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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I BIS - Sentenza 2 luglio 2009 n. 6416
Pres. Orciuolo Est. Rotondo
Soc Teoma Coop (Avv. A. Clarizia) c/ Ministero della Difesa (Avv. Stato) ed altri


1. Contratti della P.A. – Gara – Anomalia – Giustificazione – Offerta - Voci di costo – Aggiustamento – Illegittimità- Ragioni.

 

2. Contratti della P.A. – Gara – Offerta – Singola voce - Anomalia – Esclusione – Legittimità - Condizioni.

 

3. Contratti della P.A. – Gara – Concorrente legittimamente escluso – Impugnazione – Interesse – Sussiste – Condizioni.

1. Nelle procedure di gara, il sub procedimento di giustificazione dell’offerta anomala non è volto a consentire aggiustamenti dell’offerta per così dire in itinere ma mira, al contrario, a verificare la serietà di una offerta consapevolmente già formulata ed immutabile[1]. È illegittima, pertanto, per violazione della par condicio la correzione di voci di costo, da parte di un’impresa chiamata a giustificare l’anomalia di un offerta, conferendo valori diversi rispetto a quelli indicati nella documentazione presentata al momento della gara[2].

 

2. E’ legittima una determinazione di esclusione da una gara pubblica fondata sulla rilevata anomalia anche solo di una singola voce di un'offerta, laddove l'entità della stessa voce nell'economia complessiva dell'offerta (incidendovi in percentuale significativa) assurga a rilievo tale da far ritenere inaffidabile l'impresa ai fini dell'aggiudicazione[3].

 

3. Nelle procedure di gara, l’impresa legittimamente esclusa da una gara d’appalto, intanto può avere interesse, nell’ottica della rinnovazione della selezione, a contestare l’intero procedimento di gara conclusosi con l’aggiudicazione ad altri dell’appalto, in quanto dimostri che nessun altro concorrente aveva titolo a parteciparvi e/o a restarne aggiudicatario.

 

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[1] Cfr. C.d.s., sez. V, 12 marzo 2009 n. 1451.
[2] Cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, 16 novembre 2005 n. 11314.
[3] Cfr. Tar Lazio, sez. I, 21 aprile 2005, n. 3016.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 1358 del 2009, proposto da:
Soc Teoma Coop + Ati, rappresentato e difeso dagli avv. Angelo Clarizia, Giuseppe Misserini, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2; Soc Lamper Facility Management Srl;

contro



Ministero della Difesa - Marina Militare
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di



Consorzio Centro Servizi
, rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Lascialfari, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez Dott. in Roma, corso Vittorio Emanuele Ii^, 18;

per l'annullamento:



-della nota della Marina Militare – Centro di Responsabilità amministrativa – Ufficio Generale prot. 2/2/572 del 26 gennaio 2009, con la quale è stato loro comunicato l’esito del giudizio di anomalia e disposta l’esclusione dalla gara;
-di tutti i verbali delle sedute della commissione di verifica delle offerte anomale;
-dell provvedimento di aggiudicazione della gara;
nonché, in via subordinata:
-del bando di gara, la lettera d’invito, i verbali delle riunioni del seggio di gara ed i verbali della commissione di valutazione delle offerte.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa - Marina Militare;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Consorzio Centro Servizi;
Visto l'atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale Consorzio Centro Servizi, rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Lascialfari, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez Dott. in Roma, corso Vittorio Emanuele Ii^, 18;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2009 il cons. Giuseppe Rotondo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO



