S. D., rappresentato e difeso dagli avv. Mauro Barberio, Stefano Porcu, con domicilio eletto presso Mauro Barberio in Cagliari, via Garibaldi n. 105;
contro
Regione Autonoma della Sardegna, rappresentato e difeso dagli avv. Tiziana Ledda, Sonia Sau, con domicilio eletto presso Ufficio Legale Regione Sarda in Cagliari, viale Trento n. 69; Servizio Assistenza Ospedaliera ed Osservatorio Epidemiologico;
nei confronti di
C. M. Antonio Maria, e altri (Omissis);
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della determinazione 14.11.2007 n. 805, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna n. 36 del 17.11.2007 del Direttore del servizio assistenza distrettuale ed ospedaliera, osservatorio epidemiologico della Regione autonoma della Sardegna e l’allegata graduatoria dei candidati idonei del concorso pubblico per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione nella Regione Sardegna e di ogni altro atto connesso antecedente o successivo, ivi ricompresa la Determinazione 30.01.2008 n. 2194/21 del predetto direttore e l’allegata graduatoria, tutti i (non conosciuti) verbali della Commissione giudicatrice del concorso e il bando di concorso approvato con determinazione n. 1615 del 27.10.2005 del predetto direttore.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Omissis (…);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10/06/2009 il dott. Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Il dott. Salvatore Domenico proponeva ricorso straordinario al Capo dello Stato per l’annullamento degli atti indicati in epigrafe.
Nel concorso, di cui viene impugnata la graduatoria, il ricorrente si è classificato in 46° posizione.
Deduceva articolare censure di seguito sintetizzabili:
violazione ed errata applicazione dell’art. 4 della L. 8.11.1991 n. 362 e dell’art. 5 del d.P.C.M. 30.03.1994 n. 298; violazione della deliberazione della Giunta regionale n. 22/64 del 13.05.2004, violazione di principi comunitari in materia di divieto di discriminazione dovuto alla nazionalità (art. 12 comma 1 del Trattato CE) e di libera circolazione dei lavoratori (art. 39 comma 2 del Trattato CE), illegittima attribuzione del punteggio incrementale di cui alla L. 8.03.1968 n 221, eccesso di potere per disparità di trattamento;
violazione ed errata applicazione dell’art. 4 della L. 8.11.1991 n. 362 e dell’art. 5 del d.P.C.M. 30.03.1994 n. 298; violazione della deliberazione della giunta regionale n. 22/64 del 13.05.2004, violazione del bando di concorso, violazione e falsa applicazione dell’art. 9 della L. 8.03.1968 n. 221, eccesso di potere per disparità di trattamento e illogicità manifesta, illegittima attribuzione ai collaboratori di un punteggio per l’esercizio professionale superiore a 31,5 punti;
violazione ed errata applicazione dell’art. 4 della L. 8.11.1991 n. 362 e dell’art. 5 commi 1, 2 e 3 del d.P.C.M. 30.03.1994 n. 298, illegittima equiparazione del lavoro part time e full time ai fini dell’attribuzione del punteggio ai collaboratori di farmacia, eccesso di potere per disparità di trattamento e illogicità manifesta;
violazione ed errata applicazione degli artt. 4 della L. 8.11.1991 n. 362, 5 comma 1 lett. a) e 6, comma 1 lett. a) del d.P.C.M. 30.03.1994 n. 298; illegittima omessa attribuzione di punteggio per il voto di laurea, eccesso di potere per illogicità grave e manifesta, violazione dell’art. 3 della L. 07.08.1990 n. 241, eccesso di potere per difetto di motivazione.
Concludeva per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati .
Con atto notificato in data 05.05.2008, la Regione autonoma della Sardegna si opponeva al ricorso ai sensi dell’art. 10 d.P.R. 24.11.1971 n. 1199, chiedendone la trasposizione in sede giurisdizionale.
Si costituiva quindi in giudizio il ricorrente insistendo nel ricorso e chiedendo la decisione dinnanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale.
