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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 29 luglio 2009 n. 4451
Pres. A. Guida, est. P. Corciulo
Ariete Costruzioni S.a.s. di Fontana Nicola e C. (Avv.ti Francesco Casertano e Gabriele Casertano) c. Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Caserta (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli) c. Amministrazione Provinciale di Caserta (N.C.) c. Questura di Caserta, Comando Generale Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza)


1. Contratti della P.A. – Informativa Antimafia - Valutazione – Riscontri oggettivi – Necessità - Sussiste

 

2. Contratti della P.A. - Informative antimafia - Informativa interdittiva priva di riscontri oggettivi dai quali desumere i tentativi di infiltrazione mafiosa - Illegittimità - Riferimento a semplici frequentazioni - Insufficienza

1. Nel rendere una informativa antimafia l’autorità competente deve effettuare la propria valutazione sulla scorta di uno specifico quadro indiziario, ove assumono rilievo preponderante i fattori induttivi della non manifesta infondatezza che i comportamenti e le scelte dell'imprenditore possano rappresentare un veicolo di infiltrazione delle organizzazioni criminali negli appalti delle pubbliche amministrazioni.

 

2. E’ illegittima una informativa antimafia interdittiva nel caso in cui in essa manchino riscontri oggettivi che comprovino l’esistenza in concreto di comportamenti e situazioni dai quali possa desumersi il condizionamento mafioso, non potendo la informativa trovare una valida giustificazione con il solo riferimento ad alcune frequentazioni: Nella specie il TAR ha ritenuto fondate le pretese azionate dalla società ricorrente dal momento che l’informativa antimafia era fondata su alcuni controlli di polizia nei confronti di alcuni soci della stessa.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso n. 6410/08 R.G., integrato da motivi aggiunti, proposto da:

 

Ariete Costruzioni S.a.s. di Fontana Nicola e C., in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Casertano e Gabriele Casertano, con domicilio eletto presso il primo in Napoli, via Giannone,30 presso l’avovcato E. Iacobelli;

contro



Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui domiciliano ex lege in Napoli, via A. Diaz, 11; Amministrazione Provinciale di Caserta, in persona del Presidente p.t. non costituita in giudizio; Questura di Caserta, Comando Generale Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato presso cui domiciliano ex lege in Napoli, via A. Diaz, 11;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,



quanto al ricorso introduttivo:della nota prot. 0169981 del 15.10.08 con la quale il Dirigente del Settore Viabilità della Provincia di Caserta ha trasmesso la missiva del Segretario Generale dello stesso Ente n.1364/SG del 2.10.08- dalla quale emerge la sussistenza di un'informativa antimafia interdittiva in danno della società Ariete Costruzioni s.a.s. e del sig. Fontana Nicola; della missiva n. 1364/2008 a firma del Segretario della Provincia di Caserta, in uno al provvedimento dell'U.T.G. di Caserta prot. n. 1540/12b.16/ANT/AREA1 del 24.9.08;
quanto al ricorso per motivi aggiunti: della nota n. Q2/2/ANT/B.N del 23.10.07 della Questura di Caserta; della nota n.0250498/1-3 "P" del 8.1.08 del Comando Provinciale Carabinieri di Caserta; della nota n.2850 del 13.3.08 del Comando Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Caserta; della nota n.47520/GICO/4'C.O./RUB del 9.1.08 del GICO della Guardia di Finanza di Napoli; della nota n.125/NA/H7 n.prot. 2048 del 28.3.08 della D.I.A. di Napoli; della nota n.Q2-2/2007/nr. 67 del 14.11.07 del Commissariato di P.S. di Aversa; della relazione redatta in data 19.9.08 dai rappresentanti delle Forze dell'Ordine; della segnalazione del C.E.D. del Dipartimento della P.S. del Ministero dell'Interno del 24.9.08;di ogni altro atto connesso e conseguente.

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta della Questura di Caserta, del Comando Generale Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Uditi all'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2009 – relatore il consigliere Paolo Corciulo - i difensori delle parti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



