REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 2367 del 2009, proposto da:
Vancini Coop s.c.r.l., in proprio e nella qualità di capogruppo della costituenda Ati Vancini s.c.r.l. e Amico Pietro s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Cristina Loiaconi e Marco Selvaggi, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, via Nomentana, n. 76;
contro
Comune di Roma e Polizia Municipale, rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Rizzo, con il quale elettivamente domiciliano negli uffici dell’Avvocatura comunale in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21;
nei confronti di
Forint - Forniture Industriali Tessili s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Armando Massignani, Andrea Massignani e Angelo Clarizia, presso lo studio dell’ultimo selettivamente domiciliata in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
-del bando di gara spedito in pubblicazione in data 20 dicembre 2007 avente ad oggetto: “procedura ristretta per l’affidamento della fornitura di capi di vestiario per il personale di Polizia Municipale di Roma”, nonché di ogni altra norma costituente la lex specialis di gara (capitolato speciale; disciplinare; lettera di invito);
-del provvedimento n. prot. sc/70053 del 13.3.09, conosciuto in pari data, con cui l’impresa è stata esclusa dalla gara per mancato raggiungimento in sede di vaglio dell’offerta tecnica del punteggio minimo previsto dall’art. 5 del capitolato;
- del verbale di gara del 13 marzo 2009 non conosciuto, con cui la commissione giudicatrice ha aggiudicato, in via provvisoria, l’appalto alla Forint;
di ogni altro atto preordinato, presupposto, conseguente o comunque connesso.
Visto il ricorso;
Visto l’atto di proposizione di motivi aggiunti;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Forint;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 24 giugno 2009, la dr.ssa Anna Bottiglieri; uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 19 marzo 2009, depositato il successivo 26 marzo, la Vancini s.c.r.l. ha domandato l’annullamento:
- del bando di gara, spedito alla pubblicazione il 20 dicembre 2007, avente ad oggetto la procedura ristretta per l’affidamento, ex art. 83, d. lgs. 163/06, della fornitura di capi di vestiario per il personale di Polizia Municipale di Roma, nonché di ogni altra norma costituente la lex specialis di gara, e segnatamente, del capitolato speciale di appalto, del disciplinare e della lettera di invito;
- del provvedimento n. 70053 del 13 marzo 2009, con cui è stata comunicata alla società l’esclusione dalla gara stante il mancato raggiungimento, in sede di valutazione dell’offerta tecnica, del punteggio minimo fissato, a pena di esclusione, dall’art. 5 del capitolato speciale;
- del verbale di gara del 13 marzo 2009 con cui la commissione di gara ha aggiudicato, in via provvisoria, l’appalto alla Forint s.p.a..
La ricorrente ha formulato articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere avverso gli atti impugnati nonché domanda di risarcimento del danno.
Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Roma e la Forint.
Entrambe le resistenti hanno eccepito questioni pregiudiziali e, comunque, la infondatezza del gravame.
Con ordinanza 9 aprile 2009, n. 1629 la Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione degli effetti degli atti impugnati.
Con atto notificato il 6 maggio 2009, depositato il successivo 8 maggio, la ricorrente ha esteso l’impugnazione ai verbali della commissione di gara conosciuti in data 8 aprile 2009, in sede di discussione dell’istanza cautelare, avverso i quali ha formulato le stesse censure già spiegate in ricorso.
Tutte le parti hanno sviluppato in memorie le proprie tesi difensive.
Indi il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 24 giugno 2009.
DIRITTO
1. Con determina dirigenziale 30 maggio 2007, n. 533, la Polizia Municipale di Roma, scaduto il previgente contratto triennale di appalto relativo alla fornitura di capi di vestiario per il proprio personale, dava avvio, ex art. 55, d. lgs. 163/06, previa pubblicazione di bando, alla procedura ristretta per l’affidamento della fornitura relativamente agli anni 2008-2010.
Con determina 6 dicembre 2007, n. 1070 veniva indetta la relativa gara, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83, d. lgs. 163/06.
Il bando veniva pubblicato il 28 dicembre 2007.