Le ricorrenti, costituite in Ati, hanno presentato domanda di partecipazione alla gara indetta dal ministero della difesa per la stipula di un accordo quadro della durata di quattro anni, avente ad oggetto il servizio di “pulizia degli enti, distaccamenti e Reparti della Marina Militare”, risultando aggiudicatarie del lotto n. 2 – Centro ed Isole – con il punteggio di 86,98.
Poiché la loro offerta è risultata sospetta di anomalia, avendo ottenuto un punteggio superiore ai 4/5 di quello massimo in relazione ad entrambi gli elementi di valutazione (progetto tecnico e prezzo), la stessa è stata sottoposta al sub procedimento di verifica ai sensi dell’art. 88 del D.Lvo 163/2006.
All’esito del contraddittorio, la commissione di verifica ha ritenuto l’offerta dell’Ati eccessivamente bassa ed ha proceduto con la sua audizione.
Con nota 2/2/572 del 26 gennaio 2009, l’intimata amministrazione, dopo avere esaminato le ulteriori deduzioni scritte presentate nel corso dell’audizione, ha comunicato all’aggiudicataria che l’offerta non presentata non è “congrua rispetto alle prestazioni complessivamente previste dal capitolato di gara e dal progetto tecnico, per le motivazioni indicate nei verbali” e che “l’offerta, nel suo complesso, è risultata inaffidabile e, pertanto, è esclusa dalla gara relativa alò servizio di cui in argomento”.
Con il ricorso in esame le ricorrenti, costituite in Ati, hanno impugnato:
-la nota della Marina Militare – Centro di Responsabilità amministrativa – Ufficio Generale prot. 2/2/572 del 26 gennaio 2009, con la quale è stato loro comunicato l’esito del giudizio di anomalia e disposta l’esclusione dalla gara;
-tutti i verbali delle sedute della commissione di verifica delle offerte anomale;
-il provvedimento di aggiudicazione della gara;
nonché, in via subordinata:
-il bando di gara, la lettera d’invito, i verbali delle riunioni del seggio di gara ed i verbali della commissione di valutazione delle offerte.
Come seguono i motivi di ricorso:
1)violazione e/o falsa applicazione degli artt. 86-88 del D.Lvo n. 163/2006 - eccesso di potere per sviamento e per carenza dell’istruttoria:
-la valutazione di inaffidabilità espressa dalla commissione è radicalmente inficiata dalla palese violazione delle basilari norme e prinicìpi in materia di valutazione di anomalia, dal macroscopico travisamento degli elementi oggetto della verifica stessa, nonché dalla omessa considerazione delle circostanze dedotte dall’ATI nei chiarimenti formulati e dalla assoluta irragionevolezza ed illogicità delle conclusioni, ancor più se si considera che, rispetto agli importi base previsti dalla stazione appaltante, l’Ati ricorrente ha offerto uno sconto di appena il 4,37%, risultato ben al di sotto della media degli sconti offerti dai concorrenti in relazione al lotto 2, pari al 6,94%;
-solo in applicazione della peculiare formula di attribuzione dei punteggi, che valorizza non già l’entità dello sconto rispetto al prezzo base, bensì il mero rapporto tra gli sconti proposti, l’offerta della concorrente è risultata sospetta di anomalia;
-l’intero sub procedimento di verifica del sospetto di anomalia dell’offerta presentata dalla ricorrente nonché il provvedimento di esclusione gravato, si incentrano, esclusivamente, sulle proposte migliorative al capitolato di gara e sulle caratteristiche tecniche e, dunque, soltanto due dei ben cinque criteri di aggiudicazione inerenti al progetto tecnico, risultando del tutto tralasciato ogni riferimento al prezzo offerto;
-i suddetti due criteri avrebbero consentito al massimo l’assegnazione di 12 punti a fronte dei 60 attribuibili al progetto tecnico e dei 40 assegnabili al prezzo;;
-la valutazione compiuta dalla commissione è parziale in quanto le proposte migliorative offerte dalle ricorrenti riguardano soltanto tre tipologie di locali oggetto del servizio di pulizia (uffici dirigenziali, uffici non dirigenziali e pertinenze) in luogo di ben sedici tipi di locali che compongono il complessivo oggetto del servizio di pulizia;
-i criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui l’amministrazione ha tenuto conto ai fini dell’esclusione delle ricorrenti sono assolutamente modesti e come tali non possono rappresentare il fondamento esclusivo di un giudizio di anomalia risultando, così, completamente eluso l’obiettivo stesso della verifica di anomalia che è quello di pervenire ad un giudizio complessivo dell’offerto;
-la commissione non poteva esimersi dal quantificare l’importo ritenuto anomalo relativo ai singoli elementi di valutazione, valutarne l’importanza tecnica ed economica e verificare l’incidenza della presunta anomalia in termini assoluti ovvero rispetto al prezzo complessivo offerto dall’Ati;
-completamente mancante è la valutazione dell’importanza tecnica ed economica dell’importo complessivo giudicato anomalo, così come totalmente assente è la verifica dell’incidenza dell’anomalia in termini assoluti e cioè sull’entità complessiva del prezzo offerto dall’Ati;
-la stessa commissione riconosce che la ricorrente gode di risorse ulteriormente disponibili annue pari a € 70.177,7 per poi concludere nel senso che tale somma non sarebbe in grado di dissipare il sospetto di anomalia senza svolgere, però, una completa verifica in ordine all’incidenza di tale, ulteriore, pacifica risorsa sull’entità complessiva del prezzo; ed invero, la risorsa annua disponibile è inferiore di appena € 25.657,19 a quella necessaria per coprire il costo delle proposte migliorative, differenza che potrà essere coperta con l’utile dichiarato e non contestato di € 47.999,27;
-la commissione di anomalia era obbligata ad esprimersi sul sospetto di anomalia tenendo conto esclusivamente o prevalentemente del parametro del costo del lavoro minimizzando il peso da assegnare agli altri elementi dell’offerta,; al contrario, la commissione di anomalia ha incentrato la propria attenzione, prevalentemente, su aspetti marginali dell’offerta.
