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n. 8-2009 - © copyright

T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 11 agosto 2009 n. 1439
Pres. P. Numerico; Est. G. Rovelli
D. S. S.r.l. in proprio e quale capogruppo mandataria Ati, I. S.p.a mandante nell’A.T.I. (avv.ti A. Erba, S. Pinna, E. Roboaldo) c/ Azienda U.S.L. n. 3 con sede in Nuoro (avv. A. Mocci); Azienda Usl 3 Nuoro Responsabile Servizio Acquisti; Commissione di Gara; Assessorato Regionale Igiene e Sanità e Assistenza Sociale; Regione Autonoma della Sardegna (avv. G. P. Contu, M. Pani) e nei confronti di P. H. S.r.l. (avv. A. Rossi)


Contratti della P.A. – Offerte anomale – Disciplina ex art. 25, D. Lgs. 17 marzo 1995 n. 157 ed 1, L. 7 novembre 2000 n. 327 – Tabelle ministeriali relative al costo del lavoro – Rilevanza

In tema di valutazione di anomalia delle offerte, l’art. 1, L. 7 novembre 2000, n. 327, nel disporre che nelle gare d’appalto di servizi devono essere dichiarate anomale le offerte che si discostano in modo evidente dai parametri ivi indicati tra i quali il costo del lavoro, accertato mediante le tabelle ministeriali relative, va interpretato nel senso che tale norma non si propone di determinare una misura del costo del lavoro rilevante agli effetti degli appalti pubblici in via autoritativa, quale intervento regolatorio sui prezzi a fini amministrativi; le tabelle previste nell'art. 1, cit., infatti, indicano soltanto un costo medio del lavoro e costituiscono un parametro di riferimento per determinare le offerte anormalmente basse ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25, D Lgs. 17 marzo 1995 n. 157, e cioè di quelle offerte che si discostino in modo evidente dalle tabelle medesime; lungi dal configurare un'esclusione automatica, l’art. 1, L. cit. si limita a prevedere una presunzione di anomalia nel caso in cui l’offerta si sia discostata in modo evidente dai parametri di verifica individuati dalla stessa legge.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 309 del 2008, proposto da:

 

D. S. S.r.l. in proprio e quale capogruppo mandataria Ati, Iprams S.p.a mandante nell’A.T.I., rappresentate e difese dagli avv. Antonio Erba, Silvio Pinna, Enzo Roboaldo, con domicilio eletto presso Silvio Pinna in Cagliari, via San Lucifero n. 65;

contro



Azienda U.S.L. n. 3 con sede in Nuoro, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Mocci, con domicilio eletto presso quest’ultimo avvocato in Nuoro, via Giovanni XXIII n. 8; Azienda Usl 3 Nuoro Responsabile Servizio Acquisti; Commissione di Gara; Assessorato Regionale Igiene e Sanità e Assistenza Sociale; Regione Autonoma della Sardegna, rappresentata e difesa dagli avv. Gian Piero Contu, Mattia Pani, con domicilio eletto presso Ufficio Legale Regione Sarda in Cagliari, viale Trento n. 69;

nei confronti di



P. H. S.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato Antonello Rossi, con domicilio eletto presso quest’ultimo avvocato in Cagliari, via Bellini n. 26;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,



della deliberazione n. 71 del 01.02.2008 con cui l’Azienda Unica Sanitaria locale n. 3 di Nuoro ha aggiudicato definitivamente a Polish House s.r.l. il servizio di pulizia e sanificazione per 24 mesi, dei presidi ospedalieri, dei presidi territoriali e dei servizi sanitari e amministrativi dei distretti di Nuoro, Sorgono, Siniscola, Isili e Macomer per l’importo complessivo di euro 6.253.348,66 Iva esclusa;
della determinazione n. 51 del 26.02.2008 con cui la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale ha approvato la deliberazione n. 71 del 01.02.2008 adottata dall’Azienda unica sanitaria locale n. 3 di Nuoro;

nonché per la condanna
ai sensi e per gli effetti della legge n. 1034 del 1971 e del d.lgs. 80 del 1998 al risarcimento del danno ingiusto patito dalla ricorrente in conseguenza dell’illegittimità dei provvedimenti impugnati, attraverso la reintegrazione in forma specifica ovvero per equivalente, con riserva di determinarne l’ammontare nel corso del giudizio.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Azienda U.S.L. n. 3 con sede in Nuoro;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27/05/2009 il dott. Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO



L’AUSL 3 di Nuoro con deliberazione del Direttore Generale n. 2733 del 9.12.2004 indiceva una licitazione privata per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione dei presidi ospedalieri, dei presidi territoriali e dei servizi sanitari ed amministrativi dei distretti di Nuoro, Sorgono, Siniscola e Macomer per un periodo di 24 mesi, da aggiudicarsi secondo il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Alla licitazione privata venivano invitate anche le ditte Polish House e l’A.T.I. costituita tra Dussmann Service s.r.l. (capogruppo mandataria) e Iprams S.p.a (mandante).
Nella seduta di gara del 20.04.2006 la Commissione, rilevato che Polish house non aveva prodotto insieme all’offerta economica la relazione prescritta dalla lettera di invito, la escludeva.
Veniva quindi aggiudicata la gara all’ATI avente come capogruppo la Dussmann Service s.r.l..
La Polish house proponeva ricorso avverso la propria esclusione, ricorso che veniva rigettato con sentenza di questo Tribunale Amministrativo Regionale n. 93/2007.
Polish house proponeva quindi appello al Consiglio di Stato che lo accoglieva con sentenza n. 6410/2007.
In esecuzione di tale ultima decisione, l’AUSL 3 di Nuoro riammetteva la Polish house s.r.l. alla procedura di gara.
La ditta Polish risultava prima classificata mentre Dussmann Service s.r.l. risultava seconda.
Dussmann service s.r.l. impugnava quindi gli atti di gara deducendo articolate censure riconducibili ad un unico motivo in diritto:
1) violazione di legge (artt. 23 e 25 d.lgs. n. 157 del 1995, art. 86 d.lgs. 163 del 2006), violazione dei minimi salariali, eccesso di potere per illogicità manifesta, sviamento di potere, disparità di trattamento, violazione del principio di legalità, di buon andamento dell’Amministrazione (art. 97 Costituzione) di libera concorrenza.
In data 22 aprile 2008 si costituiva la ditta Polish house proponendo anche ricorso incidentale.
L’ ammissione alla gara della Dussmann s.r.l. e la lettera di invito venivano impugnate in via incidentale per i seguenti motivi:
violazione e falsa applicazione del punto C dell’offerta economica, violazione e falsa applicazione dell’art. 25 del d.lgs. 157 del 1995, eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza istruttoria.
L’impugnazione in via incidentale riguardava precisamente i seguenti atti:
punto c) della lettera di invito, dedicato alle modalità di presentazione dell’offerta economica, nella parte in cui prevede che “saranno considerate inammissibili le offerte nelle quali il costo del lavoro sia inferiore al costo stabilito dal C.C.N.L. di categoria e dalla vigente normativa in materia previdenziale ed assistenziale, risultante da atti ufficiali”;
ogni altra clausola della lettera di invito laddove letta ed interpretata nel senso che un’offerta nella quale il costo del lavoro indicato sia inferiore al costo determinato nelle apposite tabelle ministeriali debba automaticamente essere esclusa o considerata anormalmente bassa.
In data 30.05.2008 la Dussmann Service s.r.l. depositava istanza cautelare nell’imminenza del subentro della Polish House nell’esecuzione del servizio.
In data 6 giugno 2008, si costituiva la Regione Autonoma della Sardegna contestando puntualmente le argomentazioni della ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 9.06.2008 la Dussmann service s.r.l. depositava memoria difensiva.
Altra memoria veniva depositata dalla AUSL n. 3 alla camera di consiglio dell’11.06.2008.
Alla camera di consiglio dell’11.06.2008 l’istanza cautelare veniva rigettata con ordinanza n. 241/2008.
In data 29.07.2008 con ordinanza n. 4262/2008 il Consiglio di Stato riformava l’ordinanza sopra citata.
A seguito del rifiuto dell’AUSL di Nuoro di dare esecuzione al suddetto provvedimento, Dussmann Service s.r.l. proponeva avanti al Consiglio di Stato istanza per l’esecuzione dell’ordinanza 4262/2008.
Nel relativo giudizio, in data 28.10.2008 il Consiglio di Stato accoglieva l’istanza ai fini della fissazione del merito di primo grado ai sensi dell’art. 23 bis della L. 1034 del 1971.
In data 9.06.2009 la Polish house s.r.l. depositava memoria difensiva.
In data 14.05.2009 l’Azienda sanitaria locale n. 3 depositava memoria difensiva.
In data 21.05.2009 la Dussmann service s.r.l. depositava memoria difensiva.
Sempre in data 21.05.2009 veniva depositata memoria difensiva dalla Polish House s.r.l..
Alla udienza pubblica del 27.05.2009 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