L’art. 1 del capitolato speciale di appalto, per quanto qui di interesse, recita che costituisce oggetto dell’appalto:
“a) La fornitura di capi di vestiario e accessori vari necessari per la vestizione del personale appartenente al Corpo di Polizia Municipale, quantificato in circa 6.500 unità, previa rilevazione delle misure/taglie per ogni singolo dipendente, comprese quelle fuori misura standard. La fornitura è comprensiva di confezionamento e distribuzione presso appositi locali messi a disposizione dalla ditta aggiudicataria.
La fornitura iniziale è elencata nell’allegato 1 al presente capitolato e si riferisce alla vestizione completa di n. 800 unità ad iniziare dai capi estivi, fermo restando che tale quantificazione è puramente indicativa, potendo l’Amministrazione Comunale variare sia la quantità che la tipologia dei capi.
b) L’organizzazione di almeno due centri di distribuzione, stoccaggio e gestione informatizzata del piano delle consegne e di stoccaggio, gestione del magazzino dei capi di vestiario…;
c) La fornitura di un software per la gestione informatica del personale avente diritto, con aggiornamento delle taglie nelle varie fasi di consegna….
L’importo a base d’asta della fornitura, comprensivo di quanto sopra descritto ai punti a), b) e c), dei costi di adattamento delle taglie, dei costi dei capi su misura e di ogni altro onere connesso al servizio ammonta a euro 2.700.000,00 oltre IVA al 20%....
Verranno utilizzati per l’appalto gli stanziamenti nei bilanci delle annualità di riferimento, fino all’importo massimo complessivo presunto di euro 15.240.000,00…Resta inteso che la somma indicata costituisce un limite indicativo che potrebbe non essere raggiunto per cui l’aggiudicatario non potrà vantare alcun diritto, pretesa e/o aspettativa. A tal riguardo, i rapporti contrattuali verranno regolati tramite singoli contratti a seguito del reperimento dei relativi fondi.”.
Presentavano, tra altre, domande di partecipazione alla procedura la costituenda ATI composta dalla ricorrente mandataria capogruppo Vancini e dalla Amico Pietro s.r.l. nonché la costituenda ATI composta dalla resistente mandataria capogruppo Forint e dal Calzaturificio Fratelli Soldini.
La Vancini promuoveva richieste di chiarimenti sugli atti di gara, che venivano esitate dall’amministrazione mediante richiamo delle previsioni della lex specialis.
Con atto del 14 febbraio 2008 venivano ammesse alla gara 4 imprese, tra cui quelle sopra citate.
In data 10 marzo 2008 veniva formulata la lettera di invito.
La Vancini contestava in via amministrativa la lex specialis.
L’amministrazione da un lato tornava a richiamare le specifiche norme della procedura, dall’altro prorogava il termine per la presentazione delle offerte
La Vancini formulava l’offerta e interponeva innanzi a questo Tribunale ricorso avverso il bando e ogni altra norma costituente la lex specialis (segnatamente, capitolato, disciplinare e allegati).
Nel predetto gravame, portante il numero di r.g. 4904/08, la società lamentava di essersi potuta avvedere solo in sede di ricezione della lettera di invito, con la conseguente conoscenza di tutta la documentazione di gara, dell’esistenza di rilevanti incongruenze che rendevano pressoché impossibile formulare l’offerta economica e quella tecnica.
Il predetto ricorso, portante il n.r.g. 4904/08, è stato definito con sentenza di irricevibilità (II, 9 luglio 2009, n. 6789), avendo la Sezione rilevato che, alla data della notifica dello stesso (9 maggio 2008), era spirato il termine decadenziale di sessanta giorni decorrente, in ogni caso, dalla completa conoscenza degli atti impugnati in capo alla ricorrente, intervenuta, quanto meno, il 4 febbraio 2008, data in cui la società risulta non solo aver presentato domanda di partecipazione alla gara, con l’espressa attestazione di presa visione e accettazione integrale del capitolato speciale, ma aver, altresì, posto alla stazione appaltante una serie di quesiti relativi al contenuto del bando, a specifiche disposizioni del capitolato, all’allegata tabella, alle schede tecniche ed al disciplinare di gara.
