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| n. 8-2009 - © copyright |
T.A.R. UMBRIA - PERUGIA - Sentenza 13 agosto 2009 n. 484
P. G. Lignani – Presidente, P. Ungari – Estensore
Comune di Assisi (avv.ti G. Caforio e G. Caforio) c/ Regione Umbria (avv.ti T. Caselli e P. Manuali); Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale dell'Umbria, Ufficio Provinciale Scolastico di Perugia (Avv. Dist. St.); Provincia di Perugia (avv. M. Minciaroni); Conferenza Provinciale di Organizzazione della Rete Scolastica; e nei confronti di Istituto Comprensivo di Assisi n. 1 |
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1. Istruzione pubblica e privata – Scuola – Piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche – Termine di adozione – Art. 64, D. L. 25 giugno 2008 n. 112 – Natura perentoria – Esclusione
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2. Istruzione pubblica e privata – Scuola – Scuole con particolari finalità – Art. 324, D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 – Dimensionamento ed autonomia – Condizioni – Mero riferimento a meri indici e parametri numerici di cui all’art. 2, D.P.R. 18 giugno 1998 n. 233 – Insufficienza – Valutazione delle esigenze formative degli alunni – Necessità – Fattispecie
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1. Il termine del 31 dicembre 2008, stabilito per realizzare il ridimensionamento della rete scolastica dall’articolo 64, comma 4-quater, D. L. 25 giugno 2008 n. 112, non è perentorio.
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2. Ai fini del dimensionamento e dell’autonomia delle scuole con particolari finalità, contemplate dall’art. 324, D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, gli indici ed i parametri di riferimento per l’acquisto ed il mantenimento della personalità giuridica da parte degli istituti di istruzione, previsti dall’articolo 2, D.P.R. 18 giugno 1998 n. 233, trovano applicazione subordinatamente alle specifiche esigenze formative degli alunni e sono derogabili ogni volta che esigenze formative - didattiche ma anche educative, date le condizioni particolari degli utenti - richiedano l’acquisto o il mantenimento della personalità giuridica (autonomia scolastica); ne consegue che l’Amministrazione scolastica è tenuta a motivare le scelte organizzative concernenti il dimensionamento e l’autonomia di dette particolari istituzioni scolastiche, non potendosi limitare ad applicare i parametri e gli indici di riferimento di cui alla normativa surriferita (nella specie, il Collegio, enunciato il principio di cui in massima, ha ravvisato il difetto di motivazione nel provvedimento di revoca di autonomia dell’Istituto Comprensivo per Ciechi di Assisi)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, sul ricorso numero di registro generale 143 del 2009, proposto da:
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Comune di Assisi, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Caforio, con domicilio eletto presso Giuseppe Caforio in Perugia, via del Sole, 8;
contro
- Regione Umbria, rappresentata e difesa dagli avv. Tiziana Caselli e Paola Manuali, con domicilio eletto presso Paola Manuali in Perugia, corso Vannucci, 30;
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- Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale dell'Umbria, Ufficio Provinciale Scolastico di Perugia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Perugia, via degli Offici, 14;
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- Provincia di Perugia, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Minciaroni, con domicilio eletto presso Massimo Minciaroni in Perugia, piazza Italia, 11;
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- Conferenza Provinciale di Organizzazione della Rete Scolastica;
