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T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE II - Sentenza 4 agosto 2009 n. 1423
Pres. R.M.P. Panunzio; Est. M. Lensi
E. I. Spa (avv. G. Mangialardi) c/ il Comune di Nuoro (avv. M. G. Sini)


1. Edilizia ed Urbanistica – Installazione di impianti telefonia mobile con potenza non superiore a 20 Watt – Permesso di costruire – Necessità – Art. 87, D. Lgs. 1 agosto 2003 n. 259 - Non sussiste

 

2. Edilizia ed Urbanistica – Installazione di impianti telefonia mobile con potenza non superiore a 20 Watt – Diniego di DIA - Omessa notifica del preavviso di rigetto - Art. 10 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241 – Illegittimità

1. E’ illegittimo il provvedimento comunale che subordina a permesso di costruire l’installazione di impianto di telefonia mobile con potenza non superiore a 20 Watt - assentibile mediante lo speciale procedimento di cui all’art. 87, D. Lgs. 1 agosto 2003 n. 259 -, il quale non comporti alcuna nuova costruzione.

 

2. E’ illegittimo l'ordine di non effettuare l’installazione di impianto di telefonia mobile con potenza non superiore a 20 Watt - assentibile mediante lo speciale procedimento di cui all’art. 87, D. Lgs. 1 agosto 2003 n. 259, laddove sia stato omesso il preavviso di rigetto di cui all’art. 10 bis L. 7 agosto 1990 n. 241.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 908 del 2006, proposto da:

 

E. I. Spa, con sede in Lissone, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Mangialardi, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;

contro



Il Comune di Nuoro, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Grazia Sini, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,



dell'ordinanza del Comune di Nuoro protocollo n. 0044327 del 20 settembre 2006, con la quale il Dirigente del Comune, vista la Denuncia di Inizio Attività (DIA) presentata dalla società ricorrente in data 6 luglio 2006 ed avente ad oggetto la realizzazione, su un traliccio esistente in regione Monte Ortobene, località Cuccuru Nigheddu, di un impianto trasmissivo funzionale alla conversione in tecnica digitale, ha ordinato alla ricorrente il divieto all'esecuzione dei lavori consistente nella nuova realizzazione dell'impianto in questione;
del Regolamento comunale del Comune di Nuoro avente ad oggetto le norme per l'installazione di impianti ricetrasmittenti di radiazione elettromagnetica, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 8 del 27 febbraio 2002, nella parte in cui subordinerebbe a permesso di costruire l'attivazione di impianti quali quello oggetto della DIA del 6 luglio 2006 presentata dalla ricorrente;
di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e conseguenti;

e per la condanna
del Comune di Nuoro a risarcire tutti i danni subiti dalla società ricorrente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nuoro;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17/06/2009 il dott. Marco Lensi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO



Col ricorso in esame si chiede l'annullamento degli atti indicati in epigrafe, rappresentando quanto segue.
In data 27 giugno - 4 luglio 2006, la società ricorrente, appartenente al Gruppo Mediaset, presentava al Comune di Nuoro e all'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Sardegna una denuncia di inizio attività (DIA), ai sensi dell'articolo 87 del Dlgs. 1 agosto 2003 n. 259, con la quale comunicava l'attivazione di un nuovo radioservizio con l'impianto meglio descritto negli uniti documenti, predisposti secondo il modello di cui all'allegato 13 B del predetto Dlgs. 259/2003.
Precisava la ricorrente nella denuncia di inizio attività che il nuovo apparato sarebbe stato "installato all'interno dell'infrastruttura esistente in cui sono ricoverati analoghi apparati, regolarmente operanti in tecnica analogica per il servizio di radiodiffusione televisiva in Monte Ortobene…".
In data 11 luglio 2006 il Comune di Nuoro comunicava alla ricorrente l'avvio del procedimento sulla DIA presentata.
Successivamente l’Amministrazione comunale di Nuoro ha adottato l'ordinanza protocollo n. 0044327 del 20 settembre 2006, con la quale il Dirigente del Comune, vista la Denuncia di Inizio Attività (DIA) presentata dalla società ricorrente in data 6 luglio 2006 ed avente ad oggetto la realizzazione, su un traliccio esistente in regione Monte Ortobene, località Cuccuru Nigheddu, di un impianto trasmissivo funzionale alla conversione in tecnica digitale, ha ordinato alla ricorrente il divieto all'esecuzione dei lavori consistente nella nuova realizzazione dell'impianto in questione.
Col ricorso in esame si chiede l'annullamento degli atti indicati in epigrafe, per i seguenti motivi di diritto.
Violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione; violazione dell'articolo 3, comma primo, lettera e.4 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, dell'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001 n. 36, dell'articolo 41 della legge 1 agosto 2002 n. 166, degli articoli 4 e 87 del Dlgs. 1 agosto 2003 n. 259 e degli articoli 3 e 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241; eccesso di potere per erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti.
Violazione dell'articolo 87 del Dlgs. 1 agosto 2003 n. 259 e dell'articolo 3 della legge n. 241/1990; eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza.
Violazione dell'articolo 97 della Costituzione, dell'articolo 23, comma 1 e 6 del D.P.R6 giugno 2001 n. 380; eccesso di potere per contraddittorietà; incompetenza.
Violazione dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241; eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza.
Violazione dell'articolo 89 del Dlgs. 1 agosto 2003 n. 259, dell'articolo 3 della legge n. 241/1990; eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza.
Conclude per l'accoglimento del ricorso.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, sostenendo l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito del ricorso, di cui si chiede il rigetto.
Con successive memorie le parti hanno approfondito le proprie argomentazioni, insistendo per le contrapposte conclusioni.
Alla pubblica udienza del 17 giugno 2009, su richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO



