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T.A.R. ABRUZZO - L'AQUILA - Sentenza 30 giugno 2009 n. 293
Pres. Catoni, Est. Speca
I.A.L. e C.I.S.L. (Avv. Colagrande, Lirosi, Cantelmo) c. Regione Abruzzo (Avvocatura dello Stato)


1. Contributi pubblici – Intimazione di restituzione dell’importo di finanziamenti già erogati - Giurisdizione e competenza - Giurisdizione del G.O. – Diritti soggettivi e interessi legittimi – Traslatio judicii.

 

2. Contributi pubblici – Determinazioni assunte dall’Amministrazione concedente per vizi di legittimità dell’erogazione - Giurisdizione e competenza - Giurisdizione del G.A. – Diritti soggettivi e interessi legittimi.

1. In materia di contributi pubblici, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente per oggetto l’intimazione di restituzione dell’importo di finanziamenti già erogati, essendo il beneficiario titolare di un diritto soggettivo alla conservazione dell’erogazione stessa. Infatti, nella fase procedimentale successiva all’attribuzione del contributo, il beneficiario risulta titolare di un diritto soggettivo relativamente alla conservazione dell’erogazione disposta di fronte alla contraria posizione assunta dall’amministrazione, per l’inadempimento, da parte del concessionario, della disciplina regolatrice del rapporto. Di conseguenza la relativa controversia spetta alla cognizione dell’AGO.

 

2. Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di questione che coinvolge interessi legittimi, la controversia concernente determinazioni assunte dall’Amministrazione concedente, in via di autotutela, per originari vizi di legittimità dell’erogazione o per contrasto con l’interesse pubblico.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, Sul ricorso numero di registro generale 665 del 2008, proposto da:

 

I.A.L. (Istituto Addestramento Lavoratori)C.I.S.L. Nazionale (Ial Nazionale), rappresentato e difeso dagli avv. Roberto - Colagrande, Antonio Lirosi, Alessandro Cantelmo, con domicilio eletto presso Angelo Avv. Colagrande in L'Aquila, via Verdi 18;