nei confronti di
- Istituto Comprensivo di Assisi n. 1;
per l'annullamento
1) della delibera del Consiglio Regionale dell’Umbria n. 282 del 28.01.2009, pubblicata sul B.U.R. Umbria n. 7 del 18.02.09, con la quale è stato approvato il “Piano Regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche per l’anno 2009/2010” nella parte in cui è stata prevista la “Revoca autonomia Istituto Comprensivo per Ciechi” di Assisi e l’aggregazione di detto Istituto all’Istituto Comprensivo n. 1 di Assisi;
2) del decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Regionale Scolastico dell’Umbria prot. n. 0030-2009/Segr deI 4.02.09 con il quale “. . . in applicazione della delibera del Consiglio regionale dell’Umbria n. 282 dcl 28 gennaio 2009, sono state apportate le modifiche al Piano di dimensionamento regionale” recependo la revoca dell’autonomia dell’Istituto per Ciechi di Assisi e la conseguente aggregazione di tale Istituto;
3) del prospetto nella quale sono riportate le “variazioni anagrafiche” con i relativi codici meccanografici (tra i quali non figura quello dell’Istituto per Ciechi di Assisi) inviati dall’U.S.R. Umbria con nota prot. 0033-2009/Segr. Del 6.02.09 così dando ulteriore seguito al provvedimento di cui al punto 1 che precede);
4) del Piano Provinciale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche per l’anno scolastico 2009/2010 approvato dalla Conferenza Provinciale di Organizzazione della rete scolastica del 15.12.2008 nella parte in cui è stata prevista la revoca della autonomia dell’Istituto per Ciechi di Assisi e la sua conseguente aggregazione all’ Istituto Comprensivo 1 di Assisi e segnatamente:
della proposta di deliberazione prot. n. 13 63/2008; dei verbali della conferenza provinciale di organizzazione della rete scolastica relativi alla seduta del 15.12.2008;
5) di ogni altro att o e/o prvvedirnento presupposto, inerente e/o consequenziale con particolare riferimento a fini gli atti che hanno segnato la procedura di approvazione del piano di dimensionamento scolastico per l'anno 2009-2010;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Umbria;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale dell'Umbria, Ufficio Provinciale Scolastico di Perugia;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Perugia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10/06/2009 il dott. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Per comprendere l’effettiva portata della controversia in esame, non è superfluo ricordare che:
(a) ad Assisi opera da decenni un istituto scolastico speciale, ora denominato Istituto Comprensivo di Scuola Elementare e Media Speciale per Ciechi di Assisi (di seguito: “Istituto per Ciechi”), il cui scopo precipuo è quello di fornire il servizio scolastico ai minori ospitati nell’Istituto Serafico di Assisi, ente ecclesiastico per l’assistenza ai non vedenti pluriminorati (di seguito: “Serafico”);
(b) l’Istituto per Ciechi è stato statizzato per effetto della legge 1462/1952; in data 30 maggio 1973, tra il Provveditore agli Studi di Perugia ed il Serafico è stata stipulata una convenzione, in base alla quale il Serafico fornisce alla scuola speciale statale i servizi necessari al suo funzionamento (locali, arredi, mensa, riscaldamento, luce, acqua).
(c) l’Istituto per Ciechi ha poi operato in regime di sperimentazione, ai sensi del d.P.R. 419/1974, essendo stato riconosciuto come “Istituto Speciale Sperimentale” con d.m. n. 4122 in data 12 ottobre 1977, confermato dal d.m. in data 22 agosto 1983.
2. Negli ultimi anni si è sviluppato un serrato confronto tra l’Istituto Serafico, le diverse componenti dell’Istituto per Ciechi (personale docente, genitori degli allievi, etc.), e le Amministrazioni Scolastiche, riguardo al destino dell’Istituto stesso.
