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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I QUATER - Sentenza 16 luglio 2009 n. 7041
Pres. Guerrieri - Est. Luttazi
Ballinger (Avv. De Lorenzo) c/ Municipio Roma (Avv. Onofri)


Edilizia e urbanistica – Abusi edilizi – Nuovo proprietario – Sanzioni ripristinatorie Applicabilità - Ragioni

La natura permanente e reale degli abusi edilizi comporta la legittimità delle relative sanzioni ripristinatorie sul nuovo proprietario, anche per abusi del proprietario precedente.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 10189 del 2005, proposto da:

 

Cowley John Ballinger e Liné Cowley, rappresentati e difesi dall'avv. Fabrizio De Lorenzo, con domicilio eletto presso il difensore in Roma, viale Angelico 67;

contro



il Municipio Roma XIX in persona del legale rappresentante pro tempore; il Comune di Roma in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Onofri, e domiciliato in Roma, via Tempio di Giove 21;

per l'annullamento



della determinazione dirigenziale di demolizione opere abusive n. mecc. 1088/2005, mod. 23/a n. 121/2005, pos. 1297/2004, notificata agli interessati in data 10.10.2005.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2009 il cons. Giancarlo Luttazi;
Uditi per le parti i difensori, come specificato in verbale;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.

FATTO



I ricorrenti impugnano il provvedimento in epigrafe, il quale, ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ha ingiunto la demolizione delle seguenti opere:
“In un preesistente manufatto di piani 2 si è accertata la realizzazione di una scala in c.a. di collegamento da piano terreno al primo; realizzazione di tramezzature ed impianti tecnologici atti ad adibire ad uso residenziale il piano 1°”.
I ricorrenti rubricano le loro censure come “Inesistenza della pretesa violazione”.
Essi prospettano di esser divenuti proprietari dell’immobile a seguito di asta immobiliare in data 25.7.2003; e che a quella data l’immobile, qualificato come magazzino, era già da tempo adibito ad uso residenziale, così come risulterebbe:
- dalla comunicazione di constatata violazione prot. n. 64243 del 4.12.2004, sulla quale fonda l’atto impugnato;
- dalla C.T.U. del 22.7.1999, espletata nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare;
- da vari atti, di provenienza del soggetto esecutato, della suddetta procedura esecutiva immobiliare;
- dai verbali redatti dall’ufficiale giudiziario al momento della immissione in possesso.
Proseguono i ricorrenti che, entrati in possesso dell’immobile e intenzionati ad adibirlo a loro abitazione principale, hanno effettuato lavori di ristrutturazione ordinaria, cambiando la pavimentazione (ivi compresa quella della scala che porta dal piano terreno al primo piano), realizzando tramezzi per una migliore divisione degli spazi interni, cambiando le tubazioni dei preesistenti impianti e riverniciando le pareti.
Questi lavori - sostengono i ricorrenti – non aumentano la volumetria e sono interni all’immobile, sicché non necessitavano di concessione edilizia ma, ai sensi dell’art. 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, di una mera comunicazione corredata dalla Relazione di un tecnico che asseverasse le opere da eseguire.
In difetto di quella comunicazione (non effettuata dai ricorrenti perché cittadini inglesi da poco residenti in Italia) doveva irrogarsi – ai sensi dell’art. 10 della citata legge n. 47/1985, richiamato dal comma 2 bis dell’art. 26 – una sanzione pecuniaria, non già l’impugnato ordine di demolizione.
Comunque - prosegue il ricorso - i ricorrenti hanno presentato domanda di condono edilizio in data 10.12.2004.
I ricorrenti concludono rilevando che la documentazione prodotta dimostra che il cambio di destinazione d’uso è avvenuto prima del loro acquisto dell’immobile; e che unico elemento allo stato privo di prova è la preesistenza della scala in cemento armato, circostanza peraltro personalmente asserita dal difensore, che nel ricorso si dichiara a conoscenza della scala per aver materialmente eseguito lo sfratto dall’immobile della società subastata.
In ogni caso il ricorso chiede una prova per testi sui seguenti capitoli:
“Vero che a momento dell’immissione in possesso del locale accatastato come magazzino sito in Roma alla via Roberto Mazzucco, cioè all’inizio del mese di dicmbre 2003, era esistente in loco la scala in cemento armato che collega il piano terra al piano primo”;
“Vero che i lavori eseguiti dai coniugi Cowley nel locale accatastato come magazzino sito in Roma alla via Roberto Mazzucco, sono consistiti unicamente nel cambio della pavimentazione (anche quella della scala che adduce dal piano terra al primo piano), nella realizzazione e nello spostamento dei tramezzi divisione degli spazi interni, nel cambio delle tubazioni dei preesistenti impianti e nella riverniciatua delle pareti ?”.
Il ricorso conclude chiedendo la dichiarazione di nullità, ovvero l’annullamento, dell’atto impugnato, nonché la condanna di parte resistente al risarcimento dei danni.
Il Comune di Roma si è costituito per resistere, e ha depositato una memoria.
Entrambe le parti hanno depositato documenti.
Con ordinanza n. 1740/2005 e con ordinanza n. 273/2006 sono stati disposti incombenti istruttori.
Con ordinanza n. 2389/2006 è stata accolta l’istanza cautelare inserita in ricorso.
I ricorrenti hanno notificato al Comune il 5.3.2009 e depositato in giudizio il 9.3.2009 una “Memoria con motivi aggiunti per l’udienza del 19.3.2009”, la quale ha ribadito gli assunti in ricorso, e prospettato indicativamente una richiesta risarcitoria di € 25.000,00.
La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 19 marzo 2009.