DIRITTO



Viste le alterne vicende che hanno caratterizzato l’appalto oggetto della presente controversia, sono necessarie brevi premesse in punto di fatto al fine di sintetizzare le argomentazioni della ricorrente in via principale e di quella in via incidentale.
La ricorrente principale afferma che l’Amministrazione, pur trovandosi in presenza di un’offerta non superiore alla soglia di anomalia avrebbe dovuto ugualmente valutare l’inattendibilità della stessa. In particolare contesta la mancata verifica del costo del personale. L’offerta della Polish House s.r.l. sarebbe inammissibile perché formulata in violazione dei minimi salariali.
Contesta poi la seconda componente dell’offerta economica della controinteressata con particolare riferimento ai costi dei macchinari:
• a dire della ricorrente, la Polish house afferma in particolare che i macchinari sono già ammortizzati senza fornire prova;
• sempre a dire della ricorrente non sarebbe verosimile che nel corso dell’esecuzione dell’appalto i macchinari già ammortizzati non necessitino di alcuna manutenzione.
Anche la terza componente dell’offerta economica è oggetto di analisi critica da parte della ricorrente che contesta in particolare la verosimiglianza della somma indicata per i costi delle attrezzature e dei prodotti.
In ordine poi all’ultima componente dell’offerta economica di Polish house s.r.l. e cioè i “costi generali e utili di azienda” la ricorrente ravvisa elementi critici tenuto conto che, ammontando verosimilmente i costi per la sicurezza ad una cifra pari a € 40.000, la somma residua esposta da Polish per le voci “costi generali e utili di azienda” pari a € 127.121,00 non sarebbe sufficiente a giustificare l’utile aziendale e i maggiori costi evidenziati.
Afferma in definitiva la Dussmann che una corretta valorizzazione dell’offerta della Polish house ne evidenzierebbe una incongruità pari a oltre 700.000 € con conseguente obbligo di esclusione della sua offerta da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice.
La Polish House oltre a contestare puntualmente le avverse argomentazioni, affida le proprie ragioni ad una impugnazione in via incidentale le cui censure possono essere così sintetizzate:
1) l’offerta della Dussmann sarebbe errata nella sua formulazione (l’importo globale rispetto ai mq.) e di conseguenza inammissibile;
2) alla fattispecie in esame non dovrebbe essere applicato il d.lgs. n. 163 del 2006 essendo la gara stata indetta con deliberazione del direttore del direttore generale della azienda USL di Nuoro n. 2733 del 9 dicembre 2004 (quindi prima dell’entrata in vigore del Codice dei contratti);
3) non sarebbero stati in alcun modo violati i minimi salariali:
a) perché tale circostanza non corrisponderebbe al vero;
b) perché i minimi tabellari, per legge, hanno natura indicativa e non precettiva.
La lettera di invito è stata quindi impugnata in parte qua dalla Polish house s.r.l., se interpretabile nel senso di escludere automaticamente dalla gara senza procedere all’esame delle giustificazioni relative al costo del personale le offerte difformi dai minimi tabellari, deducendosi violazione dell’art. 1 della L. 327 del 2000, dell’art. 25 del d.lgs. 157 del 1995 e dell’art. 37 della Direttiva 92/50 CEE, dei principi in materia di libera concorrenza, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, irragionevolezza e sviamento.
Chiariti i punti salienti della vicenda controversa, il ricorso può essere esaminato nel merito.
