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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 9 luglio 2009 n. 1213
G. Cicciò Pres. C. Testori Est.
A. Cudin ed altri (Avv.ti A. e F. Colzi) contro il Comune di Calenzano (Avv. P. Stolzi)


Edilizia ed urbanistica – Piano di recupero di iniziativa privata – Prescrizione con cui si impone un convenzionamento con l'Amministrazione che preveda 'l'uso pubblico del parco storico e delle eventuali attrezzature di interesse generale' - Illegittimità

È illegittima la prescrizione imposta dall’Autorità comunale nella parte in cui sostanzialmente condiziona la possibilità del privato di eseguire gli interventi di recupero del compendio immobiliare in questione ad un convenzionamento con l'Amministrazione che preveda 'l'uso pubblico del parco storico e delle eventuali attrezzature di interesse generale'. Difatti essa comporta una limitazione del godimento della proprietà privata che non appare conforme agli schemi tipici previsti dall'ordinamento; ciò con riguardo sia alle modalità utilizzate, sia al contenuto del vincolo imposto, sia alla mancata previsione di un indennizzo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 130 del 2009, proposto da:
Anna Cudin, Orietta Peragallo, Stefano Peragallo, rappresentati e difesi dagli avv. Alessandro Colzi e Fabio Colzi, con domicilio eletto presso Fabio Colzi in Firenze, via San Gallo n. 76;

contro



Comune di Calenzano
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Stolzi, con domicilio eletto presso Paolo Stolzi in Firenze, via dei della Robbia n. 67;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,



della deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 27 ottobre 2008 pubblicata sul B.U.R.T. in data 26 novembre 2008 avente per oggetto controdeduzioni alle osservazioni e approvazione di variante parziale al Regolamento Urbanistico, nella parte in cui, relativamente al piano di recupero 13 - "Villa Matilde (Villa Peragallo)" - ha previsto nella scheda n. 14 "l'uso pubblico del parco storico e delle eventuali attrezzature di interesse generale".

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Calenzano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10/06/2009 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