2)Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 – eccesso di potere sotto vari profili: il giudizio finale è il frutto del grave e macroscopico travisamento dei fatti in cui è incorsa la commissione.
L’Ati ricorrente censura, con il secondo motivo di ricorso, il merito delle conclusioni rassegnate dalla commissione di anomalia:
a)sulle frequenze aggiuntive di passaggi per gli uffici dirigenziali, non dirigenziali e pertinenza:
-la commissione ha fornito una propria interpretazione dell’offerta tecnica presentata dall’Ati, secondo la quale la proposta migliorativa consisterebbe nell’aumento delle frequenze relative a tutte le 12 prestazioni indicate nelle schede di cui all’allegato c); tale interpretazione è illogica e contraria ai criteri interpretativi dettati dagli artt. 1362 e segg. Cod. civ. e condurrebbe ad esiti del tutto inammissibili per la stessa stazione appaltante;
-l’Ati non ha operato alcuna ricostruzione riduttiva della proposta migliorativa formulata essendosi limitata ad assegnare alla stessa il suo corretto significato;
b)svuotamento cestini servizio giornaliero in tutti gli uffici e pertinenze:
-la commissione non ha ritenuto meritevoli di adesione le giustificazioni dell’ATI; l’assunto sconta tutti i vizi già denunciato sub a);
b1)servizio semestrale di derattizzazione e disinfezione delle aree/locali ove tale tipo di servizio non viene richiesto dalla stazione appaltante:
-anche qui vengono riproposti i medesimi vizi sub a): la quantificazione del costo di tale servizio aggiuntivo formulata dalla commissione è manifestamente errata, illogica, apodittica, irragionevole ed assurda;
c)costi della sicurezza:
-l’Ati ha quantificato in 1% l’incidenza dei costi per la sicurezza rispetto al costo del lavoro, in misura superiore a quella emergente dalla tabella ministeriale;
d)attrezzature e macchinari:
-la commissione si limita a respingere le giustificazioni offerte dall’Ati non già attraverso la quantificazione dei presunti reali costi che, secondo la prospettazione della stessa commissione, l’Ati sarebbe costretta a sostenere, bensì, solo ed esclusivamente mediante il richiamo ad una asserita contraddittorietà che, in realtà, non sussiste;
-l’ATI ha ben rappresentato una somma disponibile per l’appalto scaturente dagli ammortamenti dei macchinari pari ad € 55.514,27; in occasione delle seconde giustificazioni l’Ati ha ribadito quanto affermato nelle prime giustificazioni limitandosi ad esplicitare il risultato di una operazione aritmetica di sottrazione fra due dati contabili;
-la manutenzione avverrebbe con il personale già in forza all’ATI, sfruttando il monte ore di lavoro previsto per l’esecuzione dell’appalto e la migliore organizzazione raggiungibile grazie al Know how acquisito dalle ricorrenti;
d1)materiali/prodotti di consumo:
-l’Ati è stata chiara nell’affermare che la quantificazione del costo dei prodotti operata riguarda non già i 33 prodotti specifici indicati nel progetto, bensì le 19 tipologie di prodotto a cui appartengono i medesimi 33 prodotti mentre i costi dei prodotti per la derattizzazione sono modestissimi in quanto coperti dalle giacenze di magazzino;
e)sulle risorse economiche disponibili sull’appalto per recupero festività infrasettimanali non fruite:
-l’offerta presentata dalle ricorrenti è stata elaborata tenendo conto delle tabelle ministeriali sul costo orario unitario di lavoro, in cui è già ricompresa la percentuale di incidenza relativa alle festività infrasettimanali non lavorate; pertanto, la risorsa aggiuntiva non accolta dalla commissione non discende dal presunto, mancato pagamento delle festività infrasettimanali, bensì dal calcolo dell’effettivo costo del lavoro determinato sulla base delle effettive giornate lavorative nonchè del valori tabellari;
d2)disponibilità di ulteriori risorse economiche in virtù di un serbatoio di ore lavoro:
-il “serbatoio di ore lavoro, da cui discende l’ulteriore risorsa, nasce dalla differenza fra il monte ore stimato (maggiore) e quello effettivo (minore), mentre il costo per le figure lavorative risulta coperto già dal monte ore stimato;
d3)vetri frequenza di servizio mensile e non bimestrale – presunta duplicazione di prestazioni dedotte in capitolato:
-del tutto infondato e pretestuoso è il riferimento operato dalla commissione ad una presunta riduzione del monte ore offerto; al contrario, l’erronea duplicazione operata dalla lex specialis in relazione alle voci “lavaggio stoviglie” e “superfici vetrate, determinerebbe l’aggravio in capo ai ricorrenti di costi che in realtà questi non saranno chiamati a sostenere o a sostenere una volta sola;
d4)maggiore produttività per le aree esterne:
-l’uso di moto spazzatrici risulta indicata al capitolato del progetto tecnico, per cui sin dall’offerta la ricorrente ha rappresentato al’amministrazione la volontà di usare tali mezzi per l’esecuzione dell’appalto; nell’esecuzione globale dell’appalto si realizzano delle economie che derivano da una organizzazione del lavoro e dall’impiego di risorse ad elevata resa operativa che consentono reali economie di gestione.
3 e 4)violazione dell’art. 8 della legge 123/2007, degli artt. 86 e 113 del D.Lvo n. 163/2006, dell’art. 26 del D.Lvo n. 81/2008 nonché eccesso di potere.
-la stazione appaltante ha indicato l’importo annuo a base di gara ma ha omesso di indicare l’importo degli oneri di sicurezza;
-l’amministrazione era tenuta a redigere il documento unico di valutazione dei rischi;
5)violazione dell’art. 84 del D.Lvo n. 163/2006 – violazione del principio di unicità della commissione:
-mentre la valutazione dell’elemento “progetto tecnico” è stata attribuita ad una commissione appositamente nominata, la valutazione dell’elemento “prezzo” è stata compiuta non già dalla medesima commissione bensì dal seggio di gara composto dal solo capo ufficio contratto;
6)violazione dell’art. 84 del D.Lvo n. 163/2006:
-i medesimi commissari hanno fatto parte di più di una delle commissioni preposte alle attività di verifica requisiti partecipativi, valutazione offerte tecniche e verifica delle offerte anomale;
7)violazione dell’art. 83 del D.Lvo 163/2006 – violazione dei princìpi di parità di trattamento e trasparenza – illegittima integrazione dei criteri di attribuzione dei punteggi tecnici:
-la commissione tecnica, dopo aver ricevuto dal seggio di gara i plichi contenenti le offerte tecniche, ha indebitamente provveduto sia ad individuare ulteriori sub criteri di valutazione, non previsti dal bando né dalla lettera d’invito, sia ad operare una rinnovata, specifica ponderazione dei medesimi, anch’essa non definita dalla lex specialis;
-la suddetta integrazione è avvenuta quando le buste contenenti le offerte tecniche presentate dalle ricorrenti erano state già aperte;
8)violazione dell’art. 84, c. 10, D.Lvo 163/2006 – violazione dei principi generali di imparzialità, trasparenza e par condicio:
-la specifica individuazione dei singoli commissari è formalmente avvenuta in data precedente a quella di scadenza del termine di presentazione delle offerte;
9)violazione dei principi generali di imparzialità, trasparenza, regolarità e buon andamento – violazione dei princìpi in materia di verbalizzazione delle operazioni di gara – violazione del principio di continuità e di collegialità:
-la commissione ha redatto e sottoscritto ex post un unico verbale (n. 36 del 19/9/2008) nel quale è stata riassunta genericamente l’intera attività espletata dal collegio in un arco temporale che va dal 29 luglio al 19 settembre 2008;
-l’illegittimità del verbale unico vizia l’attività valutativa ivi verbalizzata e travolge tutti i successivi atti della procedura di gara;
-è stato omesso di specificare se ed eventualmente quali misure e cautele siano state adottate per garantire la conservazione, l’integrità e l’inviolabilità delle offerte tecniche al termine di ciascuna seduta;
-le attività di valutazione preliminare affidate disgiuntamente ai singoli commissari non sono state verbalizzate neanche nella forma, di per sé illegittima, del verbale unico redatto ex post;
10)violazione della lex specialis di gara – eccesso di potere:
-la tabella allegata a pagina 13 della lettera di invito contiene una evidente duplicazione dei costi che non consente la formulazione di una offerta ponderata e fondata su parametri di costi certi e predeterminati.
Con motivi aggiunti le ricorrenti hanno impugnato gli atti di aggiudicazione definitiva dell’appalto in favore del Consorzio Centro Servizi deducendo i medesimi motivi di ricorso di cui al gravame principale.
Resistono in giudizio l’Avvocatura di Stato e la controinteressata Consorzio Centro Servizi.
L’Avvocatura erariale eccepisce, altresì, l’inammissibilità del ricorso perché:
a)non notificato agli ulteriori contro interessati aggiudicatari dei lotti 1 e 2;
b)tardivamente proposto avverso il bando e la procedura di gara impugnati in via subordinata;
c)proposto in totale carenza di interesse posto che i vizi della procedura di gara non hanno prodotto alcun effetto lesivo nei confronti della ricorrente che è risultata essere la migliore offerente per il lotto di gara cui ha partecipato.
La controinteressata Consorzio Centro Servizi ha proposto ricorso incidentale deducendo i seguenti motivi di gravame:
1)avverso il verbale del 15 ottobre 2008 di verifica della congruità dell’offerta: eccesso di potere sotto molteplici profili – violazione degli artt. 86, 87 e 89 del D.Lvo n. 163/2006:
1.1)la controinteressata censura la congruità dell’offerta presentata dal raggruppamento rappresentato da TEOMA sostenendo che la commissione ha omesso di rilevare alcune palesi contraddizioni tra il progetto tecnico e l’analisi dei costi che avrebbero comportato l’incremento dell’importo da dover giustificare in sede di anomalia;
2)avverso i verbali del 3 dicembre 2008 e del 16 gennaio 2009 di verifica della congruità dell’offerta: eccesso di potere sotto vari profili – violazione degli artt. 86, 87, 88 e 89 del D.Lvo 163/2006:
2.1)la commissione ha reputato sussistenti le risorse finanziarie rese ulteriormente disponibili dall’ATI: in realtà, fra le risorse recuperate ve ne sono alcune che non avevano fondamento per costituire adeguato giustificativo;
3)avverso i verbali di valutazione delle offerte e la conseguente attribuzione del punteggio: eccesso di potere sotto vari profili – violazione degli artt. 86, 87, 88 e 89 del D.Lvo 163/2006:
3.1)controparte ha ottenuto il punteggio più alto dalla commissione di gara in forza dei servizi aggiuntivi offerti, sicché, o essa non è stata in grado di giustificare quei servizi ulteriori, specie in termini di costi del personale ed oneri per la sicurezza, oppure i servizi aggiuntivi proposto erano quantitativamente minori rispetto a come li aveva intesi la commissione; in questo secondo caso, si deve impugnare l’attribuzione del punteggio dato dalla commissione al progetto tecnico sulla scorta di quella maggiore estensione quantitativa di servizi aggiuntivi, che invece non c’è stata.
4)in via subordinata, avverso i verbali di valutazione delle offerte, la conseguente attribuzione del punteggio e l’aggiudicazione della gara: eccesso di potere sotto vari profili – violazione degli artt. 86, 87, 88 e 89 del D.Lvo 163/2006:
4.1)qualora si ritenesse fondato il ricorso cui si resiste e le censure mosse in via incidentale meritevoli di accoglimento, ma non riducibile la valutazione dell’offerta tecnica della ricorrente in quanto non ripetibile detta operazione di gara, dovrà essere annullata l’intera procedura di aggiudicazione per l’illegittimità compiuta nell’attribuzione del punteggio in suo favore.
Con memorie depositate in corso di giudizio, le parti insistono nelle rispettive tesi difensive.
All’udienza del 22 maggio 2009, la causa è stata trattenuta per al decisione.