Va nella fattispecie esaminato prioritariamente il ricorso principale. In ordine alla scelta se esaminare per primo il ricorso principale o quello incidentale, va ricordato che essa è rimessa al prudente apprezzamento discrezionale del giudice; l'operato di quest'ultimo nella soluzione della questione non può che ancorarsi ai pilastri fondanti del giudizio, e cioè ai principi di economia processuale e di logicità, cosicché, a seconda dei casi, può essere esaminato con priorità il gravame che risulta decisivo per dirimere la lite (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 10 novembre 2008 n. 11). Difatti, la natura subordinata ed eventuale del ricorso incidentale determina che l'esame del gravame principale deve essere compiuto per primo, salvo il caso di proposizione di ricorso incidentale c.d. "interdittivo" o "preclusivo" (in cui il giudice si rende conto, analizzando i due gravami, che l'accoglimento del ricorso incidentale priverebbe del tutto di interesse il ricorrente principale). In quest'ultimo caso, infatti, esigenze di economia processuale renderebbero del tutto inutile esaminare in via prioritaria il ricorso introduttivo, in quanto l'eventuale fondatezza del ricorso incidentale - che assume natura impugnatoria, ma con efficacia di eccezione in senso tecnico avverso il medesimo provvedimento già gravato in via principale - precluderebbe l'accoglimento del primo (T.a.r Lazio, Roma sez. III quater - sentenza 27 marzo 2009, n. 3215).
Ricordati i principi sopra esposti e chiarito l’ordine di trattazione delle questioni, può essere esaminato il ricorso principale. Esso è infondato e deve essere respinto. L’infondatezza nel merito del ricorso consente di prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari sollevate dalle difese della controinteressata e della Regione.
Stante il quadro delle contestazioni articolato dalla ricorrente e sopra sintetizzato, è opportuna una ricostruzione del quadro normativo e dei principi regolatori della materia.
Va anzitutto chiarito quale è la disciplina applicabile alla controversia posta all’attenzione del Collegio.
La gara è stata indetta con deliberazione del Direttore generale della AUSL n. 3 di Nuoro n. 2733 del 9.12.2004. Il Collegio ricorda che è costante l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale le disposizioni normative sopravvenute non trovano applicazione relativamente alle procedure in itinere alla data della loro entrata in vigore, in quanto il principio tempus regit actum attiene alle sequenze procedimentali composte di atti dotati di propria autonomia funzionale e non anche ad attività (quale è quella di espletamento di una procedura concorsuale di selezione contrassegnata, come nella fattispecie, dal carattere di unitarietà) interamente disciplinate dalle norme vigenti al momento in cui essa ha inizio. Pertanto, mentre le norme legislative o regolamentari vigenti al momento dell'indizione della procedura devono essere applicate anche se non espressamente richiamate nel bando, le norme sopravvenute non modificano, di regola, le procedure già bandite, a meno che diversamente non sia espressamente stabilito dalle norme stesse (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 03 maggio 2007, n. 3893).
Quindi nelle procedure di gara per l’aggiudicazione di appalti pubblici è inapplicabile la normativa sopravvenuta alla pubblicazione del bando di gara. Infatti, dalla circostanza che il bando, come corpo di norme regolatrici la gara genera affidamento nei soggetti che vi partecipano consegue che la relativa normativa deve ritenersi cristallizzata al momento della pubblicazione dello stesso (T.a.r. Campania, Napoli Sezione I, 11 maggio 2004 n. 8559). D’altronde costituisce ius receptum il principio in base al quale “il procedimento amministrativo è regolato dal principio tempus regit actum, e ciò comporta che la legittimità di un provvedimento va valutata in relazione alle norme vigenti al tempo in cui lo stesso è adottato, in relazione agli interessi sostanziali tutelati in quella fase del procedimento e quindi, nelle gare pubbliche, dalla fase delle offerte alla fase decisoria e conclusiva dell'avvenuta aggiudicazione” (Consiglio Stato , sez. IV, 12 marzo 2009 , n. 1458).