2. In sede di vaglio delle offerte tecniche, alla Vancini venivano attribuiti 33 punti ed alla Forint 51.
In applicazione della prescrizione di cui all’art. 5 del capitolato speciale (prevedente che “Le ditte che non raggiungeranno nella valutazione tecnica dell’offerta il punteggio minimo complessivo di 45 punti saranno escluse”) la Vancini veniva esclusa dalla gara.
La stazione appaltante provvedeva all’apertura dell’offerta economica della Forint, rimasta unica partecipante, cui, alla luce del ribasso percentuale proposto, pari al 5% dell’importo a base d’asta, e in applicazione della formula indicata nella lettera di invito, attribuiva 40 punti.
Con il punteggio complessivo di 91 punti la Forint risultava indi aggiudicataria provvisoria.
3. L’odierno scrutinio di legittimità della Sezione concerne la lex specialis di gara, il provvedimento di esclusione della ricorrente e l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto alla Forint.
La rilevata infondatezza delle censure esime il Collegio dall’esame delle varie questioni pregiudiziali introdotte dalle parti resistenti sia in relazione al gravame sia in relazione ai singoli motivi di doglianza.
4. Con il primo motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione degli artt. 68 e 69 del d. lgs. 163/06, nonché delle norme e dei principi che disciplinano la fissazione delle specifiche tecniche in materia di appalti pubblici; violazione dei principi di proporzionalità, logica e coerenza; violazione del principio di massima concorrenzialità; difetto del presupposto legittimante; violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost; violazione dell’art. 23 della direttiva 31 marzo 2004, n. 2004/18/CE; violazione e falsa applicazione dell’art. 41 Cost.; sviamento) si lamenta l’impossibilità di formulare un’offerta conforme alle prescrizioni.
4.1. La censura, articolata in vari profili, è infondata.
Al riguardo, deve essere innanzitutto rilevato, in via generale, che, come fatto constare anche dalla controinteressata Forint in sede di eccezione di inammissibilità del motivo, la ricorrente ha partecipato alla gara, da cui non è stata esclusa per errata interpretazione della lex specialis.
La stessa, indi, si è evidentemente prestata ad una lettura utile al fine di consentire la regolare partecipazione degli interessati.
In ogni caso, poi, quanto al merito dei singoli profili di doglianza, si osserva quanto segue.
4.2. La ricorrente lamenta che l’art. 6 del capitolato prescrive l’indicazione dei prezzi unitari e del relativo ribasso per ogni articolo, laddove l’allegata tabella 1 non indica il numero esatto degli articoli da fornire, essendosi la s.a. limitata ad indicare solo presuntivamente un numero di capi, con prezzi la cui sommatoria rappresenta solo la metà dell’importo posto a base di gara (€ 1.064.520,00/ € 2.700.000,00): da qui l’impossibilità di formulare l’offerta economica.
Il rilievo non è corretto.
La determina dirigenziale di indizione della gara n. 1070/07, richiamata dal bando, prevede espressamente che “la fornitura iniziale è quella meglio decritta nell’allegato 1 parte integrante e sostanziale del capitolato speciale d’appalto destinata prioritariamente alla vestizione totale di n. 800 istruttori di PM di nuova assunzione”.
Nell’allegato risultano indicati il numero esatto dei capi da fornire in via prioritaria ed i singoli accessori.
L’art. 1 del capitolato speciale, sopra riportato per esteso, dopo aver esposto che costituisce oggetto dell’appalto (sub a) la fornitura di capi di vestiario ed accessori vari necessari per la vestizione del personale appartenente al Corpo di Polizia Municipale, quantificato in circa 6.500 unità, previa rilevazione delle misure/taglie per ogni singolo dipendente, comprese quelle fuori misura standard, prosegue specificando che la fornitura iniziale è indicata nell’allegato 1 e si riferisce alla vestizione completa di 800 unità ad iniziare dai capi estivi, fermo restando che tale quantificazione è puramente indicativa, potendo l’amministrazione variare sia la quantità che la tipologia dei capi. Lo stesso articolo prevede che l’appalto ha ad oggetto, sin dall’origine: sub b) l’organizzazione di almeno due centri di distribuzione, stoccaggio e gestione informatizzata del piano delle consegne e di stoccaggio, gestione del magazzino dei capi di vestiario, comprensiva dei livelli minimi previsti per i diversi articoli, pari al 1,5% della fornitura di vestiario prevista e non distribuita per ciascun anno; sub c) la fornitura di un software per la gestione informatica dell’elenco del personale avente diritto, con aggiornamento delle taglie nelle varie fasi di consegna.