DIRITTO



Il Collegio premette che ritiene sussistenti i presupposti di fatto e di diritto per definire la causa con sentenza in forma semplificata. Ed invero, ravvisata la manifesta fondatezza e/o infondatezza o inammissibilità del ricorso, il giudice ben può pronunciare sentenza succintamente motivata, ai sensi dell'art. 9, comma 1, L. 21 luglio 2000, n. 205, anche quando la causa sia stata trattata in udienza pubblica (cfr. C.S. IV^ - 5651 - 16.10.2002).
Con il ricorso in esame, le ricorrenti hanno chiesto l’annullamento degli atti con i quali la marina militare – centro di responsabilità amministrativa – ha:
-esitato il giudizio di anomalia dell’offerta presentata in gara;
-disposto la loro l’esclusione dalla gara indetta per la stipula di un accordo quadro ai sensi dell’art. 59 del D.Lvo 163/2006, da concludersi con un operatore economico per ciascun lotto, della durata di quattro anni, per il servizio di pulizia degli Enti , Distaccamenti e Reparti della Marina Militare;
-aggiudicato in via definitiva la gara di cui copra.
In via subordinata, le interessate hanno impugnato:
-il bando di gara;
-la lettera di invito;
-i verbali delle riunioni del seggio di gara;
-i verbali delle riunioni della commissione di verifica delle offerte anomale.
In punto di fatto, va premesso che la gara è stata articolata in tre diversi lotti in funzione di aree geografiche con il metodo di aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa da determinarsi sulla base sia delle caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche contenute nel progetto tecnico che del prezzo, con i fattori ponderali pari, rispettivamente, a 60 (offerta tecnica) e 40 (offerta economica).
Per l’attribuzione del punteggio sono stati previsti dei sub parametri, tra cui la possibilità di proporre proposte migliorative al capitolato di gara (parametro 1.3: punteggio massimo 8) e la valutazione delle caratteristiche metodologiche (parametro 1.4: massimo punti 30).
Le ricorrenti, costituite in ATI, si sono avvalse della possibilità di proporre offerte migliorative ed hanno, perciò, presentato migliorie al progetto tecnico.
L’ATI è risultata aggiudicataria in via provvisoria del lotto n. 2.
Poiché la sua offerta – che la commissione ha valutato comprensiva delle prestazioni aggiuntive proposte come migliorie - è risultata sospetta di anomalia (superiore ai 4/5 del punteggio massimo previsto per entrambi gli elementi di valutazione), la stessa è stata sottoposta al procedimento di affidabilità al fine di verificare la corrispondenza di quanto offerto nel progetto con l’analisi dei costi dedotta come prima giustificazione in sede di gara.
L’esito del sub procedimento di verifica dell’anomalia si è concluso in senso negativo per le ricorrenti.
Preliminarmente, occorre trattare le eccezioni di inammissibilità sollevate dall’Avvocatura di Stato.
Con la prima di esse, la difesa erariale sostiene che il ricorso – considerata la sua potenziale idoneità a travolgere l’intera procedura di gara, quindi anche i lotti 1 e 3 - andava notificato a tutti gli contro interessati.
L’eccezione è infondata.
L’interesse ad agire è la proiezione processuale dell’interesse sostanziale che si assume leso dal comportamento dell’amministrazione. Nel caso di specie, l’ATI ha partecipato esclusivamente alla gara per l’aggiudicazione del lotto n. 2). Il suo interesse ad agire è sorto, pertanto, nei limiti e nel momento in cui essa ha avuto percezione della lesività (anomalia dell’offerta – esclusione dalla gara – aggiudicazione alla controinteressata) arrecata alla propria posizione sostanziale quale posseduta nei confronti dell’intimata amministrazione.
Correttamente, pertanto, il ricorso è stato notificato alla sola controinteressata risultata aggiudicataria della commessa in via definitiva in luogo della ricorrente Ati.
Evidentemente, la tesi dell’avvocatura si regge sul convincimento che la gara in questione – indetta per la stipula di accordi quadro con singoli operatori, tanti quanti sono i lotti da aggiudicare – costituisca un procedimento unico. Ebbene, anche a voler condividere siffatto assunto, l’eccezione s’appalesa comunque infondata perché, in tal caso, il ricorso (sia quello principale che i motivi aggiunti) è stato notificato ad almeno un controinteressato sicché, giusta art.21 della legge n. 1034/1971, esso deve ritenersi senz’altro ammissibile.
Con la seconda eccezione, la difesa erariale sostiene la tardività dell’impugnazione del bando e della procedura di gara nel suo complesso. L’eccezione è solo parzialmente fondata, nei limiti che seguono.
Riguardo alle censure sub 3 e 10 rubricate in fatto (omessa indicazione dell’importo relativo agli oneri di sicurezza; duplicazione dei costi che non consente la formulazione di una offerta ponderata e fondata su parametri di costi certi e predeterminati), il Collegio ne rileva effettivamente la loro tardività. Ed invero, si tratta di clausole che – in quanto condizionanti le modalità stesse di formulazione dell’offerta, e non la valutazione delle medesime - incidono direttamente ed immediatamente sull'interesse del privato a partecipare alla gara. Si tratta, in sostanza, di clausole che hanno la stessa forza preclusiva e producono i medesimi effetti, sul piano procedimentale, di quelle impeditive alla partecipazione alla gara, ponendosi come di ostacolo immediato, e perciò immediatamente lesive, alla formulazione di un’offerta seria e sostenibile.