E’ fuor di dubbio in definitiva che la normativa sopravvenuta non può essere applicata alla gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente all'entrata in vigore della stessa, dato che in caso contrario si perverrebbe alla conclusione di applicare al procedimento una regola diversa da quella voluta ex ante dall'Amministrazione in sede di regolamentazione della gara e conosciuta come tale dalle imprese partecipanti, con evidente vulnus dell'affidamento ingenerato nelle concorrenti.
Oltre a detti pacifici principi più volte sanciti dalla giurisprudenza, soccorre in questo caso lo stesso dato normativo. L’art. 253 del d.lgs. n. 163 del 2006 dispone infatti che “fermo quanto stabilito ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, le disposizioni di cui al presente codice si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte”. Non residuano dubbi quindi in ordine al fatto che le disposizioni del Codice invocate dalla ricorrente non possano applicarsi alla presente vicenda controversa.
Ciò chiarito, va affrontata compiutamente la questione dei criteri minimi retributivi previsti per la determinazione del costo del lavoro.
La questione va, per le ragioni sopra esposte, esaminata con riferimento alla normativa vigente al momento della indizione della procedura di gara.
Va subito ricordato che ai sensi dell’art. 1 L. 7 novembre 2000, n. 327 nella predisposizione delle gare d’appalto e nella loro valutazione “gli enti aggiudicatori sono tenuti a considerare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come predeterminato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale […]” . La valutazione di “anomalia”, da effettuarsi ai sensi dell’art. 25 d.lgs. 17 marzo 1995 n. 157 (attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi) richiede però che “le offerte si discostino in modo evidente” dai parametri indicati. Le tabelle ministeriali non costituiscono parametri inderogabili ma si configurano solo come un modello paradigmatico: i dati risultanti da queste tabelle sono pertanto da leggere come indici del giudizio di adeguatezza del valore economico dell’appalto.
In definitiva i minimi tabellari devono essere valutati in senso solo indicativo: essi non sono, quindi, da interpretarsi come precettivi ed inderogabili. Un’offerta non può quindi essere automaticamente esclusa per il solo fatto che alcune sue voci siano inferiori ai minimi tabellari.
L’art. 1 comma 4 comma della legge 7 novembre 2000, n. 327 non può quindi essere interpretato come se desse luogo ad un meccanismo di esclusione automatica, mentre la portata precettiva della norma é limitata alla qualificazione dell’offerta in termini di anomalia, come tale, allora, suscettibile di una doverosa richiesta di giustificazioni da parte dell’Amministrazione. Ciò è evidente non appena si richiami la stessa: “sono considerate anormalmente basse ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 25 del d.lgs. 17.03.1995 n. 157 le offerte che si discostino in modo evidente dai parametri di cui ai commi 1, 2 e 3”.
La norma citata in definitiva, oggi abrogata, stabiliva semplicemente una presunzione di anomalia nel caso in cui l’offerta si fosse discostata in modo evidente dai parametri di verifica individuati dalla legge, stabilendo che in tal caso occorresse procedere alla verifica ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. n. 157 del 1995 s.m.i. Tale verifica non può mai configurare un'esclusione automatica (Cons. Stato, Sez. V, 3 giugno 2002, n. 3067; Tar Calabria, Sez. Catanzaro, 4 dicembre 2002, n° 1380).
Ne consegue che pur in presenza della determinazione del costo del personale fissato dalle tabelle, l’Amministrazione ha un margine di apprezzamento discrezionale in ordine a tale voce, in quanto la stessa non ha di per sé valore cogente.