Recentemente, questo Tribunale ha deciso le impugnazioni proposte dal dirigente scolastico, dagli insegnanti, dal personale tecnico e amministrativo dell’Istituto per Ciechi, e dai genitori di alcuni alunni (in maggior parte, pluriminorati gravi) iscritti all’Istituto, riguardanti:
a) i provvedimenti dell’Amministrazione scolastica statale con cui era stato determinato l’organico di diritto dell’Istituto per Ciechi per l’a.s. 2008/2009, che comunque consentivano all’Istituto per Ciechi di continuare ad operare con un numero di classi, di alunni e di unità di personale ridotti rispetto agli anni precedenti; i relativi ricorsi sono stati respinti con le sentenze n. 521 e n. 522 del 2008; peraltro l’esecuzione delle sentenze è stata sospesa dal Consiglio di Stato, con ordinanze n. 9331 e n. 9332 del 2008;
b) ulteriori provvedimenti che avrebbero impedito all’Istituto per Ciechi di continuare a svolgere la propria attività, in particolare: il decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria prot. 147/segr. in data 1 luglio 2008, con cui sono state state istituite, presso l’Istituto Comprensivo di Assisi n. 1 delle “sezioni speciali di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado per l’integrazione scolastica di alunni con gravi pluriminorazioni”, è stata affidata a detto Istituto la “gestione giuridico-amministrativa” del servizio, e sono stati rimessi alla Regione Umbria “gli atti istruttori per la verifica, ai sensi dell’art. 138 del D.Lvo 112/1998, delle condizioni di autonomia dell’Istituto Comprensivo per Ciechi …” ; ed il decreto del medesimo Ufficio Scolastico Regionale prot. 00164/segr. in data 15 luglio 2008, di soppressione delle quattro classi di scuola primaria e dei nove posti di docenti in organico, risultanti dai precedenti provvedimenti di determinazione dell’organico; il relativo ricorso è stato accolto con la sentenza 18 febbraio 2009, n. 50, ritenendosi incompetente l’amministrazione statale, con riferimento agli articoli 136-139 del d.lgs. 112/1998.
3. Occorre precisare che detti ultimi provvedimenti erano stati adottati sulla base dell’articolo 64 («Disposizioni in materia di riorganizzazione scolastica») del d.l. 112/1008, convertito con legge 133/2008.
La disposizione, per quanto qui interessa, prevede che «Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei tenendo anche conto delle necessita' relative agli alunni diversamente abili» (comma 1).
Per attuare tali finalità, oltre alla riduzione delle dotazioni organiche (comma 2), alla predisposizione da parte del Ministero dell’istruzione di un «piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico» (comma 3) ed ai relativi criteri da attuare con specifici regolamenti (comma 4), sono stati previsti (mediante integrazioni dell’articolo 64, ad opera del d.l. 154/2008, convertito nella legge 189/2008) interventi immediati direttamente volti al ridimensionamento della rete scolastica:
- « Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, per l'anno scolastico 2009/2010, assicurano il dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome nel rispetto dei parametri fissati dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, da realizzare comunque non oltre il 31 dicembre 2008. In ogni caso per il predetto anno scolastico la consistenza numerica dei punti di erogazione dei servizi scolastici non deve superare quella relativa al precedente anno scolastico 2008/2009» (comma 4-quater)
- «Per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, promuovono, entro il 15 giugno 2009, la stipula di un'intesa in sede di Conferenza unificata per disciplinare l'attivita' di dimensionamento della rete scolastica, ai sensi del comma 4, lettera f-ter), con particolare riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico. Detta intesa prevede la definizione dei criteri finalizzati alla riqualificazione del sistema scolastico, al contenimento della spesa pubblica nonche' ai tempi e alle modalita' di realizzazione, mediante la previsione di appositi protocolli d'intesa tra le regioni e gli uffici scolastici regionali» (comma 4-quinquies);
- «In sede di Conferenza unificata si provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies. In relazione agli adempimenti di cui al comma 4-quater il monitoraggio e' finalizzato anche all'adozione, entro il 15 febbraio 2009, degli eventuali interventi necessari per garantire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica» (comma 4-sexies).
Era stato anche previsto che, con decreti attuativi, si procedesse entro 12 mesi alla «definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e l’articolazione dell’azione di ridimensionamento della rete scolastica» (comma 4, lettera f-bis); ma di detta disposizione è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale, attesa la sua incidenza su ambiti di potestà legislativa regionale (Corte Cost. 2 luglio 2009, n. 200).