contro



Regione Abruzzo in Persona del Presidente P.T., rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in L'Aquila, Portici S. Bernardino;
per l'annullamento
della determinazione della G.R.A. come in epigrafe al ricorso specificato nonché quelle con le quali la Regione Abruzzo ha revocato l’affidamento delle attività formativa 2000/2006 (P.O.R. FSE Abruzzo 2000/2006, Misure A/2, A/3.1, A/2.3, B/1.1, B/1.1°, B/1.1b, B/1.2, B/1.3, C, C/2, C/3, C/3.1, C/4.1d, C/4.1e, C/4.1f, C/4.1h, C/4.2, D/1, D/1.1, D/1.2, D/1.3, D/2, E/1) allo I.A.L. CISL (I.A.L. Abruzzo) disponendo per il recupero della somme erogate per le attività del Piano Attuativo del P.O.R. 2000, entro il termine di trenta giorni per un totale di € 8.514.935,90 e ordinando allo I.A.L. Nazionale di provvedere alla restituzione della detta somma con recupero degli interessi;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo in Persona del Presidente P.T.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14/01/2009 il dott. Rolando Speca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Con l’epigrafato ricorso l’istante Istituto si duole delle determinazioni della Giunta Regionale, come pure in epigrafe evidenziate, nonché di quelle revocative dell’affidamento delle attività formative 2000/2006 (singolarmente specificate) allo I.A.L.CISL Abruzzo, oltre che del disposto recupero delle somme erogate per la gestione dell’attività di formazione professionale (Piano Attuativo del P.O.R. 2000) per un totale di € 8.514.935,90; e quindi del provvedimento con il quale veniva ordinato anche allo I.A.L. Nazionale di provvedere alla restituzione delle predette somme con interessi legali maturati.
Dopo un’ampia premessa illustrativa ed un raccordo con la vicenda in esame, il ricorrente I.A.L. Nazionale espone di avere già avanzato ricorso avverso le posizioni lesive della propria posizione giuridico economica, avanti questo T.A.R. (n. 464/2008); e che, avendo nelle more la Regione adottato ulteriori determinazioni per il pagamento degli interessi maturati sulle somme richieste, ha promosso ulteriore impugnativa (quella odierna) n. 665/2008, deducendo quanto appresso.
1) Violazione e falsa applicazione degli Articoli 36 e 38, del C.C. e dell’articolo 5 della L. 21.12.1978, n. 845. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, in particolare per travisamento dei fatti, difetti d’istruttoria, perplessità e confusione dell’azione Amministrativa.
2)Violazione e falsa applicazione dell’articolo 97 della Costituzione e dell’articolo 3, della L. 07.08.1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione del principio di buon andamento dell’ Azione Amministrativa. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e, in particolare, per travisamento, erronea valutazione dei fatti ed ingiustizia manifesta. Sviamento.
3) Violazione e falsa applicazione dell’articolo 97 della Costituzione e dell’articolo 7 della L. 07.08.1990 n. 241. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento e di efficienza, applicazione ed economicità dell’azione amministrativa. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e, in particolare, per violazione e vizi del procedimento e per ingiustizia manifesta. Sviamento.
Chiede quindi l’istante Istituto l’accoglimento del ricorso previa emanazione di provvedimento cautelare, stante la sussistenza dei requisiti di gravità ed urgenza.
La Regione Abruzzo si è costituita con atto dell’Avvocatura dello Stato depositato in data 03.01.2009.
All’ esito dell’udienza in camera di consiglio del 14 gennaio 2009 la causa è passata in decisione.
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
In materia di contributi pubblici, la giurisprudenza ha oramai chiarito che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente per oggetto l’intimazione di restituzione dell’importo di finanziamenti già erogati, essendo il beneficiario titolare di un diritto soggettivo alla conservazione dell’erogazione stessa, mentre rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di questione involgente interessi legittimi, la controversia concernente determinazioni assunte dall’Amministrazione concedente, in via di autotutela, per originari vizi di legittimità dell’ erogazione per contrasto con l’interesse pubblico(cfr. Cass. Civ., Sezz. UU., 13 ottobre 2006, n. 22099; Cons. di Stato, Sez. VI, 26 novembre 2004, n. 5649 e 9 maggio 2002, n. 2539; Cons. di Stato, Sez. V, 27 marzo 2000, Cass. Civ., SS. UU.,9 agosto 2000, n. 554; da ultimo, Cons. di Stato, Sez. VI, 5 novembre 2007, n. 5700).
Invero, nella fase procedimentale successiva all’attribuzione del contributo, il beneficiario risulta titolare di un diritto soggettivo relativamente alla conservazione dell’erogazione disposta di fronte alla contraria posizione assunta dall’amministrazione, con provvedimenti variamente denominati (revoca, decadenza, risoluzione),per l’asserito inadempimento, da parte del concessionario, della disciplina regolatrice del rapporto e la relativa controversia spetta alla cognizione dell’AGO.
Viceversa, può configurarsi una posizione di interesse legittimo nei riguardi delle determinazioni assunte dall’amministrazione concedente in via d’autotutela per originari vizi di legittimità dell’erogazione o per rilevato contrasto con l’interesse pubblico.
Nel caso di specie, è certamente in discussione l’an di una pretesa obbligazione restitutoria che la Regione intende far valere nei confronti di un soggetto (l’attuale ricorrente) che si proclama estraneo al rapporto concessorio e che, in buona sostanza, chiede l’accertamento negativo della sussistenza del predetto obbligo; tale accertamento è questione certamente estranea alla cognizione di questo Giudice, involgendo con evidenza diritti soggettivi.
Va peraltro osservato che proprio la natura delle censure sollevate, tutte volte a dimostrare l’estraneità della ricorrente al rapporto sottostante, e, giova osservare, neppure in parte tendenti ad inficiare la legittimità della disposta revoca, convince della ricadenza della questione in ambito cognitorio esulante dalla giurisdizione di questo Giudice, non involgendo alcun potere autoritativo sul quale si possa esercitare il normale sindacato di legittimità.
Va pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo disponendo al contempo, in ottemperanza al principio della translatio judicii, la rimessione della causa innanzi all’AGO.
Le spese possono compensarsi in ragione della natura della causa e della sua definizione di rito.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, L’Aquila, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Dispone la trasmissione della causa, a cura del ricorrente, innanzi all’AGO, ove la medesima causa dovrà essere riassunta nel termine di sei mesi dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 14/01/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Antonio Catoni, Presidente
Rolando Speca, Consigliere, Estensore
Paolo Passoni, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/06/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)



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