REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1002 del 2007, proposto dai
signori Zonza Salvatore e Z. M., nonché dalla società G. s.r.l, rappresentati e difesi dagli avv. Anna Ingianni, Giovanni Maria Lauro, e Cecilia Savona, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Cagliari, via Salaris N.29;
contro
Comune di La Maddalena, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Forgiarini, con domicilio eletto presso l’avv. Silvana Congiu in Cagliari, Vico II Merello N.1; La Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente della Giunta in carica, rappresentata e difesa dagli avv. Gian Piero Contu e Roberto Murroni, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale della Regione Sarda in Cagliari, viale Trento N.69;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
1) della comunicazione in data 3.8.2007, con la quale il Dirigente dell’area tecnica del Comune di La Maddalena ha comunicato di avere definitivamente archiviato la pratica di lottizzazione in loc. “Guardiagellone” presentata dai f.lli Zonza;
2) della deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 6.9.2007;
3) della circolare dell’Assessore Regionale dell’Urbanistica 23.11.2006 n. 550/gab;
con i motivi aggiunti
4) della comunicazione in data 6.10.2008, con la quale il Dirigente dell’area tecnica del Comune di La Maddalena ha comunicato di avere archiviato a tutti gli effetti la pratica di lottizzazione in loc. “Guardiagellone” presentata dai f.lli Zonza;
5) della delibera della Giunta Regionale 22.1.2008 n. 4/28;
6) della nota 19.9.2008 prot. n. 24593/DG, del Direttore generale della pianificazione urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di La Maddalena;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Autonoma della Sardegna;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15/07/2009 il dott. Francesco Scano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Si riferisce in ricorso che i signori Zonza sono proprietari di un compendio di terreni il loc. “Guardiagellone”, mentre la società Guardiagellone è promissaria acquirente dei terreni medesimi.
I ricorrenti avevano presentato un piano di lottizzazione per il compendio di terreni indicato, coordinandolo con quello presentato dalla Mongiardino s.a.s.
Sul piano di lottizzazione era intervenuta la delibera, n. 84 del 21.12.2005, di adozione da parte del Consiglio comunale.
Con l’impugnata determinazione del 3.8.2007 il Dirigente dell’ufficio tecnico del Comune ha disposto l’archiviazione della domanda di lottizzazione, ritenendo che il Piano di lottizzazione proposto non potesse essere autorizzato in quanto con l’entrata in vigore del piano paesaggistico regionale, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 36/07 del 5.9.2006, possono essere realizzati soltanto gli interventi immediatamente contigui al tessuto urbano consolidato ed interclusi da elementi geografici, infrastrutturali ed insediativi che ne delimitino univocamente tutti i confini (art. 15 comma1 NTA).
I ricorrenti riferiscono ancora di avere, parallelamente, presentato al Comune istanza volta ad assoggettare l’iniziativa all’ “intesa” prevista dal comma 4° del cit. art. 15 N.T.A. in connessione con l’art. 11 co. 1° lett. “c” delle stesse, rispettivamente in date 14 e 16-05-2007; con la delibera impugnata, il Comune ha effettuato una cernita delle iniziative a suo dire meritevoli di essere sottoposte a tale procedura ed ha escluso quella dei ricorrenti.
A sostegno del ricorso sono state proposte le seguenti censure:
1) incompetenza del Dirigente ad approvare o rigettare una istanza di lottizzazione;
2) violazione per falsa interpretazione e applicazione dell’art. 15. co 1° N.T.A. al P.P.R.;
3) violazione dell’art. 15 co. 1° N.T.A.
Con i motivi aggiunti parte ricorrente impugna poi la comunicazione 6.10.2008 prot. n. 0013814, con la quale il Dirigente dell’Area tecnica del Comune ha comunicato di aver archiviato a tutti gli effetti l’istanza volta all’attivazione del procedimento di “intesa”.
Co i motivi aggiunti vengono proposte le seguenti ulteriori censure:
1) incompetenza del Dirigente ad approvare o rigettare una istanza di lottizzazione;
2) violazione dell’art. 145 D.Lgs n. 42/2004 e del principio che le misure di salvaguardia non possono essere sine die.
Le parti resistenti hanno dedotto l’infondatezza del ricorso, chiedendone il suo rigetto.
Alla pubblica udienza del 15 luglio 2009 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
DIRITTO
Con il ricorso introduttivo gli interessati impugnano la determinazione con la quale il Dirigente del servizio tecnico del Comune di La Maddalena ha disposto l’archiviazione della domanda di rilascio della concessione di lottizzazione presentata dai ricorrenti Zonza, sulla quale era in precedenza intervenuta la delibera di adozione del Consiglio comunale (n. 84 del 21.12.2005), ritenendo che il procedimento non potesse concludersi favorevolmente ai ricorrenti in quanto ai sensi dell’art. 15 comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico regionale possono essere realizzati soltanto “gli interventi immediatamente contigui al tessuto urbano consolidato ed interclusi da elementi geografici”.
I ricorrenti impugnano inoltre gli atti, indicati in epigrafe, con i quali il Comune si è pronunciato sfavorevolmente in ordine alla richiesta di “intesa” prevista dal comma 4 dello stesso articolo 15, per ipotesi non rientranti nel comma 1 (interventi su terreni interclusi), successivamente presentata dai signori Zonza.