Conseguentemente, il capitolato è chiaro nell’indicare che l’importo a base d’asta della fornitura è comprensivo di quanto descritto sub a), b) e c), oltre che dei costi per l’adattamento delle taglie, dei costi dei capi su misura e di ogni altro onere connesso al servizio.
4.3. La ricorrente lamenta che l’art. 7 del capitolato prescrive che la foggia e la confezione di tutti i capi siano corrispondenti a quanto previsto nel capitolato stesso, laddove le schede tecniche concernono solo alcuni capi. I concorrenti non avrebbero, quindi, potuto confezionare i campioni corrispondenti al capitolato da far pervenire a pena di esclusione. La genericità delle prescrizioni tecniche è stata rilevata anche dai produttori cui la ricorrente si è rivolta per la fornitura degli accessori.
L’osservazione non è fondata.
Le schede tecniche della fornitura sono state introdotte da un preambolo, espressamente qualificato parte integrante del capitolato, contenente alcune “avvertenze”.
Tra esse, figura l’avviso che “I capi inclusi dal presente appalto sono tutti quelli previsti nel regolamento del Corpo di Polizia Municipale di Roma di cui alla deliberazione della giunta comunale n. 249 del 7 maggio 2002. Per tutti i capi non indicati nelle specifiche tecniche di seguito descritte si fa riferimento al campione ufficiale”.
La questione ha formato oggetto di richiesta di chiarimenti alla s.a. da parte della ricorrente.
L’amministrazione, nella nota di riscontro 6 febbraio 2008, n. 9704 (all. 8 alla produzione del Comune del 7 aprile 2009), confermava quanto indicato nelle “avvertenze”, richiamando la possibilità di far riferimento al campione ufficiale per i particolari non indicati nelle specifiche tecniche.
4.4. La ricorrente osserva che le schede tecniche esistenti non riportano le normative europee UNI ISO EN di riferimento, con conseguente impossibilità di fornire il tessuto con le caratteristiche fisico-cromatiche richieste, e ciò in spregio alla necessità di assicurare le regole fondamentali di gara e alla garanzia di trasparenza e par condicio, oltre che all’art. 68, d. lgs. 163/06, che prescrive che le specifiche tecniche figurino nei documenti del contratto. L’amministrazione non avrebbe, sul punto, fornito alcun ulteriore chiarimento a seguito delle richieste formulate dalla ricorrente, limitandosi a richiamare quanto riportato nelle “avvertenze”.
La ricorrente lamenta anche la sproporzionatezza degli oneri di partecipazione richiesti ai concorrenti, ovvero l’elevato numero dei campioni da produrre a termini dell’art. 7 del capitolato (278 campioni, 2 per ogni articolo, e 1 mt di tessuto per ogni capo) e la richiesta di analisi specifica da parte di laboratorio accreditato (come da “avvertenze”), che reputa assolutamente ingiustificata dalle necessità di selezione ed, anzi, preordinata alla selezionare di determinate imprese (“bando fotografia”).
Nessuna delle predette contestazioni è condivisibile.
Ai sensi dell’invocato art. 68, le specifiche tecniche, da indicare secondo le varie modalità ivi previste, devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all’apertura dei contratti pubblici alla concorrenza.
Nel caso di specie, l’art. 1 del capitolato speciale ha descritto le specifiche tecniche dei capi di abbigliamento da fornire, rinviando alle schede tecniche allegate che hanno individuato tessuto, caratteristiche, foggia e confezione dei capi.