Si costituiva Floris Carla in data 11.06.2008 chiedendo il rigetto del ricorso;
In data 18.06.2008 si costituiva Mauro Antonio Maria Carai chiedendo il rigetto del ricorso;
In data 4 luglio 2008 il ricorrente depositava motivi aggiunti deducendo un nuovo motivo in diritto:
violazione ed errata applicazione dell’art. 4 della L. 8.11.1991 n. 362 e dell’art. 5 del d.P.C.M. 30.03.1994 n. 298, violazione della deliberazione della Giunta regionale n. 22/64 del 13.05.2004, violazione del bando di concorso, violazione e falsa applicazione dell’art. 9 della L. 08.03.1968 n. 221, eccesso di potere per disparità di trattamento e illogicità manifesta.
In data 29.07.2008, Carboni Anna Luigia, Urru Emanuela, Lostia di Santa Sofia Mariangela, Lixia Marco, Floris Massimo Luigi, Conigiu Maria Giuseppina, Ibba Alberto Salvatore si costituivano in giudizio.
In data 01.08.2008 si costituiva la Regione Sardegna chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 04.08.2008 si costituiva Esposito Ariella chiedendo il rigetto del ricorso.
Nella medesima data si costituiva Mura Marcella chiedendo il rigetto del ricorso.
Sempre in data 04.08.2008 si costituiva Devoto Stefano chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 04.08.2008 la difesa del ricorrente depositava memoria.
In data 05.08.2008 la difesa di Mauro Antonio Maria Carai depositava memoria.
Alla camera di consiglio del 6.08.2008, questa Sezione, accoglieva interinalmente la domanda cautelare, sospendendo i provvedimenti fino alla camera di consiglio del 15.10.2008; ordinava alla Regione Autonoma della Sardegna di depositare presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale i verbali della Commissione e le schede dei singoli concorrenti che in graduatoria precedevano il ricorrente.
In data 14.10.2008 la Regione autonoma della Sardegna depositava memoria.
Altra memoria nella medesima data veniva presentata dalla difesa della ricorrente.
In data 14.10.2008 la difesa di Esposito Ariella, Devoto Stefano e Mura Marcella depositava memorie difensive.
Altra memoria difensiva veniva presentata da Mauro Antonio Maria Carai e dalla difesa di Carboni Anna Luigia, Urru Emanuela, Lostia di Santa Sofia Mariangela, Lixia Marco, Floris Massimo Luigi, Conigiu Maria Giuseppina, Ibba Alberto Salvatore, sempre in data 14.10.2008.
Alla camera di consiglio del 15.10.2008 questa Sezione, verificata l’ottemperanza degli incombenti disposti con l’ordinanza sopra citata, pronunciava ordinanza n. 395/2008 con la quale rigettava l’istanza cautelare.
In data 27 maggio 2009 la Regione autonoma della Sardegna depositava memoria .
Alla udienza pubblica del 10.06.2009 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Si può prescindere dall’esame delle eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate in particolare dalla difesa di Carboni Anna Luigia, Urru Emanuela, Lostia di Santa Sofia Mariangela, Lixia Marco, Floris Massimo Luigi, Conigiu Maria Giuseppina, Ibba Alberto Salvatore, da quella di Mauro Antonio Maria Carai e da quella di Floris Carla, stante la sua infondatezza nel merito.
Con il primo motivo il ricorrente contesta la legittimità del bando e ne chiede l’annullamento insieme ai verbali della commissione, nelle parti in cui deliberano di assegnare ai farmacisti rurali la maggiorazione del punteggio di cui all’art. 9 della L. 221 del 1968; chiede anche l’annullamento della graduatoria approvata con determinazioni n. 36 del 17.11.2007 e 2194/21 del 30.01.2008, nelle parti in cui è riconosciuto e attribuito ai concorrenti (farmacisti rurali) che precedono il ricorrente, il punteggio incrementale di cui all’art. 9 della L. 221 del 1968. La norma, a dire del ricorrente, sarebbe abrogata.
La censura è infondata.
La disposizione che il ricorrente assume abrogata è tuttora perfettamente vigente.
Va anzitutto ricordato che nel dubbio l’abrogazione non si presume e grava sul legislatore l’onere di abrogazione espressa. L’abrogazione tacita si ha nei casi di abrogazione per incompatibilità e di abrogazione per nuova regolamentazione della materia. Nessuno di questi casi si verifica con riguardo ai rapporti tra L. n. 221 del 1968 e la L. n. 362 del 1991. Nessun riferimento alla L. n. 221 del 1968 era peraltro contenuto nella L. 475 del 1968.
