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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE V - Sentenza 30 luglio 2009 n. 4556
Pres., est. A. Onorato
Scognamiglio Giovanna (Avv. Olimpia Criscuolo) c. A.S.L. Napoli 5 (Avv.ti Francesco Saverio Afeltra e Eduardo Martucci)


1. Pubblico impiego - Controversie - Regime transitorio - Per le controversie relative al periodo anteriore al 30 giugno 1998 - Art. 45, comma 17, del D.Lgs. n. 80 del 1998 (oggi art. 69 comma VII del T.U. n. 165 del 2001) - Termine per la proposizione del 15 settembre 2000 - Scadenza - Comporta la perdita del diritto ad agire - Proposizione di un ricorso dopo la scadenza di detto termine - Inammissibilità.

 

2. Procedimento amministrativo – Controversie – Contraddittorio – Instraurazione – Deposito del ricorso – Necessità – Notifica – Non sufficiente

1. L’art. 45, comma 17, D.Lgs. n. 80 del 1998 (oggi art. 69 comma VII del T.U. n. 165 del 2001), nel prevedere che le controversie relative a questioni in materia di pubblico impiego attinenti al periodo del rapporto anteriore al 30 giugno 1998 restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo se proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000, ha finito per collegare alla scadenza del termine del 15 settembre 2000 la radicale perdita del diritto a far valere, in qualunque sede, ogni tipo di contenzioso. E’ pertanto inammissibile un ricorso in materia di pubblico impiego relativo a questioni anteriori al 30 giugno 1998, che sia stato proposto dopo la data del 15 settembre 2000 (1).

 

2. Nel processo amministrativo il rapporto processuale può considerarsi instaurato solo all'esito dell'adempimento dell'onere del deposito, non essendo sufficiente a tali fini il completamento della sola procedura di notifica (2)

 

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1. cfr. ex multis, Cassazione Civile, SS. UU., n. 9101 del 2005 e n. 15340 del 2006; Consiglio di Stato, Sez. IV n. 1804 del 2003, Consiglio di Stato, A.P., 21 febbraio 2007, n. 4;
2. cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV ,17 luglio 2007 n. 4002 e 31 maggio 2007 n. 2796; T.A.R. Lazio - Roma, sez. III 27 febbraio 2007 n. 1699 e 25 luglio 2006 , n. 6322; T.A.R. Campania - Napoli, sez. IV, 26 febbraio 2007 , n. 1226; T.A.R. Basilicata 3 maggio 2006 n. 245 .


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Quinta)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 12797 del 2000, proposto da:

 

Scognamiglio Giovanna, rappresentato e difeso dall'avv. Olimpia Criscuolo, con domicilio eletto presso Olimpia Criscuolo in Napoli, c.so Umberto I,32 C/0 E. Somma;

contro



A.S.L. Napoli 5, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Saverio Afeltra, Eduardo Martucci, con domicilio eletto presso Francesco Saverio Afeltra in Napoli, Segreteria Tar;

Per l'annullamento degli atti e per l’accertamento dei diritti indicati nell’atto introduttivo del giudizio;




Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di A.S.L. Napoli 5;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16/07/2009 il dott. Antonio Onorato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



Il ricorso, in materia di impiego alle dipendenze di Amministrazioni pubbliche, riguardando una fattispecie i cui fatti costitutivi si collocano prima del 30 giugno 1998 è inammissibile in quanto depositato in Segreteria dopo il 15 settembre 2000 e pertanto, dopo che si era verificata la decadenza di cui all’ art. 45 punto 17 parte seconda D.L.vo 31 marzo 1998 n. 80 (nel testo sostituito dall’art. dall'art. 69, comma 7, del D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165).
Com'è stato anche recentemente evidenziato dal Consiglio di Stato (IV Sez. 17 luglio 2007 n. 4002 e 31 maggio 2007 n. 2796) e da molti Tribunali amministrativi regionali (per esempio, T.A.R. Lazio Roma, sez. III 27 febbraio 2007 n. 1699 e 25 luglio 2006 , n. 6322; T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 26 febbraio 2007 , n. 1226; T.A.R. Basilicata 3 maggio 2006 n. 245 ), nel processo amministrativo il rapporto processuale può considerarsi instaurato solo all'esito dell'adempimento dell'onere del deposito, non essendo sufficiente a tali fini il completamento della sola procedura di notifica.
Peraltro la norma sopra citata va intesa nel senso che tale termine del 15 settembre 2000 rileva quale limite, non alla persistenza della giurisdizione amministrativa, ma alla stessa proponibilità della domanda giudiziale, che, ove introdotta dopo tale data, incorre nella decadenza sostanziale fissata dall'art. 69 cit., con conseguente inammissibilità della stessa (cfr., ex multis, Cass. Civ., SS. UU., n. 9101 del 2005 e n. 15340 del 2006; Cons. St. IV n. 1804 del 2003).
D’altra parte, la legittimità costituzionale della norma, nella parte in cui fissa la data indicata a pena di decadenza e non per radicare la giurisdizione ordinaria sulle controversie introdotte successivamente, è stata già riconosciuta dalla Corte costituzionale con le decisioni nn. 213 e n. 382 del 2005 e n. 197 del 2006 (Cfr.. anche sul punto, da ultimo, Cons. St., Ad. plen., 21 febbraio 2007, n. 4).
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.



Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Quinta Sezione, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16/07/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Antonio Onorato, Presidente, Estensore
Paolo Carpentieri, Consigliere
Vincenzo Cernese, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/07/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





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