Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 8-2009 - © copyright

T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 7 luglio 2009 n. 2004
Pres. Bianchi – Est. Malanetto
Garizio (avv.ti Finocchiaro, Pedace) c. Ordine Nazionale dei Biologi (avv.ti Barone, Rostagno)


1. – Giustizia amministrativa – Procedimento ex art. 21 bis, c. 2°, l. 1034/1971 – Avverso mancata esibizione documenti a seguito sentenza – Inammissibilità.

 

2. – Giustizia amministrativa – Giudizio ottemperanza – Presunta mancata integrale ottemperanza – Indicazione documenti che si intendono mancanti – Necessità.

1. – E’ inammissibile il giudizio proposto ai sensi dell’art. 21 bis, c. 2°, l. 1034/1971 per lamentare la mancata ottemperanza all’ordine giudiziale di esibizione documenti.

 

2. – Nel caso in cui il ricorrente lamenti l’incompleta ottemperanza alla sentenza che ha ordinato l’esibizione di documenti, deve indicare i documenti che ritiene non essere stati prodotti.


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