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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I - Sentenza 17 luglio 2009 n. 7070
Pres. Giovannini - Est. Maddalena
Soc. SPA e SOC Campania SPA (Avv. Carbone) c/ Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avv. dello Stato) ed altri


Processo amministrativo - G. A. - Pretese patrimoniali costitutive di diritti di credito - Rito sul silenzio - Inapplicabilità - Azione di accertamento e condanna - Necessità

Nei casi di giudizi incentrati sull’accertamento di pretese patrimoniali costitutive di diritti soggettivi di credito attribuiti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, non può essere applicato il rito speciale, in quanto la posizione giuridica che viene in rilievo non è configurabile come interesse legittimo. In questi casi l’esperimento della tutela giurisdizionale si esplica direttamente esclusiva a mezzo di un’azione di accertamento e condanna.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 3770 del 2009, proposto da:
Soc Fibe Spa e Soc Fibe Campania Spa, in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t. rappresentate e difese dagli avv. Benedetto Giovanni Carbone, Ennio Magri', con domicilio eletto presso Benedetto Giovanni Carbone in Roma, via degli Scipioni, 288;

contro



Presidenza del Consiglio dei Ministri, Missione Gestione Contenzioso e Situazione Creditoria e Debitoria Pregressa ex Opcm 3686/08, Sottosegretario di Stato Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Missione Amministrativo Finanziaria ex Opcm 3756/09, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'accertamento



