secondo la giurisprudenza prevalente, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, il cui possesso è necessario per aspirare a posti di assistente amministrativo d categoria C, è quello conseguito all’esito di un corso di studi quinquennale (in termini, da ultimo, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 2 luglio 2008, n. 6660).
Occorre, in sintesi, distinguere tra i titoli rilasciati da una scuola secondaria di secondo grado ed i diplomi rilasciati a chiusura dei corsi di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale, in quanto solo questi ultimi possono ritenersi validi per l’accesso ai corsi di laurea universitari ed alle ex carriere di concetto presso una pubblica Amministrazione (così T.A.R. Sardegna, Sez. II, 8 agosto 2008, n. 1662; T.A.R. Lazio, Sez. II, 14 febbraio 2007, n. 1371; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 1 settembre 2004, n. 3747; Cons. Stato, Sez. VI, 26 luglio 2005, n. 3992; Cons. Stato, Sez. IV, 16 marzo 2004, n. 1387).
Non hanno conseguentemente valore di diploma di istruzione secondaria di secondo grado quelli (di qualifica tecnica o professionale) conseguiti a conclusione di corsi di durata non quinquennale, come sono, nel caso di specie, i diplomi in possesso dei controinteressati Tommasi e Mirabassi, cui doveva dunque essere preclusa la partecipazione alla selezione per posti di assistente amministrativo, figura professionale per la quale la contrattazione collettiva del Comparto Sanità (del 19 aprile 2004) prevede lo svolgimento di mansioni “amministrativo contabili complesse - anche mediante l’ausilio di apparecchi terminali meccanografici od elettronici o di altro macchinario - quali, ad esempio, la ricezione e l’istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini, collaborazione ad attività di programmazione, studio e ricerca”.
4. - L’accoglimento del primo motivo di ricorso, determinando l’annullamento parziale del provvedimento di approvazione della graduatoria, e cioè nella parte in cui colloca in posizione utile i sigg.ri Mirabassi e Tommasi, con integrale soddisfazione della pretesa azionata in giudizio dal ricorrente, esime il Collegio dalla disamina delle restanti censure, che possono dunque essere dichiarate assorbite.
Sussistono giusti motivi per compensare tra tutte le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione, con conseguente annullamento parziale dell’impugnato provvedimento di approvazione della graduatoria.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 13/05/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Annibale Ferrari, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/08/2009
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