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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III - Sentenza 18 luglio 2009 n. 7095
Pres. Amoroso - Est. Altavista
Capunzo ( Avv. Capunzo) c/ Rettore Università Messina( Avv. dello Stato) ed altri


Concorsi pubblici - Cattedra universitaria - Ricorso - Inammissibile - Carenza di interesse personale, concreto ed immediato – Illegittimità concernenti la partecipazione di categorie di concorrenti e le modalità di valutazione di un titolo

E’ inammissibile per carenza di interesse concreto, personale ed immediato e di lesività attuale il ricorso avverso un bando di concorso con cui si sostenga l’illegittimità delle previsioni concernenti la possibilità di partecipazione di una determinata categoria di concorrenti e le modalità di valutazione di un certo titolo, posto che l’eventuale illegittimità della procedura concorsuale acquista significato e rilievo soltanto se comporta la mancata nomina dell’interessato.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 7853 del 2008, proposto da:
Capunzo Raffaello, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaello Capunzo, con domicilio eletto presso Studio Legale Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

contro



Universita' degli Studi di Messina, Ministero dell' Universita' e della Ricerca, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di



Moschella Giovanni;

per l'annullamento:



della nota del 26-6-2008 del Rettore dell’Università di Messina; del decreto del Rettore n. 1796 del 2008;
di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente.

Visto il ricorso con la relativa documentazione;
Visto l’ atto di costituzione in giudizio delle intimate amministrazioni;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 1-4--2008 il relatore primo referendario Cecilia Altavista e i difensori delle parti come da verbale di udienza;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO



L’odierno ricorrente ha partecipato alla procedura di valutazione comparativa indetta dall’intimata Università per la copertura di un posto di professore ordinario di prima fascia, settore disciplinare IUS09 – Istituzioni di Diritto Pubblico, in esito alla quale sono risultati vincitori i professori Moschella e Marazzita.
Avverso tale procedura ha proposto davanti a questo Tribunale il ricorso n° 8821 del 2006, sostenendo la illegittimità della procedura in quanto due candidati, tra cui il vincitore Marazzita, non avevano indicato le pubblicazioni nel numero richiesto dal bando ( otto), ma avevano presentato un numero di pubblicazioni superiore a quello consentito, e solo successivamente, prima dell’inizio delle operazioni concorsuali da parte della Commissione esaminatrice, avevano indicato al suddetto organo le otto pubblicazioni tra quelle presentate che dovevano essere oggetto di valutazione.
Sotto tale profilo il ricorso è stato accolto con sentenza n° 8226 del 2006.
Successivamente, in data 27-6-2008, l’Università di Messina comunicava al ricorrente, di avere, con provvedimento rettorale n° 1796 del 2008, dato esecuzione alla sentenza, escludendo i candidati Curreri e Marazzita dalla procedura e dichiarando idoneo solo il prof. Moschella.
Avverso tale provvedimento il Prof Capunzo ha proposto il presente ricorso per i seguenti motivi:
violazione e falsa applicazione dell’art 33 comma 5 della legge n° 1034 del 6-12-1971; dell’art 21 septies della legge n° 241 del 78-8-1990; violazione dei principi in tema di esecuzione delle decisioni rese dai giudici amministrativi;
Si è costituita solo con atto formale l’Avvocatura dello Stato.
All’ udienza del 1-4-2008 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO



Il ricorso è fondato.
Il provvedimento adottato dalla Università è illegittimo.
Infatti, pur non derivando dalla sentenza un giudicato puntuale, nel caso di specie, la semplice esclusione del candidato vincitore non è idonea ad assicurare la corretta esecuzione della sentenza ed il pieno soddisfacimento dell’interesse fatto valere dal ricorrente con la impugnazione, in relazione alla peculiarità della procedura di valutazione comparativa.
La procedura per la copertura di un posto di professore ordinario comporta una valutazione delle pubblicazioni dei candidati e il successivo giudizio che nel caso di specie è evidente siano state alterate dalla illegittima partecipazione del candidato Marazzita.
Ai sensi del D.P.R. n° 117 del 23-3-2000, per il reclutamento dei professori universitari ordinari è prevista una procedura di valutazione comparativa dei candidati, procedura nella quale la Commissione procede prima alla valutazione delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum complessivo dei candidati e poi la discussione sulle pubblicazioni scientifiche.
Al termine dei lavori la commissione previa valutazione comparativa, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, individua inequivocabilmente i nominativi di non più di due idonei.
La mera esclusione del vincitore Marazzita, inoltre, senza la ripetizione delle operazioni concorsuali, renderebbe il prof. Capunzo privo dell’interesse concreto ed attuale alla impugnazione della procedura. L’interesse che lo legittima al ricorso è infatti quello alla legittima partecipazione alla procedura concorsuale. Se il risultato possibile a seguito della impugnazione fosse solo quello della esclusione del candidato ammesso illegittimamente, l’interesse ad agire corrisponderebbe ad un interesse alla legalità astratta della attività amministrativa non ammissibile nel nostro ordinamento.
È inammissibile per carenza di interesse concreto, personale ed immediato e di lesività attuale il ricorso avverso un bando di concorso con cui si sostenga l'illegittimità non di una clausola impeditiva dell'ammissione del ricorrente allo stesso concorso , ma delle previsioni concernenti la possibilità di partecipazione di una determinata categoria di concorrenti e le modalità di valutazione di un certo titolo, posto che l'eventuale illegittimità della procedura concorsuale acquista significato e rilievo soltanto se comporta la mancata nomina dell'interessato ( T.A.R. Lazio, sez. III, 30 marzo 2005 , n. 2215). Se dunque, il prof. Capunzo non avesse fatto valere il suo interesse personale e concreto alla ripetizione delle operazioni concorsuali, contestando solo la partecipazione altrui, il ricorso n° 8821 del 2006 sarebbe stato inammissibile.
La illegittimità della nomina del Marazzita comporta, dunque, la ripetizione delle operazioni concorsuali.
L’Università non poteva dunque limitarsi ad annullare la nomina del Marazzita, ma avrebbe almeno dovuto adottare, altresì, un provvedimento in relazione al posto non più coperto della procedura di valutazione comparativa.
Ne deriva che l’Università, oltre all’annullamento della nomina illegittima, avrebbe dovuto provvedere circa la ripetizione della procedura.
Il provvedimento di annullamento della nomina adottato dalla Università è dunque illegittimo nella parte in cui non dispone alcunché circa la ripetizione delle operazioni concorsuali
Sotto tale profilo il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, e , per gli effetti, annulla i gravati provvedimenti nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 aprile 2009 dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione terza, con l’intervento dei signori giudici:

Bruno Amoroso, Presidente
Domenico Lundini, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere, Estensore


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/07/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





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