DIRITTO



Preliminarmente si rileva che la “Memoria con motivi aggiunti per l’udienza del 19.3.2009” è inammissibile sia come memoria di difesa sia come atto di motivi aggiunti, poiché – essendo stata notificata al Comune il 5.3.2009 e depositata in giudizio il 9.3.2009 – risulta in violazione dei termini di cui agli artt. 22 (quanto ai motivi aggiunti) e 23, quarto comma (quanto alla memoria), della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
Pure preliminarmente si respinge la richiesta di prova per testi.
La prova per testi infatti, notoriamente meno attendibile di prove documentali o fotografiche, verrebbe a sostituire le più attendibili prove documentali o fotografiche che - – come verrà esposto in prosieguo nel capo 1.1 – parte ricorrente sarebbe ben stata in grado di produrre ma non ha prodotto.
Nel merito il ricorso non è fondato.
1.0 - Il provvedimento in epigrafe, emesso ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ha ingiunto la demolizione delle seguenti opere:
“In un preesistente manufatto di piani 2 si è accertata la realizzazione di una scala in c.a. di collegamento da piano terreno al primo; realizzazione di tramezzature ed impianti tecnologici atti ad adibire ad uso residenziale il piano 1°”.
1.1 - I ricorrenti prospettano di esser divenuti proprietari dell’immobile a seguito di asta immobiliare in data 25.7.2003; e che a quella data l’immobile, qualificato come magazzino, era già da tempo adibito ad uso residenziale, così come risulterebbe:
- dalla comunicazione di constatata violazione prot. n. 64243 del 4.12.2004, sulla quale fonda l’atto impugnato;
- dalla C.T.U. del 22.7.1999, espletata nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare,
- da vari atti, di provenienza del soggetto esecutato, della suddetta procedura esecutiva immobiliare;
- dai verbali redatti dall’ufficiale giudiziario al momento della immissione in possesso.
I ricorrenti, entrati in possesso dell’immobile e intenzionati ad adibirlo a loro abitazione principale, avrebbero effettuato soltanto lavori di ristrutturazione ordinaria, cambiando la pavimentazione (ivi compresa quella della scala che porta dal piano terreno al primo piano), realizzando tramezzi per una migliore divisione degli spazi interni, cambiando le tubazioni dei preesistenti impianti e riverniciando le pareti.
Secondo i ricorrenti si tratterebbe di lavori che – non aumentando la volumetria ed essendo interni all’immobile - non necessiterebbero di concessione edilizia ma, ai sensi dell’art. 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, di una mera comunicazione corredata dalla Relazione di un tecnico che asseveri le opere da eseguire. E in difetto di quella comunicazione (non effettuata dai ricorrenti perché cittadini inglesi da poco residenti in Italia) sarebbe stata da irrogare – ai sensi dell’art. 10 della citata legge n. 47/1985, richiamato dal comma 2 bis dell’art. 26 – una sanzione pecuniaria, non già l’impugnato ordine di demolizione.
Comunque - prosegue il ricorso - i ricorrenti hanno presentato domanda di condono edilizio in data 10.12.2004.
I ricorrenti concludono rilevando che la documentazione prodotta dimostra che il cambio di destinazione d’uso è avvenuto prima del loro acquisto dell’immobile; e che unico elemento allo stato privo di prova è la preesistenza della scala in cemento armato, circostanza peraltro personalmente asserita dal difensore, che nel ricorso si dichiara a conoscenza della scala per aver materialmente eseguito lo sfratto dall’immobile della società subastata.
Questi rilievi non sono fondati.
Va premesso che la natura permanente e “reale” degli abusi edilizi comporta la legittimità delle relative sanzioni ripristinatorie sul nuovo proprietario, anche per abusi del proprietario precedente (confr., per tutte,T.a.r. Lazio, Roma, 12 giugno 2006, n. 4497; C.d..S., Sez. VI, 15 novembre 2004, n. 7405; T.a.r. Campania, Salerno, 8 novembre 2004, n. 1985).