Il richiamo all’art. 25 del d.lgs. 17 marzo 1995 n. 157 s.m.i. operato dall’art. 1, 4° comma, della l. n° 327 del 2000 non poteva allora essere interpretato come se potesse ritenersi operante anche con riferimento ad inammissibili limiti alla proponibilità di specifiche tipologie di giustificazioni che devono, invece, essere ammesse su tutte le voci dell’offerta, ivi compresi elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.
La giurisprudenza ha avuto modo di occuparsi ripetutamente della questione affermando principi che ormai possono dirsi consolidati. In questo senso ad esempio, il T.A.R. Campania Salerno, sez. I, che con sentenza del 16 ottobre 2007 n. 2138 ha condivisibilmente affermato che “le tabelle previste nell'art. 1, l. n. 327 del 2000 (valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto) indicano soltanto un costo medio del lavoro e costituiscono un parametro di riferimento per determinare le offerte anormalmente basse ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 d.lgs. n. 157 del 1995 e cioè quelle offerte che si discostino in modo evidente dalle tabelle medesime”. Si è anche affermato che “i valori previsti dalle apposite tabelle ministeriali relative al costo del lavoro negli appalti di servizi non fissano criteri rigidi e perentori, tali da dar luogo, nel caso di mancato rispetto, all'esclusione automatica dell'offerta, dovendo per contro, in caso di sensibile scostamento, la stazione appaltante disporre la verifica delle anomalie ai sensi dell'art. 25, d.lgs. n. 157 del 1995” (T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 28 agosto 2007, n. 946).
In merito al richiamato art. 2 comma 3 del d.p.c.m. 13 marzo 1999 n. 117, disposizione di cui il ricorrente in via incidentale chiede la disapplicazione, ritiene il Collegio di aderire a quella giurisprudenza che ha affermato che “l'art. 2 comma 3 d.P.C.M. 13 marzo 1999 n. 117, recante il regolamento per la determinazione degli elementi di valutazione e dei parametri di ponderazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'aggiudicazione degli appalti del servizio di pulizia, deve essere interpretato alla luce del generale principio del "favor partecipationis"; pertanto, è illegittima l'esclusione dalla gara di una società cooperativa per violazione dei minimi salariali garantiti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, che costituiscono, per essa, un mero riferimento, e non un obbligo, ai fini della determinazione del costo del lavoro” (T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 29 gennaio 2002, n. 374).
Più di recente il Consiglio di Stato ha affermato che “l’art. 1 della legge 7 novembre 2000, n. 327, nel disporre che nelle gare d’appalto di servizi devono essere dichiarate anomale le offerte che si discostano in modo evidente dai parametri ivi indicati tra i quali il costo del lavoro, accertato mediante le tabelle ministeriali relative, va interpretato nel senso che tale norma non si propone di determinare una misura del costo del lavoro rilevante agli effetti degli appalti pubblici in via autoritativa, quale intervento regolatorio sui prezzi a fini amministrativi. Non può pertanto essere ritenuta automaticamente anomala una offerta relativa ad un appalto di servizi di pulizia nel caso in cui il costo del lavoro sia stato calcolato secondo valori differenti da quelli risultanti dalle tabelle ministeriali di cui legge 7 novembre 2000, n. 327, ed al D.M. 16/6/2005, che vi ha dato attuazione per i dipendenti di imprese esercenti servizi di pulizia” (Consiglio di stato, Sez. VI, 7 ottobre 2008 n. 4831). Nella sentenza appena citata, il Supremo Consesso giurisdizionale amministrativo ha altresì affermato che il successivo D.M. 16/6/2005 ha espressamente dichiarato che il costo del lavoro ivi indicato costituisce un dato medio, e quindi suscettibile di scostamenti in relazione alle caratteristiche della fattispecie.
Alla luce di tutte le considerazioni finora riportate, la censura di fondo su cui fa perno l’intero ricorso principale, deve ritenersi infondata.