Con nota n. 281/0 del 26 giugno 2008 la Provincia di Caserta aggiudicava alla Ariete Costruzioni s.a.s. la gara per l’affidamento di opere di manutenzione straordinaria della strada provinciale Succivo- Marcianise, consegnando i lavori in data 11 settembre 2008. Con nota n. 1364 S.G. del 2 ottobre 2008 il Segretario Generale comunicava al Dirigente del Settore Viabilità che nei confronti della Ariete Costruzioni s.a.s. l’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta aveva emesso interdittiva antimafia tipica n. 1540/12.b.16/ANT/AREA 1^ del 24 settembre 2008 ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 8 agosto 1994 n. 490, per cui quest’ultimo con nota n. 169981del 15 ottobre 2008 comunicava alla società che, nonostante l’avvenuta ultimazione dei lavori, si sarebbe proceduto alla revoca dell’aggiudicazione ed al rimborso per le spese sostenute.
Avverso i provvedimenti dell’Amministrazione provinciale e contro l’informativa antimafia proponeva ricorso a questo Tribunale Amministrativo Regionale la Ariete Costruzioni s.a.s. chiedendone l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, al riguardo deducendo profili di carenza di motivazione ed insussistenza dei presupposti.
Si costituivano in giudizio il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, concludendo per il rigetto del ricorso e della domanda cautelare.
Alla camera di consiglio del 17 dicembre 2008, con ordinanza 3313/08, il Tribunale disponeva incombenti istruttori cui l’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta provvedeva con deposito in data 30 dicembre 2008 e 7 gennaio 2009.
In data 24 gennaio 2009 la società ricorrente depositava motivi aggiunti di ricorso, notificati il 21 gennaio 2009, aventi ad oggetto l’impugnazione degli atti del procedimento antimafia, in tal senso contestando specificamente la fondatezza ed idoneità degli elementi indiziari addotti a sostegno dell’avversata misura interdittiva.
Alla camera di consiglio del 28 gennaio 2009 la causa veniva cancellata dal ruolo delle cautelari ed all’udienza di discussione del 27 maggio 2009, in vista della quale la ricorrente depositava memoria conclusionale, trattenuta per la decisione.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
L’informativa antimafia oggetto di impugnazione è fondata su specifici elementi indiziari contenuti in alcuni atti istruttori espressamente richiamati a sostegno del giudizio di contiguità mafiosa; in particolare, nella nota cat Q2/2/ANT./B.N. del 23 ottobre 2007 la Questura di Caserta ha evidenziato che F.G. responsabile tecnico della società, era stato controllato il 22 aprile 2006 in Aversa con tale D.R., persona con pregiudizi per riciclaggio e falsità in concorso, nonché in Casal di Principe il 30 giugno 2007 con C.O., avente pregiudizi per associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione, nonché assoggettato a misura personale di prevenzione. Ancora, con la nota 0250498/1-3 P dell’8 gennaio 2008 il Comando Provinciale Carabinieri di Caserta, rilevava che F.N. socio accomandatario della Ariete Costruzioni s.a.s., in data 2 giugno 2005, era stato controllato in Casapesenna con tale P.M., gravato da precedente di polizia per il reato di cui all’art. 393 c.p. e falsità materiale; inoltre, in data 30 settembre 1988, il già richiamato F.G. responsabile tecnico nonché padre convivente di F.N., era stato controllato all’esterno del Commissariato di P.S. di Aversa in compagnia di due pregiudicati per associazione a delinquere di stampo mafioso, nonché cognati del boss Z.M. in occasione dell’arresto di quest’ultimo.
Ritiene il Collegio che siano fondati i motivi aggiunti nella parte in cui è stata dedotta l’insufficienza e l’inidoneità degli indizi volti a sostenere un giudizio di sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa nei confronti della Ariete Costruzioni s.a.s.
Innanzitutto, si tratta di elementi che, lungi dal riguardare direttamente la società e la sua attività, si sostanziano tutti indistintamente in esiti di controlli di polizia ritenuti dall’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta sintomatici dell’esistenza di rapporti di frequentazione di soci e responsabili della società con esponenti di locali consorterie criminali; al riguardo, costituisce consolidato orientamento giurisprudenziale - dal quale non vi è ragione di discostarsi nel presente giudizio - quello di ritenere intrinsecamente insufficiente a sostenere un giudizio di contiguità mafiosa un siffatto quadro indiziario, in considerazione della sostanziale scarsa pregnanza di simili elementi fattuali in sé considerati, tenuto conto dell’assenza di circostanze che in qualche modo possano colorarli di adeguata significatività mafiosa; infatti, le richiamate frequentazioni vengono indicate solo come isolati ed autonomi fatti storici, senza che ne sia stata offerta dall’U.T.G. alcuna prospettazione in chiave di effettivo sospetto di prossimità della Ariete Costruzioni s.a.s. ad ambienti della criminalità organizzata, così restando le stesse alla stregua di semplici ed occasionali episodi. Inoltre, la società ricorrente ha allegato documentazione da cui si evince che nei confronti dei soggetti con i quali sono stati più di recente controllati il responsabile tecnico ed il socio accomandatario non appaiono sussistere quegli elementi di sospetta contiguità criminale posti dall’Ufficio Territoriale del Governo a fondamento dell’interdittiva; in particolare, per C.O. vi è stata sentenza irrevocabile di assoluzione nel 2006, nonché decreti del 2008 del Tribunale di Prevenzione di Santa Maria Capua Vetere di rigetto della proposta di applicazione di misura di prevenzione, circostanze che, oltre ad attenuare grandemente la portata del giudizio indiziario espresso nella misura impugnata, avrebbero dovuto soprattutto imporre all’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta di compiere ulteriori accertamenti istruttori, oltre che valutare e motivare in ordine alla persistenza, nonostante tutto, di un’immutata rilevanza indiziaria di siffatte frequentazioni; analogamente, riguardo alle persone ritenute intranee, ossia D.R. e P.M. si rileva che mancano nel coacervo degli elementi istruttori allegati, riferimenti a precedenti o ad elementi dotati di specifica rilevanza indiziaria antimafia.
Da ultimo, l’episodio del controllo del 1998, pur potendo astrattamente rilevarsi di una qualche significatività, appare comunque inidoneo da sé a sostenere un giudizio di contiguità mafiosa, a tal fine essendo sufficiente evidenziarne la notevole risalenza nel tempo.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con annullamento dell’informativa antimafia impugnata, nonché, per il dedotto vizio di illegittimità derivata, dei provvedimenti dell’Amministrazione provinciale di Caserta inibitori della stipulazione del contratto di appalto.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali.

P.Q.M.



il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Prima Sezione
- accoglie il ricorso e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati;
- spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Antonio Guida, Presidente
Paolo Corciulo, Consigliere, Estensore
Michele Buonauro, Primo Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/07/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





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