Il d.l. 154/2008 aveva poi introdotto anche un comma 6-bis, secondo il quale « … i piani di ridimensionamento delle istituzioni scolastiche rientranti nelle competenze delle regioni e degli enti locali, devono essere in ogni caso ultimati in tempo utile per assicurare il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della rete scolastica … già a decorrere dall’anno scolastico 2009/2010 e comunque non oltre il 30 novembre di ogni anno» pena la nomina di un commissario ad acta che avrebbe dovuto sostituirsi alle amministrazioni inadempienti. Ma la legge di conversione 189/2008 ha escluso detta disposizione.
4. Sulla base di tali disposizioni, la Conferenza Provinciale di Organizzazione della rete scolastica ha poi approvato, in data 15 dicembre 2008, il Piano provinciale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche per l’a.s. 2009/2010.
Per quanto qui interessa, il piano prevede la revoca dell’autonomia dell’Istituto per Ciechi e la sua conseguente aggregazione all’Istituto Comprensivo n. 1 di Assisi.
Con deliberazione del Consiglio regionale dell’Umbria n. 282 in data 28 gennaio 2009, è stato approvato il “Piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche per l’anno 2009/2010”, che contiene le medesime previsioni.
La deliberazione regionale è stata recepita con decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale prot. 0030-2009/Segr. in data 4 febbraio 2009.
5. Detti provvedimenti, nelle parti concernenti l’Istituto per Ciechi, sopra evidenziate, vengono ora impugnati (oltre che dal dirigente, dal direttore amministrativo, dai docenti, dai dipendenti, e da alcuni genitori degli alunni iscritti all’Istituto per Ciechi - ricorso n. 138/2009, che viene deciso dal Collegio con separata pronuncia) anche dal Comune di Assisi, da sempre contrario alla soppressione dell’autonomia dell’Istituto.
Il Comune prospetta le censure appresso sintetizzate.
5.1. Vi è incompetenza e violazione degli articoli 137-139 del d.lgs. 112/1998, 64, comma 4-quater, del dl. 112/2008 e 4, comma 2, del d.P.R. 233/1998, nonché eccesso di potere per traviamento dei presupposti, sviamento e difetto di istruttoria.
Infatti, al piano di dimensionamento regionale, che ha natura programmatoria e non direttamente operativa, hanno fatto seguito i provvedimenti dell’Ufficio scolastico regionale di soppressione dell’Istituto per Ciechi; vale a dire, senza attendere che il Comune di Assisi (per quanto concerne la scuola elementare) e la Provincia di Perugia (per quanto concerne la scuola media), adottassero, nei confronti dell’Istituto Comprensivo per Ciechi, i provvedimenti di soppressione/aggregazione di rispettiva competenza (cfr. sent. 50/2009, cit.).
5.2. Vi è violazione dell’articolo 64 del d.l. 112/2008, nonché eccesso di potere per travisamento dei presupposti, sviamento della causa tipica, ingiustizia ed erroneità manifeste.
5.2.1. Infatti, detta disposizione prevede che il (ri)dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome per l’anno scolastico 2009-2010, sia «da realizzare comunque non oltre il 31 dicembre 2008» (comma 4-quater), mentre i provvedimenti impugnati (quanto meno, quello regionale e quello statale) sono stati adottati nel 2009; senza contare che non sono ancora intervenuti i provvedimenti esecutivi del piano di dimensionamento (comportanti la soppressione/integrazione), che, ai sensi del d.P.R. 233/1998 e del d.lgs 112/1998, sono di competenza degli enti locali.
Nella migliore delle ipotesi, dunque, i provvedimenti impugnati non possono avere incidenza concreta sul prossimo anno scolastico.
Di più, il superamento del termine determina la consumazione del potere regionale, in quanto il comma 4-quinquies, per gli anni scolastici successivi, prevede che sia la conferenza unificata a disciplinare l’attività di dimensionamento e gli obiettivi da conseguire.
5.2.2. Il comma 1 prevede che i piani di dimensionamento abbiano la specifica finalità (evidentemente, aggiuntiva rispetto a quelle già stabilite per la programmazione scolastica dal d.P.R. 233/1998) di «… incrementare gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente … tenendo conto anche delle necessità relative agli alunni diversamente abili».
