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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE VIII - Sentenza 28 luglio 2009 n. 4401
Pres. A. Amodio, est. C. Buonauro
Pasquale Ziccardi (Avv. Domenico Vitale) c. Comune di Caserta (Avv. Vittorio Pisanti)


1. Edilizia ed urbanistica – Ristrutturazione edilizia - Presupposti

 

2. Edilizia ed Urbanistica - Ristrutturazione edilizia - Ex art. 3 D.P.R. 380/01 - Mediante demolizione e fedele ricostruzione - Inapplicabilità nel caso di mutamento di destinazione d’uso del fabbricato e delle relative caratteristiche

1. La ristrutturazione edilizia riguardante la demolizione seguita dalla “fedele” ricostruzione di un manufatto, presuppone che la riedificazione assicuri la piena conformità di sagoma, volume e superficie tra il vecchio e il nuovo manufatto. E’ quindi possibile pervenire ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, purché la diversità sia dovuta ad interventi comprendenti il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti, e non già la realizzazione di nuovi volumi o una diversa ubicazione (1).

 

2. Ai sensi dell'articolo 3 D.P.R. n. 380/2001, nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico a quello demolito; tale disposizione, tuttavia, non è applicabile nel caso di mutamento di destinazione d’uso del fabbricato e di mutamento delle caratteristiche edilizie del medesimo, atteso che in tale ipotesi l’intervento edilizio deve essere correttamente qualificato come nuova costruzione e, in quanto tale, è soggetto alle limitazioni imposte dalle norme urbanistiche in vigore al momento in cui viene esaminata la domanda di concessione edilizia (2).

 

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1. cfr. TAR Campania – Napoli, Sez. VIII, 27 febbraio 2009, n. 1153, Consiglio di Stato, Sez. V, 5 marzo 2001, n. 1246, id. 18 dicembre 2000, n. 6768, id. 13 luglio 2000, n. 3901;
2. cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 26 settembre 2000, n. 5093, id. 10 agosto 2000, n. 4937


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Ottava)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 628 del 2009, proposto da:

 

Pasquale Ziccardi, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Vitale, con domicilio eletto presso Domenico Vitale in Napoli, via dei Mille,13;

contro



Comune di Caserta, rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Pisanti, con domicilio eletto presso Vittorio Pisanti in Napoli, piazza Municipio,84 Segreteria Tar;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,



