Azienda Agricola M. B., rappresentato e difeso dall'avv. Mario Rampini, con domicilio eletto presso lo stesso in Perugia, viale Indipendenza, 49;
contro
Regione Umbria, rappresentato e difeso dagli avv. Tiziana Caselli, Paola Manuali, con domicilio eletto presso la seconda in Perugia, corso Vannucci, 30;
nei confronti di
Azienda Agraria M. M., Casale delle Due Fonti S.S.;
per l'annullamento
della determinazione regionale dirigenziale Agricoltura e Foreste 7.11.07 n. 10212 (approvazione graduatorie definitive per finanziamenti T.A.C. - C4).
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Umbria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 08/07/2009 il dott. Carlo Luigi Cardoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1- La ricorrente è stata esclusa dalla graduatoria in epigrafe, per la concessione di finanziamenti agevolati volti alla realizzazione di strutture agrituristiche.
Ciò in quanto, gli interventi progettati sono stati ritenuti “investimenti non ammissibili (titolo abitativo non idoneo) “.
2- Nel ricorso si deduce, in estrema sintesi, il difetto di motivazione e l’erroneità della valutazione dell’amministrazione che sembrerebbe aver ritenuto incompatibile con il finanziamento la destinazione “residenziale” già posseduta dall’immobile oggetto dei suddetti interventi.
L’Amministrazione si è costituita controdeducendo.
3- Il Collegio ritiene fondato il primo motivo di ricorso.
Difatti, la sibillina frase sopra riportata tra virgolette non è assolutamente idonea, alla luce del comune buon senso, a render palese le ragioni dell’azione amministrativa.
È dunque evidente la violazione dell’obbligo di motivazione di cui all’art. 3 L. n. 241/1990.
Obbligo tanto più cogente allorché si tratta, come nella presente fattispecie, di un provvedimento negativo attinente alla delicata materia dell’impiego del denaro pubblico..
Tanto sarebbe già sufficiente per accogliere il ricorso.
4- Tuttavia si ritiene proficuo osservare come anche le ragioni effettive dell’esclusione, esplicitate negli atti difensivi della Regione e non nel provvedimento impugnato, non siano condivisibili.
Parrebbe, infatti, che nella criptica illegittima motivazione si intendesse affermare che la ristrutturazione dell’edificio da adibire ad agriturismo non sarebbe stata finanziabile poiché l’edificio stesso possedeva già una destinazione residenziale, risultante dall’inerente permesso di costruire.
5- L’assunto è palesemente illegittimo per contrasto con gli artt 2 e 3 L. n. 20 febbraio 2006 n. 96.
Difatti, come esattamente osserva l’attenta difesa della ricorrente, la norma non individua alcuna specifica destinazione per gli edifici da adibire ad agriturismo.
Difatti, si prevede che «possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parte di essi già esistenti nel fondo».
È evidente dunque che la destinazione residenziale non osta all’utilizzo agrituristico degli immobili e, quindi, all’inerente erogazione di contributi.
6- L’esegesi formale è corroborata, osserva il Collegio, anche da considerazioni di carattere sostanziale.
Difatti, è evidente al comune buon senso che se possono essere destinati ad agriturismo, cioè ad un’attività ricettiva, gli immobili a destinazione agricola (case coloniche e simili) a maggior ragione debbono ritenersi utilizzabili a tal fine gli edifici residenziali ubicati nelle campagne (case padronali, ville ecc).
Anzi, in base alla comune esperienza, l’utilizzo di tale ultima categoria di immobili può risultare ben più proficuo, sia per la maggior facilità di adattamento al nuovo impiego, sia per i più elevati standard qualitativi realizzabili
Il tutto, con maggiore utilità marginale degli investimenti e più intensi benefici generali per il turismo del territorio.
7- Infine, è appena il caso di notare come nessuna norma preveda, diversamente da quanto pretenderebbe la Regione, che il titolo edilizio debba essere specificamente concesso a fini agrituristici.
Difatti, quello agrituristico si connota come un impiego meramente funzionale di immobili spesso con una diversa destinazione urbanistica, quale quella “rurale”, giacché già esistenti nei fondi agricoli.
Sia sufficiente rammentare che:
- l’art. 1 L. n. 730/1985 individua l’obiettivo di utilizzare più proficuamente “ il patrimonio rurale, naturale ed edilizio”;
- l’art. 3. commi 1, 2 e 5 , LR n. 28/1997, specifica che possono essere utilizzati a fini agrituristici anche i locali e gli edifici adibiti ad abitazione dell’imprenditore agricolo (ovviamente anche e soprattutto se a destinazione residenziale) e che detti immobili debbono possedere i requisiti strutturali ed igienici previsti per i locali di “civile abitazione”.
8- Altro non v’ è d’aggiungere per accogliere il ricorso, dall’evidente fondatezza, restando assorbito l’esame di ogni altro profilo di gravame.
Le spese del giudizio, sono liquidate in dispositivo tenendo conto della qualificata e complessa attività difensiva cui è stata costretta la parte ricorrente, veramente senza alcuna ragione.
P.Q.M.
Il Tribunale accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese del giudizio liquidate in € 3.000, oltre agli oneri di legge ed alle ulteriori spese eventualmente occorrende.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 08/07/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Annibale Ferrari, Consigliere
Carlo Luigi Cardoni, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/08/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)