Inoltre, come dalle già citate “avvertenze”, l’amministrazione ha fatto riferimento ad un campione ufficiale, la cui “presa visione….ha l’esplicito significato di imporre ai concorrenti determinati standards qualitativi (C. Stato, V, 30 settembre 2002, n. 5061 proprio in tema di appalto di fornitura di vestiario) prevedendo, altresì, la possibilità per i concorrenti di presentare materiali equivalenti secondo le modalità previste dall’art. 68, comma 8, del d. lgs. 163/06, o migliorativi sotto l’aspetto tecnico prestazionale, certificati da apposita dettagliata documentazione giustificativa.
Può, pertanto, convenirsi con l’amministrazione resistente quando osserva che non può fondatamente porsi in dubbio che le predette specifiche costituiscono i requisiti minimi pretesi dalla s.a., che, inoltre, conformemente agli artt. 76 e 83 del d.lgs. 163/06, ed in specie in applicazione del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ha previsto la possibilità per i concorrenti, nel rispetto dei predetti requisiti minimi, di formulare proposte equivalenti o migliorative, espressive delle proprie capacità produttive, munite di idonea certificazione, la cui richiesta non manifesta alcuna illogicità o sproporzione, attese le funzioni specifiche della fornitura e della certificazione (esclusione della presenza nelle fibre tessili di agenti inquinanti o nocivi per l’ambiente e la salute umana).
Si osserva infine che la lex specialis richiedeva la presentazione di un campione per ogni articolo, e non di due, come sembra ritenere la ricorrente, che non distingue al riguardo tra quella per gli uomini e quella per le donne.
5. Con il secondo motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi che disciplinano la fissazione dei criteri di aggiudicazione dei pubblici appalti; violazione e falsa applicazione dell’art. 83, d. lgs. 163/06; eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza; contraddittorietà; violazione dell’art. 97 Cost.) la ricorrente, dopo aver illustrato i criteri di aggiudicazione individuati nel bando, che assume generici, espone che essi non garantirebbero una valutazione oggettiva, trasparente ed imparziale delle offerte e la selezione di quella più vantaggiosa, nè consentirebbero l’apporto di modifiche tali da rendere possibile l’assegnazione di un punteggio premiale, e ciò, in particolare, in quanto:
- l’incidenza del prezzo è ridotta a vantaggio del fattore tecnico (40 punti su 100);
- alla voce “materiali innovativi/migliorativi” è attribuibile un punteggio massimo di 10 laddove alla qualità tecnica della materia e delle confezioni è attribuibile un punteggio massimo di 36 su 46, e i campioni e modelli predisposti devono essere conformi al capitolato ed alle schede tecniche.
La doglianza è infondata.
Posto che, com’è noto, nel caso dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la selezione del contraente è disposta sulla base del congiunto apprezzamento tecnico-discrezionale dei vari elementi di cui l'offerta si compone, secondo parametri di valutazione e di ponderazione predeterminati in ragione delle esigenze da soddisfare con il contratto, va anzitutto sconfessato l’assunto che i criteri di cui qui trattasi si profilino generici ovvero non pertinenti alla natura, all’oggetto ed alle caratteristiche della gara cui attengono, come si evince agevolmente dalla loro lettura.
Invero, i suddetti criteri, coincidenti con quelli elencati a titolo esemplificativo dall’art. 83 del d. lgs. 163/06, prevedono l’assegnazione dei seguenti punteggi:
per il ribasso, fino a 40/100;
per la qualità dei capi di vestiario, fino a 46/100, di cui fino a 18/100 per la qualità tecniche delle materie (materie prime utilizzate, tecnologie di produzione, aspetto estetico funzionale, resistenza e robustezza all’uso), fino a 18/100 per la qualità delle confezioni (aspetto estetico-funzionale, vestibilità, robustezza e resistenza all’uso della confezione), fino a 10/100 per eventuali materiali innovativi e migliorativi;
per i servizi, fino a 14/100, di cui fino a 6/100 per dislocazione e numero delle sedi operative, fino a 5/100 per modalità gestione magazzino e rilevazione taglie, fino a 2/100 per merce non distribuita a fine appalto, fino a 1/100 per eventuali servizi aggiuntivi.