del diniego di rilascio permesso di costruire - provv. n. 18/2008;
della relazione istruttoria richiamata nel provvedimento;
di ogni altro atto o provvedimento preordinato e connesso se ed in quanto lesivo.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Caserta;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 06/07/2009 il dott. Carlo Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente, proprietario di due appezzamenti, formanti un unico lotto su cui è stato edificato un complesso edilizio a più corpi di fabbrica regolarmente autorizzati con successivi titoli edilizi, anche in sanatoria, ha impugnato il provvedimento in epigrafe con cui l’amministrazione comunale ha respinto la richiesta di permesso di costruire in ragione del contrasto dell’intervento de quo con le N.T.A. del vigente P.R.G. e della sua non configurabilità come ristrutturazione edilizia ex art. 3 d.P.R. 380/2001, chiedendone l’annullamento e deducendone l'illegittimità per violazione, erronea e falsa applicazione di legge, nonché eccesso di potere per difetto e contraddittorietà di motivazione e perplessità e sviamento.
Il Comune si è costituito, deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
Alla pubblica udienza del 6.7.2009 il ricorso è stato preso in decisione alla presenza dei procuratori delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio.
Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni che seguono.
Non meritevole di condivisione risulta la prima censura con cui parte ricorrente deduce il vizio di violazione e falsa applicazione sia della normativa generale di riferimento (art. 3 d.P.R. n. 380/2001; art. 2 L. R. Campania 19/2001) sia delle norme di attuazione del Piano Regolatore del Comune di Caserta.
Ed, invero, al riguardo - posto che per risolvere la questione all'esame di questo giudice occorre inquadrare esattamente la tipologia dell'intervento edilizio contestato - occorre ricordare che, per giurisprudenza pacifica (anche di questo Tribunale: cfr., in termini e da ultimo, Tar Campania-Napoli, VIII, 27 febbraio 2009, n. 1153), al fine di qualificare come ristrutturazione edilizia un'opera, occorre che il complesso edilizio, sul quale si operano gli interventi, rimanga alla fine sostanzialmente il medesimo per forma, volume e altezza. Il risultato della ristrutturazione può essere, infatti, un organismo edilizio anche diverso dal precedente purché però la diversità sia dovuta ad interventi comprendenti il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi del manufatto ovvero l'eliminazione, le modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, in quanto la ristrutturazione edilizia mira, in definitiva, alla salvezza del complesso esistente (fra le ultime: Consiglio di Stato, sez. V^, n. 1246 del 5 marzo 2001, n. 6768 del 18 dicembre 2000 e n. 3901 del 13 luglio 2000).
La giurisprudenza ha poi fatto rientrare nella nozione di ristrutturazione edilizia, anche gli interventi consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato nelle sue caratteristiche preesistenti, non soltanto dimensionali, ma anche architettoniche e stilistiche che lasciano inalterati i volumi e la sagoma (fra le ultime Consiglio di Stato, sez. V^, n. 5410 del 9 ottobre 2002, n. 6769 del 18 dicembre 2000, n. 3901 del 13 luglio 2000 cit.). Esula invece dal concetto di ristrutturazione la totale demolizione e ricostruzione di un manufatto nel caso che il nuovo stabile non sia fedele al precedente, per sagoma, volumi e collocazione (Consiglio di Stato, sez. V^, n. 5093 del 26 settembre 2000). In tal caso l'intervento deve considerarsi come nuova costruzione e, come tale, è soggetto alle limitazioni imposte dalle norme urbanistiche in vigore al momento in cui va esaminata la possibilità o meno di riconoscerne la legittimità (Consiglio di Stato, sez. V^ n. 4397 del 10 agosto 2000). Anche l'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, al comma 1, lettera d) definisce interventi di ristrutturazione edilizia quelli "rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente". Il successivo periodo della norma, modificato con il Decreto. Legislativo 27 dicembre 2002, n. 301, precisa poi, per quel che qui interessa, che "nell'ambito degli interventi di ristrutturazione sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica".
Per completare il quadro normativo si deve ricordare che anche la legge regionale 28 novembre 2001, n. 19, all'articolo 2, nel prevedere che le ristrutturazioni possono essere realizzate in base a semplice denuncia di inizio di attività (D.I.A.) precisa che rientrano nella fattispecie ..."le ristrutturazioni edilizie, comprensive della demolizione e della ricostruzione con lo stesso ingombro volumetrico". In relazione a tutto quanto esposto si può, quindi, affermare che, secondo l'indicata disciplina legislativa e nella applicazione che ne fa la giurisprudenza, quando si interviene su un edificio preesistente (senza la sua totale demolizione) un intervento può qualificarsi di ristrutturazione edilizia anche quando porti ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente, purché il complesso edilizio, sul quale si operano gli interventi, rimanga alla fine sostanzialmente il medesimo per forma, volume e altezza. Nel caso, invece, di totale demolizione solo se la successiva ricostruzione è prevista non solo con la stessa volumetria, ma anche con la medesima sagoma dell'immobile preesistente (fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica) l'intervento può inquadrarsi fra le ipotesi di ristrutturazione edilizia, mentre la ricostruzione (dopo la demolizione) di un immobile diverso per volumi o anche solo per la sagoma (a parità di volumi) dall'immobile preesistente comporta la realizzazione di un immobile nuovo e non di un immobile ristrutturato, con la conseguente applicazione della disciplina urbanistica prevista per le nuove edificazioni. Peraltro, come rilevato in precedenza, l'indicata disciplina risulta coerente anche con quanto previsto dall'art. 10, comma 1 lettera c) del citato D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di recente modificato dal Decreto. Legislativo 27 dicembre 2002, n. 301, che, nell'indicare la tipologia di opere assoggettate al "permesso di costruire" include nella ristrutturazione edilizia "gli interventi ... che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagome, dei prospetti o delle superfici". Infatti tale norma, per poter essere correttamente interpretata, deve essere correlata con il precedente già richiamato art. 3 del Testo Unico che, nel dare la definizione degli interventi di "ristrutturazione edilizia" chiarisce definitivamente che solo "la ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma" dell'edificio preesistente può essere considerata tale. Ne consegue, in coerenza con la citata consolidata giurisprudenza sul punto, che la demolizione e la successiva ricostruzione di un immobile comunque diverso dal precedente non possono in alcun caso essere considerate come "ristrutturazione edilizia".
Con riguardo al caso in esame, appaiono condivisibili le affermazione dell’amministrazione resistente, secondo cui l'intervento in questione deve considerarsi non una mera ristrutturazione edilizia con mero ampliamento di un preesistente fabbricato, trattandosi invece, come emerge già in sede di descrizione dell’intervento, di opere consistenti, previa demolizione di un preesistente manufatto, nella costruzione di un immobile diverso, per sagoma sia a terra che di prospetto, dal precedente. Né l’articolata documentazione peritale prodotta da parte ricorrente supera siffatti rilievi nella misura in cui, pur confermando una lieve riduzione nella volumetria complessiva ed il non superamento dell’altezza esistente (ancorché riferita solo al valore massimo mentre dai grafici emerga una diversità nei valori intermedi), evidenzia, sia nella parte descrittiva che in quella grafica, non solo un incremento (sia pure minimo) della superficie per la riduzione dell’altezza netta di alcuni ambienti, ma anche una differenziazione nella sagoma a terra (per la traslazione della zona ad est) e soprattutto nella sagoma di prospetto (per la traslazione di alcuni volumi dalle aree periferiche di confine nelle zone centrali che sono state completate).
Risultano pertanto corretti i riferimenti, contenuti nel provvedimento impugnato, alle norme primarie, nonché urbanistiche ed edilizie che il denegato progetto non rispetta con conseguente sufficienza e congruità del relativo corredo motivazionale, cui consegue altresì la irrilevanza delle dedotte violazioni procedimentali in presenza di un esercizio contenutisticamente corretto del potere amministrativo di gestione e regolamentazione delle attività edilizie con riferimento alla fattispecie in esame.
Ne discende in conclusione l’infondatezza delle doglianze poste a fondamento del ricorso che va pertanto respinto.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Ottava, definitivamente pronunciando in ordine al ricorso in epigrafe
-respinge il ricorso.
- Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 06/07/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Antonino Savo Amodio, Presidente
Renata Emma Ianigro, Consigliere
Carlo Buonauro, Primo Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/07/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





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