L’interesse volto a censurare le regole della gara è, nel caso di specie, direttamente riconducibile alle prescrizioni del bando (omessa indicazione degli oneri di sicurezza e duplicazione dei costi ai fini della formulazione dell’offerta) e non alla mancata aggiudicazione; pertanto, l'impugnazione del bando stesso doveva essere proposta, in parte qua, nel termine decadenziale decorrente dalla sua pubblicazione.
Riguardo alle restanti censure - articolate sub nn. da 4 a 9 della esposizione in fatto - l’eccezione, nei termini sollevati, s’appalesa, invece, infondata.
L’interesse strumentale ad avversare il bando e la lettera di invito si è inverato soltanto nel momento in cui la ricorrente si è vista esclusa dalla gara all’esito della sub procedimento di verifica dell’affidabilità della propria offerta (trattandosi di impugnative che non investivano clausole escludenti o preclusive ab origine). Il dies a quo di decorrenza del termine per proporre ricorso in parte qua coincide, pertanto, con quello in cui l’interessata ha avuto piena conoscenza legale degli atti gravati in via principale.
Con la terza delle eccezioni, l’avvocatura erariale sostiene, sotto diversa angolatura, la carenza di interesse alla proposizione della domanda proposta in via subordinata.
L’eccezione, nei sensi sollevata - e salvo quanto si dirà successivamente all’esito dello scrutinio di legittimità della domanda principale -, è fondata sensi e limiti che seguono.
La ricorrente è risultata, all’esito del procedimento di gara, la migliore offerente per il lotto n. 2. Nessun pregiudizio, pertanto, essa ha subito in sede di valutazione della propria offerta nel procedimento di gara antecedente la verifica di affidabilità. Se anche fosse accolto il ricorso in parte qua, la ripetizione degli atti di gara (ove anche affidata ad altra commissione) non potrebbe sortire un risultato – in termini di posizionamento in graduatoria - migliore o superiore a quello già ottenuto in concreto, mantenendosi, peraltro,validi ed efficaci gli atti anteriori nonché le parti dell’atto immuni da vizi, per le quali non sussistano ragioni di annullamento.
Ne consegue, l’inammissibilità dei motivi di ricorso (principale e motivi aggiunti) dedotti avverso il bando, la lettera di invito ed il procedimento di gara rubricati nella esposizione in fatto sub nn. 4, 5, 7, 8 e 9 (le censure sub 3 e 10 si è già detto che sono comunque tardive).
Riguardo, invece, al motivo sub 6 di ricorso (i medesimi commissari hanno fatto parte di più di una delle commissioni preposte alle attività di verifica requisiti partecipativi, valutazione offerte tecniche e verifica delle offerte anomale) - che le ricorrenti hanno dedotto sempre in via subordinata- il Collegio osserva che esso, ove accolto, sarebbe effettivamente in grado di travolgere in radice l’intera procedura di gara (da cui, l’immediata sua trattazione). Ed invero, collocandosi il dedotto vizio nella fase antecedente l’apertura dei plichi e la valutazione stessa delle offerte queste ultime ne resterebbero immediatamente travolte per illegittimità derivata, con conseguente necessità di ripetere tutte le operazioni di gara a partire dalla presentazione delle proposte.
Il motivo è infondato.
La ratio dellì’art. 84 del D.Lvo n. 163/2006 è quella di impedire, per ragioni di trasparenza ed imparzialità, la presenza nella commissione esaminatrice di gara di soggetto che abbiano svolto una qualsiasi attività in grado di interferire con il giudizio di merito sull’appalto. L’interferenza tecnica o amministrativa cui si riferisce la norma può essere, perciò, soltanto quella in grado di incidere, seriamente e concretamente, sul processo formativo della volontà valutativa delle offerte, potendone condizionare obiettivamente l’esito. Tale non appare, ad avviso del Collegio, quell’attività consistente nella mera verifica dei requisiti partecipativi siccome di carattere esclusivamente istruttorio e preparatorio, di riscontro documentale, privo di ogni elemento di discrezionalità rilevante in termini di opinabilità.
Restano da scrutinare il primo ed il secondo motivo di ricorso dedotti in via principale.
Con il primo motivo, la ricorrente Ati sostiene (prima censura) che la sua offerta è stata inferiore alla media degli sconti praticati dagli altri concorrenti e ciò dimostra la congruità della proposta. Sennonché, la sostenibilità dell’offerta è stata giudicata dalla commissione di verifica alla luce delle migliorie proposte in gara, ovvero sulla base di tutte le voci di costo componenti il prezzo offerto. La valutazione, in altri termini, ha dovuto necessariamente tenere conto, e giustamente, di tutte le prestazioni aggiuntive offerte dall’Ati, che hanno complessivamente modulato l’offerta e potenzialmente influito sulla credibilità/affidabilità del ribasso praticato in gara. Appare molto riduttivo e procedimentalmente scorretto desumere, pertanto, la congruità dell’offerta dalla semplice circostanza che lo sconto proposto è stato inferiore a quello praticato dagli altri concorrenti.