Ciò posto, non si ravvisa alcuna irrazionalità nel previsto rapporto tra qualità tecnica e prezzo, che esprime la prevalenza conferita dall’amministrazione all’aspetto qualitativo dell’offerta, che non risulta incongruente con lo specifico oggetto della fornitura – destinata palesemente ad un uso, al contempo, quotidiano ed usurante ma di auspicabile lunga durata – il che chiarisce anche l’inesistenza di contraddizioni nell’attribuzione del punteggio premiale per l’utilizzo di materiali innovativi e migliorativi, rispetto a quello afferente alla conformità dei modelli e dei campioni alle specifiche tecniche.
6. Con il terzo motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione dell’art. 57 , comma 3 del d. lgs. 163/06; assoluto difetto di motivazione; difetto del presupposto legittimante; violazione dei principi di logicità, ragionevolezza e buon andamento della p.a. nonché di effettiva concorrenzialità delle procedure di gara), la ricorrente contesta che l’amministrazione, contestualmente alla messa a gara dell’importo contrattuale di € 2.700.000,00, abbia immotivatamente previsto la possibilità di futuri affidamenti fino all’importo massimo complessivo di € 15.240.000,00, da reperire in futuri stanziamenti, da regolare con singoli contratti annuali a seguito del reperimento dei fondi.
Ritiene la ricorrente, in particolare, che nella specie non sussistano i presupposti per il ricorso alla procedura negoziata senza indizione gara pubblica, situazione eccezionale e derogatoria per la quale l’art. 57, comma 3, del d. lgs. 163/06 pone tassative condizioni, non imputabili alla s.a., che non sono state esplicitate e non sono, comunque, oggettivamente sussistenti, atteso che il cambiamento del fornitore non obbligherebbe l’amministrazione “ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate”.
L’impianto censorio è fuori tema.
L’art. 57 del d. lgs. 163/06 prevede le ipotesi nelle quali le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre.
Nei contratti pubblici relativi a forniture, come evidenziato dal ricorrente, la procedura è consentita, tra l’altro (comma 3, lett. b), nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni.
Nella specie, il bando chiarisce che l’approvvigionamento di cui trattasi è destinato immediatamente alla vestizione iniziale dei nuovi assunti, e mediatamente al contestuale e progressivo rinnovo del vestiario di tutto il Corpo di Polizia Municipale.
Nelle difese, l’amministrazione fa presente la necessità di garantire nel tempo, nel rispetto dei vincoli annuali di bilancio, una uniformità tecnica ed estetica del vestiario.
Tale necessità, osserva il Collegio, non è fondatamente dubitabile per intuibili ragioni di riconoscibilità “a colpo d’occhio” del personale cui la fornitura attiene.
Ciò posto, si osserva che l’importo posto a base di gara è stato determinato in relazione alla predetta fornitura iniziale (€ 2.700.000,00), pari alla coeva disponibilità del capitolo di bilancio.
Peraltro, essendo previsti per le annualità di riferimento (2008-2010) ulteriori stanziamenti destinati alla copertura delle spese per le esigenze di vestiario di tutti gli appartenenti al Corpo, la s.a., comunque stimato il valore del complessivo contratto ai sensi dell’art. 29, comma 1 del d. lgs. 163/06, e ferma restando la sopraindicata base d’asta della fornitura iniziale, ha individuato, sin dal bando, nella somma di € 15.240.000,00 iva inclusa, l’importo massimo complessivo utilizzabile, nel triennio, per l’eventuale completamento della fornitura, attraverso successivi affidamenti diretti all’aggiudicatario.
La previsione ha trovato garantistica corrispondenza nei requisiti di capacità economica e finanziaria richiesti dal bando, tra cui figura quello di attestare sin da subito la realizzazione negli ultimi tre esercizi di un fatturato globale coerente con il tetto massimo della possibile fornitura totale (15.240.000,00).
Di talche, in effetti, ciò che si rinviene nel momento provvedimentale allo scrutinio non è che la ventilata e mera previsione della possibilità di un futuro ricorso alla procedura negoziata.
E perciò, ulteriormente osservato che la stessa è inserita in un atto di indizione di una gara pubblica, deve concludersi che la sussistenza e la evidenziazione dei presupposti di cui la ricorrente censura la mancanza non costituiscono oggetto di attuale necessità, essendo in corso non l’esercizio della facoltà derogatoria di cui si discute, bensì il suo opposto.