Col ricorso in esame si chiede l'annullamento dell'ordinanza del Comune di Nuoro protocollo n. 0044327 del 20 settembre 2006, con la quale il Dirigente del Comune, vista la Denuncia di Inizio Attività (DIA) presentata dalla società ricorrente in data 6 luglio 2006 ed avente ad oggetto la realizzazione, su un traliccio esistente in regione Monte Ortobene, località Cuccuru Nigheddu, di un impianto trasmissivo funzionale alla conversione in tecnica digitale, ha ordinato alla ricorrente il divieto all'esecuzione dei lavori consistente nella nuova realizzazione dell'impianto in questione.
Si chiede altresì l'annullamento del Regolamento comunale del Comune di Nuoro avente ad oggetto le norme per l'installazione di impianti ricetrasmittenti di radiazione elettromagnetica, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 8 del 27 febbraio 2002, nella parte in cui subordinerebbe a permesso di costruire l'attivazione di impianti quali quello oggetto della DIA del 6 luglio 2006 presentata dalla ricorrente.
Si chiede infine la condanna del Comune di Nuoro a risarcire tutti i danni subiti dalla società ricorrente.
Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione, sollevata dall’Amministrazione comunale resistente, di inammissibilità del ricorso per omessa notifica al Dirigente che ha adottato il provvedimento impugnato, dovendosi ritenere la ritualità e sufficienza della notificazione del ricorso nei confronti dell’Amministrazione comunale, in persona del legale rappresentante (Sindaco) e cioè nei confronti dell’Amministrazione cui è imputabile l'operato del Dirigente.
La domanda impugnatoria avanzata col ricorso deve essere accolta, stante la fondatezza delle censure mosse dalla ricorrente di violazione dell'articolo 87 del Dlgs. n. 259 del 1 agosto 2003 e di violazione dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241.
Considerata la natura dell'intervento richiesto dalla società ricorrente, oggetto della denuncia di inizio attività del 6 luglio 2006; considerato, in particolare, che il nuovo apparato sarebbe stato "installato all'interno dell'infrastruttura esistente in cui sono ricoverati analoghi apparati, regolarmente operanti in tecnica analogica per il servizio di radiodiffusione televisiva in Monte Ortobene…"; deve ritenersi che l'intervento in questione non comporti la realizzazione di alcuna "nuova costruzione" (come erroneamente sostenuto nel provvedimento impugnato), o, comunque, di alcun nuovo manufatto edilizio che necessiti il previo rilascio del permesso di costruire, per cui deve ritenersi sufficiente per la realizzazione dell'intervento in questione la presentazione della denuncia di inizio attività, ai sensi dell'articolo 87 del Dlgs. 1 agosto 2003 n. 259, trattandosi di impianto con potenza non superiore a 20 Watt.
Deve conseguentemente ritenersi l'illegittimità per violazione del citato articolo 87 del Dlgs. 1 agosto 2003 n. 259, sia dell'ordinanza impugnata del 20 settembre 2006, sia del Regolamento comunale del Comune di Nuoro avente ad oggetto le norme per l'installazione di impianti ricetrasmittenti di radiazione elettromagnetica, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 8 del 27 febbraio 2002, nella parte in cui subordini a permesso di costruire l'attivazione di impianti quali quello in questione, oggetto della DIA presentata dalla ricorrente in data 6 luglio 2006.
Deve altresì ritenersi sussistente, nel caso di specie, la violazione dell'articolo 10 bis della legge
7 agosto 1990 n. 241.
Premesso che la denuncia di inizio attività deve ritenersi "procedimento ad istanza di parte", basato su una autocertificazione in merito alla quale la Pubblica Amministrazione effettua un'attività di controllo; trattandosi pertanto di procedimento ad istanza di parte, deve trovare applicazione, nel caso di specie, l'articolo10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, per cui il Comune di Nuoro avrebbe dovuto far precedere l'ordine di non effettuare l'intervento in questione, dalla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda, come previsto dalla norma citata, onde consentire al soggetto interessato di presentare osservazioni, eventualmente documentate, volte ad evitare l'adozione del provvedimento negativo.
Per le suesposte considerazioni, stante la fondatezza delle censure esaminate ed assorbito ogni ulteriore motivo di gravame, la domanda impugnatoria deve essere accolta, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Deve essere invece respinta la domanda di risarcimento del danno, sia in considerazione della genericità della domanda medesima, sia in considerazione della tutela cautelare tempestivamente accordata da questo Tribunale alla società ricorrente.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.



accoglie la domanda impugnatoria avanzata col ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati, nella parte d'interesse della ricorrente.
Respinge la domanda di risarcimento del danno.
Condanna l’Amministrazione comunale resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio, che liquida forfettariamente in complessivi € 2500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 17/06/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Rosa Maria Pia Panunzio, Presidente
Francesco Scano, Consigliere
Marco Lensi, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/08/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





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