Riguardo alle restanti censure dedotte con il primo motivo di gravame, il Collegio osserva che le ragioni della Commissione si presentano non manifestamente irragionevole. Convince di ciò il Collegio la circostanza che la ricorrente, nel formulare l’offerta, ha indotto l’Amministrazione a ritenere di una certa consistenza l’aumento della frequenza dei passaggi mensili, consistenza che, in sede di chiarimenti, essa ha poi tentato di ridurre notevolmente; sennonché, bisogna tenere presente che proprio per la tipologia specifica dell’offerta praticata in sede di gara l’Ati aveva ottenuto un certo punteggio.
In sede di seconde giustificazioni (audizione), la ricorrente ha modificato gli indici di produttività e limitato le frequenze rispetto alle proposte/migliorie di progetto tecnico e che gli erano valsi, anche qui, l’attribuzione di un determinato punteggio.
Anche la superficie da assoggettare a derattizzazione e disinfezione è stata indicata, in sede di gara, come molto più ampia (miglioria) per essere poi limitata nella sua estensione in sede di chiarimenti.
La commissione di verifica altro non ha fatto che applicare i medesimi parametri valutativi utilizzati dalla commissione in sede di gara. Per le prestazioni incrementali, essa ha utilizzato gli stessi parametri delle prestazioni base corrispondenti; applicando siffatti indici di produttività (quali indicati nel progetto tecnico e nell’analisi dei costi), il costo del lavoro, riferito quanto meno all’incremento di frequenze delle prestazioni, è apparso tale da non risultare seriamente coperto dal prezzo offerto in gara.
Quanto ai servizi aggiuntivi, la commissione di verifica era tenuta a valutarne la sostenibilità attraverso l’analisi dei costi; qui l’Ati si è giustificata, per un verso, limitando le superfici di intervento, le frequenze e le voci di costo rispetto al progetto tecnico originario (con ciò alterando il progetto tecnico di base); per l’altro, sostenendo il carattere ora episodico ed eventuale ora elementare e marginale di talune operazioni aggiuntive (id est: svuotamento cestini, superfici vetrate, telefoni cellulari) rispetto a quelle già incrementate, come se ciò non imponesse all’offerente di esporre, comunque, analiticamente i relativi costi associati.
In effetti, l’Ati, in sede di giustificazioni, ha riformulato, riducendola sostanzialmente, l’offerta praticata in gara e per la quale aveva complessivamente ottenuto il punteggio più alto.
Il Collegio condivide l’assunto della difesa erariale secondo cui la ricorrente ha riconsiderato la propria offerta alla stregua di una propria “interpretazione autentica” se non addirittura ricostruito la stessa a posteriori integrando per riduzione il contenuto del progetto tecnico; ciò ha comportato, però, una inammissibile modifica sostanziale dei contenuti dell’offerta iniziale.
Nelle procedure di gara, il sub procedimento di giustificazione dell’offerta anomala non è volto a consentire aggiustamenti dell’offerta per così dire in itinere ma mira, al contrario, a verificare la serietà di una offerta consapevolmente già formulata ed immutabile (cfr C.d.s., sez. V, 12 marzo 2009 n. 1451).
È illegittima, pertanto, per violazione della par condicio la correzione di voci di costo, da parte di un’impresa chiamata a giustificare l’anomalia di un offerta, conferendo valori diversi rispetto a quelli indicati nella documentazione presentata al momento della gara (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, 16 novembre 2005 n. 11314).
Per vero,l’Ati sostiene che avrebbe soltanto modificato le prospettazioni delle giustificazioni relative alla propria offerta.
Il Collegio osserva che se fosse vero quanto sopra affermato, e posto a sostegno delle censure articolate in ricorso, sarebbe illogica ed immotivata la stessa attribuzione alla ricorrente del punteggio più alto attribuito dalla commissione di gara alla componente del progetto tecnico; da cui, la contraddittorietà intrinseca della censura che la priva di un concreto interesse alla sua proposizione.
Anche la censura relativa alle attrezzature e macchinari è destituita di giuridico fondamento.
Gli ammortamenti, anche quelli consumati negli anni precedenti, non possono considerarsi come risorse finanziarie (id est, poste attive) nel bilancio se non per la specifica destinazione che essi hanno di finanziamento del medesimo bene strumentale.
In conclusione, il giudizio di anomalia, avuto riguardo ai profili di censura esaminati, non palesa evidenti, macroscopici profili di irragionevolezza ed appare sorretto da una adeguata, congrua motivazione.
A questo punto, il Collegio osserva che è immune da vizi una determinazione di esclusione da una gara pubblica fondata sulla rilevata anomalia anche solo di una singola voce di un'offerta, laddove l'entità della stessa voce nell'economia complessiva dell'offerta (incidendovi in percentuale significativa) assurga a rilievo tale da far ritenere inaffidabile l'impresa ai fini dell'aggiudicazione (cfr Tar Lazio, sez. I, 21 aprile 2005, n. 3016).
Nel caso di specie, il giudizio di anomalia che ha superato il giudizio di legittimità ha investito più voci dell’offerta incidendo in maniera obiettiva su componenti sostanziali, affatto non secondarie, della proposta tecnica ed economica formulata dalle imprese raggruppate in Ati.