Anzi, è da ritenere che l’esplicitazione della possibilità di un futuro ricorso alla procedura negoziata sia più che altro correlata alla peculiare conformazione del ridetto requisito di capacità economica e finanziaria, che, peraltro, non ha qui formato oggetto di censura.
7. La quarta censura (violazione per erronea e mancata applicazione dell’art. 83, comma 2 del d. lgs. 163/06; violazione per mancata applicazione dell’art. 48 del d. lgs. 163/06) è indirizzata avverso l’atto con cui la ricorrente è stata esclusa dalla gara.
Si opina, da parte della medesima, che la prescrizione di cui all’art. 5 del capitolato speciale (prevedente che “le ditte che non raggiungeranno nella valutazione tecnica dell’offerta il punteggio minimo complessivo di 45 punti saranno escluse”), richiedendo a pena di esclusione il conseguimento per l’offerta tecnica del raggiungimento di almeno il 75% dei punti assegnabili, costituisca una soglia di sbarramento, illegittima in quanto illogica e irrazionale e alterante la concorrenza.
Chiarisce la ricorrente che la previsione risulta contrastante con l’art. 83, comma 2 del d. lgs. 163/06, che, al fine di garantire una concorrenza effettiva, consente l’introduzione di uno sbarramento solo a condizione che lo scarto tra il punteggio soglia e quello massimo attribuibile risulti adeguato.
Cosa che non si rinverrebbe nella specie, atteso che l’incidenza proporzionale del ridetto indice di sbarramento è tale da pretermettere completamente la comparazione delle offerte economiche e l’aggiudicazione al miglior importo possibile (elemento di interesse della stessa amministrazione, che ha posto il “ribasso” al primo posto degli elementi di valutazione), da alterare l’effettiva concorrenza, anche alla luce del principio del favor partecipationis, e da determinare l’effetto distorsivo della sensibile ed ingiustificata attenuazione della valutazione economica.
L’arbitrarietà del meccanismo si rivelerebbe anche dalla circostanza che solo una della partecipanti (la Forint, ovvero la precedente fornitrice) ha raggiunto il punteggio minimo previsto.
Come già sopra osservato dal Collegio con riferimento ai criteri di valutazione delle offerte tecniche, l’amministrazione nella gara di cui trattasi ha conferito una indubbia prevalenza all’aspetto qualitativo dell’offerta.
Si è altresì già rilevato che tale scelta risulta congruente con l’oggetto del contratto e con il connesso perseguimento del relativo interesse pubblico.
Ciò posto, rammenta il Collegio che quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la stazione appaltante ha il potere di dare importanza preminente al profilo tecnico-qualitativo rispetto a quello economico e, in tal caso, non può essere tenuta ad aggiudicare l'appalto ad un'offerta che, ancorché conveniente sotto il profilo economico, non sia apprezzabile sotto il profilo tecnico. In tale logica, non si può escludere il potere della commissione di fissare una soglia di sbarramento, vale a dire un punteggio minimo che le offerte devono raggiungere per l'aspetto tecnico-qualitativo, al di sotto della quale le offerte non saranno valutate. Invero, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa non comporta che un'offerta qualitativamente scarsa debba essere comunque valutata sotto l'aspetto economico, trattandosi di aspetto rimesso alla discrezionalità dell'amministrazione, che ha facoltà di dosare gli elementi di scelta dell'offerta in relazione alle esigenze da soddisfare nel rispetto del principio della parità di trattamento (C. Stato, VI, 22 novembre 2006, n. 6835).
Ancora, è legittima la clausola di sbarramento, prevista nel capitolato speciale per una gara di appalto per l'aggiudicazione di un servizio all'offerta economicamente più vantaggiosa, che non consente la valutazione del prezzo nel caso di offerte che sotto il profilo qualitativo non raggiungano un punteggio minimo. Infatti la previsione di tale clausola rientra nell'esercizio di una facoltà discrezionale riconosciuta all'amministrazione in ordine alla determinazione dei fattori di incidenza dei singoli elementi dell'offerta economicamente più vantaggiosa (C. Stato, V, 3 marzo 2004, n. 1040).
