Stefania Morrone, rappresentata e difesa dall'avv. Saverio Fatone, con domicilio eletto presso Saverio Fatone in Roma, via M. Dionigi, 29;
contro
Centro di Formazione Studi - Formez, rappresentato e difeso dall'avv. Enzo Cardi, con domicilio eletto presso Enzo Cardi in Roma, viale Bruno Buozzi, 51; Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Valeria Fucci, rappresentata e difesa dall'avv. Cesare Fucci, con domicilio eletto presso Cesare Fucci in Roma, via Bevignani, 9;
per l'annullamento
della graduatoria pubblicata in data 28.7.2004 sul sito internet www.formez.it relativa “all’avviso per la selezione di 200 partecipanti al progetto pilota per la formazione di esperti da impegnare nell’attività di Arbitro nelle controversie di lavoro pubblico”;
della nota del 3.8.2004 portante la motivazione dell’esclusione dalla graduatoria;
di ogni altro provvedimento a questi presupposto, conseguente o comunque connesso.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Centro di Formazione Studi - Formez;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Valeria Fucci;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2009 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il Formez – centro di formazione studi ha bandito un avviso per la selezione di 200 partecipanti al progetto pilota per la formazione di esperti da impegnare nell’attività di Arbitro nelle controversie di lavoro pubblico, in applicazione del contratto collettivo nazionale quadro del 23 gennaio 2001 in materia di procedure di conciliazione ed arbitrato e per il conferimento di 50 borse di studio intitolate ad Ubaldo Poti.
Con nota del 3 agosto 2004, il Formez ha comunicato alla ricorrente che la Commissione di selezione per l’ammissione al programma formativo per arbitri del lavoro pubblico non ha ammesso alla valutazione la domanda presentata dalla dott.ssa Morrone per la sussistenza dei seguenti motivi di esclusione: “mancanza dei requisiti di base di cui all’art. 1 c. 6 lett. a e b del’avviso. Dichiara attività svolta c/o studio legale dal giugno ’95 al genn. ’99 e poi dal giugno 99 c/o ufficio Contenzioso IPSMA e dunque per un periodo non continuativo di cinque anni come previsto dall’avviso”.
L’interessata, con il presente ricorso, ha dedotto l’illegittimità dell’azione amministrativa per “Violazione di legge in riferimento alle indicazioni del bando di concorso per i requisiti di accesso alla selezione ed eccesso di potere per insufficienza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, sviamento di potere, difetto di istruttoria ed erronea valutazione del curriculum del candidato”.
Il Formez e la controinteressata Valeria Fucci hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, nel merito, hanno concluso per il rigetto del ricorso.
L’Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio depositando una nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri in cui è tra l’altro eccepita la carenza di legittimazione passiva della detta Presidenza.
All’udienza pubblica del 24 giugno 2009, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Il D.Lgs 285/1999, pur configurando il Formez – Centro di formazione studi come un’associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato, ha dettato norme che evidenziano il collegamento e la strumentalità del servizio fornito con un interesse pubblico, atteso che il “Centro” coadiuva il Dipartimento della funzione pubblica, soprattutto in materia di formazione, nel quadro dei processi di devoluzione di compiti dello Stato alle regioni e alle autonomie locali.
Di talché, il Formez, sia pure con personalità giuridica di diritto privato, riveste sul piano oggettivo la posizione di gestore di pubblico servizio, inteso quale organizzazione e svolgimento di attività aventi finalità pubbliche.
Purtuttavia, la controversia non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 33 D.Lgs. 80/1998, secondo cui sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi.
La Corte Costituzionale, con sentenza 6 luglio 2004, n. 204, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale in parte qua dell’art. 33, co. 1, D.Lgs. 80/1998, ha avuto modo di precisare che il legislatore ordinario ben può ampliare l’area della giurisdizione esclusiva purché lo faccia con riguardo a materie che, in assenza di tali previsioni, contemplerebbero pur sempre, in quanto vi opera la pubblica amministrazione-autorità, la giurisdizione generale di legittimità, con il che è escluso che sia sufficiente il generico coinvolgimento di un pubblico interesse nella controversia perché questa possa essere devoluta al giudice amministrativo.
La giurisdizione esclusiva, quindi, non si radica sul dato, puramente oggettivo, del normale coinvolgimento nella controversia di quel generico pubblico interesse che è naturaliter presente nel settore dei pubblici servizi essendo necessario il rapporto di species a genus che l’art. 103 Cost. esige quando contempla come “particolari”, rispetto a quelle nelle quali la pubblica amministrazione agisce quale autorità, le materie che possono essere devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
La materia dei pubblici servizi, in conclusione, può essere oggetto di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo se in essa la pubblica amministrazione agisce esercitando il suo potere autoritativo ovvero, attesa la facoltà, riconosciutale dalle legge, di adottare strumenti negoziali in sostituzione del potere autoritativo, se si vale di tale facoltà.
Pertanto, non essendo sufficiente a radicare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo il mero fatto che la controversia si riferisce allo svolgimento di un pubblico servizio, la fattispecie in esame non rientra nell’ambito di applicazione dell’art 33 D.Lgs. 80/1998 in quanto il gestore del pubblico servizio non è una pubblica amministrazione-autorità, ma un soggetto avente personalità giuridica di diritto privato, né da una pubblica amministrazione-autorità sembra essere stato investito di specifici poteri autoritativi in materia.
La giurisdizione del giudice amministrativo non sussiste neppure ai sensi dell’art. 63, co. 4, D.Lgs. 165/2001 sia perché la controversia non attiene ad una procedura concorsuale per l’assunzione, volta cioè alla costituzione di un rapporto di impiego, sia perché il Formez, sebbene sul piano oggettivo assuma la posizione di gestore di pubblico servizio, non è comunque qualificabile come pubblica amministrazione.
3. Sussistono giuste ragioni per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Prima Sezione di Roma, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Roberto Politi, Presidente FF
Leonardo Spagnoletti, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/07/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)