REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, Sul ricorso numero di registro generale 1052 del 2009, proposto da:
Firenze Fiera Spa, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Merusi, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli N. 40;
contro
Soprintendenza Beni Archit. e Paes. e Patr. Stor. art. e Etno. di Firenze, Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;
Comune di Firenze in Persona del Sindaco P.T., Comune di Firenze Direzione Sviluppo Economico;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del parere contrario reso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici ed etnoantropologici per le province di Firenze, Pistoia e Prato, con nota prot. n. 11249 dell'11.06.2009, sulla richiesta della ricorrente di installazione di allestimenti temporanei per il periodo dall'08.07 all'11.08.2009 nella Fortezza da Basso, in Firenze, e di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorchè non conosciuto.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali e Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggio e patrimonio storico artistico di Firenze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto il decreto presidenziale n. 524 del 2.07.2009 di accoglimento dell’istanza di misura cautelare ex art. 3 legge n. 205/2000;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 09/07/2009 il dott. Silvia La Guardia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
Considerato che la ricorrente aveva chiesto alla Soprintendenza il rilascio di nulla osta per l’installazione di strutture di carattere provvisorio (tendostrutture, strutture layher inclusa una tribuna, pedane ecc.), nel periodo compreso dall’8 luglio al 14 agosto 2009, negli spazi liberi all’interno della Fortezza da Basso per la manifestazione “Infortezza” edizione 2009;
Ritenuto che le considerazioni esposte nella prima parte della motivazione dell’avviso contrario espresso dalla Soprintendenza con l’atto impugnato non sono pertinenti all’oggetto della domanda (riferendosi al diverso aspetto della programmazione della razionalizzazione e regolarizzazione degli edifici del compendio della Fortezza);
Ritenuto che le ulteriori argomentazioni (genericamente riferite all’eccessivo ingombro dell’insieme delle strutture, interessanti la quasi totalità delle aree interne della fortezza, rispetto alle esigenze di tutela, visibilità e godibilità degli edifici monumentali) evidenziano contraddittorietà con i precedenti provvedimenti favorevoli espressi in relazione alle precedenti edizioni della manifestazione, non essendo specificate le ragioni della mutata valutazione in occasione della nuova edizione della manifestazione stessa;
Ritenute pertanto fondate le censure di cui ai motivi 1 e 2 che segnalano tali aspetti;
Ritenuto che le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro pro tempore, a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio che liquida in euro 1.500 (comprensive di onorari) oltre i.v.a. e c.p.a..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 09/07/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Angela Radesi, Presidente
Silvia La Guardia, Consigliere, Estensore
Alessio Liberati, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/07/2009