Ma tale ultima finalità viene disattesa, posto che gli atti impugnati determinano un impoverimento dei servizi scolastici perché non consentiranno più di fornire ad alunni pluriminorati gravi insegnamenti adatti a loro.
Altre finalità contemplata dall’articolo 64 sono quelle di assicurare il «miglioramento del servizio scolastico» e la «piena valorizzazione professionale del personale docente».
Ed anche dette finalità, per le stesse ragioni, risultano disattese dagli atti impugnati.
5.3. Vi è violazione dell’articolo 3 del d.P.R. 233/1998, nonché eccesso di potere per violazione del principio della partecipazione, ingiustizia ed erroneità manifeste, violazione del procedimento e fraintendimento dei presupposti.
Infatti, il Consiglio di Istituto ed il Collegio dei docenti dell’Istituto per Ciechi non sono stati coinvolti nel procedimento (non avendo ricevuto l’invito a partecipare agli incontri promossi dalla Provincia, né alcuna richiesta di parere in ordine al ridimensionamento scolastico); viceversa, in applicazione della suddetta disposizione, avrebbero dovuto esserlo (come chiaramente affermato, relativamente ad una vicenda analoga, da questo Tribunale nella sentenza 24 luglio 2001, n. 395).
5.4. Vi è violazione degli articoli 2, comma 10, del d.P.R. 233/1998, 322-324 del d.lgs 297/1994, 3 della legge 241/1990 nonché difetto di motivazione, eccesso di potere per macroscopica illogicità, sviamento, travisamento dei presupposti.
Non sono state valutate le osservazioni critiche formulate sia da parte del dirigente dell’Istituto che da parte del rappresentante del Comune di Assisi (cfr. verbale dell’incontro tenutosi in data 10 dicembre 2008). Inoltre, la replica a dette osservazioni è venuta soltanto dal direttore dell’Ufficio scolastico regionale, è basata su fatti non rispondenti al vero, ed è comunque inadeguata. In particolare, i parametri dimensionali (limiti numerici) minimi di cui all’articolo 10, predetto, invocati nella predetta replica, si applicano alle “scuole con particolari finalità”, ma non anche agli istituti per ciechi (nell’ambito del d.lgs. 297/1994, distintamente considerati all’articolo 322, anziché all’articolo 324), e comunque (anche qualora gli istituti per ciechi volessero ricomprendersi nella categoria generale) nei confronti di dette scuole con particolari finalità i limiti numerici non sono inderogabili.
6. Resistono, controdeducendo puntualmente, la Regione Umbria, la Provincia di Perugia e, con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, le Amministrazioni scolastiche statali.
7. Nel merito, possono svolgersi le seguenti considerazioni.
7.1. Il termine del 31 dicembre 2008, stabilito per realizzare il ridimensionamento della rete scolastica dall’articolo 64, comma 4-quater, non può ritenersi perentorio.
Almeno, non nel senso che sia precluso all’Amministrazione definire gli adempimenti previsti dalla disposizione anche dopo la scadenza del termine, ed attuarli concretamente a partire dal primo anno scolastico utile.
In assenza di una qualificazione del termine come perentorio, come anche di una comminatoria di decadenza dal potere, o di un rinvio dell’applicazione dell’assetto organizzativo derivante da un eventuale ridimensionamento tardivo - che non vengono espressamente disposti dalla norma - non può che aversi riguardo all’aspetto funzionale.
E tale considerazione conduce a ritenere tempestiva, ai fini dell’attuazione nell’a.s. 2009/2010, l’adozione del piano avvenuta all’inizio del 2009.
C’è da tener conto che l’approvazione del piano da parte del Consiglio regionale è avvenuta in tempo utile per permettere agli studenti di vagliare le proposte formative e da consentire al personale scolastico di avanzare le proprie richieste di trasferimento. Risulta infatti che il Ministero abbia spostato il termine per le iscrizioni (abitualmente fissato al 31 gennaio) al 28 febbraio 2009, e quello per le richieste di trasferimento (solitamente fissato ai primi giorni dell’anno) al 9 marzo 2009, procrastinando inoltre al 3 gennaio 2009 il termine per l’aggiornamento dell’anagrafe delle scuole.