Invero l’incompatibilità tra norme deve contraddistinguersi per un grado di contraddizione logica, formale, assoluta, per cui dalla applicazione della nuova legge deriva necessariamente la disapplicazione o l’inosservanza dell’antica (Cass. Civ. 7.3.1979 n. 1423). Invece l’abrogazione per nuova regolamentazione della materia trova il suo presupposto nel sopravvenire di un nuovo sistema normativo, come nel caso di un nuovo codice.
Al di fuori di queste contraddizioni, conflitti e antinomie tra norme, si devono risolvere con le regole dell’interpretazione della legge. Per queste ragioni, l’art. 9 della L. 221 del 1968, disposizione speciale rispetto alle successive, deve considerarsi tuttora in vigore, considerato che “il susseguirsi di disposizioni legislative ispirate a nuovi criteri informatori non comporta il venir meno della vecchia legge che non risulti espressamente abrogata ovvero le cui disposizioni, in tutto o in parte, non contrastino con la sopravvenuta regolamentazione normativa” (Cass. Civ. 12.11.1973 n. 2979).
A conferma della perdurante vigenza della citata disposizione, il Collegio ricorda la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 448 del 2006 che, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 32 della legge regionale siciliana 16 aprile 2003 n. 4, ha, anche se in via incidentale, affermato l’attuale vigenza dell’art. 9 della legge 8 marzo 1968 n. 221.
Con il secondo motivo di ricorso, viene censurato l’operato della commissione che avrebbe consentito ai collaboratori di superare il punteggio massimo di 31,5 punti, applicando l’incremento di cui all’art. 9 della L. 221 del 1968 e consentendo ad alcuni di arrivare fino a 35 punti.
La Commissione avrebbe quindi illegittimamente consentito ai collaboratori rurali di superare il punteggio massimo di 31,5 punti. Ciò in quanto non solo la disciplina premiale per i rurali sarebbe stata abrogata, ma, in ogni caso, non consentirebbe di superare il massimo di 31,5 riconosciuto ai collaboratori dall’art. 5 comma 3 lett. b) d.P.C.M. con l’incremento della ruralità.
Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
Ogni commissario ha a disposizione sette punti per la valutazione dell’esercizio professionale così come previsto dall’art. 5 del d.P.C.M. n. 228 del 1994. E’ quindi previsto un massimo di 35 punti complessivi a disposizione dei commissari per la valorizzazione dell’attività professionale.
L’art. 5 comma 3 lett. b) dispone che per l'attività di collaboratore di farmacia aperta al pubblico spettino punti 0,45 per anno per i primi dieci anni; 0,18 per anno per i secondi dieci anni.
L’unico limite insuperabile è quello dei 35 punti previsto dalla norma più volte citata e non quello asserito dal ricorrente di 31,5 punti. Ciò in quanto, nulla vieta che accanto alla anzianità di servizio di cui all’art. 5 comma 3 lett. b) la Commissione assegni l’incremento premiale di cui all’art. 9 della L. 221 del 1968 ai collaboratori rurali nel limite dei 35 punti assegnati complessivamente ai commissari.
Con il terzo motivo il ricorrente censura la scelta della Commissione di attribuire ai concorrenti collaboratori con rapporto di lavoro part – time, il punteggio massimo previsto dall’art. 5 comma 3 lett. b) del d.P.C.M. 30.03.1994 n. 298. Chiede quindi l’annullamento dei verbali della Commissione giudicatrice nelle parti in cui equiparano il lavoro a tempo parziale a quello a tempo pieno ai fini dell’attribuzione del punteggio, nonché della graduatoria approvata con determinazioni n. 36 del 17.11.2007 e 2194/21 del 30.01.2008 nelle parti in cui riconosce e attribuisce ai collaboratori di farmacie con orario di lavoro a tempo parziale il punteggio massimo di cui all’art. 5 comma 3 lett. b) del d.P.C.M. n. 298 del 1994.
Anche questa censura è infondata.