Gli elementi apprezzati come anomali, sono, ex se, così rilevanti – in ragione della misura ed entità delle proposte incrementali ed aggiuntive - da poter modificare in maniera consistente l’offerta complessivamente presentata; nel qual caso, la motivazione di incongruità dell'offerta, considerata nel suo insieme, deve ritenersi "in re ipsa".
Ne consegue, per quanto sopra esposto, che il ricorso principale ed i motivi aggiunti sono, in parte qua, infondati.
In definitiva, il ricorso in esame è parte inammissibile e parte infondato.
A questo punto, il Collegio, appurata l’infondatezza del ricorso nei sensi appena sopra argomentati, ritiene di ritornare sull’impugnativa subordinata – già trattata in precedenza con ulteriore rinvio – per meglio precisare la ravvisata carenza di interesse, in parte qua, al gravame.
Il tema è quello, ampiamente noto in giurisprudenza, dell’interesse ad impugnare gli atti dell’intera procedura di gara da parte del soggetto che sia stato legittimamente escluso dalla gara (come nel caso di specie, in cui è stata acclarata la legittimità del sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta).
Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato (v. per tutte, Consiglio di Stato, V, 13 settembre 2005 n. 4692; Consiglio di Stato, V, 21 novembre 2007 n. 5925) un tale interesse non potrebbe sussistere in capo al soggetto legittimamente escluso, dato che quest’ultimo all’esito dell’accertamento in ordine alla legittimità della sua esclusione, rimane privo non soltanto del titolo legittimante a partecipare alla gara ma anche a contestarne gli esiti e la legittimità delle distinte scansioni procedimentali; il suo interesse, da qualificare quale interesse di mero fatto, non sarebbe diverso, secondo tale approccio interpretativo, a quello di qualsiasi operatore del settore che, non avendo partecipato alla gara, non avrebbe titolo ad impugnarne gli atti, pur essendo titolare di un interesse (di mero fatto) alla caducazione dell’intera selezione, al fine di poter presentare la propria offerta in ipotesi di nuova gara.
Secondo un più recente orientamento interpretativo (Consiglio di Stato, V, 4 giugno 2008 n. 2629) l’interesse del soggetto legittimamente escluso dalla selezione non potrebbe invece ritenersi insussistente, quantomeno in ordine alla prospettazione di quelle censure che potrebbero portare a travolgere l’intera competizione. In tal caso il fatto della partecipazione alla selezione (ancorché non legittima per inaffidabilità dell’offerta presentata) vale a fondare il titolo impugnatorio in vista della soddisfazione dell’interesse strumentale alla riedizione della gara nonché a rimarcare la differenza rispetto al non partecipante (che di quel titolo è pacificamente sfornito). Sennonché, anche in tale ultima prospettiva interpretativa è chiaro che l’impresa legittimamente esclusa da una gara d’appalto, intanto può avere interesse, nell’ottica della rinnovazione della selezione, a contestare l’intero procedimento di gara conclusosi con l’aggiudicazione ad altri dell’appalto, in quanto dimostri che nessun altro concorrente aveva titolo a parteciparvi e/o a restarne aggiudicatario.
Tuttavia nella specie ciò non si è verificato, dato che la ricorrente si è limitata a sollevare censure avverso il sub procedimento di verifica dell’anomalia (domanda principale) ed avverso il procedimento di gara (domanda subordinata), replicandole nei motivi aggiunti proposti avverso l’aggiudicazione definitiva in favore del Consorzio Centro Servizi; ma tanto non è certamente sufficiente a dimostrare l’interesse alla renovatio della intera procedura di gara attesa, peraltro, la mancata estensione di tale impugnativa ai restanti altri concorrenti-offerenti (8) aventi gradatamente titolo a subentrare nella posizione dell’aggiudicatario eventualmente rimosso.
Le argomentate conclusioni esimono il Collegio dall’esame del ricorso incidentale atteso che nessun interesse processuale ha, in concreto, la controinteressata allo scrutinio dei dedotti vizi non potendo a costei derivare, dall’eventuale accoglimento del controricorso, un soddisfacimento al proprio interesse sostanziale maggiore di quanto essa non ne abbia già ricavato grazie alla reiezione del ricorso principale.
In conclusione, il ricorso principale è parte inammissibile e parte infondato mentre il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile per carenza d’interesse.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.



Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio sez. I^ bis, dichiara:
-parte inammissibile e parte infondato il ricorso proposto dalla Teoma soc. coop. e dalla Lamper Facility Management raggruppate in Ati;
-inammissibile il ricorso incidentale proposto dal Consorzio Centro Servizi.
Condanna la TEOMA soc. coop. e la LAMPER Facility Management, in solido fra loro, alle refusione delle spese processuali che liquida in complessivi € 4.000,00 di cui € 2.000,00 in favore del Ministero della Difesa ed € 2.000,00 in favore della Consorzio Centro Servizi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Elia Orciuolo, Presidente
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore
Domenico Landi, Consigliere



DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/07/2009





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