All’udienza di discussione il difensore di parte ricorrente ha chiarito che l’attivazione del procedimento di intesa e l’impugnazione dei relativi atti negativi adottati dal Comune di La Maddalena, non comporta il venir meno dell’interesse a coltivare l’impugnativa, proposta con il ricorso introduttivo, avverso il provvedimento del Dirigente dell’Area tecnica che ha archiviato la domanda di lottizzazione, sulla quale era intervenuta la delibera di adozione da parte del Consiglio comunale, essendo il procedimento di intesa stato proposto in via subordinata al procedimento in itinere di approvazione del piano di lottizzazione ai sensi del primo comma dell’art. 15.
Il difensore del ricorrente ha quindi precisato che l’interesse principale è quello volto ad ottenere:
a) in via principale una pronuncia che, previo accertamento dell’inefficacia delle misure di salvaguardia contenute nel P.P.R., per scadenza del termine biennale entro cui il Comune doveva adeguare il proprio strumento urbanistico al piano regionale, dichiari l’illegittimità degli atti impugnai e quindi ne disponga l’annullamento;
b) in via subordinata una pronuncia di annullamento del provvedimento di archiviazione adottato in data 3.8.2007 dal Dirigente del settore tecnico in relazione il PDL in itinere;
c) in via ulteriormente graduata, una pronuncia di annullamento degli atti negativi in relazione al procedimento di “intesa”.
La domanda sub a non può essere accolta.
Con le sentenze n. 2241 del 13.12.2007 e n. 979 del 12.62009, la Sezione ha avuto modo di pronunciarsi in ordine ad identica domanda di quella proposta con il ricorso in esame, ritenendo, con decisione dalla quale il Collegio non ha motivo per discostarsi, che il termine di due anni entro cui i Comuni dovevano adeguare i loro Piani Urbanistici Comunali alle prescrizione del P.P.R. ha natura ordinatoria e che le misure di salvaguardia non decadono per l’inutile decorso di detto termine.
Le argomentazioni proposte dai ricorrenti non possono essere condivise, sia perché attengono ai principi espressi dalla giurisprudenza in materia del tutto diversa, temporaneità dei vincoli espropriativi, e sia perché la sentenza del Consiglio di Stato (sez. V 19.7.2005 n. 3824) richiamata a conforto della tesi avanzata in ricorso, non contiene i principi riportati in ricorso. I ricorrenti richiamano la massima contenuta nella raccolta Juris della Giuffrè, esattamente riportata in ricorso, ma del tutto avulsa dal contenuto della sentenza del Consiglio di Stato, che non contiene il principio richiamato in ricorso.
Il motivo, fatto valere con riferimento ad entrambi i provvedimenti di archiviazione adottati dal Dirigente del settore tecnico, va quindi respinto.
Fondata si rivela invece la censura di incompetenza proposta a sostegno della domanda di annullamento della determinazione di archiviazione del 3.8.2007.
Con la impugnata determinazione il Dirigente del Settore tecnico del Comune, dopo aver motivato in ordine alla non accoglibilità della domanda di lottizzazione, ha disposto l’archiviazione della pratica.
Il provvedimento impugnato, nonostante la sua letterale formulazione, non può essere definito come mera archiviazione di una pratica, che in tal caso sarebbe sicuramente illegittimo perché il procedimento amministrativo ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241 deve concludersi con un provvedimento espresso di accoglimento o di rigetto della domanda, ma come reiezione della domanda di concessione di lottizzazione: l’atto di archiviazione rappresenta una mera attività materiale, successiva alla definizione con un provvedimento amministrativo del procedimento, consistente nell’inviare il fascicolo della pratica nell’archivio dell’Amministrazione ai fini della sua sistemazione e conservazione per il periodo di legge.
La determinazione di rigetto della domanda di concessione di un PDL, contenuta nell’atto impugnato, appare viziata da incompetenza del Dirigente.
Come esattamente rilevato in ricorso la competenza ad approvare o a rigettare una istanza di lottizzazione appartiene al Consiglio comunale, ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 22 dicembre 1989 n. 45, e non al Dirigente del Comune. Nel caso di specie il Dirigente si è arrogato il potere di concludere il procedimento di rilascio della concessione di lottizzazione, la cui domanda del privato era stata già positivamente valutato dal competente Consiglio Comunale con la deliberazione n. 84 del 21.12.2005.
Dovrà essere lo stesso Consiglio comunale a valutare la definitiva assentibilità o meno dell’intervento proposto dal privato e quindi se il piano rientri o meno nelle previsione del comma 1 dell’articolo 15 delle NTA del PPR.
Soltanto ove questo procedimento si concluda con un provvedimento negativo, potrà poi essere eventualmente attivato, sussistendone i presupposti, il procedimento di intesa.
La domanda di annullamento dei provvedimenti attinenti alla procedura d’intesa va pertanto dichiarata improcedibile.
In conclusione il ricorso va in parte accolto ed in parte dichiarato improcedibile.
Le spese del giudizio vanno in parte poste a carico del Comune di La Maddalena e compensate nei confronti della Regione.
P.Q.M.
In parte accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento su 1 dell’epigrafe ed in parte dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.
Condanna il Comune di La Maddalena al pagamento delle spese ed onorari del giudizio in favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi € 2500,00 (duemilacinquecento), oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato come per legge, mentre le compensa nei confronti della Regione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 15/07/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Francesco Scano, Presidente, Estensore
Marco Lensi, Consigliere
Tito Aru, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/08/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)