Ne consegue che anche tale mezzo non può condurre agli effetti sperati, tenendo altresì conto, per quanto riguarda la censura volta a far constare la sproporzionalità della soglia (punti 45), e come rilevato, tra altro, dalle parti resistenti, che i prodotti oggetto dell’offerta tecnica della ricorrente (che ha raggiunto punti 33), come emerge dai verbali della commissione aggiudicatrice, e dalla sintesi riportata alle pagg. 10/34 della memoria comunale depositata il 12 giugno 2009, sono risultanti difformi in maniera significativa dai campioni di capi fondamentali della divisa già in uso al personale del Corpo, sotto il profilo dei materiali utilizzati, della foggia e del relativo montaggio, elementi per i quali la società poteva far ricorso alle schede tecniche ed ai campioni d’ufficio.
8. Con l’ultimo motivo di ricorso la ricorrente rappresenta che, contrariamente a quanto previsto dalla lex specialis, la s.a. non ha effettuato il controllo a campione previsto dall’art. 48, comma 1 del d. lgs. 163/06 prima dell’apertura delle offerte, attività per la quale, come stigmatizzato dall’Autorità di vigilanza del settore, l’amministrazione non gode di alcuna discrezionalità.
Il mezzo è inconferente.
Dai verbali del 9 luglio 2008 e del 13 marzo 2009 della commissione giudicatrice emerge che la stazione appaltante, considerato la presenza di due sole offerte (della ricorrente e della resistente) e al fine di rendere più snella la procedura di gara, non ha proceduto al sorteggio per il controllo a campione di cui all’invocata previsione, bensì ha programmato l’effettuazione delle verifiche di cui allo stesso art. 48, comma 2 nei confronti dei soggetti utilmente inseriti in graduatoria dopo l’aggiudicazione definitiva (allo stato non ancora intervenuta).
L’operazione non risulta censurabile.
Il Collegio conviene, invero, intergralmente con la giurisprudenza invocata dalla resistente privata quando afferma che la disposizione normativa - di cui all'art. 48, d.lg. n. 163 del 2006 - secondo cui le stazioni appaltanti, prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10% di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, ha una finalità di semplificazione del procedimento selettivo nella misura in cui, affidandosi alla efficacia di deterrenza insita nel meccanismo di preventivo controllo a campione, mira ad evitare il rifacimento dell'intera gara una volta che, aperte le buste delle offerte presentate, si accerti che il concorrente non abbia i requisiti dichiarati; è chiaro, pertanto, che la previsione non può certo valere a legittimare richieste di invalidazione della procedura di gara una volta che la stessa sia stata esperita senza che l'amministrazione appaltante abbia dato corso al citato sub-procedimento di verifica a campione. Vieppiù quando - come nella specie - non sussista alcun plausibile elemento indiziario da cui inferire la carenza delle capacità economico-finanziarie e tecnico-organizzative in taluno dei concorrenti (fermi restando i controlli successivi imposti dal secondo comma dell'art. 48 cit. per l'aggiudicatario ed il secondo graduato). In tal caso, infatti, una applicazione acritica, automatica e postuma della disposizione (nel senso che se ne chieda l'applicazione, sia pur ai fini sanzionatori, peraltro non espressamente precisati), in relazione alla cui violazione si invochi la sanzione della invalidazione della gara per la mera obliterazione formale della citata parentesi procedimentale, finirebbe per determinare, in una sorta di eterogenesi dei fini, un effetto opposto a quello preventivato dal legislatore, con chiaro vulnus proprio a quel principio costituzionale di buon andamento (art. 97) che la previsione normativa in commento intende presidiare con maggior forza (TAR Puglia, Lecce, II, 14 agosto 2007 , n. 3077).
9. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, non sono fondate neanche le stesse censure spiegate in ricorso e sin qui negativamente esaminate, indirizzate, con atto di motivi aggiunti, avverso i verbali della commissione di gara.
10. Per tutto quanto precede, il ricorso deve essere respinto.
Sussistono, nondimeno, giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sul ricorso di cui in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 giugno e dell’8 luglio 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Silvestro Maria Russo, Consigliere
Anna Bottiglieri, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/07/2009