E’ vero che, al momento della proposizione del gravame, non risultavano ancora adottati i provvedimenti di soppressione/integrazione dell’Istituto per Ciechi; ma ciò non può inficiare il piano regionale impugnato.
7.2. Infatti, è il piano regionale che determina le scelte di dimensionamento, comportanti la lesione degli interessi del Comune ricorrente, e i provvedimenti attuativi di soppressione/accorpamento ne risultano vincolati, quanto meno nell’an e nel quid.
D’altra parte, esula dalla presente controversia la questione se un eventuale rifiuto del Comune di Assisi di adottare il provvedimento conseguente possa impedire, o ritardare la concreta attuazione del piano di dimensionamento; sembra pacifico, invece, che la Provincia di Perugia adotti il provvedimento di sua competenza (dato che proprio la Provincia, nella fase procedimentale precedente, ha proposto la revoca dell’autonomia dell’Istituto per Ciechi e la sua aggregazione all’Istituto Comprensivo n. 1 di Assisi).
7.3. Il Comune di Assisi, va subito precisato, ha partecipato alla Conferenza del 15 dicembre 2008, ribadendo la sua «volontà di mantenere comunque l’autonomia per questa particolarissima Scuola che ha sempre svolto una grande e meritoria opera psico-pedagogico didattica» (cfr. nota di comunicazione in data 11 dicembre 2008).
Per il resto, non sembra che siano stati omessi gli adempimenti finalizzati ad assicurare un’adeguata partecipazione da parte degli organi collegiali dell’Istituto per Ciechi.
Risulta infatti che:
- con nota prot. 228 in data 6 ottobre 2008 l’Ufficio scolastico regionale per l’Umbria ha trasmesso ai dirigenti scolastici, compreso quello dell’Istituto per Ciechi, uno studio con i risultati di indagini condotte sugli standards dimensionali delle scuole dell’Umbria, sollecitando le opportune riflessioni; in detta documentazione, la situazione dell’Istituto per Ciechi veniva chiaramente indicata come contrastante con la normativa, in quanto sottodimensionata.
- con nota prot. 355595 in data 1 dicembre 2008, la Provincia ha indetto un “Incontro partecipativo di Interambito” per il giorno 10 dicembre 2008, avente ad oggetto il Piano di dimensionamento per l’a.s. 2009/2010, al quale sono stati invitati i dirigenti scolastici, i presidenti dei Consigli di Istituto o di Circolo degli Ambiti nn. 2, 3 (cui appartiene il Comune di Assisi) e 5 e i Commissari dei Distretti scolastici nn. 3, 4 e 5.
Il dirigente scolastico dell’Istituto per Ciechi, odierno ricorrente (va precisato: presidente del Collegio dei docenti, a termini dell’articolo 7 del d.lgs. 297/1994; nonché presidente della Giunta esecutiva, con il compito di richiedere al presidente del Consiglio di Istituto la convocazione di detto organo, a termini del successivo articolo 8) ha partecipato all’incontro predetto; risulta anche che egli abbia partecipato all’audizione tenuta dalla III Commissione del Consiglio regionale in data 13 gennaio 2009, in ordine alle proposte di piano pervenute dalle Province.
Ciò, nella prospettiva di una considerazione delle forme della partecipazione in senso sostanziale, sgombra da formalismi, così come suggerita oggi dall’articolo 21-octies della legge 241/1990, sembra sufficiente a consentire, a tutti gli interessati che avessero voluto, di prospettare tempestivamente le proprie considerazioni critiche.
Tanto più che, nel ricorso, non risultano esposti ragioni contrarie alle scelte operate dal piano, diverse da quelle già prospettate dal dirigente scolastico (e dal Comune di Assisi) nelle varie fasi del procedimento.