La disposizione che reca la rubrica “valutazione dei titoli”, sulla quale il ricorrente fonda le proprie contestazioni così dispone:
“1. Per la valutazione dei titoli ogni commissario dispone:
a) fino a un massimo di 3 punti per titoli di studio e di carriera;
b) fino a un massimo di 7 punti per titoli relativi all'esercizio professionale.
2. Non sono valutabili i periodi di esercizio professionale superiori ai venti anni ed inferiori ad un anno.
3. Ai fini della valutazione dell'esercizio professionale, sono assegnati i seguenti punteggi:
a) per l'attività di titolare e direttore di farmacia aperta al pubblico: punti 0,5 per anno per i primi dieci anni; 0,2 per anno per i secondi dieci anni;
b) per l'attività di collaboratore di farmacia aperta al pubblico: punti 0,45 per anno per i primi dieci anni; 0,18 per anno per i secondi dieci anni;
c) per l'attività di professore ordinario di ruolo della facoltà di farmacia, per l'attività di farmacista dirigente dei ruoli delle unità sanitarie locali, per l'attività di direttore di farmacia ospedaliera o di farmacia militare, per l'attività di direttore tecnico di stabilimento farmaceutico: punti 0,40 per anno per i primi dieci anni; 0,15 per anno per i secondi dieci anni;
d) per l'attività di direttore di aziende farmaceutiche municipalizzate, di informatore scientifico o di collaboratore ad altro titolo di industria farmaceutica, di coadiutore o collaboratore dei ruoli delle unità sanitarie locali, di farmacista militare, di direttore di deposito o magazzino all'ingrosso di medicinali, di direttore tecnico di officine di produzione di cosmetici, di professore universitario associato della facoltà di farmacia, di farmacista dipendente del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità, delle regioni e delle province autonome: punti 0,35 per anno per i primi dieci anni; 0,10 per i secondi dieci anni.
4. La mancata iscrizione all'albo professionale non preclude la valutazione del titolo, quando l'iscrizione stessa non sia obbligatoria per l'esercizio dell'attività espletata.
5. L'attività professionale dei candidati appartenenti alla Comunità economica europea è valutata come appresso:
a) l'attività di titolare o di direttore di farmacia aperta al pubblico svolta in un Paese della Comunità economica europea è equiparata a quella del titolare o del direttore di farmacia italiana;
b) l'attività di ogni altro farmacista che lavori a tempo pieno in farmacia aperta al pubblico di Paese comunitario, è equiparata all'attività di collaboratore di farmacia italiano;
c) l'attività di direttore di farmacia ospedaliera di un Paese comunitario è equiparata all'attività di direttore di farmacia ospedaliera italiana;
d) l'attività espletata in farmacia ospedaliera a diverso titolo di un Paese comunitario è equiparata all'attività di farmacista coadiutore o collaboratore delle unità sanitarie locali”.
Ebbene la disposizione in esame, non richiede in alcun modo il requisito del tempo pieno; in una delle pronunce del Consiglio di Stato citate dal ricorrente (sez. IV, 10 agosto 2004 , n. 5497) il Supremo Consesso si limita ad affermare che “il Collegio ritiene esatta la valutazione del 50 per cento del punteggio per quanto riguarda le attività svolte part-time, in quanto, fra le infinite possibili, tale scelta, per il suo carattere mediano, è quella preferibile”. Ciò premesso, nel caso che occupa il Collegio, la valutazione della Commissione non è censurabile se si tiene conto che:
a) il servizio part - time assicura al farmacista una esperienza professionale adeguata e non necessariamente inferiore qualitativamente a quella del soggetto che ha prestato servizio a tempo pieno;
b) la necessità di garantire la par condicio tra i concorrenti, assicurata evitando una duplicazione di punteggi o comunque l’assegnazione di punti in caso di servizi prestati contemporaneamente è stata assicurata dalla Commissione che, nel dettare i criteri di valutazione dei servizi prestati, ha stabilito che: “per i servizi prestati contemporaneamente, verrà valutato il servizio con punteggio più favorevole per il candidato”.
In definitiva, tra le opzioni possibili a disposizione della Commissione, essa ha scelto di valorizzare la professionalità dei candidati attribuendo il punteggio per i servizi prestati anche part - time e adottando la soluzione, non censurabile in questa sede, di evitare disparità di trattamento non computando servizi prestati contemporaneamente.