1) I sigg. Anna Cudin, Orietta Peragallo e Stefano Peragallo sono comproprietari in Calenzano di un compendio immobiliare, di cui l'elemento più importante è costituito dalla Villa Matilde (Villa Peragallo), interessato dalla variante parziale al Regolamento Urbanistico adottata dal C.C. del predetto Comune con deliberazione n. 39 del 29/5/2008. Tale variante ha previsto per il compendio in questione un intervento di recupero da attuare mediante piano di iniziativa pubblica o privata, in relazione al quale la scheda n. 14 (13PDR) dell’all. B prescriveva: "La convenzione fra operatore e amministrazione dovrà disciplinare l'uso pubblico del parco storico e della villa". I sigg. Cudin e Peragallo hanno presentato osservazioni alle prescrizioni riguardanti Villa Matilde, chiedendo in particolare l'eliminazione della prescrizione di cui sopra; con deliberazione n. 74 del 27/10/2008 il C.C. di Calenzano ha approvato definitivamente la variante, previo accoglimento parziale dell'osservazione presentata dai predetti, a seguito del quale la prescrizione contestata è risultata così riformulata: "La convenzione fra operatore e amministrazione dovrà disciplinare l'uso pubblico del parco storico e delle eventuali attrezzature di interesse generale".
2) Contro la variante approvata, nella parte contenente la prescrizione citata, i comproprietari di Villa Matilde hanno proposto il ricorso in epigrafe, formulando censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.
Si è costituito in giudizio il Comune di Calenzano, chiedendo la reiezione del gravame perché infondato.
3) Nella camera di consiglio dell'11 marzo 2009 questo Tribunale, con ordinanza n. 215, ha accolto la domanda incidentale di sospensione, in parte qua, del provvedimento impugnato.
All'udienza del 10 giugno 2009 la causa è passata in decisione.
4) In sintesi i ricorrenti deducono:
- che attraverso la prescrizione impugnata l'Amministrazione resistente ha imposto un vincolo che, sebbene riferito solo al parco storico ed a non ben definite attrezzature di interesse generale (e non più alla villa), comporta un limite alla proprietà privata non conforme alle previsioni normative riguardanti la materia espropriativa o comunque vincolistica;
- che peraltro, ove il Comune di Calenzano abbia inteso imporre un vincolo espropriativo sui beni di proprietà di ricorrenti, la modalità utilizzata non corrisponde a quelle normativamente previste e contrasta, in particolare, con l’art. 55 della L.R. n. 1/2005 e con l’art. 8 della L.R. n. 30/2005;
- che non è neppure ipotizzabile la volontà di introdurre un vincolo conformativo (e non espropriativo), posto che la prescrizione si riferisce ad un bene specificamente individuato;
- che è insufficiente la motivazione posta a fondamento del parziale accoglimento dell'osservazione dei ricorrenti e che la modifica conseguentemente apportata alla prescrizione impugnata è illegittima anche nella parte in cui si riferisce a "eventuali attrezzature di interesse generale" precedentemente non prese in considerazione.
5) La fondatezza delle censure formulate nel ricorso è stata riconosciuta da questo Tribunale già nella fase cautelare, sulla base di sintetiche argomentazioni che in questa sede meritano di essere ribadite. La prescrizione impugnata, che sostanzialmente condiziona la possibilità del privato di eseguire gli interventi di recupero del compendio immobiliare in questione ad un convenzionamento con l'Amministrazione che preveda "l'uso pubblico del parco storico e delle eventuali attrezzature di interesse generale" comporta una limitazione del godimento della proprietà privata che non appare conforme agli schemi tipici previsti dall'ordinamento; ciò con riguardo sia alle modalità utilizzate, sia al contenuto del vincolo imposto, sia alla mancata previsione di un indennizzo.
Nelle sue difese l’Amministrazione resistente si è richiamata al valore storico-culturale per la comunità locale dei luoghi di cui si tratta, ricordando che Villa Peragallo (già Villa Matilde) e il suo giardino rappresentano l'esempio più classico di eclettismo "revivalista" nel territorio comunale; e che tale compendio ha costituito nel periodo tra le due guerre mondiali lo scenario per gli avvenimenti più significativi di Calenzano (feste e manifestazioni pubbliche). Attraverso la prescrizione censurata dai ricorrenti si è inteso non introdurre una destinazione a parco pubblico, ma più limitatamente assicurare l'apertura del parco "alla cittadinanza in determinate e ben circoscritte occasioni", sulla base di "modalità da definire in sede di convenzione", anche con riferimento alle attrezzature di interesse generale eventualmente realizzate in attuazione del piano di recupero.
La finalità perseguita dal Comune è comprensibile ed anche apprezzabile; tuttavia la sia pur limitata fruizione pubblica di beni di proprietà privata comporta una limitazione al godimento degli stessi da parte dei proprietari, che può essere imposta solo attraverso schemi tipici, ai quali non corrisponde lo strumento utilizzato nel caso in esame (cioè l’impugnata prescrizione relativa al convenzionamento).
6) Il ricorso va perciò accolto e l'impugnata variante parziale al Regolamento Urbanistico va conseguentemente annullata nella parte in cui, relativamente al piano di recupero 13 - "Villa Matilde (Villa Peragallo)" - ha previsto nella scheda n. 14 "l'uso pubblico del parco storico e delle eventuali attrezzature di interesse generale".
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e conseguentemente annulla il provvedimento impugnato nei limiti indicati in motivazione (sub 6).
Condanna il Comune di Calenzano al pagamento delle spese del giudizio in favore dei ricorrenti, nella misura complessiva di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre a CPA e IVA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10/06/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Gaetano Cicciò, Presidente
Saverio Romano, Consigliere
Carlo Testori, Consigliere, Estensore




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/07/2009



 

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