Conseguentemente, anche se l’abuso in esame [e di abuso si tratta, poiché dalla documentazione in atti risulta che quanto meno alla data della citata C.T.U. del 22.7.1999 invocata dai ricorrenti, espletata nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare ed invocata dagli stessi ricorrenti (documento n. 12 allegato al ricorso), l’immobile aveva caratteristiche affatto diverse da quelle descritte nell’atto impugnato: “un piano terra con ……. scala a chiocciola in ferro ……… .Al piano primo si accede con scala interna o con un ingresso esterno da completare nel quale vi è un locale non diviso con otto affacci su tre lati …… “] fosse stato realizzato dalla dante causa dei ricorrenti essi, stante la suddetta natura permanente e “reale” dell’abuso, sarebbero stati comunque soggetti a sanzione edilizia in virtù di quanto previsto attualmente degli attuali artt. 10, lettera c) (“interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici”), e 33 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; e di quanto previsto – prima del D.P.R. n. 380/2001 - dall’art. 31, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 457, richiamato dall’art. 9 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
È vero che i ricorrenti, dopo circa un anno dall’acquisto dell’immobile (avvenuto il 25.7.2003) e dall’immissione in possesso (avvenuta il (2.12.2003), hanno presentato domanda di condono edilizio in data 10.12.2004 (v. documento n. 15 allegato al ricorso). Ma è anche vero che fra le opere oggetto della domanda di condono (“Cambio di destinazione da magazzino ad abitazione e aumento di superficie utile interna con creazione di solaio intermedio ai piani”; opere ultimate nel 1999) e le opere sanzionate (“In un preesistente manufatto di piani 2 si è accertata la realizzazione di una scala in c.a. di collegamento da piano terreno al primo; realizzazione di tramezzature ed impianti tecnologici atti ad adibire ad uso residenziale il piano 1°”) non risulta coincidenza.
In proposito deve rilevarsi, oltre alla evidente differenza descrittiva testè evidenziata, che parte ricorrente – pur avendone la possibilità - non offre nessun vero supporto probatorio all’asserita coincidenza fra opere oggetto della domanda di condono e opere oggetto dell’atto impugnato: al riguardo sarebbe stato sufficiente un raffronto tra le fotografie allegate alla domanda di condono del 10.12.2004 (v. l’elenco degli allegati stilato in calce a quella domanda), ma non prodotte in giudizio, con fotografie delle opere sanzionate, pure non prodotte in giudizio.
Nessun rilievo esimente, dunque, può attribuirsi all’asserita preesistenza delle opere sanzionate.
Si rileva una particolarità: l’atto impugnato fonda su un accesso effettuato dai Vigili urbani “alla fine del mese di novembre 2004” (v. il ricorso); la domanda di condono, redatta in quei giorni (è datata 16.11.2004), è stata presentata al Comune poco dopo (il 10.12.2004); i ricorrenti riferiscono di aver realizzato - dopo la loro immissione in possesso del 2.12.2003 e prima dell’atto impugnato – opere che essi qualificano “meri lavori di ristrutturazione ordinaria, cambiando la pavimentazione (anche quella della scala che adduce dal piano terra al piano primo), realizzando dei tramezzi per una migliore divisione degli spazi interni, cambiando le tubazioni dei preesistenti impianti e riverniciando le pareti”.
I lavori di ristrutturazione, quindi, sono stati effettuati poco prima o poco dopo la redazione della domanda di condono.