dell'illegittimità del silenzio mantenuto dalle Amministrazioni resistenti sulle istanze volte ad assumere le determinazioni amministrative di competenza in ossequio al D.L. 245 del 30.11.2005 convertito in legge n. 21 del 27.1.2006, nonché all'OPCM n. 3479 del 14.12.2005.
della formalizzazione amministrativa del riconoscimento e accertamento dei crediti maturati dai ricorrenti;
della fondatezza delle istanza formulate;
dell’obbligo delle amministrazioni resistenti di provvedere sulle medesime istanze e di concludere il procedimento mediante:
a) immediata adozione del provvedimento di liquidazione delle somme rendicontate, già riconosciute in via amministrativa e non ancora corrisposte per l’ammontare di euro 22.514.078, 22;
b) conclusione dell’attività di verifica degli ulteriori importi richiesti e documentati dalla ricorrente nela misura complessiva di euro 67.111.709, 44 oltre IVA.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Missione Gestione Contenzioso e Situazione Creditoria e Debitoria Pregressa ex Opcm 3686/08;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Sottosegretario di Stato Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Missione Amministrativo Finanziaria ex Opcm 3756/09;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2009 il dott. Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con il ricorso in epigrafe le ricorrenti hanno fatto ricorso alla procedura speciale per il silenzio – rifiuto, regolato dall’art. 21 bis della l. 1034/71, per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio mantenuto dalle Amministrazioni resistenti sulle istanze volte ad assumere le determinazioni amministrative di competenza in ossequio al D.L. 245 del 30.11.2005 convertito in legge n. 21 del 27.1.2006, nonché all'OPCM n. 3479 del 14.12.2005, nonché l’accertamento della fondatezza delle relative istanze.
Espongono, in punto di fatto, di essere tenute, in forza di quanto previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 245/2006 convertito dalla l. 21/2006, ad assicurare la prosecuzione del servizio nel puntuale rispetto dell’azione di coordinamento svolta dal commissario delegato. In particolare, con OPCM 3653/2008 è stato nominato il commissario delegato per la liquidazione della gestione commissariale, il quale ha disposto con ordinanza 001/2008 del 1.2.2008 che Fibe s.p.a. e Fibe Campania s.p.a. debbono garantire, sino a nuova disposizione, il funzionamento a ciclo continuo degli impianti CDR con spese a carico del commissario delegato. Con successiva ordinanza commissariale n. 48/2008 si è prorogato al 30.11.2008 l’obbligo loro imposto specificandosi ancora che i pagamenti delle prestazioni effettuate saranno disposti a mente dell’art. 1 comma 4 dell’OPCM n. 3479 del 2005.
Tanto premesso, rilevato che vi sono notevoli e immotivati ritardi nella erogazione delle somme dovute, chiede a questo giudice la declaratoria di illegittimità dell’inerzia del commissario nel procedimento di rendicontazione e l’accertamento della fondatezza dello loro pretese economiche.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in accoglimento delle eccezioni prospettate dalla avvocatura dello Stato.
Come è univocamente affermato in giurisprudenza, il rito speciale di cui all'art. 21 bis, l. n. 1034 del 1971, come modificato dalla l. n. 205 del 2000, non è compatibile con quelle controversie che solo apparentemente hanno ad oggetto una situazione di inerzia, come i casi dei giudizi incentrati sull'accertamento di pretese patrimoniali costitutive di diritti soggettivi di credito attribuiti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In tali ipotesi i ricorsi sono soggetti al termine di prescrizione e conseguentemente non può essere utilizzato il cennato rito speciale, perché la posizione giuridica che viene in rilievo non è sicuramente configurabile come interesse legittimo; in questi casi, quindi, l'esperimento della tutela giurisdizionale si esplica recta via in sede esclusiva a mezzo di un'azione di accertamento e condanna. (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 19 gennaio 2009 , n. 292)
Tale principio va applicato anche al caso in esame.
Le ricorrenti, infatti, nelle forme del procedimento speciale per il silenzio, chiedono in sostanza il riconoscimento delle pretese patrimoniali per il rimborso a rendiconto, previa presentazione di fattura, degli oneri derivanti dall’esecuzione – per imposizione normativa - del servizio dal 16.12.2005 al 18.6.2008.
Non è possibile infatti condividere l’assunto da cui muove il ricorso, secondo il quale la rendicontazione delle spese e degli oneri sostenuti dalle ricorrenti e il riconoscimento di quanto dovuto costituirebbe un procedimento amministrativo culminante in un provvedimento, trattandosi invece di mera attività amministrativa vincolata, volta unicamente all’adempimento di una obbligazione pecuniaria, nel caso di specie nata ex lege.
Né può ritenersi, nel caso in esame, vincolante la precedente sentenza resa da questo TAR sempre nei confronti delle stesse ricorrenti nell’ambito del rito del silenzio (sent. n. 3790/2007). Nel caso di specie, infatti, si ravvisava una vera e propria attività procedimentale e un’inerzia nella emanazione del provvedimento conclusivo.
Occorre sul punto ricordare che, in base all’art. 2 del d.l. 245/2005, “il commissario delegato provvede tempestivamente al recupero della tariffa di smaltimento dei rifiuti presso i comuni, i relativi consorzi e gli altri affidatari della regione Campania, tenendo conto delle situazioni debitorie certificate dai comuni, o comunque attestate dal Commissario delegato medesimo, (…)utilizzando le procedure di riscossione coattiva ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ed adottando, ove necessario, misure di carattere sostitutivo a carico dei soggetti debitori.
Inoltre, l’art. 2, comma 1 OPCM n. 3479 del 14.12.2005 prevede che il Commissario delegato determina le situazioni debitorie dei comuni, dei relativi consorzi e degli altri affidatari della regione Campania, in ordine al pagamento della tariffa di smaltimento dei rifiuti e provvede al relativo recupero. In particolare, la norma precisa che per le situazioni debitorie maturate fino alla data del 31 dicembre 2004 il Commissario delegato tiene conto di quelle già certificate dai comuni, o comunque attestate dal Commissario delegato medesimo, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53.
Come ha già rilevato la citata sentenza di questo TAR, infatti, le norme sopra riportate intendevano assicurare la determinazione e il pronto recupero dei crediti spettanti alle ricorrenti, ponendo a carico delle amministrazioni interessate l’obbligo di dar corso alle procedure previste (riscossione coattiva, misure sostitutive, ecc.). Ed infatti, la sentenza ha chiaramente escluso di potersi pronunciare in ordine ai profili concernenti l’esatto ammontare dei crediti dovuti.
Appare dunque evidente che, in quella fattispecie, non si trattava della omissione di una mera attività di pagamento delle somme asseritamente dovute alle ricorrenti.
Completamente diversa è invece, come si è già detto, la fattispecie oggi all’esame del collegio, nella quale indubitabilmente si verte in materia di accertamento di pretese patrimoniali, ancorché fondate su obblighi assunti ex lege.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.



Il tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. I, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Giorgio Giovannini, Presidente
Leonardo Spagnoletti, Consigliere
Maria Laura Maddalena, Primo Referendario, Estensore


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/07/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





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