Va specificato che l’offerta della odierna controinteressata era ben lontana dalla soglia di anomalia ed anzi era quella più alta (come valore economico assoluto) rispetto alle altre concorrenti; ne consegue che la scelta dell’Amministrazione di non procedere alla verifica della sua offerta, con riferimento alla disciplina all’epoca vigente, si appalesa ineccepibile.
Non è superfluo ancora rilevare che la controinteressata ha prodotto in giudizio una relazione (documento n. 7 depositato il 08.05.2009) da cui si evince la palese erroneità del monte ore annuo indicato da Dussmann Service nei propri conteggi rispetto a quello effettivo calcolato da Polish House nella propria offerta, con ciò minando alla base la stessa rappresentazione dei fatti operata dalla ricorrente.
Non spetta differente sorte alle altre contestazioni mosse dalla ricorrente alla offerta economica presentata dalla Polish House s.r.l..
Anch’esse sono infondate.
Tali censure possono essere trattate congiuntamente.
La ricorrente analizza compiutamente l’offerta economica della Polish sindacandola e pretendendo di sostituire proprie autonome valutazioni a quelle compiute dalla Amministrazione appaltante. Non può non rilevarsi peraltro che il semplice esame degli atti di causa fa emergere con evidenza l’assoluta opinabilità delle valutazioni operate dalla ricorrente, la quale in nessun caso fornisce elementi che dimostrino errori della Commissione o valutazioni manifestamente illogiche o contraddittorie.
In questo caso il sindacato del Giudice Amministrativo non può spingersi fino al riesame delle autonome valutazioni dell'interesse pubblico compiute dall' Amministrazione sulla base delle cognizioni tecniche acquisite; conseguentemente, l'apprezzamento svolto in sede di esame di un’offerta è di natura tecnico-discrezionale, sindacabile per manifesta illogicità o errore di fatto.
La ricorrente quindi, lungi dal dimostrare con precisi elementi la manifesta irragionevolezza o illogicità degli elementi economici componenti l’offerta della Polish House, chiede a questo Giudice di sostituirsi all’Amministrazione nell’apprezzamento squisitamente tecnico da essa svolto, con una valutazione che non può che sottrarsi al sindacato di legittimità del giudice amministrativo.
Per tutte le ragioni finora esposte la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio avanzata dalla ricorrente non può essere accolta. La consulenza tecnica, quale strumento di eterointegrazione della conoscenza specifica del giudice può essere utilizzata nelle ipotesi in cui le regole tecniche sono verificabili alla stregua di scienze esatte, al fine di accertare l’assenza di palesi irrazionalità nell’esercizio della discrezionalità tecnica. Non deve essere disposta allorquando, come nel caso di specie, al Giudice non necessitano conoscenze tecniche utili per la valutazione in sede di decisione.
Il ricorso deve in definitiva essere respinto siccome infondato.
Il ricorso incidentale proposto dalla Polish house deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non potendo la controinteressata trarre dall’eventuale accoglimento di esso alcuna utilità ulteriore rispetto a quella ottenuta con la reiezione del ricorso contro l’aggiudicazione alla medesima della gara de qua.
La particolarità della vicenda controversa giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, Sezione Prima, pronunciando definitivamente sul ricorso in epigrafe lo respinge. Respinge la richiesta di risarcimento danni avanzata dalla ricorrente.
Dichiara improcedibile il ricorso incidentale proposto dalla Polish house.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 27/05/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Gianluca Rovelli, Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/08/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





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