Le carenze documentali di entrambe le parti (nonostante i provvedimenti istruttori del T.a.r.) non consentono di affermare con certezza se questa ristrutturazione, effettuata poco prima o poco dopo la domanda di condono, concreti una infedeltà di quella domanda; ma certamente questa particolarità (sulla quale nulla espongono i ricorrenti) aggrava il mancato assolvimento dell’onere probatorio in capo a parte ricorrente; mancato assolvimento già rilevato quanto alla asserita coincidenza fra opere oggetto della domanda di condono e opere oggetto dell’atto impugnato.
Quanto sopra esposto conduce a respingere anche l’ulteriore rilievo dei ricorrenti.
Secondo questo rilievo i ricorrenti si sarebbero limitati ad effettuare lavori che – non aumentando la volumetria ed essendo interni all’immobile - non necessiterebbero di concessione edilizia ma, ai sensi dell’art. 26 della legge n. 47/1985 (rectius: ora dell’art. 22 del D.P.R. n. 380/2001), di una mera comunicazione corredata dalla Relazione di un tecnico che asseveri le opere da eseguire; e che in difetto di quella comunicazione sarebbe stata da irrogare – ai sensi dell’art. 10 della citata legge n. 47/1985, richiamato dal comma 2 bis dell’art. 26 (rectius: ora dell’art. 37 del D.P.R. n. 380/2001) – una sanzione pecuniaria, non già l’impugnato ordine di demolizione.
I ricorrenti affermano di aver realizzato - dopo la loro immissione in possesso e prima dell’atto impugnato – soltanto “lavori di ristrutturazione ordinaria, cambiando la pavimentazione (anche quella della scala che adduce dal piano terra al piano primo), realizzando dei tramezzi per una migliore divisione degli spazi interni, cambiando le tubazioni dei preesistenti impianti e riverniciando le pareti”.
Queste prospettazioni però - come quelle già considerate in tema di condono e di risalenza dell’abuso - risultano (per le stesse considerazioni già fatte circa il condono e la risalenza, alle quali si rinvia) gravemente carenti quanto all’assolvimento dell’onere della prova di cui all’art. 2967 del Codice civile (sia pur riconducendo quell’onere al meno stringente “onere del principio di prova” che, come è noto, vige nel processo amministrativo). Sicché non possono trovare accoglimento.
A riprova della difficile attendibilità probatoria deve osservarsi che se, per un verso, si afferma in ricorso che la comunicazione dei lavori di ristrutturazione non è stata effettuata dai ricorrenti perché cittadini inglesi da poco residenti in Italia, per altro verso gli stessi ricorrenti, sebbene cittadini inglesi da poco residenti in Italia, hanno prodotto in quel medesimo contesto temporale una documentata domanda di condono.
Può aggiungersi che, in ogni caso, la ammessa “realizzazione di tramezzi” potrebbe già di per sé concretare un abuso sanzionabile (e dunque correttamente sanzionato dall’Amministrazione) ai sensi dell’art. 33, D.P.R. n. 380/2001.
Infatti l’art. 33, D.P.R. n. 380/2001 sanziona le opere di ristrutturazione edilizia di cui al precedente art. 10, comma 1, eseguite in assenza di permesso di costruire o in totale difformità da esso; e a sua volta il citato art. 10, comma 1, prevede tra l’altro, alla lettera c), “gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari”; interventi ai quali la “realizzazione di tramezzi” ammessa dai ricorrenti può ascriversi.
2. – Il ricorso va dunque respinto.
Le spese, liquidate in € 1000,00, seguono la soccombenza ai sensi dell’art. 91 del Codice di procedura civile.

P.Q.M.



Il Tribunale amministrativo regionale respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio dell’Amministrazione intimata, e le liquida in € 1000,00 (mille/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 19 marzo 2009.
Pio Guerrieri, Presidente
Giancarlo Luttazi, Consigliere, Estensore
Rita Tricarico, Consigliere


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/07/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





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