7.4. Quanto alle ragioni dell’accorpamento, occorre precisare che già l’articolo 10 del d.P.R. 233/1998 (“Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”), prevedeva la predisposizione di piani (in quel caso provinciali) di dimensionamento scolastico (articolo 3).
I parametri da seguire per l’acquisto ed il mantenimento della personalità giuridica da parte degli istituti di istruzione sono indicati dall’articolo 2, che prevede anche indici di riferimento, minimi e massimi, di popolazione scolastica, sulla base dei quali individuare la dimensione ottimale, tenendo conto degli altri elementi connotanti la scuola e il bacino di utenza, indicati dalla disposizione (comma 4); tali indici sono normalmente individuati in un numero di alunni da 500 a 900 (comma 2); in alcuni casi particolari (nelle piccole isole, nei comuni montani, nonchè nelle aree geografiche contraddistinte da specificità etniche o linguistiche) possono scendere fino a 300, oppure (nelle aree ad alta densità demografica) possono essere superati (comma 3).
Secondo il comma 10, «gli indici di riferimento previsti dai commi 3, 5, 6 e 8 si applicano agli istituti di istruzione che comprendono scuole con particolari finalità, funzionanti ai sensi dell'art. 324 del testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, con il dovuto riguardo alle specifiche esigenze formative degli alunni frequentanti le suddette scuole».
In base al citato articolo 324, comma 1, «sono scuole con particolari finalità, ai sensi delle disposizioni del presente testo unico, oltre alle scuole funzionanti presso gli istituti statali per non vedenti e gli istituti statali per sordomuti anche le scuole funzionanti presso altre istituzioni statali o convenzionate con il Ministero della pubblica istruzione per speciali compiti di istruzione ed educazione di minori portatori di handicap e di minori in stato di difficoltà, nonchè le scuole e gli istituti statali che si avvalgono, agli stessi fini, di interventi specializzati a carattere continuativo».
Non sembra perciò condivisibile la netta distinzione – prospettata dal ricorrente - tra “scuole speciali elementari e medie per non vedenti”, specificamente considerate (ai fini dell’adempimento dell’obbligo scolastico per i non vedenti) dall’articolo 322, e la categoria generale delle “scuole con particolari finalità”, considerate dall’articolo 324.
Tuttavia, a queste ultime, gli indici di riferimento previsti dall’articolo 2, suddetto, trovano sì applicazione, ma subordinatamente alle «specifiche esigenze formative degli alunni». Vale a dire, sono derogabili, ogni volta che esigenze formative - didattiche ma anche educative, date le condizioni particolari degli utenti - richiedano l’acquisto o il mantenimento della personalità giuridica (autonomia scolastica), anche in assenza degli indici di riferimento.
Ciò significa che, nel caso delle scuole come l’Istituto per Ciechi, l’Amministrazione scolastica è tenuta a motivare le scelte organizzative concernenti il dimensionamento e l’autonomia delle istituzioni scolastiche, non potendosi limitare ad applicare parametri e indici di riferimento.
7.5. Ora, le prospettazioni delle parti, secondo quanto si desume dalle memorie conclusive, alla luce delle acquisizioni documentali in corso di causa, coincidono nel ritenere che, in attuazione dell’accorpamento:
- le classi aggregate all’Istituto Comprensivo n. 1 di Assisi continueranno a funzionare come “classi speciali” e riceveranno l’insegnamento appunto come tali e non secondo le modalità del sostegno (come paventato nel ricorso), con la previsione anche di insegnamenti di musica e canto (resta da accertare se la continuità riguarda anche gli insegnamenti di attività pratiche speciali e di educazione tecnica speciale, delle quali pure nel ricorso si lamentava il venir meno);
- le dotazioni organiche del personale docente, trattandosi di “scuola primaria speciale”, rimarranno distinte rispetto a quelle dell’Istituto Comprensivo n. 1 e saranno determinate in base alle classi autorizzate con riferimento al numero di alunni iscritti.
