REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, Sul ricorso numero di registro generale 116 del 2009, proposto da:
Sandro Grimaldi, rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Lopardi, con domicilio eletto presso Riccardo Avv. Lopardi in L'Aquila, via S.Teresa 5;
contro
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in L'Aquila, Portici S. Bernardino;
nei confronti di
Lucio Pulsoni, Monia Marrone; Corpo Forestale dello Stato, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in L'Aquila, Portici S. Bernardino;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
DEL PROVVEDIMENTO D.C.C. IN DATA 28.11.2008, CON CUI E' STATA DISPOSTA L'ESCLUSIONE DEL RICORENTE DALLA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Corpo Forestale dello Stato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25/03/2009 il dott. Antonio Catoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.
Invero tra le controversie di lavoro disciplinate ancora dalla giurisdizione del giudice amministrativo restano anche quelle del corpo forestale dello Stato, nell’ambito del quale tuttavia deve essere effettuato un distinguo tra il personale di polizia e quello non soggetto a questa disciplina.
Nel caso di specie la questione riguarda un dipendente del personale operaio al quale non può essere riconosciuta la qualifica di addetto alle forze di polizia del corpo medesimo.
Né del resto di tratta di questione attinente ad un concorso per il quale esiste ancora la giurisdizione del giudice amministrativo senza contare che, in ogni caso la giurisdizione del G.A. è comunque esclusa nei casi di personale assunto attraverso procedure di selezione ma relative a dipendenti appartenenti a qualifiche per la cui assunzione si procede attraverso individuazione di personale segnalato dagli uffici del lavoro, come accade per il personale operario.
La questione pertanto appartiene alla giurisdizione del G.O.
Peraltro, alla luce della pronuncia delle sezioni unite della Cassazione n. 4109 del 2007 e della Corte costituzionale n. 77 del 2007 è immediatamente e direttamente operante nell'ordinamento la possibilità di translatio judicii in caso di pronuncia di difetto di giurisdizione, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali dell'originaria domanda, nel giudizio che venga instaurato davanti al giudice che ha giurisdizione. Cfr. Consiglio Stato , sez. V, 14 aprile 2008 , n. 1605
Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti attesa la qualità della pronuncia attinente al mero difetto di giurisdizione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo per l’Abruzzo sede de l’Aquila dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione e dispone che a cura del ricorrente esso venga riassunto nel termine di sei mesi dalla notifica della presente pronuncia dinanzi al giudice competente.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 25/03/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Antonio Catoni, Presidente, Estensore
Rolando Speca, Consigliere
Maria Abbruzzese, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/06/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)