Con il quarto motivo il ricorrente contesta l’operato della commissione che avrebbe, con una illegittima interpretazione dell’art. 6 del d.P.C.M. 30 marzo 1994 n. 298, attribuito un punteggio solo a partire dai voti di laurea pari a 100/110 e di non assegnare alcun punto a tutti coloro che avessero ottenuto un voto di laurea inferiore; ciò avrebbe determinato un danno al ricorrente che, sarebbe stata sopravanzata in graduatoria da numerosi concorrenti; sempre a dire del ricorrente, se la Commissione avesse adottato un metodo di calcolo proporzionale, tale da considerare l’intero spettro dei voti di laurea teoricamente assegnabili, da 66/110 a 110/110 e lode, avrebbe certamente ottenuto un punteggio più elevato con conseguente sua diversa e migliore posizione in graduatoria.
La censura è manifestamente infondata.
La disposizione di cui il ricorrente invoca la corretta applicazione (l’art. 6 del d.P.C.M. 298 del 1994), nel prevedere l’attribuzione fino ad un massimo di punti 1 per ogni commissario, per il voto di laurea in farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutica impone semplicemente di attribuire il punteggio graduandolo.
Nell’attuare tale operazione l’Amministrazione può, come ha fatto, decidere il criterio da essa stessa ritenuto migliore per valorizzare le lauree dei candidati. Tale scelta potrebbe essere sindacata da questo Giudice solo se abnorme, manifestamente illogica o irragionevole. Così non è nel caso posto all’attenzione del Collegio.
Con l’unico motivo del ricorso per motivi aggiunti il ricorrente censura l’operato della Commissione per avere la stessa consentito ai concorrenti “collaboratori” di superare 31,5 punti e di arrivare fino a 35. Tale modus operandi, già censurato con il secondo motivo di ricorso viene, con il ricorso per motivi aggiunti, contestato sotto altro profilo; la Commissione infatti a dire del ricorrente avrebbe esteso tale “metodo” anche ai concorrenti che sono stati sia titolari sia collaboratori di farmacia, per i quali, una volta sommato il punteggio per i periodi di riferimento, è stata applicata la maggiorazione del 40% fino ad un massimo di 35 punti. L’operato della Commissione avrebbe portato ad una disparità di trattamento per cui il ricorrente ha ottenuto lo stesso punteggio (35 punti) dei collaboratori e titolari che hanno ottenuto la maggiorazione e che in gran numero l’hanno sopravanzato in graduatoria.
La censura, nella sostanza, ribadisce argomentazioni sviluppate in particolare nel secondo motivo di ricorso; il ricorrente, sotto altro profilo aggiunge che vi sarebbe una disparità di trattamento ed una violazione del bando. Tali censure seguono la sorte spettata al secondo motivo di ricorso del quale, come già rilevato, condividono buona parte delle argomentazioni a suo sostegno. Non è superfluo ancora precisare che la disparità di trattamento di cui si duole il ricorrente non sussiste poiché non esiste la differenza di tetto massimo che i commissari possono attribuire ai candidati a seconda che essi siano titolari o collaboratori, bensì un unico tetto massimo pari a 35 punti di cui al d.P.C.M. n. 298 del 1994.
Il ricorso deve in conclusione essere respinto siccome infondato.
Le spese seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, Sezione Prima, pronunciando definitivamente sul ricorso in epigrafe lo respinge.
Condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 14.000/00 (quattordicimila/00) come di seguito:
€ 2.000/00 (duemila) in favore della Regione Autonoma della Sardegna;
€ 2.000/00 (duemila) in favore di Carai Mauro Antonio Maria;
€ 2.000/00 (duemila) in favore di Devoto Stefano
€ 2.000/00 (duemila) in favore di Mura Marcella;
€ 2.000/00 (duemila) in favore di Esposito Ariella;
€ 2.000/00 (duemila) complessivi in favore di Carboni Anna Luigia, Conigiu Maria Giuseppina, Floris Massimo Luigi, Ibba Alberto Salvatore, Lixia Marco, Lostia di Santa Sofia Mariangela, Urru Emanuela;
€ 2.000/00 (duemila) in favore di Floris Carla.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 10/06/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Gianluca Rovelli, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/08/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)