- la sede della scuola (i locali del Serafico) non verrà cambiata;
Pertanto, l’unico effetto sarà quello di eliminare il posto di dirigente scolastico e quello di dirigente amministrativo, nonché di sopprimere gli organi collegiali dell’Istituto per Ciechi (in quanto posizioni organizzative accorpate a quelle dell’Istituto Comprensivo n. 1).
La scelta operata, secondo quanto desumibile dagli atti del procedimento preparatorio (e confermato dalle difese in giudizio delle parti resistenti), dovrebbe essere giustificata dal fatto che la soppressione dell’Istituto per Ciechi consentirà di accogliere anche «alunni pluriminorati gravi vedenti», mentre mantenere un istituzione scolastica con un numero così limitato di iscritti, contrastante con gli indici previsti dalla legge, «comporta un grave danno per l’erario, con connesse responsabilità contabili» (cfr. dichiarazioni del dirigente dell’Ufficio scolastico regionale alla Conferenza del 10 dicembre 2008).
Ma non sembra al Collegio che detta motivazione sia sufficiente e congrua.
Quanto alla derogabilità degli indici si è detto; del resto, sono decenni che l’Istituto per Ciechi opera largamente in deroga ai limiti minimi numerici.
Tenuto conto che si sta parlando dei costi di due posti in organico, e di quelli (limitatissimi) derivanti dal funzionamento degli organi collegiali, il risparmio per la spesa pubblica (potenziale, in quanto legato alla non assunzione di altri dipendenti per coprire i posti ai quali invece sarebbero destinati i dirigenti dell’Istituto perdenti posto) appare modesto. D’altro canto, l’allargamento dell’utenza sarebbe compatibile con il mantenimento dell’autonomia dell’Istituto, richiedendo l’adozione di meri atti organizzativi (volti a regolare su basi diverse i rapporti con l’Istituto Serafico, mediante una revisione della convenzione in essere) e già consentirebbe di migliorare gli indici (economico-finanziari) di efficienza legati al ridotto numero di iscritti.
Per contro, la soppressione dell’autonomia dell’Istituto rischia di mettere a repentaglio l’efficacia, o forse la stessa sopravvivenza di un modello di assistenza educativa a ragazzi i quali, senza detto Istituto, sarebbero stati probabilmente destinati al totale abbandono. E tanto, senza che detto modello sia stata formalmente dichiarato superato, o modificato dall’Amministrazione scolastica.
Le caratteristiche che fanno dell’Istituto per Ciechi una scuola unica in Italia (a quanto sembra, l’unico istituto comprensivo per ciechi esistente in Italia, esistendo altri quattro istituti composti dalla sola scuola elementare) sono state già tratteggiate nelle sentenze sopra citate. Qui, è sufficiente ribadire che gli alunni dell’Istituto per Ciechi sono per la maggior parte pluriminorati gravi (di fatto, per lo più non vedenti) – sulla non ammissibilità di pluriminorati vedenti, in base alla Convenzione con l’Istituto Serafico, cfr. sent. nn. 521 e 522, citt.), che versano in uno stato tale da necessitare di insegnamenti mirati ed appositamente studiati al fine di consentire loro di acquisire, più che un’istruzione di tipo nozionistico, la capacità di relazionarsi con l’ambiente e le persone che li circondano superando l’atteggiamento di forte chiusura che la loro condizione induce dinanzi agli stimoli esterni.
L’inadeguatezza delle motivazioni addotte a supporto dell’accorpamento assume risalto specifico alla luce dell’esigenza, recepita dallo tesso articolo 64, comma 1, di assicurare «il miglioramento del servizio scolastico» e di tener conto «delle necessità relative agli alunni diversamente abili».
Per tali ragioni, gli atti impugnati risultano viziati, sotto il profilo del difetto di motivazione e di istruttoria.
8. Il ricorso deve pertanto essere accolto, con annullamento degli atti impugnati.
9. Sussistono giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 10/06/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Annibale Ferrari, Consigliere
Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/08/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
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